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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza telematica “cartolare” del 19/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3018/22 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
Il Sig. Sig. (c.f. rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv Alessando Lauretta presso il cui studio è elettivamente domiciliato alla via Vesuvio n. 53 in Trecase ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro € 35.294,88 pretesa dall' in forza della comunicazione CP_2 del 23/03/2022 recante la seguente motivazione “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2016 al 31/03/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07387550 per un importo complessivo di euro 35.294,88 per i seguenti motivi: è stata riscossa prestazione non dovuta…” (cfr. provvedimento del CP_2
23/03/2022 pratica di indebito n. 16826052). Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07387550 con decorrenza dal dicembre 2015 in virtù di decreto di omologa pronunciato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento RG n. 2922/2017 del 20/06/2018, con cui fu riconosciuto invalido al 75% con decorrenza dal Parte_1 novembre del 2015, ragion per cui effettivamente il ricorrente ha percepito sin dal dicembre 2015 a titolo di assegno di assistenza mensile per invalidi civili parziali dell'importo di € 290,00 circa mensili fino a marzo 2020 (epoca in cui la prestazione veniva revocata per mancata presentazione a visita di revisione). Il ricorrente ha quindi evidenziato che giammai avrebbe potuto percepito la somma di € 35.294,88 oggi pretesa dall ha richiamato la disciplina CP_2 sull'indebito previdenziale e assistenziale, e ha sostenuto l'illegittimità della disposta ripetizione in quanto alcun addebito potendo essere formulato in relazione a quanto prescritto dalla normativa, ratione temporis, applicabile alla fattispecie. L' , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del CP_2 relativo decreto di fissazione di udienza (cfr. relata di notifica e avviso di ricevimento, n atti), non si è costituito ed è rimasto contumace. Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale e previdenziale (v. Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica,
Pag. 2 di 5 mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per il venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito. Nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019): “…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del
Pag. 3 di 5 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ). Orbene, nel caso in esame è provato documentalmente che il ricorrente si è limitato a riscuotere la prestazione erogata fino a quando la stessa è stata sospesa ovvero sino al 2020 (epoca della visita di revisione a cui il ricorrente non si è sottoposto). E' inoltre emerso che l'importo dell'assegno di invalidità è pari ad € 290 mensili;
quindi, dal 2015 sino al 2020 (epoca in cui la prestazione è cessata) il ricorrente ha percepito un importo nettamente inferiore rispetto a quanto irragionevolmente preteso dall' con il provvedimento CP_2 impugnato. Le risultanze istruttorie sono confermate anche dal comportamento processuale dell' , che è rimasto contumace e non ha fornito alcun CP_1 elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa. Pertanto, mancando la prova dell'indebito e, a maggior ragione, del dolo dell'accipiens, deve concludersi per l'illegittimità della ripetizione disposta dall' e, per l'effetto, il ricorrente non è tenuto alla restituzione CP_2 dell'importo di € 35.294,88 richiesto dall con la comunicazione del CP_2
23/03/2022 con il conseguente obbligo di cessare le trattenute mensili sulla prestazione in godimento dell'istante e di restituzione delle somme già trattenute per tale motivo, oltre accessori come per legge. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le suesposte argomentazioni, la domanda del ricorrente va accolta;
per l'effetto, va dichiarato non tenuto alla restituzione della Parte_1 somma di euro 35.294,88 richiesta dall' che dovrà pertanto restituire CP_2 eventuali somme trattenute sulla prestazione di cui era titolare il ricorrente, oltre accessori come per legge, Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratori costituito.
