CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2160/2023 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario GIOVANNI BATTISTA MAGGIOLO, con studio in San Marco 3472, Venezia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), ora Controparte_1 C.F._1 [...]
, contumaci Controparte_2
(P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario Roberto Venturi, con studio in Stradone Porta Palio n. 36, Verona
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 2 ottobre 2023, n. 1846
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello, riformare – per i motivi esposti – la sentenza nr. 1846/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona, Prima
Sezione Civile, in data 2-3 ottobre 2023, resa nella causa iscritta al nr. di R.G. 5758/2021 e di conseguenza: A) dichiarare infondata e pertanto respingere l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda risarcitoria, per violazione degli artt. 145 e 148 del “Codice delle
Assicurazioni”, formulata dalla difesa della società assicuratrice convenuta. B) Previa rimessione della causa in istruttoria, ai fini dell'espletamento della rogatoria internazionale all'autorità giudiziaria tedesca, territorialmente competente, per l'escussione dei tre testimoni oculari dell'incidente, signori , e di Straubing Tes_1 Tes_2 Parte_2
(Germania) – riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto contumace per l'incidente stradale, per Controparte_1 cui è causa, e – conseguentemente – C) condannare gli eredi dello stesso convenuto (deceduto in corso di giudizio), in Controparte_1 solido con la sua assicurazione “ (già “ Controparte_4 [...]
) all'integrale risarcimento della rivalsa kasko Controparte_3
Parte_ dell'appellante “ di € 20.362,16, oltre alla Parte_1 rivalutazione ed agli interessi di legge dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento. D) Condannare gli eredi di Controparte_1
e la ” (già “ ), in solido fra loro, Controparte_4 Controparte_3 all'integrale pagamento delle spese ed onorari legali del primo grado del giudizio davanti al Tribunale di Verona, in conformità alla nota analitica, redatta in base al Tariffario Nazionale Forense, depositata nel fascicolo dell'ufficio, tenendo anche conto del fatto che la presente causa civile si
è resa necessaria, a causa del totale diniego – da parte della convenuta
“ – a qualsiasi trattativa, mirante al componimento Controparte_3 bonario stragiudiziale della vertenza. E) Condannare gli eredi di e la ” (già “ , in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
pag. 2/16 solido fra loro, all'integrale pagamento delle spese ed onorari legali del secondo grado del giudizio, in conformità alla nota analitica, redatta in base al Tariffario Nazionale Forense, che verrà depositata nel fascicolo d'ufficio, al termine della procedura.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: in via preliminare 1. Per le causali di cui in narrativa, dichiararsi, ai sensi dell'art. 342 cpc, l'inammissibilità dell'appello per omessa indicazione del capo/i della decisione impugnata, nonché per omessa censura alla ricostruzione del fatto e/o per omessa denuncia dell'eventuale violazione di legge da parte del Giudice di Primo Grado.
2. Dichiararsi, ai sensi dell'art.348 bis cpc, l'improcedibilità dell'appello per manifesta infondatezza.
3. Respingersi l'appello dichiarandosi improponibile l'azione risarcitoria per violazione degli articoli 145-148 Codice delle
Assicurazioni, nonché 1175 c.c., confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. Nel merito in via principale 4. Respingersi ogni domanda formulata dall'appellante, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata 5. Nella denegata ipotesi di accertamento di una concorsuale responsabilità del convenuto, ridursi il risarcimento in proporzione al concorso di colpa accertato. In via istruttoria A) Si eccepisce nuovamente l'inammissibilità del documento fotoriprodotto a Parte_ pagina 5 dell'atto di riassunzione del processo interrotto (lettera a
“Fata Cattolica Assicurazioni” del 22.5.2018), mai prodotto nel giudizio di primo grado (e, peraltro, neppure nel giudizio d'appello), documento da ritenersi in ogni caso irrilevante ai fini della prova dell'osservanza degli obblighi imposti dall'art.148 Cod. Ass. B) Ci si oppone alla rimessione della causa in istruttoria “ai fini dell'espletamento della rogatoria internazionale all'autorità tedesca territorialmente competente per l'escussone dei tre testimoni oculari dell'incidente…” in quanto pag. 3/16 l'attrice non ha allegato i motivi ostativi all'assunzione dei testi da parte del Giudice Italiano, considerato che ST (città di residenza dei testi) dista da Verona solo 570 km. Infine, ma non ultimo, controparte non ha mai indicato l'Autorità Straniera territorialmente competente per l'a rogatoria. In via subordinata istruttoria, qualora la Corte dovesse ritenere sia l'appello che l'azione risarcitoria ammissibili, si formulano le istanze istruttorie già svolte in primo grado. Si chiede perciò ammissione di prove per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che il giorno 15.6.2017 a bordo della sua auto lei seguiva la Mercedes ML 250 targata SR-T2040 (D) che la precedeva su via Nazionale diretto da Vibo
Valentia a Pizzo Calabro e che quest'ultima seguiva il trattore tg.VV000457 trainante una fresa condotto da 2) Parte_3 vero che nel luogo del sinistro vi è linea continua, come risulta dalla foto che le viene rammostrata, raffigurante il luogo del sinistro (cfr. doc.6)?
3) Vero che in tali condizioni di luogo e di tempo il conducente della
Mercedes ML250 targata SR-T2040 (D) sorpassava il trattore che procedeva nella sua corsia di marcia collidendo con la fiancata destra del proprio veicolo contro l'angolo sinistro della fresa trainata dal trattore tg.VV000457 condotto dal sig. ? 4) Vero che Controparte_1 lei si fermava per verificare che non vi fossero feriti e lasciava il suo recapito telefonico al sig. ? Controparte_1
Si indica a teste il sig. residente in [...]
Strada Statale 522, snc. Si chiede che la Corte Voglia, ai sensi dell'art.203 c.p.c., disporre l'escussione del teste a mezzo prova delegata al Tribunale di Vibo Valentia, nel cui circondario risiede il teste, fissando il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. In relazione alla prova testimoniale suindicata, si contesta infine, e nuovamente,
l'eccezione di decadenza sollevata da controparte nel giudizio di primo pag. 4/16 grado di cui ai commi 3 bis, 3 ter, 3 quater dell'art 135 Cod. Ass.ni con riferimento all'individuazione di testimoni del sinistro per i motivi già esposti in atti, cui ci si richiama integralmente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 2 ottobre 2023 n. 1846/2023 il Tribunale di Verona ha dichiarato improponibile la domanda di rivalsa presentata da
[...]
