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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 286 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del 30.05.2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Cantalice (RI), Via del Castello n. 13, (C.F.: ) e nata a C.F._1 Parte_2
Cantalice (RI), il 10.07.1949, ivi residente in [...] (C.F.: ), C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Lotti del Foro di Rieti (C.F.: ), C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Rieti, Via Cavour n. 9, come da procura in atti
Intimanti/opposti
E
(P.IVA e C.F.: , con sede legale in Terni, alla Via C. Controparte_1 P.IVA_1
Battisti n. 140, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. , nato a [...] Controparte_2
l'08/11/1964 (C.F.: , elettivamente domiciliata in Avezzano, Via B. Croce C.F._4
n. 4 presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Gravio (c.f. che la rappresentata e C.F._5
difende come da procura in atti
Intimata/opponente
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 10.01.2024, gli intimanti chiedevano la convalida dello sfratto nei confronti della società conduttrice relativamente porzione locata dell'immobile sito in Rieti, Via della Meccanica n. 10 con contestuale emissione di decreto ingiuntivo per i canoni non pagati e, in caso di opposizione, pronuncia di ordinanza di rilascio.
L'intimata si costituiva in giudizio sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva degli intimanti e si opponeva alla convalida. Il Giudice, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non essendovi gravi motivi in contrario, emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito con invito alle parti ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
Il tentativo di mediazione aveva esito negativo e la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione alla udienza odierna.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione attiva degli intimanti, occorre precisare che la estinzione di una società non comporta automaticamente la cessazione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
In particolare, nel caso di contratto di locazione, i soci subentrano nelle obbligazioni residue della società e nella legittimazione degli stessi nei confronti del conduttore (Cass. S.U. n. 6070/2013 e
Cass. n. 30832/2023).
La parte intimante ha dimostrato, con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla corresponsione dei canoni non pagati.
In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, a mente del quale «in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile».
Nella fase successiva al mutamento del rito la intimata non ha neanche provveduto al deposito della memoria integrativa.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e
2697 c.c., la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della obbligazione del pagamento dei canoni di locazione mentre l'intimata, costituendosi in giudizio sollevando solo eccezioni preliminari, non ha contestato la morosità e non ha provato di aver corrisposto alla intimante i canoni dovuti per i periodi indicati in atti rimanendo morosa per la somma di Euro 6.750,00.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione relativo alla porzione dell'immobile sito in Rieti, Via della Meccanica n. 10, per grave inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, con conseguente condanna, in favore degli intimanti, al pagamento della somma di Euro 6.750,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti dalla rata di gennaio 2023 fino alla rata di gennaio 2025. Conferma l'ordinanza di rilascio dell'8/5/2024 ordinando l'immediato rilascio dell'immobile che risulta, ad oggi, non ancora avvenuto come rappresentato dagli intimanti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/22 riducendo quelli per la fase istruttoria e decisionale in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito Rieti, Via della
Meccanica n. 10, per grave inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione;
2. Per l'effetto, condanna la intimata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli intimanti della somma di Euro
6.750,00 per canoni di locazione, come sopra accertati, non corrisposti oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna la intimata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla refusione delle spese di lite in favore degli intimanti per Euro 49,00 a titolo di esborsi ed Euro 3.386,50 a titolo di compensi professionali oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%.
Rieti, 30 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 286 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del 30.05.2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Cantalice (RI), Via del Castello n. 13, (C.F.: ) e nata a C.F._1 Parte_2
Cantalice (RI), il 10.07.1949, ivi residente in [...] (C.F.: ), C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Lotti del Foro di Rieti (C.F.: ), C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Rieti, Via Cavour n. 9, come da procura in atti
Intimanti/opposti
E
(P.IVA e C.F.: , con sede legale in Terni, alla Via C. Controparte_1 P.IVA_1
Battisti n. 140, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. , nato a [...] Controparte_2
l'08/11/1964 (C.F.: , elettivamente domiciliata in Avezzano, Via B. Croce C.F._4
n. 4 presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Gravio (c.f. che la rappresentata e C.F._5
difende come da procura in atti
Intimata/opponente
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 10.01.2024, gli intimanti chiedevano la convalida dello sfratto nei confronti della società conduttrice relativamente porzione locata dell'immobile sito in Rieti, Via della Meccanica n. 10 con contestuale emissione di decreto ingiuntivo per i canoni non pagati e, in caso di opposizione, pronuncia di ordinanza di rilascio.
L'intimata si costituiva in giudizio sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva degli intimanti e si opponeva alla convalida. Il Giudice, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non essendovi gravi motivi in contrario, emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito con invito alle parti ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
Il tentativo di mediazione aveva esito negativo e la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione alla udienza odierna.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione attiva degli intimanti, occorre precisare che la estinzione di una società non comporta automaticamente la cessazione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
In particolare, nel caso di contratto di locazione, i soci subentrano nelle obbligazioni residue della società e nella legittimazione degli stessi nei confronti del conduttore (Cass. S.U. n. 6070/2013 e
Cass. n. 30832/2023).
La parte intimante ha dimostrato, con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla corresponsione dei canoni non pagati.
In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, a mente del quale «in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile».
Nella fase successiva al mutamento del rito la intimata non ha neanche provveduto al deposito della memoria integrativa.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e
2697 c.c., la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della obbligazione del pagamento dei canoni di locazione mentre l'intimata, costituendosi in giudizio sollevando solo eccezioni preliminari, non ha contestato la morosità e non ha provato di aver corrisposto alla intimante i canoni dovuti per i periodi indicati in atti rimanendo morosa per la somma di Euro 6.750,00.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione relativo alla porzione dell'immobile sito in Rieti, Via della Meccanica n. 10, per grave inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, con conseguente condanna, in favore degli intimanti, al pagamento della somma di Euro 6.750,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti dalla rata di gennaio 2023 fino alla rata di gennaio 2025. Conferma l'ordinanza di rilascio dell'8/5/2024 ordinando l'immediato rilascio dell'immobile che risulta, ad oggi, non ancora avvenuto come rappresentato dagli intimanti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/22 riducendo quelli per la fase istruttoria e decisionale in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito Rieti, Via della
Meccanica n. 10, per grave inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione;
2. Per l'effetto, condanna la intimata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli intimanti della somma di Euro
6.750,00 per canoni di locazione, come sopra accertati, non corrisposti oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna la intimata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla refusione delle spese di lite in favore degli intimanti per Euro 49,00 a titolo di esborsi ed Euro 3.386,50 a titolo di compensi professionali oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%.
Rieti, 30 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi