Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1386 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 9 giugno 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Trentola Parte_1 C.F._1
Ducenta alla Via Paganini 2/C presso lo studio dell'Avv. Amalia Milo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta alla CP_1 C.F._2
Via Paganini 2/C presso lo studio dell'Avv. Amalia Milo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 3.4.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Parete l'1.9.2011, dal quale nascevano due figli- (nata ad [...]
Aversa il 19/10/2012) e (nato in [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la Per_2
separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 9 giugno 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e liberi di risiedere ove riterranno più opportuno. La casa coniugale di proprietà del Sig. viene lasciata alla Sig.ra ove vi CP_1 Pt_1
vivrà con i bambini;
2) i figli minori, e , saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
eserciteranno egualmente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i bimbi, relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
3) il domicilio privilegiato di e è individuato presso la madre in Parete (Ce) alla Per_1 Per_2
Via Edmondo De Amicis n. 9;
4) il Sig. potrà far visita e stare con i figli quando vorrà, previo accordo con la Sig.ra CP_1
e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori. In ogni caso il sig. Pt_1
secondo il criterio dell'alternanza, preleverà i bimbi dalla scuola il martedì ed il CP_1
giovedì al termine dell'orario scolastico, per poi accompagnarli a casa entro le ore 20,00 nei mesi invernali ed entro le ore 21,00 nei mesi estivi;
la settimana successiva il papà potrà stare con i figli per il week end con pernotto e, pertanto, il Sig. preleverà i figli dalla scuola il martedì e li CP_1
riaccompagnerà a casa entro le ore 20.00 ( ore 21,00 nei mesi estivi), il venerdì li preleverà dalla scuola, tenendoli con sè sino alla domenica, allorquando li riaccompagnerà a casa entro le ore 20.00
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( 21,00 nei mesi estivi);
5) e trascorreranno (ogni anno) le festività natalizie e pasquali equamente con il Per_1 Per_2
padre e la madre, secondo il criterio dell'alternanza. Le vacanze estive saranno trascorse per periodi di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, i giorni dovranno essere individuati e concordati
(possibilmente) entro il 15 giugno di ogni anno. Trascorreranno, ove possibile, il proprio compleanno ed il proprio onomastico con entrambi i genitori, in mancanza si applicherà il criterio dell'alternanza;
6) il Sig. si impegna a corrispondere a favore dei minori la somma mensile di € 200,00 euro CP_1
a figlio, mensili, per un valore totale di euro 400,00 ( quattrocento,00). La somma sarà versata il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico postale/bancario, su carta/conto intestato alla Sig.ra Pt_1
che ne comunicherà gli estremi all'esito della separazione. Le spese straordinarie saranno equamente ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previo confronto tra le parti e reciproco consenso. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
7) il Sig. si impegna a lasciare l'abitazione sita in Parete CE alla Via Edmondo De Amicis n. CP_1
9 al momento del deposito del presente ricorso e, comunque, ritirando tutti gli effetti personali, i beni mobili e/o di affezione allo stesso appartenenti. Le parti, sul punto, non hanno conflittualità e gestiranno in modo pacifico la circostanza;
8) i ricorrenti, nell'ottica della stabilità e serenità dei figli minori e per evitare ogni possibile confusione in merito al ruolo di genitore (padre/madre), si impegnano e obbligano reciprocamente ad evitare la frequentazione di eventuali nuovi partners e/o la permanenza con questi ultimi dei piccoli, circostanza che potrà verificarsi solo a seguito di un percorso familiare guidato;
9) i coniugi, infine, prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei passaporti;
10) per ogni aspetto non contemplato nelle presenti condizioni, si applicheranno le norme e disposizioni del C.C. e delle leggi vigenti;
11) i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata ad [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parete (atto n.37, parte II, S. A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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