Parte_ (d'ora in poi, per brevità, nei confronti di Parte_1
e ora Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
[...]
Parte_ 1.1 Nel giudizio di primo grado aveva dedotto che il 15 giugno
2017, sulla strada tra Vibo Valentia e Pizzo Calabro, si era verificato un sinistro stradale tra l'automobile Mercedes ML, tg. SR-T-2040 (D), di proprietà di Mercedes Benz Leasing GmbH, in uso a ed in CP_5 quel frangente condotta da ed il trattore agricolo, tg. VV- CP_6
000457, di proprietà e condotto da . La responsabilità Controparte_1 dell'incidente era attribuibile a che, senza alcuna segnalazione, CP_1 aveva svoltato a sinistra per imboccare un tratturo sterrato e urtato contro l'automobile, impegnata nella manovra di sorpasso, procurando danni lungo tutta la fiancata destra.
Parte_ 1.2 era titolare di una polizza kasko di Secondo CP_5
l'attrice i danni all'automobile erano stati riparati con una spesa di euro
20.862,16 + iva, come documentato da fattura [la fattura riporta invero Parte_ un imponibile di euro 20.612,16: doc. 24 att.] e aveva risarcito
Mercedes Benz Leasing GmbH con la somma di euro 20.362,16 al netto dell'iva e della franchigia di euro 500,00.
pag. 5/16 1.3 Il Tribunale ha ritenuto assorbente un'eccezione pregiudiziale della convenuta. L'art. 148 cod. ass. impone al danneggiato l'onere di fornire all'assicurazione tenuta a risarcire il danno, una “serie tassativa di dati e di documenti”. Il procuratore attoreo aveva inviato alla compagnia debitrice, una richiesta di risarcimento in cui si riservava “di quantificare
e documentare non appena possibile le richieste…” ed un invito a concludere una negoziazione assistita, limitandosi a quantificare la richiesta di risarcimento in euro 10.306,08, oltre spese legali. Entrambe le richieste risultavano prive d'indicazioni in ordine al luogo e ai giorni/orari in cui sarebbe stato possibile ispezionare l'autovettura danneggiata, rendendo impossibile per la convenuta una valutazione del danno e, conseguentemente, la formulazione di eventuale offerta.
1.4 Se si accedesse – prosegue il Tribunale - a una diversa lettura delle norme, l'assicuratore del soggetto (in tutto od in parte) responsabile del danno, sarebbe esposto al rischio di vedere compromessa, se non vanificata, la propria tutela, avendo specifico riguardo al suo interesse a venire correttamente informato del sinistro.
Gli artt. 145 e 148 cod. ass. sono diretti ad esercitare una funzione deflattiva per razionalizzare il contenzioso giudiziale, anche imponendo alle parti precisi oneri di collaborazione. La condizione di procedibilità deve essere considerata come una condizione per l'agire giudiziale, non in grado di pregiudicare alcun diritto sostanziale o di difesa, poiché rappresenta un impedimento all'esercizio della tutela giurisdizionale, limitato nel tempo e giustificato dall'esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti, ed è compatibile con il principio del c.d. giusto processo. Per Cass., sez. 3, ord. n. 1756 del 2022 l'intento deflattivo dell'art 145 cod. ass. è affidato non solo alla dilazione pag. 6/16 temporale di sessanta/novanta giorni per la proposizione della domanda risarcitoria ma soprattutto al procedimento ex art. 148 cod. ass. che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. È indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua. È richiesta la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione – subendone, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria – il danneggiato che si è sottratto all'ispezione del mezzo, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta. Nella fase stragiudiziale non erano stati comunicati i
“dati richiesti dalla norma” né la fattura di riparazione. Solo con l'atto di citazione l'attrice aveva messo a disposizione il materiale fotografico e i documenti di spesa ma la produzione deve ritenersi “tardiva” in quanto intervenuta quando lo scopo dell'art. 145 cod. ass. era stato frustrato.
Parte_ 2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia accolta la domanda di rivalsa. Lamenta con un unico motivo di gravame che prima di attivare la rivalsa la corrispondente italiana HDI Assicurazioni s.p.a. aveva inviato la raccomandata 22.5.2018, descrivendo la dinamica del sinistro e allegando la fattura di riparazione, il cui importo era stato liquidato al netto della franchigia. si era Controparte_3 limitata a respingere la richiesta. Il 7 dicembre 2019 era stata trasmessa della documentazione fotografica. I danni dimostravano che l'automobile si trovava già affiancata all'altro veicolo quando quest'ultimo aveva repentinamente svoltato. Anche in questo caso pag. 7/16 si era limitata a negare la responsabilità Controparte_3 del proprio assicurato. Non corrisponde al vero, dunque, che la compagnia convenuta non fosse stata posta in grado di valutare il danno all'automobile tedesca. La convenuta decise di non incaricare a) un perito fiduciario per esaminare la documentazione fotografica e la fattura (anche se in lingua tedesca la stessa avrebbe potuto essere esaminata senza problemi da uno studio tecnico della Provincia di
Bolzano); b) la propria corrispondente in Germania di esaminare la documentazione relativa al danno e far esaminare l'automobile da un perito, esame fattibile anche dopo la riparazione.
3. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, Controparte_4 ha dedotto:
[...]
