Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3601
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Sentenza 10 marzo 2025

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Il Tribunale di Roma, Ottava Sezione Civile, in persona del giudice unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dalla ricorrente, persona fisica, nei confronti del resistente, anch'egli persona fisica, avente ad oggetto l'arricchimento senza causa. La ricorrente ha chiesto la condanna del resistente, suo ex compagno, alla restituzione della somma complessiva di € 23.000,00, versata per l'acquisto di un immobile intestato esclusivamente al resistente. Nello specifico, la ricorrente ha dedotto l'ingiustificato arricchimento del resistente per € 20.000,00 quale contributo all'acquisto dell'immobile e per € 3.000,00 quale dazione per la restituzione di somme anticipate dai genitori della ricorrente. Il resistente ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto. Ha riconosciuto il versamento di € 6.000,00 per la mobilia, disconosciuto l'apporto di € 14.000,00 e negato che un messaggio potesse costituire riconoscimento di debito. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 2042 c.c. e, nel merito, ha sostenuto la non ripetibilità delle somme in quanto utilizzate per soddisfare i bisogni della famiglia, configurando un'obbligazione naturale, dato che le somme erano state impiegate per l'acquisto di un'abitazione in cui i conviventi avevano risieduto dal 2017 al 2021.

Il Tribunale, ritenendo la domanda parzialmente fondata, ha accolto la richiesta restitutoria nei limiti di € 20.000,00, oltre interessi legali dal 13 gennaio 2023. Ha preliminarmente esaminato i principi giurisprudenziali in materia di rapporti patrimoniali tra ex conviventi, distinguendo tra attribuzioni patrimoniali volontarie a fondo perduto e quelle finalizzate alla fruizione comune di un bene o all'instaurazione di una convivenza. Ha chiarito che, in caso di scioglimento della relazione, il convivente che non si è tutelato preventivamente ha diritto a recuperare le somme versate in applicazione del principio dell'indebito arricchimento, a meno che non sussista una giusta causa, come l'adempimento di un'obbligazione naturale. Ha specificato che l'obbligazione naturale sussiste solo se la prestazione è adeguata alle circostanze e proporzionata alle condizioni patrimoniali del solvens. Nel caso di specie, ha ritenuto che l'importo di € 20.000,00, versato dalla ricorrente che all'epoca percepiva € 1.000,00 mensili, eccedesse la soglia di proporzionalità e adeguatezza, configurando un esborso consistente e non riconducibile all'adempimento di un'obbligazione naturale, bensì a un arricchimento senza giusta causa del resistente. La domanda relativa ai € 3.000,00 è stata assorbita. Il Tribunale ha altresì statuito che il credito ha natura di debito di valuta, escludendo la rivalutazione monetaria automatica in assenza di prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., e ha liquidato le spese di lite, operando una compensazione per metà in ragione della parziale soccombenza e dei pregressi rapporti personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3601
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 3601
    Data del deposito : 10 marzo 2025

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