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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2132 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2132 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e
nato in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. LEPORE SARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 22.10.2011 e 7.10.2015,
i figli AR e;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.03.2025 e 31.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra Parte_2
nel Comune di Scordia (CT), in data 06/08/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di Parte_1 detto comune al nr. 38, Parte II, serie A.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scordia (CT) di provvedere alle necessarie annotazioni.
3) I figli AR e sono affidati ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con collocazione Per_1 abitativa prevalente e con residenza presso la casa familiare sita a San Clemente (RN) in via Europa n. 515, che viene assegnata alla madre che potrà risiedere unitamente ai figli e all'eventuale compagno sino a quando i figli saranno maggiorenni ed avranno raggiunto l'indipendenza economica. Successivamente al raggiungimento delle predette condizioni i coniugi si impegneranno a vendere la casa coniugale al prezzo di mercato. I figli dovranno conservare la residenza e la permanenza nell'attuale zona, come da ordinanza presidenziale del 14.05.2019 emessa nella causa di separazione.
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi periodi di convivenza con i figli;
mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dei figli saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ogni genitore si impegna ad aggiornare l'altro circa l'esistenza di eventuali problemi dei figli, sia per quanto attiene all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, sia per quanto riguarda il loro stato di salute e psicologico.
5) In caso di ricovero per malattia e/o infortunio di un figlio, il padre richiederà i permessi al proprio datore di lavoro per l'assistenza medica ospedaliera del figlio.
6) Entrambi i genitori si impegnano, reciprocamente, a tenere un contegno di rispetto in presenza dei figli, in modo da non compromettere la rispettiva figura genitoriale. Si impegnano, altresì, affinché i minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
pagina 2 di 5 7) Il padre potrà vedere e tenere i figli presso di sé due fine settimana al mese dal giovedì sera dalle ore 19,30 fino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola o dalla madre, in alternanza con la madre, nonché il giovedì dalle ore 19,30 fino alle 20,00 circa del venerdì, salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione delle esigenze dei minori.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli, previa comunicazione entro il mese di maggio di ogni anno, per due settimane anche non consecutive nel mese di agosto.
8) Per i periodi delle vacanze natalizie e pasquali, i genitori rispetteranno la regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo dalla fine della scuola fino al 30 dicembre con un genitore, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua con un genitore, quindi dal lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro genitore.
9) Entrambi i genitori concordano che i figli, compatibilmente alle esigenze di vita e scolastiche, potranno trascorrere, così come è avvenuto tuttora, durante le vacanze estive, cinque/sei settimane in Sicilia dai nonni materni con congruo preavviso circa le date e fermo restando il periodo di due settimane di vacanza dei figli presso il padre nel mese di agosto.
10) La sig.ra durante l'anno e al di fuori del periodo estivo, potrà trascorrere con i figli tre settimane Pt_1 per viaggi all'estero in occasione delle visite presso parenti e/o amici. Tali viaggi dovranno essere preventivamente comunicati al sig. con indicazione della destinazione, delle date e della durata ed Pt_2 avverranno compatibilmente alle esigenze di vita, di salute e scolastiche dei figli e non nel periodo di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali.
11) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minorenni la somma di € Pt_2
580,00 (cinquecentoottanta/00 euro) e quindi € 290,00 (duecentonovanta/00 euro) per figlio, rivalutabile secondo gli indici nazionali ISTAT, da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_1
12) I genitori provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, relativamente alle spese straordinarie come protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna datato 09.08.2017 e condiviso dal
Tribunale di Rimini. [doc. 5]
13) Le parti concordano che eventuali spese di baby sitter, per accompagnare e prendere i figli a scuola o ai centri estivi, in caso di impossibilità di entrambi i genitori, verranno sostenute, una volta per ognuno, direttamente da ciascun genitore, che potrà incaricare una propria baby sitter o una persona di fiducia ed il padre vi provvederà, per quanto di sua spettanza, anche per il tramite dei propri familiari (madre e sorella).
pagina 3 di 5 Nel caso di persona incaricata dal padre i figli verranno accompagnati per le ore 17.00 – orario di rientro dal lavoro della madre - presso la casa coniugale.
14) Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori al 50%; al contrario, la pensione di invalidità del figlio verrà percepita dalla sig.ra Per_1 Pt_1
15) I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
16) Entrambi i coniugi provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle residue rate del mutuo accesso per l'acquisto della casa familiare, sita in San Clemente (RN) Via Europa n. 515, presso la banca ED Artigiano – gruppo ED EL (ex Carifano).
17) I due genitori prestano il loro consenso al rinnovo dei passaporti italiano e svizzero dei figli minori e del proprio.
18) Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, avendo regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico tra esse intercorrenti alla data di sottoscrizione del presente atto.
19) Le parti, nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a non far nulla che possa arrecare pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro/a, con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi ma ancor di più dei figli.