- che il documento riprodotto a pag. 5 dell'atto di riassunzione
(raccomandata 22.5.2018) non era stato depositato nel giudizio di primo grado e quindi è inammissibile;
- che l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non indica il capo della decisione impugnato, i fatti contestati, le violazioni di legge e l'errore commesso dal Tribunale;
- che il sorpasso era avvenuto su strada a linea continua in cui il sorpasso era vietato e l'automobile aveva colliso con la fiancata destra contro l'angolo sinistro della fresa trainata. Non vi era stata alcuna svolta a sinistra. L'automobile aveva riportato danni alla fiancata destra prevalentemente alla parte posteriore e non sul lato anteriore o sul lato anteriore destro. La dinamica era stata riportata da , che Testimone_3 seguiva i veicoli coinvolti nel sinistro. si era fermato per prestare Tes_3 soccorso e, dato che nessuno aveva riportato lesioni, si era allontanato dopo aver lasciato il proprio recapito;
pag. 8/16 - che la fattura è redatta in lingua tedesca e non è intellegibile. È contestato che i danni ammontino a euro 20.612,17. L'automobile incidentata non è mai stata messa a disposizione della appellata.
4. Con ordinanza 22.1.2024 il giudizio è stato interrotto perché era stato documentato il decesso dell'appellato . A seguito Controparte_1
Parte_ della riassunzione del processo, con ordinanza 5.6.2024 è stata invitata a documentare la regolarità della notifica alla parte non costituita;
con ordinanza 20.6.2024 è stato ordinato il rinnovo della notifica;
con ordinanza 21.11.2024, avendo finalmente la parte documentato la data del decesso di , è stato possibile Controparte_1 verificare la regolarità della notifica eseguita impersonalmente e collettivamente agli eredi e dichiarare la contumacia degli eredi del
, in quanto la notifica era avvenuta entro un anno dalla morte. CP_1
Con la stessa ordinanza è stato evidenziato che non erano stati dimostrati i presupposti (art. 345, comma 3, c.p.c.: decadenza per causa non imputabile alla parte dalla possibilità del deposito nel giudizio di primo grado) che consentono la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello. Era stata formulata una proposta conciliativa con “un indennizzo pari al 50% del danno (danno che le compagnie [sarebbero state] in sicuramente in grado di stimare ricorrendo a propri ausiliari) sulla base della presunzione dell'art. 2054, comma 2, c.c., con successiva rinuncia agli atti o comunque abbandono della causa” e respinte le richieste d'integrazione istruttoria, impregiudicata solo la decisione su una consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei danni compatibili con la dinamica del sinistro.
5. L'unico motivo di appello non può essere ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c.. Non vi possono essere dubbi sulla parte della pag. 9/16 motivazione impugnata perché il Tribunale, dopo aver dato atto che l'eccezione di prescrizione era stata oggetto di rinuncia, si è pronunciato Parte_ sull'eccezione d'improponibilità e con l'appello ha lamentato che l'azione di rivalsa avrebbe invece dovuto essere esaminata nel merito.
La valutazione sull'ammissibilità dell'appello va esaminata tenendo conto della concreta motivazione del provvedimento impugnato.
Parte_ 6. La domanda di era proponibile.
6.1 Sulla base dell'incompletezza delle informazioni fornite con la richiesta di risarcimento di cui alle lettere 18 ottobre 2018 e 7 febbraio
2019 (v. motivazione della sentenza, p. 5 e i richiamati doc. 26 e 27 att.), senza prendere in considerazione che già il 5 marzo 2019 aveva risposto di non aderire alla Controparte_3 negoziazione assistita perché il proprio assicurato non era responsabile del sinistro stradale (doc. 28 att.), il giudice di primo grado ha ritenuto che la domanda di rivalsa proposta con atto di citazione 30 giugno 2021 fosse improponibile. L'interpretazione degli artt. 145 e 148 cod. ass. del primo giudice non può essere condivisa perché conduce alla conclusione che l'eventuale insufficienza delle informazioni poste a disposizione dell'assicuratore del presunto responsabile impedisca in via definitiva e non per un tempo limitato (tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui l'assicuratore neghi ogni responsabilità del proprio assicurato) la possibilità di proporre un'azione giudiziaria. L'assenza di collaborazione potrebbe semmai rilevare nel caso in cui non sia possibile stabilire a distanza di tempo, eseguite le riparazioni del veicolo incidentato, la congruità dei costi dichiarati ma non può impedire alla parte danneggiata di ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa.
pag. 10/16 6.2 Secondo la giurisprudenza (Cass., sez. 3, ord. n. 20802 del 2024
e Cass., sez. 3, sent. n. 32919 del 2022) una richiesta stragiudiziale incompleta non renda improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione. È contrario ai principi di correttezza e buona fede ammettere che l'assicuratore tragga un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale). Se l'assicuratore non chiede un'integrazione della documentazione non opera il beneficio della sospensione dei termini per formulare l'offerta: “gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è proponibile;
se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda”. Nel caso in esame l'assicuratore non solo non aveva chiesto alcuna integrazione della documentazione ma aveva chiaramente risposto che il proprio assicurato non era responsabile del sinistro. In altre parole, aveva negato qualsiasi indennizzo.
7. Nel caso di scontro tra veicoli, nel presumere che ciascuno dei conducenti abbia parimenti concorso a produrre il danno, l'art. 2054, comma 2, c.c. è diretto a superare le difficoltà che spesso insorgono in sede di prova delle modalità dello scontro. La presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità (v. Cass., sez. 3, ord. n. 9353 del
2019). Qualora il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti,
pag. 11/16 non può, tuttavia, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro conducente, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (v.
Cass., sez. 3, sent. n. 7479 del 2020 e Cass., sez. 3, sent. n. 23431 del
2014).
8. Non risulta essere intervenuta un'autorità pubblica sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti. Non sono ricostruibili la posizione dopo l'urto dei veicoli e le tracce lasciate sulla sede stradale. Non sono state acquisite da polizia o carabinieri dichiarazioni di eventuali informatori presenti sul posto. Manca una puntuale descrizione del luogo del sinistro e delle condizioni dei veicoli. L'automobile incidentata
è stata sicuramente riparata. Mancano informazioni sulle dimensioni del trattore e della fresa trainata e su quale porzione della strada trattore e fresa occupassero, se siano stati successivamente modificati o rottamati.
Parte_ 9. La richiesta di rogatoria internazionale dell'appellante deve essere respinta sia perché l'istanza istruttoria non è stata proposta attraverso un ammissibile motivo di gravame sia perché il capitolo rilevante formulato in primo grado conteneva una valutazione e appare non compatibile con la documentazione fotografica depositata.
