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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 9716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 18/07/2025 nella causa n. 9716/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere la Parte_1 condanna dell' al pagamento della somma lorda di € 81.667,04 oltre CP_1 accessori, a titolo di TFS;
2. l' si è costituito affermando che il TFS era stato concluso e validato e CP_1 sarebbe stato messo in pagamento nelle settimane successive;
3. all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento della prestazione, correttamente quantificata e completa degli accessori del credito: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure
1 RGL n. 9716/2024
sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' ha CP_2 provveduto in via amministrativa al pagamento della prestazione richiesta, così confermando la fondatezza delle domande attoree;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore attesa la linearità delle questioni, con la richiesta distrazione;
la richiesta maggiorazione ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 non può essere valorizzata stante la non funzionalità dei collegamenti;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 6.115,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 18/07/2025 nella causa n. 9716/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere la Parte_1 condanna dell' al pagamento della somma lorda di € 81.667,04 oltre CP_1 accessori, a titolo di TFS;
2. l' si è costituito affermando che il TFS era stato concluso e validato e CP_1 sarebbe stato messo in pagamento nelle settimane successive;
3. all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento della prestazione, correttamente quantificata e completa degli accessori del credito: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure
1 RGL n. 9716/2024
sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' ha CP_2 provveduto in via amministrativa al pagamento della prestazione richiesta, così confermando la fondatezza delle domande attoree;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore attesa la linearità delle questioni, con la richiesta distrazione;
la richiesta maggiorazione ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 non può essere valorizzata stante la non funzionalità dei collegamenti;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 6.115,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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