20) Le spese e le competenze professionali sono compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13, comma 8, della Legge professionale forense.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 Pt_2 il 2.08.2008 in Scordia (CT) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scordia (CT) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 38 Parte II Serie A Anno 2008 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2132 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e
nato in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. LEPORE SARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 22.10.2011 e 7.10.2015,
i figli AR e;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.03.2025 e 31.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra Parte_2
nel Comune di Scordia (CT), in data 06/08/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di Parte_1 detto comune al nr. 38, Parte II, serie A.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scordia (CT) di provvedere alle necessarie annotazioni.
3) I figli AR e sono affidati ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con collocazione Per_1 abitativa prevalente e con residenza presso la casa familiare sita a San Clemente (RN) in via Europa n. 515, che viene assegnata alla madre che potrà risiedere unitamente ai figli e all'eventuale compagno sino a quando i figli saranno maggiorenni ed avranno raggiunto l'indipendenza economica. Successivamente al raggiungimento delle predette condizioni i coniugi si impegneranno a vendere la casa coniugale al prezzo di mercato. I figli dovranno conservare la residenza e la permanenza nell'attuale zona, come da ordinanza presidenziale del 14.05.2019 emessa nella causa di separazione.
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi periodi di convivenza con i figli;
mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dei figli saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ogni genitore si impegna ad aggiornare l'altro circa l'esistenza di eventuali problemi dei figli, sia per quanto attiene all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, sia per quanto riguarda il loro stato di salute e psicologico.
5) In caso di ricovero per malattia e/o infortunio di un figlio, il padre richiederà i permessi al proprio datore di lavoro per l'assistenza medica ospedaliera del figlio.
6) Entrambi i genitori si impegnano, reciprocamente, a tenere un contegno di rispetto in presenza dei figli, in modo da non compromettere la rispettiva figura genitoriale. Si impegnano, altresì, affinché i minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
pagina 2 di 5 7) Il padre potrà vedere e tenere i figli presso di sé due fine settimana al mese dal giovedì sera dalle ore 19,30 fino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola o dalla madre, in alternanza con la madre, nonché il giovedì dalle ore 19,30 fino alle 20,00 circa del venerdì, salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione delle esigenze dei minori.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli, previa comunicazione entro il mese di maggio di ogni anno, per due settimane anche non consecutive nel mese di agosto.
8) Per i periodi delle vacanze natalizie e pasquali, i genitori rispetteranno la regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo dalla fine della scuola fino al 30 dicembre con un genitore, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua con un genitore, quindi dal lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro genitore.
9) Entrambi i genitori concordano che i figli, compatibilmente alle esigenze di vita e scolastiche, potranno trascorrere, così come è avvenuto tuttora, durante le vacanze estive, cinque/sei settimane in Sicilia dai nonni materni con congruo preavviso circa le date e fermo restando il periodo di due settimane di vacanza dei figli presso il padre nel mese di agosto.
10) La sig.ra durante l'anno e al di fuori del periodo estivo, potrà trascorrere con i figli tre settimane Pt_1 per viaggi all'estero in occasione delle visite presso parenti e/o amici. Tali viaggi dovranno essere preventivamente comunicati al sig. con indicazione della destinazione, delle date e della durata ed Pt_2 avverranno compatibilmente alle esigenze di vita, di salute e scolastiche dei figli e non nel periodo di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali.
11) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minorenni la somma di € Pt_2
580,00 (cinquecentoottanta/00 euro) e quindi € 290,00 (duecentonovanta/00 euro) per figlio, rivalutabile secondo gli indici nazionali ISTAT, da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_1
12) I genitori provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, relativamente alle spese straordinarie come protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna datato 09.08.2017 e condiviso dal
Tribunale di Rimini. [doc. 5]
13) Le parti concordano che eventuali spese di baby sitter, per accompagnare e prendere i figli a scuola o ai centri estivi, in caso di impossibilità di entrambi i genitori, verranno sostenute, una volta per ognuno, direttamente da ciascun genitore, che potrà incaricare una propria baby sitter o una persona di fiducia ed il padre vi provvederà, per quanto di sua spettanza, anche per il tramite dei propri familiari (madre e sorella).
pagina 3 di 5 Nel caso di persona incaricata dal padre i figli verranno accompagnati per le ore 17.00 – orario di rientro dal lavoro della madre - presso la casa coniugale.
14) Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori al 50%; al contrario, la pensione di invalidità del figlio verrà percepita dalla sig.ra Per_1 Pt_1
15) I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
16) Entrambi i coniugi provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle residue rate del mutuo accesso per l'acquisto della casa familiare, sita in San Clemente (RN) Via Europa n. 515, presso la banca ED Artigiano – gruppo ED EL (ex Carifano).
17) I due genitori prestano il loro consenso al rinnovo dei passaporti italiano e svizzero dei figli minori e del proprio.
18) Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, avendo regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico tra esse intercorrenti alla data di sottoscrizione del presente atto.
19) Le parti, nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a non far nulla che possa arrecare pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro/a, con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi ma ancor di più dei figli.
20) Le spese e le competenze professionali sono compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13, comma 8, della Legge professionale forense.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 Pt_2 il 2.08.2008 in Scordia (CT) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scordia (CT) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 38 Parte II Serie A Anno 2008 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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