Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
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19 gennaio 1982
Art. 3. Declaratorie di categorie

Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all' articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , sono modificate come segue:

Categoria I: Attivita' semplici.
Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attivita' semplici, con conoscenze elementari.
Attivita' semplici, manuali e non, il cui esercizio ri chiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari Puo' essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.
Categoria V: Attivita' con conoscenze specialistiche e responsabilita' di gruppo.
Attivita' amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unita' operative.
Categoria VI: Attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative.
Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilita' di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entita' e di settori o impianti o gruppi di piccole unita' operative costituite all'interno di uffici complessi, nonche' da responsabilita' dei risultati conseguiti dalle unita' operative sottordinate.
Puo' essere prevista altresi' attivita' di ispezione contabile, nonche' qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attivita' con preparazione professionale ed eventuale responsabilita' di unita' organiche.
Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta' di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonche' controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche di media entita' o grandi ripartizioni interne di unita' organiche di rilevante entita'.
La preposizione alle unita' organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unita' organiche di rilevante entita' comporta la piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attivita' con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita' organiche.
Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonche' di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unita' organiche di rilevante entita', e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e responsabilita' diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982
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