9.1 L'appellante non ha formalizzato un motivo di appello che rispetti i requisiti dell'art. 342 c.p.c. con riferimento alle richieste istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, né riporta un capitolato su cui dovrebbero essere assunti i testimoni con articoli separati e specifici, ammissibili e rilevanti. Si limita a richiedere l'escussione dei tre testi pag. 12/16 oculari tramite una rogatoria nelle conclusioni (v. atto di appello, pag. 8 lettera B).
9.2 Anche ritenendo che il semplice riferimento alla rogatoria internazionale nelle conclusioni dell'atto di appello sia sufficiente per ritenere che l'appellante si dolga, con un motivo ammissibile, del mancato espletamento della rogatoria, nulla cambierebbe. Nel giudizio di primo grado la memoria istruttoria non era stata depositata. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. la parte aveva insistito per l'audizione di tre trasportati sull'automobile tramite rogatoria internazionale. Nell'atto di citazione i capitoli erano stati indicati mediante un rinvio alla parte narrativa dell'atto. Prendendo in esame la parte della narrativa che interessa dell'atto introduttivo, dovrebbe chiedersi al teste di esprimersi sul fatto se il trattore avesse svoltato a sinistra “improvvisamente” e se avesse urtato l'automobile al centro della fiancata. Al teste non può chiedersi una valutazione sulla repentinità della manovra del conducente del trattore. Le fotografie allegate all'atto di citazione di primo grado (doc. 4 s. att.) non mostrano apprezzabili danni alla parte anteriore e anteriore destra dell'automobile, come dovrebbe essere ipotizzando che il trattore abbia svoltato a sinistra mentre l'automobile aveva iniziato la manovra di sorpasso. I danni nella parte centrale della fiancata non appaiono nemmeno compatibili con un violento urto con la parte anteriore del trattore, ipotizzando una improvvida svolta del trattore mentre i due veicoli erano oramai affiancati.
10. La parte appellata ha depositato una dichiarazione rilasciata a un investigatore privato in data 22 giugno 2018, e quindi a un anno di distanza dai fatti, da tale (doc. 7 att.). La si prende in Testimone_3
pag. 13/16 esame come prova atipica unitamente al restante materiale istruttorio
(v. Cass., sez. 1, ord. n. 9507 del 2023). Che la dichiarazione possa riferirsi al sinistro stradale di cui si discute può probabilmente ipotizzarsi sulla base della data indicata (15.6.2017), dell'indicazione del luogo
(strada da Vibo Valentia a Pizzo Calabro) e della menzione di un'automobile con targa straniera, anche se la dichiarazione non è accompagnata – come dovrebbe essere per evitare dubbi sulla credibilità della dichiarazione acquisita - da una relazione che specifichi quando la compagnia di assicurazione fu informata dell'esistenza di un informatore e come si pervenne alla sua identificazione. fa Tes_3 riferimento a una manovra di sorpasso dell'automobile e non a una manovra di svolta a sinistra del trattore. Le fotografie dei danni sulla fiancata della carrozzeria dell'automobile e l'assenza di danni alle persone appaiono effettivamente più compatibili con un limitato urto trasversale nel corso di una manovra di sorpasso. L'informatore non chiarisce se nel tratto in cui avvenne il sorpasso la manovra fosse consentita;
nulla riferisce sulla condotta tenuta dal conducente del trattore né sulle dimensioni della fresa trainata dal trattore. Nemmeno il capitolato in calce all'atto di appello di contiene Controparte_4 capitoli che consentano di accertare la condotta di guida del conducente il trattore e l'effettivo ingombro del suo mezzo.
11. Chiarite le ragioni per cui a otto anni di distanza dai fatti mancano i presupposti per disporre le rogatorie richieste rispettivamente da appellante e appellata e che le prove, anche se espletate, non consentirebbero una sufficiente ricostruzione del sinistro stradale, può unicamente affermarsi che la fiancata destra della carrozzeria dell'automobile deve essere entrata in contatto con una parte sporgente del mezzo che la precedeva, probabilmente nel corso di una manovra di pag. 14/16 soprasso. Non possono valutarsi con sufficiente precisione le condotte di guida dei due conducenti durante la manovra e in particolare le ragioni per cui venne a mancare la distanza di sicurezza. Non può stabilirsi se il conducente dell'automobile eseguì una corretta manovra di sorpasso nel rispetto dell'art. 148, commi 2 e 3, cod. str. quando le condizioni dei luoghi lo consentivano e se il conducente del trattore stesse circolando in modo regolare sulla strada trainando la fresa e se si fosse mantenuto ex art. 148, comma 4 cod. str. vicino al margine destro della carreggiata. Deve essere applicata la presunzione dell'art. 2054, comma
2, c.c., riconoscendo che del sinistro debba essere ritenuto responsabile, nei limiti del 50%, anche , sicché entro Controparte_1
Parte_ questi limiti può ottenere il risarcimento dei costi rimborsati per le riparazioni, sempreché possa apprezzarsi la loro congruità.
12. Dato che le parti non hanno aderito alla proposta conciliativa del consigliere istruttore, la causa deve essere rimessa in istruttoria per quantificare attraverso una CTU i danni subiti dall'automobile Mercedes
ML tg SR-T-2040 (D) in occasione del sinistro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'impugnazione presentata da nei confronti Parte_1 di e e proseguita nei Controparte_4 Controparte_1 confronti di e degli Controparte_4 Controparte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Verona 2 ottobre 2023 n.
[...]
1846/2023, così provvede:
1) accerta che la responsabilità del sinistro stradale accaduto il 15 giugno 2017 sulla strada che conduce da Vibo Valentia a Pizzo Calabro tra l'automobile Mercedes ML, tg. SR-T-2040 (D) e il trattore agricolo,
pag. 15/16 tg. VV-000457, è attribuibile nei limiti del 50% al conducente e proprietario del trattore agricolo;
Controparte_1
2) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la stima dei danni materiali dell'automobile Mercedes ML, tg. SR-T-2040 (D).