P.Q.M
. Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 25/5/2022 nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
a) accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto:
Pag. 4 di 5 b) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento del 23/03/2022 CP_2
n. 16826052 e delle trattenute mensili operate dall' sulla prestazione CP_2 di cui è titolare il ricorrente, e per l'effetto condanna l' alla CP_2 restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre accessori;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_2 complessivi euro 4.638,00,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione Torre Annunziata, 9/6/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5
Il Sig. Sig. (c.f. rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv Alessando Lauretta presso il cui studio è elettivamente domiciliato alla via Vesuvio n. 53 in Trecase ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro € 35.294,88 pretesa dall' in forza della comunicazione CP_2 del 23/03/2022 recante la seguente motivazione “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2016 al 31/03/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07387550 per un importo complessivo di euro 35.294,88 per i seguenti motivi: è stata riscossa prestazione non dovuta…” (cfr. provvedimento del CP_2
23/03/2022 pratica di indebito n. 16826052). Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07387550 con decorrenza dal dicembre 2015 in virtù di decreto di omologa pronunciato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento RG n. 2922/2017 del 20/06/2018, con cui fu riconosciuto invalido al 75% con decorrenza dal Parte_1 novembre del 2015, ragion per cui effettivamente il ricorrente ha percepito sin dal dicembre 2015 a titolo di assegno di assistenza mensile per invalidi civili parziali dell'importo di € 290,00 circa mensili fino a marzo 2020 (epoca in cui la prestazione veniva revocata per mancata presentazione a visita di revisione). Il ricorrente ha quindi evidenziato che giammai avrebbe potuto percepito la somma di € 35.294,88 oggi pretesa dall ha richiamato la disciplina CP_2 sull'indebito previdenziale e assistenziale, e ha sostenuto l'illegittimità della disposta ripetizione in quanto alcun addebito potendo essere formulato in relazione a quanto prescritto dalla normativa, ratione temporis, applicabile alla fattispecie. L' , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del CP_2 relativo decreto di fissazione di udienza (cfr. relata di notifica e avviso di ricevimento, n atti), non si è costituito ed è rimasto contumace. Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale e previdenziale (v. Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica,
Pag. 2 di 5 mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per il venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito. Nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019): “…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del
Pag. 3 di 5 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ). Orbene, nel caso in esame è provato documentalmente che il ricorrente si è limitato a riscuotere la prestazione erogata fino a quando la stessa è stata sospesa ovvero sino al 2020 (epoca della visita di revisione a cui il ricorrente non si è sottoposto). E' inoltre emerso che l'importo dell'assegno di invalidità è pari ad € 290 mensili;
quindi, dal 2015 sino al 2020 (epoca in cui la prestazione è cessata) il ricorrente ha percepito un importo nettamente inferiore rispetto a quanto irragionevolmente preteso dall' con il provvedimento CP_2 impugnato. Le risultanze istruttorie sono confermate anche dal comportamento processuale dell' , che è rimasto contumace e non ha fornito alcun CP_1 elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa. Pertanto, mancando la prova dell'indebito e, a maggior ragione, del dolo dell'accipiens, deve concludersi per l'illegittimità della ripetizione disposta dall' e, per l'effetto, il ricorrente non è tenuto alla restituzione CP_2 dell'importo di € 35.294,88 richiesto dall con la comunicazione del CP_2
23/03/2022 con il conseguente obbligo di cessare le trattenute mensili sulla prestazione in godimento dell'istante e di restituzione delle somme già trattenute per tale motivo, oltre accessori come per legge. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le suesposte argomentazioni, la domanda del ricorrente va accolta;
per l'effetto, va dichiarato non tenuto alla restituzione della Parte_1 somma di euro 35.294,88 richiesta dall' che dovrà pertanto restituire CP_2 eventuali somme trattenute sulla prestazione di cui era titolare il ricorrente, oltre accessori come per legge, Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratori costituito.
P.Q.M
. Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 25/5/2022 nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
a) accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto:
Pag. 4 di 5 b) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento del 23/03/2022 CP_2
n. 16826052 e delle trattenute mensili operate dall' sulla prestazione CP_2 di cui è titolare il ricorrente, e per l'effetto condanna l' alla CP_2 restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre accessori;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_2 complessivi euro 4.638,00,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione Torre Annunziata, 9/6/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5