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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 950 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. PELLEGRINO Parte_1
PASQUALE e dall'Avv. STEFANO PELLEGRINO, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, il ricorrente, titolare di assegno di invalidità al lavoro Cat. IO n. 15050519, ha esposto di aver ricevuto dall' CP_1
in data 29.07.2024, MOD. TE08 con il quale veniva informata che il suo assegno di invalidità era stato ricalcolato a decorrere dall' 1° gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021.
Il ricalcolo avrebbe compreso la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo. Veniva informato, altresì, che da gennaio 2022 a dicembre
2022 l' aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un CP_1
importo lordo complessivo di euro 1.523,99.
Avverso la comunicazione del 29.07.2024, il ricorrente presentava in data
07.11.2024, ricorso al Comitato Provinciale. Il ricorso veniva rigettato con la motivazione che l'indebito era scaturito dal possesso da parte del ricorrente di una pensione diretta erogata da uno stato estero che aveva comportato la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo. Risultava dalla attestazione rilasciata dalla Cassa di compensazione svizzera in data 14.02.2025 che il ricorrente era titolare di una rendita semplice di vecchiaia.
Eccepiva di non essere tenuto alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito è da ritenersi esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta.
Deduceva che la legge espressamente prevede, ai fini del computo dei limiti di reddito per il diritto all'integrazione al trattamento minimo sull'assegno ordinario di invalidità, che l'importo a calcolo dello stesso assegno non è da considerare ai fini del computo del reddito.
Ed il ricorrente era titolare solo dell'assegno, quindi i redditi da considerare erano quelli del coniuge, titolare di redditi diversi per € 397,00 e redditi da pensione per € 6.871,77, e quindi al di sotto dei limiti previsti dalla legge per ottenere l'integrazione al trattamento minimo.
In merito alla rendita di vecchiaia svizzera riteneva che non vi è alcun obbligo di dichiarare in Italia le rendite corrisposte da parte dell' Controparte_2
così come le pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti, aventi natura analoga alla rendita INAIL, secondo quanto previsto dall'art. 76 della Legge n. 413/del 1991, per il quale le rendite corrisposte in Italia da parte dell'ente previdenziale svizzero “sono assoggettate a ritenuta unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti di imposta” e non formano più oggetto di denunce fiscali in Italia in forza dell'accorso italosvizzero del 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge del 26 luglio 1975 n. 386.
Non poteva quindi essere considerato utile a far cumulo, in quanto non rientrante nella nozione di “reddito imponibile irpef”.
Ancora, lamentava che nella missiva impugnata l' non aveva fornito gli CP_1
elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 29.07.2024 e CP_1 percepite sull'assegno di invalidità Cat. IO n° 15050599 per il periodo dal
01.01.2022 al 31.12.2022; condannato, per l'effetto, l' alla corresponsione CP_1
delle somme indebitamente già trattenute e a quelle trattenute in futuro.
Non si costituiva in giudizio l , benchè regolarmente convenuto, per il CP_1
quale verrà dichiarata la contumacia.
La causa istruita documentalmente in data odierna, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente nelle note depositate ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
L'indebito oggetto di causa nasce dalla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo a seguito della presentazione dei redditi per l'anno 2021.
Il ricorrente sostiene che le somme percepite a titolo di integrazione al trattamento minimo nell'anno 2022 non devono essere restituite in quanto non vi è stata da parte sua alcun superamento dei limiti di reddito previsti per godere di tale prestazione e la rendita di vecchiaia corrisposta dall CP_2
non poteva essere considerata utile a far cumulo in quanto non
[...]
rientrante nella nozione di reddito imponibile Irpef, anche perché per tale rendita non vi era alcun obbligo di dichiarazione fiscale, come previsto dall'art. 76
Legge 413/91.
Orbene, è pacifico che il superamento del limite di legge per la determinazione dell'integrazione al minimo è stato determinato dalla rendita estera svizzera.