Venezia, 27/03/2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2160/2023 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario GIOVANNI BATTISTA MAGGIOLO, con studio in San Marco 3472, Venezia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), ora Controparte_1 C.F._1 [...]
, contumaci Controparte_2
(P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario Roberto Venturi, con studio in Stradone Porta Palio n. 36, Verona
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 2 ottobre 2023, n. 1846
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello, riformare – per i motivi esposti – la sentenza nr. 1846/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona, Prima
Sezione Civile, in data 2-3 ottobre 2023, resa nella causa iscritta al nr. di R.G. 5758/2021 e di conseguenza: A) dichiarare infondata e pertanto respingere l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda risarcitoria, per violazione degli artt. 145 e 148 del “Codice delle
Assicurazioni”, formulata dalla difesa della società assicuratrice convenuta. B) Previa rimessione della causa in istruttoria, ai fini dell'espletamento della rogatoria internazionale all'autorità giudiziaria tedesca, territorialmente competente, per l'escussione dei tre testimoni oculari dell'incidente, signori , e di Straubing Tes_1 Tes_2 Parte_2
(Germania) – riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto contumace per l'incidente stradale, per Controparte_1 cui è causa, e – conseguentemente – C) condannare gli eredi dello stesso convenuto (deceduto in corso di giudizio), in Controparte_1 solido con la sua assicurazione “ (già “ Controparte_4 [...]
) all'integrale risarcimento della rivalsa kasko Controparte_3
Parte_ dell'appellante “ di € 20.362,16, oltre alla Parte_1 rivalutazione ed agli interessi di legge dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento. D) Condannare gli eredi di Controparte_1
e la ” (già “ ), in solido fra loro, Controparte_4 Controparte_3 all'integrale pagamento delle spese ed onorari legali del primo grado del giudizio davanti al Tribunale di Verona, in conformità alla nota analitica, redatta in base al Tariffario Nazionale Forense, depositata nel fascicolo dell'ufficio, tenendo anche conto del fatto che la presente causa civile si
è resa necessaria, a causa del totale diniego – da parte della convenuta
“ – a qualsiasi trattativa, mirante al componimento Controparte_3 bonario stragiudiziale della vertenza. E) Condannare gli eredi di e la ” (già “ , in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
pag. 2/16 solido fra loro, all'integrale pagamento delle spese ed onorari legali del secondo grado del giudizio, in conformità alla nota analitica, redatta in base al Tariffario Nazionale Forense, che verrà depositata nel fascicolo d'ufficio, al termine della procedura.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: in via preliminare 1. Per le causali di cui in narrativa, dichiararsi, ai sensi dell'art. 342 cpc, l'inammissibilità dell'appello per omessa indicazione del capo/i della decisione impugnata, nonché per omessa censura alla ricostruzione del fatto e/o per omessa denuncia dell'eventuale violazione di legge da parte del Giudice di Primo Grado.
2. Dichiararsi, ai sensi dell'art.348 bis cpc, l'improcedibilità dell'appello per manifesta infondatezza.
3. Respingersi l'appello dichiarandosi improponibile l'azione risarcitoria per violazione degli articoli 145-148 Codice delle
Assicurazioni, nonché 1175 c.c., confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. Nel merito in via principale 4. Respingersi ogni domanda formulata dall'appellante, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata 5. Nella denegata ipotesi di accertamento di una concorsuale responsabilità del convenuto, ridursi il risarcimento in proporzione al concorso di colpa accertato. In via istruttoria A) Si eccepisce nuovamente l'inammissibilità del documento fotoriprodotto a Parte_ pagina 5 dell'atto di riassunzione del processo interrotto (lettera a
“Fata Cattolica Assicurazioni” del 22.5.2018), mai prodotto nel giudizio di primo grado (e, peraltro, neppure nel giudizio d'appello), documento da ritenersi in ogni caso irrilevante ai fini della prova dell'osservanza degli obblighi imposti dall'art.148 Cod. Ass. B) Ci si oppone alla rimessione della causa in istruttoria “ai fini dell'espletamento della rogatoria internazionale all'autorità tedesca territorialmente competente per l'escussone dei tre testimoni oculari dell'incidente…” in quanto pag. 3/16 l'attrice non ha allegato i motivi ostativi all'assunzione dei testi da parte del Giudice Italiano, considerato che ST (città di residenza dei testi) dista da Verona solo 570 km. Infine, ma non ultimo, controparte non ha mai indicato l'Autorità Straniera territorialmente competente per l'a rogatoria. In via subordinata istruttoria, qualora la Corte dovesse ritenere sia l'appello che l'azione risarcitoria ammissibili, si formulano le istanze istruttorie già svolte in primo grado. Si chiede perciò ammissione di prove per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che il giorno 15.6.2017 a bordo della sua auto lei seguiva la Mercedes ML 250 targata SR-T2040 (D) che la precedeva su via Nazionale diretto da Vibo
Valentia a Pizzo Calabro e che quest'ultima seguiva il trattore tg.VV000457 trainante una fresa condotto da 2) Parte_3 vero che nel luogo del sinistro vi è linea continua, come risulta dalla foto che le viene rammostrata, raffigurante il luogo del sinistro (cfr. doc.6)?
3) Vero che in tali condizioni di luogo e di tempo il conducente della
Mercedes ML250 targata SR-T2040 (D) sorpassava il trattore che procedeva nella sua corsia di marcia collidendo con la fiancata destra del proprio veicolo contro l'angolo sinistro della fresa trainata dal trattore tg.VV000457 condotto dal sig. ? 4) Vero che Controparte_1 lei si fermava per verificare che non vi fossero feriti e lasciava il suo recapito telefonico al sig. ? Controparte_1
Si indica a teste il sig. residente in [...]
Strada Statale 522, snc. Si chiede che la Corte Voglia, ai sensi dell'art.203 c.p.c., disporre l'escussione del teste a mezzo prova delegata al Tribunale di Vibo Valentia, nel cui circondario risiede il teste, fissando il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. In relazione alla prova testimoniale suindicata, si contesta infine, e nuovamente,
l'eccezione di decadenza sollevata da controparte nel giudizio di primo pag. 4/16 grado di cui ai commi 3 bis, 3 ter, 3 quater dell'art 135 Cod. Ass.ni con riferimento all'individuazione di testimoni del sinistro per i motivi già esposti in atti, cui ci si richiama integralmente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 2 ottobre 2023 n. 1846/2023 il Tribunale di Verona ha dichiarato improponibile la domanda di rivalsa presentata da
[...]
