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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30091 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 26.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. SANTIAPICHI PATRIZIA e Avv. TROVATO
GIOVANNI, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma Viale DELLE
MILIZIE nr. 38, giusta delega in atti;
RE
E
(C.F. , CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI ELIANA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via GEROLAMO CARDANO nr. 5, per procura alle liti;
Resistente
Oggetto: Arricchimento senza causa. CONCLUSIONI
All'udienza del 26 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare, le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di comparizione ritualmente notificati, la ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1
condannare il – suo ex compagno - alla restituzione dell'importo di € CP_1
23.000,00 versato per l'acquisto dell'immobile -intestato al solo resistente- sito in
Roma alla Via Pagliaro nr. 45. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento del sig. a causa e CP_1
in ragione della dazione a suo favore da parte della sig.ra della somma di € Parte_1
20.000,00, allo stesso corrisposta per consentirgli l'acquisto della casa in esclusiva proprietà, sita in Roma, Via Antonino Pagliaro, 45; 2) Accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento del sig. a causa e in ragione della dazione a suo favore da parte della CP_1
sig.ra della somma di € 3.000,00, allo stesso corrisposta per consentirgli la Parte_1
restituzione ai propri genitori della somma anticipata per l'acquisto del succitato immobile;
3)
Per l'effetto condannare, in via principale, il sig. al pagamento della somma di € CP_1
23.000,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
o, in via subordinata, al pagamento della somma di € 20.000,00, per le causali su descritte;
o, di quella che sarà ritenuta di giustizia.”.
Tempestivamente costituito in giudizio il ha contestato la domanda, CP_1
concludendo per il rigetto, poiché infondata in fatto ed in diritto. Preliminarmente, il convenuto ha riconosciuto che la versò volontariamente l'importo di € Parte_1
6.000,00 (per il pagamento della mobilia inclusa nell'atto di acquisto), ha disconosciuto che l'assegno circolare di € 14.000,00 fosse stato versato in suo favore e ha negato che il contenuto del messaggio scambiato con il padre della ricorrente fosse equiparabile ad un riconoscimento del proprio debito. Ha, in ogni caso, dedotto la non ripetibilità delle somme erogate dalla poiché utilizzate per Parte_1 soddisfare i bisogni della famiglia, quale adempimento di un'obbligazione naturale, atteso che il denaro era stato impiegato per l'acquisto di un'abitazione nella quale aveva convissuto dal 2017 e sino al 2021 insieme al resistente. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: ““Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare 1) Dichiarare inammissibile l'azione per ingiustificato arricchimento per violazione dell'art. 2042 c.c. Nel merito 2) respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e del tutto sfornita di prova;
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Fissata la comparizione delle Parti, disposto l'interrogatorio formale del CP_1
formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalle Parti, la causa
è stata rinviata per la decisione all'udienza del 26.02.2025.
Il Tribunale ritiene che, sulla base delle risultanze documentali e dei principi di diritto da applicare alla decisione, la domanda di Parte ricorrente sia parzialmente fondata e vada accolta nei termini di seguito precisati.
Le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame rendono necessaria una breve disamina dei principi applicabili ai rapporti patrimoniali tra gli ex partners, in particolare con riferimento alla natura delle attribuzioni -patrimoniali- effettuate dall'uno in favore dell'altro, in vista della futura convivenza e nel corso della stessa, onde individuare a fronte di quali presupposti le medesime, una volta cessata la relazione affettiva, possano essere oggetto di restituzione.
Anzitutto, è doveroso premettere che la volontarietà di un'attribuzione patrimoniale
è idonea ad escludere il diritto alla ripetizione di quanto pagato soltanto nella misura in cui la stessa sia spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in favore del quale viene effettuata, ovvero in quanto si tratti di un volontario conferimento a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività, iniziativa, o esigenza.
Qualora, al contrario, detta volontarietà sia indirizzata non al vantaggio esclusivo del partner, ma alla fruizione comune di un bene, nell'ottica, ad esempio, dell'instaurazione di una futura convivenza o nel dotare la famiglia di un'abitazione, non si può configurare una donazione, né un'attribuzione spontanea a favore del solo soggetto che se ne è giovato. Di conseguenza, nel momento in cui si scioglie il rapporto sentimentale e viene accantonato il progetto di vita comune, il convivente che non si
è preventivamente tutelato, avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente per quella determinata finalità in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento (Cfr. Cass. civ. sez. III, 7 giugno 2018, n. 1473). Ciò premesso, circa l'applicabilità della disciplina sull'ingiustificato arricchimento, qualora le prestazioni siano state spontaneamente erogate non in favore esclusivo del partner, ma in vista della realizzazione di un progetto comune, si tratta poi di verificare se all'applicabilità di tali norme osti la disciplina delle obbligazioni naturali, cioè stabilire se, le somme erogate, non fossero ripetibili perché effettuate in adempimento di doveri morali o sociali. In tal senso, occorre valutare se tali prestazioni patrimoniali possano considerarsi o meno ricomprese nella contribuzione al ménage familiare dell'unione di fatto. Quest'ultima, infatti, intesa come formazione sociale che presenta significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, assume rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost. ed è fonte di doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, i quali si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio effettuata nel corso del rapporto configura l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., ma solo “a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (Cfr. Cass. civ. sez. II, 13 marzo 2003, n. 3713; Cass. civ. sez. I, 22 gennaio
2014, n. 1277).