L'art. 76 della Legge 413/91 è stato abrogato dall'art. 37 Dlgs 33/2025, che prevede che " Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in , sono assoggettate a CP_2
ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti
d'imposta, per il cui tramite l'AVS le eroga ai beneficiari in Italia. Le CP_2
rendite, giusta l'accordo tra Italia e del 23 dicembre 2020, di cui alla CP_2
legge 16 giugno 2023, n. 83, non formano più oggetto di denuncia fiscale in
Italia.". Dalla lettura di tale enorme emerge come l'assunto di parte ricorrente relativamente all'esclusione della rendita di vecchiaia svizzera dal reddito imponibile Irpef non è fondato.
Ed invero, la norma citata si limita a prevedere che poiché la ritenuta è applicata da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, non è più necessaria la denuncia fiscale di tali redditi in Italia, ma ciò non significa che la stessa non può costituire cumulo di redditi.
Non si tratta, infatti, di redditi non soggetti alla tassazione sulle persone fisiche, essendovi una ritenuta unica del 5% applicata direttamente dagli istituti italiani.
Orbene, per l'accertamento della situazione reddituale, ai fini della corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo, i soli redditi che non rilevano sono quelli, per loro natura, esenti dall'IRPEF perché esclusi da ogni imposta sul reddito: tale è il caso, oltre che delle entrate espressamente escluse dalla norma in esame, le pensioni di guerra, le pensioni degli invalidi civili,
l'assegno mensile di assistenza (Cass., n. 6383 del 1991, gli interessi sui titoli del debito pubblico e dei buoni postali, gli interessi già tassati per intero alla fonte o sottoposti ad imposta sostitutiva (es. gli interessi, i premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni, rendite da BOT, CCT ed altri titoli di Stato, ecc. espressamente esentati).
In coerenza con tale quadro di riferimento, deve ritenersi che, salve le ipotesi espressamente escluse dalla legge, ogni emolumento che, per propria natura, è suscettibile di assoggettamento ai fini dell'IRPEF, costituisce reddito del quale deve tenersi conto ai fini dell'attribuibilità del trattamento di integrazione al minimo.
Deve, inoltre, rilevarsi che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1266 del
30/01/2012 ha sancito il seguente principio secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, la nozione di "reddito personale imponibile IRPEF", utilizzata dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per fissare una condizione soggettiva d'irripetibilità, include ogni reddito suscettibile per sua natura di assoggettamento all'IRPEF, a prescindere dalla concreta esigibilità dell'imposta, e quindi anche il reddito percepito all'estero, atteso che, di fronte ad un reddito reale nell'importo fissato dal legislatore, espressione di capacità contributiva, vengono meno le esigenze di tutela paraprevidenziale garantite dall'irripetibilità e si riespandono gli ordinari principi che regolano l'indebito”. Si ritiene, quindi, che nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specificazione normativa in ordine sia ai redditi da considerare che a quelli da escludere dal computo, il legislatore intendesse fare riferimento a tutti i redditi che possono considerarsi espressione di capacità contributiva, a prescindere dalla modalità con cui viene effettuato il prelievo fiscale.
Da quanto sopra si può concludere che non può condividersi l'interpretazione di parte ricorrente.
La rendita di vecchiaia svizzera, essendo comunque soggetta al prelievo fiscale, il 5% direttamente dall'istituto italiano e quindi non è necessario una dichiarazione fiscale, deve essere cumulata nei redditi da valutare ai fini della corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo garantito.
E considerando l'importo di tale rendita ed i redditi del coniuge per l'anno 2021 vi è stato da parte del ricorrente un superamento dei limiti fissato dalla legge ai fini dell'integrazione al trattamento minimo.
Conseguentemente l'indebito deve ritenersi legittimo.
A ciò occorre aggiungere che nel caso di specie è stato rispettato dall il CP_1
termine previsto dall'art. 13, comma 2 Legge 412/91, in quanto le dichiarazioni reddituali sono state trasmesse dall'Agenzia delle Entrate il 22.6.2023.
L'articolo sopra indicato prevede che le azioni di recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza devono essere avviate entro l'anno successivo a quello di verifica delle situazioni reddituali. L ha inviato la CP_1
richiesta di indebito in data 29.7.2024, quindi tempestivamente.
Da tutto quanto sopra dedotto discende il rigetto del ricorso.
Stente la mancata costituzione in giudizio dell' , le spese verranno CP_1
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi 12.6.2025
Dott.ssa Giuliana Profazio