Parte_ (d'ora in poi, per brevità, nei confronti di Parte_1
e ora Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
[...]
Parte_ 1.1 Nel giudizio di primo grado aveva dedotto che il 15 giugno
2017, sulla strada tra Vibo Valentia e Pizzo Calabro, si era verificato un sinistro stradale tra l'automobile Mercedes ML, tg. SR-T-2040 (D), di proprietà di Mercedes Benz Leasing GmbH, in uso a ed in CP_5 quel frangente condotta da ed il trattore agricolo, tg. VV- CP_6
000457, di proprietà e condotto da . La responsabilità Controparte_1 dell'incidente era attribuibile a che, senza alcuna segnalazione, CP_1 aveva svoltato a sinistra per imboccare un tratturo sterrato e urtato contro l'automobile, impegnata nella manovra di sorpasso, procurando danni lungo tutta la fiancata destra.
Parte_ 1.2 era titolare di una polizza kasko di Secondo CP_5
l'attrice i danni all'automobile erano stati riparati con una spesa di euro
20.862,16 + iva, come documentato da fattura [la fattura riporta invero Parte_ un imponibile di euro 20.612,16: doc. 24 att.] e aveva risarcito
Mercedes Benz Leasing GmbH con la somma di euro 20.362,16 al netto dell'iva e della franchigia di euro 500,00.
pag. 5/16 1.3 Il Tribunale ha ritenuto assorbente un'eccezione pregiudiziale della convenuta. L'art. 148 cod. ass. impone al danneggiato l'onere di fornire all'assicurazione tenuta a risarcire il danno, una “serie tassativa di dati e di documenti”. Il procuratore attoreo aveva inviato alla compagnia debitrice, una richiesta di risarcimento in cui si riservava “di quantificare
e documentare non appena possibile le richieste…” ed un invito a concludere una negoziazione assistita, limitandosi a quantificare la richiesta di risarcimento in euro 10.306,08, oltre spese legali. Entrambe le richieste risultavano prive d'indicazioni in ordine al luogo e ai giorni/orari in cui sarebbe stato possibile ispezionare l'autovettura danneggiata, rendendo impossibile per la convenuta una valutazione del danno e, conseguentemente, la formulazione di eventuale offerta.
1.4 Se si accedesse – prosegue il Tribunale - a una diversa lettura delle norme, l'assicuratore del soggetto (in tutto od in parte) responsabile del danno, sarebbe esposto al rischio di vedere compromessa, se non vanificata, la propria tutela, avendo specifico riguardo al suo interesse a venire correttamente informato del sinistro.
Gli artt. 145 e 148 cod. ass. sono diretti ad esercitare una funzione deflattiva per razionalizzare il contenzioso giudiziale, anche imponendo alle parti precisi oneri di collaborazione. La condizione di procedibilità deve essere considerata come una condizione per l'agire giudiziale, non in grado di pregiudicare alcun diritto sostanziale o di difesa, poiché rappresenta un impedimento all'esercizio della tutela giurisdizionale, limitato nel tempo e giustificato dall'esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti, ed è compatibile con il principio del c.d. giusto processo. Per Cass., sez. 3, ord. n. 1756 del 2022 l'intento deflattivo dell'art 145 cod. ass. è affidato non solo alla dilazione pag. 6/16 temporale di sessanta/novanta giorni per la proposizione della domanda risarcitoria ma soprattutto al procedimento ex art. 148 cod. ass. che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. È indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua. È richiesta la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione – subendone, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria – il danneggiato che si è sottratto all'ispezione del mezzo, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta. Nella fase stragiudiziale non erano stati comunicati i
“dati richiesti dalla norma” né la fattura di riparazione. Solo con l'atto di citazione l'attrice aveva messo a disposizione il materiale fotografico e i documenti di spesa ma la produzione deve ritenersi “tardiva” in quanto intervenuta quando lo scopo dell'art. 145 cod. ass. era stato frustrato.
Parte_ 2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia accolta la domanda di rivalsa. Lamenta con un unico motivo di gravame che prima di attivare la rivalsa la corrispondente italiana HDI Assicurazioni s.p.a. aveva inviato la raccomandata 22.5.2018, descrivendo la dinamica del sinistro e allegando la fattura di riparazione, il cui importo era stato liquidato al netto della franchigia. si era Controparte_3 limitata a respingere la richiesta. Il 7 dicembre 2019 era stata trasmessa della documentazione fotografica. I danni dimostravano che l'automobile si trovava già affiancata all'altro veicolo quando quest'ultimo aveva repentinamente svoltato. Anche in questo caso pag. 7/16 si era limitata a negare la responsabilità Controparte_3 del proprio assicurato. Non corrisponde al vero, dunque, che la compagnia convenuta non fosse stata posta in grado di valutare il danno all'automobile tedesca. La convenuta decise di non incaricare a) un perito fiduciario per esaminare la documentazione fotografica e la fattura (anche se in lingua tedesca la stessa avrebbe potuto essere esaminata senza problemi da uno studio tecnico della Provincia di
Bolzano); b) la propria corrispondente in Germania di esaminare la documentazione relativa al danno e far esaminare l'automobile da un perito, esame fattibile anche dopo la riparazione.
3. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, Controparte_4 ha dedotto:
[...]
- che il documento riprodotto a pag. 5 dell'atto di riassunzione
(raccomandata 22.5.2018) non era stato depositato nel giudizio di primo grado e quindi è inammissibile;
- che l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non indica il capo della decisione impugnato, i fatti contestati, le violazioni di legge e l'errore commesso dal Tribunale;
- che il sorpasso era avvenuto su strada a linea continua in cui il sorpasso era vietato e l'automobile aveva colliso con la fiancata destra contro l'angolo sinistro della fresa trainata. Non vi era stata alcuna svolta a sinistra. L'automobile aveva riportato danni alla fiancata destra prevalentemente alla parte posteriore e non sul lato anteriore o sul lato anteriore destro. La dinamica era stata riportata da , che Testimone_3 seguiva i veicoli coinvolti nel sinistro. si era fermato per prestare Tes_3 soccorso e, dato che nessuno aveva riportato lesioni, si era allontanato dopo aver lasciato il proprio recapito;
pag. 8/16 - che la fattura è redatta in lingua tedesca e non è intellegibile. È contestato che i danni ammontino a euro 20.612,17. L'automobile incidentata non è mai stata messa a disposizione della appellata.
4. Con ordinanza 22.1.2024 il giudizio è stato interrotto perché era stato documentato il decesso dell'appellato . A seguito Controparte_1
Parte_ della riassunzione del processo, con ordinanza 5.6.2024 è stata invitata a documentare la regolarità della notifica alla parte non costituita;
con ordinanza 20.6.2024 è stato ordinato il rinnovo della notifica;
con ordinanza 21.11.2024, avendo finalmente la parte documentato la data del decesso di , è stato possibile Controparte_1 verificare la regolarità della notifica eseguita impersonalmente e collettivamente agli eredi e dichiarare la contumacia degli eredi del
, in quanto la notifica era avvenuta entro un anno dalla morte. CP_1
Con la stessa ordinanza è stato evidenziato che non erano stati dimostrati i presupposti (art. 345, comma 3, c.p.c.: decadenza per causa non imputabile alla parte dalla possibilità del deposito nel giudizio di primo grado) che consentono la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello. Era stata formulata una proposta conciliativa con “un indennizzo pari al 50% del danno (danno che le compagnie [sarebbero state] in sicuramente in grado di stimare ricorrendo a propri ausiliari) sulla base della presunzione dell'art. 2054, comma 2, c.c., con successiva rinuncia agli atti o comunque abbandono della causa” e respinte le richieste d'integrazione istruttoria, impregiudicata solo la decisione su una consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei danni compatibili con la dinamica del sinistro.
5. L'unico motivo di appello non può essere ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c.. Non vi possono essere dubbi sulla parte della pag. 9/16 motivazione impugnata perché il Tribunale, dopo aver dato atto che l'eccezione di prescrizione era stata oggetto di rinuncia, si è pronunciato Parte_ sull'eccezione d'improponibilità e con l'appello ha lamentato che l'azione di rivalsa avrebbe invece dovuto essere esaminata nel merito.
La valutazione sull'ammissibilità dell'appello va esaminata tenendo conto della concreta motivazione del provvedimento impugnato.
Parte_ 6. La domanda di era proponibile.
6.1 Sulla base dell'incompletezza delle informazioni fornite con la richiesta di risarcimento di cui alle lettere 18 ottobre 2018 e 7 febbraio
2019 (v. motivazione della sentenza, p. 5 e i richiamati doc. 26 e 27 att.), senza prendere in considerazione che già il 5 marzo 2019 aveva risposto di non aderire alla Controparte_3 negoziazione assistita perché il proprio assicurato non era responsabile del sinistro stradale (doc. 28 att.), il giudice di primo grado ha ritenuto che la domanda di rivalsa proposta con atto di citazione 30 giugno 2021 fosse improponibile. L'interpretazione degli artt. 145 e 148 cod. ass. del primo giudice non può essere condivisa perché conduce alla conclusione che l'eventuale insufficienza delle informazioni poste a disposizione dell'assicuratore del presunto responsabile impedisca in via definitiva e non per un tempo limitato (tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui l'assicuratore neghi ogni responsabilità del proprio assicurato) la possibilità di proporre un'azione giudiziaria. L'assenza di collaborazione potrebbe semmai rilevare nel caso in cui non sia possibile stabilire a distanza di tempo, eseguite le riparazioni del veicolo incidentato, la congruità dei costi dichiarati ma non può impedire alla parte danneggiata di ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa.
pag. 10/16 6.2 Secondo la giurisprudenza (Cass., sez. 3, ord. n. 20802 del 2024
e Cass., sez. 3, sent. n. 32919 del 2022) una richiesta stragiudiziale incompleta non renda improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione. È contrario ai principi di correttezza e buona fede ammettere che l'assicuratore tragga un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale). Se l'assicuratore non chiede un'integrazione della documentazione non opera il beneficio della sospensione dei termini per formulare l'offerta: “gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è proponibile;
se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda”. Nel caso in esame l'assicuratore non solo non aveva chiesto alcuna integrazione della documentazione ma aveva chiaramente risposto che il proprio assicurato non era responsabile del sinistro. In altre parole, aveva negato qualsiasi indennizzo.
7. Nel caso di scontro tra veicoli, nel presumere che ciascuno dei conducenti abbia parimenti concorso a produrre il danno, l'art. 2054, comma 2, c.c. è diretto a superare le difficoltà che spesso insorgono in sede di prova delle modalità dello scontro. La presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità (v. Cass., sez. 3, ord. n. 9353 del
2019). Qualora il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti,
pag. 11/16 non può, tuttavia, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro conducente, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (v.
Cass., sez. 3, sent. n. 7479 del 2020 e Cass., sez. 3, sent. n. 23431 del
2014).
8. Non risulta essere intervenuta un'autorità pubblica sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti. Non sono ricostruibili la posizione dopo l'urto dei veicoli e le tracce lasciate sulla sede stradale. Non sono state acquisite da polizia o carabinieri dichiarazioni di eventuali informatori presenti sul posto. Manca una puntuale descrizione del luogo del sinistro e delle condizioni dei veicoli. L'automobile incidentata
è stata sicuramente riparata. Mancano informazioni sulle dimensioni del trattore e della fresa trainata e su quale porzione della strada trattore e fresa occupassero, se siano stati successivamente modificati o rottamati.
Parte_ 9. La richiesta di rogatoria internazionale dell'appellante deve essere respinta sia perché l'istanza istruttoria non è stata proposta attraverso un ammissibile motivo di gravame sia perché il capitolo rilevante formulato in primo grado conteneva una valutazione e appare non compatibile con la documentazione fotografica depositata.