Pertanto, preclusa la ripetizione delle normali prestazioni eseguite da un convivente nei confronti dell'altro nel corso della relazione, in quanto riconducibili all'adempimento di un'obbligazione naturale, nel caso in cui vengano in rilievo contributi economici rilevanti, ossia esorbitanti in relazione alle condizioni patrimoniali del solvens, la dazione diventa estranea allo schema dell'obbligazione naturale.
Ed invero, posto che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa – sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale -ne deriva che l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro è configurabile solo in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto dev'essere parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cfr. Cass. civ. sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330; Cass. civ. sez. III, 30 novembre 2011, n. 25554; Cass. civ. sez. III, 7 giugno 2018, n. 14732).
In buona sostanza, la contribuzione del partner che superi l'adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza in termini di proporzionalità e di adeguatezza apre le porte al rimedio dell'arricchimento senza giusta causa (Cfr. Cass. civ. sez. III, 22 settembre 2015, n. 18632).
L'art. 2041 c.c. costituisce, infatti, una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, diretta a conferire uno strumento di tutela ogniqualvolta si verifichi uno spostamento patrimoniale tra due soggetti (utiliter versum), per cui uno subisca un danno e l'altro si arricchisca senza giusta causa. La mancanza di una giusta causa non consiste nell'assenza di una ragione atta a giustificare la locupletazione dell'arricchito, ma piuttosto nella carenza di una ragione che legittimi quest'ultimo a trattenere quanto ricevuto, ed individua tutte le ipotesi di arricchimento/depauperamento prive di una giustificazione secundum ius, fondata su un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere tanto l'incremento patrimoniale dell'arricchito quanto il corrispettivo decremento patrimoniale del depauperato. L'arricchimento risulta, quindi, senza giusta causa se corrisponde ad un impoverimento non remunerato, ovvero non conseguente ad un atto di liberalità né ad un'obbligazione naturale, e ciò perché l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
Come noto l'art. 2041 c.c., prevede che "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".
Presupposti dell'azione, come da costante insegnamento della Suprema Corte, vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo. Tanto premesso, passando al caso di specie, dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente ha versato alla Società AL (che ha realizzato l'immobile) la somma di € 20.000,00 (a mezzo di due assegni circolari, rispettivamente del
16.11.2016 e del 12.07.2017).
Ne consegue che la domanda di condanna restitutoria proposta da parte ricorrente nei limiti del predetto importo deve essere accolta, essendo documentata e pacifica la dazione, dal suo carattere di straordinarietà rispetto all'amministrazione corrente e dalla mancata deduzione da parte del resistente, in via di eccezione, di una causale diversa e fondata sulla base della quale potesse avere diritto a trattenere la somma.
Non si può negare che si sia trattato di attribuzioni patrimoniali eseguite dalla in favore del in vista dell'acquisto della casa Parte_1 CP_1
famigliare e dunque, non nell'esclusivo interesse del partner. Di conseguenza, lo scioglimento della relazione sentimentale con il ed il venir meno del progetto CP_1
stesso di vita in comune, ha fatto sorgere il diritto in capo alla al recupero Parte_1
del denaro volontariamente versato per quel determinato fine, in applicazione dell'art. 2041 c.c.
Ed invero, tenuto conto della condizione economica della RE (che all'epoca dei fatti lavorava presso una Onlus con retribuzione mensile di € 1.000,00), si ritiene che l'importo complessivo di € 20.000,00, costituisca un esborso che si colloca oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza che rappresenta un limite entro il quale le elargizioni patrimoniali effettuate nel corso della relazione sentimentale possono configurare l'adempimento di una obbligazione naturale.
Si è trattato, dunque, di prestazioni consistenti, eseguite senza spirito di liberalità che hanno ecceduto il normale contributo alle spese ordinarie della convivenza finendo per determinare un arricchimento dell'ex convivente con corrispondente deminutio del patrimonio della Parte_1
Il diritto azionato nel presente giudizio ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo nel caso in cui il creditore offra la prova –del tutto assente nel presente giudizio – ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., dell'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 c.c.(cfr. Cass. n.1063/2005). Gli interessi sono dunque dovuti nella misura legale a far data dal 13 gennaio 2023, considerato che le richieste restitutorie sono avvenute in pari data e documentate (cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” [Cfr. Cass. Sez. Un., 11 settembre 2007,
n. 19014]. Inoltre, si ritiene che la riduzione dell'originaria pretesa ed i pregressi rapporti personali giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite inerenti il rapporto processuale tra le Parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda avanzata dalla e, per l'effetto, Parte_1
condanna al pagamento di un indennizzo pari all'importo capitale CP_1
di € 20.000,00, oltre interessi legali a far data dal 13.01.2023, sino al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano -già operata la compensazione- in €
[...]
237,00 per esborsi ed € 1.770,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali al
15%.
Così deciso in Roma li 04.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni