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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2215 / 2024 R.Gen (cui è stato riunito il n. 2216/ 2024 R.Gen.)
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
22.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause vertenti
TRA
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] l'[...]), Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliate in Carsoli (AQ) Via Carlo Scarcella n.7, rappresentata e difesa dall'Avv.
ON CO giusta procura in atti
E
, in persona del legale pro tempore, Controparte_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, rispettivamente iscritti ai nn. 2215/2024 e 2216/2024 R.G., Parte_1
e hanno esposto di aver lavorato per il come
[...] Parte_2 Controparte_1 docenti a tempo determinato per numerosi anni scolastici e hanno sostenuto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, che, in tale arco temporale, sarebbe stato loro negato il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo, in violazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei che sanciscono il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Il non si è costituito in entrambi giudizi, nonostante le Controparte_1 regolari notifiche dei ricorsi.
Riunite le cause sotto quella iscritta al n. 2215/2024 R.G., all'odierna udienza le stesse sono state discusse e vengono decise con la presente sentenza.
Le domande sono fondate nei limiti che seguono.
1 In primo luogo, va evidenziato che l'oggetto del presente giudizio riguarda il riconoscimento del beneficio della carta docenti nel periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo sul presupposto che tale beneficio sia stato erogato esclusivamente al personale assunto a tempo indeterminato.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia concernente il rapporto di lavoro intrattenuto (sia pure a tempo determinato) tra un docente e il
[...]
, dove il petitum sostanziale della domanda presuppone la deduzione di un diritto Controparte_1 soggettivo. Venendo al merito, deve notarsi che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distaccofuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Le odierne parti ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18
2 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”
(punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne CP_1 le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva”
(punto 47).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme
3 comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di
Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Tra l'altro, deve notarsi che, da ultimo, l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023 ha espressamente esteso, a partire dal 2023, l'applicabilità dell'istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, disponendo che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Taranto con decisione n.29961 pubblicata il 27.10.2023, ha enunciato in materia i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1,
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
4 circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente Parte_1 ad ottenere il beneficio in esame, relativamente agli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 per l'importo nominale di € 1.500,00, nonché il diritto della ricorrente ad ottenere il medesimo Parte_2 beneficio relativamente agli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2023/24 per l'importo nominale di euro € 1.500,00.
Invero, le ricorrenti hanno provato di aver stipulato, in tali anni scolastici, contatti a tempo determinato sino al termine delle attività scolastiche (30 giugno) [vedi estratto contratti prodotti nel fascicolo delle ricorrenti].
Occorre precisare che ciò che le ricorrenti possono conseguire non è il corrispondente valore economico, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Il beneficio in questione non può essere riconosciuto a favore della con riferimento Pt_1 all'annualità 2020/21 e a favore della con riferimento all'annualità 2021/22 poiché – in tali anni Pt_2 scolastici – le ricorrenti hanno ricevuto incarichi di supplenza temporanei, così difettando il requisito della programmazione annuale ex ante dell'attività didattica (ed infatti i contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno sono stati conferiti successivamente al 31 dicembre).
Né le ricorrenti hanno specificatamente allegato un uso distorto dello strumento contrattuale in questione.
Invero, secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla Cassazione nella citata sentenza 27.10.2023, n. 29961 (in sede di rinvio pregiudiziale), la norma di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale,
5 ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e sarebbe
“errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”. Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico. Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5
DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale. La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
D'altra parte, la stessa Cassazione, adita nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio detta specifica questione, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da
Cass. n. 29961/2023), per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente … deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così, Cass. 19.3.2024, n.
7254).
In definitiva, il ricorso va accolto nei termini anzidetti.
6 In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore del procuratore antistatario delle ricorrenti, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum.
Inoltre, in applicazione del comma 2 dell'appena citata disposizione, viene applicata sul compenso unico per la fase decisionale la maggiorazione del 30% in ragione dell'assistenza di due parti aventi la medesima posizione processuale a seguito della riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma Parte_1
121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per l'importo nominale di € 1.500,00;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della Parte_2 legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2023/24, per l'importo nominale di € 1.500,00
- condanna il convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere in tal senso;
CP_1
- rigetta, per il resto, la domanda.
- condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.799,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa, nonché oltre rimborso del contributo unificato versato.
Tivoli, 22.7.2025
Il Giudice
SI Di ET
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