9.1 L'appellante non ha formalizzato un motivo di appello che rispetti i requisiti dell'art. 342 c.p.c. con riferimento alle richieste istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, né riporta un capitolato su cui dovrebbero essere assunti i testimoni con articoli separati e specifici, ammissibili e rilevanti. Si limita a richiedere l'escussione dei tre testi pag. 12/16 oculari tramite una rogatoria nelle conclusioni (v. atto di appello, pag. 8 lettera B).
9.2 Anche ritenendo che il semplice riferimento alla rogatoria internazionale nelle conclusioni dell'atto di appello sia sufficiente per ritenere che l'appellante si dolga, con un motivo ammissibile, del mancato espletamento della rogatoria, nulla cambierebbe. Nel giudizio di primo grado la memoria istruttoria non era stata depositata. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. la parte aveva insistito per l'audizione di tre trasportati sull'automobile tramite rogatoria internazionale. Nell'atto di citazione i capitoli erano stati indicati mediante un rinvio alla parte narrativa dell'atto. Prendendo in esame la parte della narrativa che interessa dell'atto introduttivo, dovrebbe chiedersi al teste di esprimersi sul fatto se il trattore avesse svoltato a sinistra “improvvisamente” e se avesse urtato l'automobile al centro della fiancata. Al teste non può chiedersi una valutazione sulla repentinità della manovra del conducente del trattore. Le fotografie allegate all'atto di citazione di primo grado (doc. 4 s. att.) non mostrano apprezzabili danni alla parte anteriore e anteriore destra dell'automobile, come dovrebbe essere ipotizzando che il trattore abbia svoltato a sinistra mentre l'automobile aveva iniziato la manovra di sorpasso. I danni nella parte centrale della fiancata non appaiono nemmeno compatibili con un violento urto con la parte anteriore del trattore, ipotizzando una improvvida svolta del trattore mentre i due veicoli erano oramai affiancati.
10. La parte appellata ha depositato una dichiarazione rilasciata a un investigatore privato in data 22 giugno 2018, e quindi a un anno di distanza dai fatti, da tale (doc. 7 att.). La si prende in Testimone_3
pag. 13/16 esame come prova atipica unitamente al restante materiale istruttorio
(v. Cass., sez. 1, ord. n. 9507 del 2023). Che la dichiarazione possa riferirsi al sinistro stradale di cui si discute può probabilmente ipotizzarsi sulla base della data indicata (15.6.2017), dell'indicazione del luogo
(strada da Vibo Valentia a Pizzo Calabro) e della menzione di un'automobile con targa straniera, anche se la dichiarazione non è accompagnata – come dovrebbe essere per evitare dubbi sulla credibilità della dichiarazione acquisita - da una relazione che specifichi quando la compagnia di assicurazione fu informata dell'esistenza di un informatore e come si pervenne alla sua identificazione. fa Tes_3 riferimento a una manovra di sorpasso dell'automobile e non a una manovra di svolta a sinistra del trattore. Le fotografie dei danni sulla fiancata della carrozzeria dell'automobile e l'assenza di danni alle persone appaiono effettivamente più compatibili con un limitato urto trasversale nel corso di una manovra di sorpasso. L'informatore non chiarisce se nel tratto in cui avvenne il sorpasso la manovra fosse consentita;
nulla riferisce sulla condotta tenuta dal conducente del trattore né sulle dimensioni della fresa trainata dal trattore. Nemmeno il capitolato in calce all'atto di appello di contiene Controparte_4 capitoli che consentano di accertare la condotta di guida del conducente il trattore e l'effettivo ingombro del suo mezzo.
11. Chiarite le ragioni per cui a otto anni di distanza dai fatti mancano i presupposti per disporre le rogatorie richieste rispettivamente da appellante e appellata e che le prove, anche se espletate, non consentirebbero una sufficiente ricostruzione del sinistro stradale, può unicamente affermarsi che la fiancata destra della carrozzeria dell'automobile deve essere entrata in contatto con una parte sporgente del mezzo che la precedeva, probabilmente nel corso di una manovra di pag. 14/16 soprasso. Non possono valutarsi con sufficiente precisione le condotte di guida dei due conducenti durante la manovra e in particolare le ragioni per cui venne a mancare la distanza di sicurezza. Non può stabilirsi se il conducente dell'automobile eseguì una corretta manovra di sorpasso nel rispetto dell'art. 148, commi 2 e 3, cod. str. quando le condizioni dei luoghi lo consentivano e se il conducente del trattore stesse circolando in modo regolare sulla strada trainando la fresa e se si fosse mantenuto ex art. 148, comma 4 cod. str. vicino al margine destro della carreggiata. Deve essere applicata la presunzione dell'art. 2054, comma
2, c.c., riconoscendo che del sinistro debba essere ritenuto responsabile, nei limiti del 50%, anche , sicché entro Controparte_1
Parte_ questi limiti può ottenere il risarcimento dei costi rimborsati per le riparazioni, sempreché possa apprezzarsi la loro congruità.
12. Dato che le parti non hanno aderito alla proposta conciliativa del consigliere istruttore, la causa deve essere rimessa in istruttoria per quantificare attraverso una CTU i danni subiti dall'automobile Mercedes
ML tg SR-T-2040 (D) in occasione del sinistro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'impugnazione presentata da nei confronti Parte_1 di e e proseguita nei Controparte_4 Controparte_1 confronti di e degli Controparte_4 Controparte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Verona 2 ottobre 2023 n.
[...]
1846/2023, così provvede:
1) accerta che la responsabilità del sinistro stradale accaduto il 15 giugno 2017 sulla strada che conduce da Vibo Valentia a Pizzo Calabro tra l'automobile Mercedes ML, tg. SR-T-2040 (D) e il trattore agricolo,
pag. 15/16 tg. VV-000457, è attribuibile nei limiti del 50% al conducente e proprietario del trattore agricolo;
Controparte_1
2) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la stima dei danni materiali dell'automobile Mercedes ML, tg. SR-T-2040 (D).
Venezia, 27/03/2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 16/16