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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/10/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Federica Bonsangue ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 104/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA in personale del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Guglielmo Marconi, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Di Vitale ( che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura acclusa all'atto di citazione in appello appellante
E
(c.f. ) nato Palermo il 17 ottobre 1990, Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rigatuso giusta procura in atti
; Email_2 appellato
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
Motivi della decisione
La controversia ha a oggetto l'appello avverso la sentenza n. 426/2018 con la quale il Giudice di Pace di Termini Imerese ha accolto la domanda di accertamento negativo, per intervenuta prescrizione, del credito di cui alle cartella di pagamento meglio indicate in atti.
Il giudice di prime cure, in particolare – ritenuta l'ammissibilità del ricorso – aveva reputato fondata la dedotta prescrizione sulla scorta della produzione documentale della società di riscossione dalla quale non era dato evincere l'effettiva corrispondenza tra le relate depositate e le cartelle notificate, stante la mancata produzione di copia delle cartelle di pagamento.
Ha annullato, dunque, il preavviso di fermo con riferimento alle cartelle relative a sanzioni per violazione codice della strada.
L'appellante ha censurato la decisione assumendone l'erroneità, argomentando dal rilievo che l'agente della riscossione non ha l'onere di depositare in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, anche tenuto conto della circostanza per cui “per effetto della meccanizzazione dei servizi di informazione dei ruoli a cura del
la cartella è predisposta in unico esemplare, che viene consegnato al Controparte_2 contribuente all'atto della notifica, che contiene un tagliando staccabile denominato “Referto di notifica”, che viene compilato quale prova dell'avvenuta consegna e che deve essere conservato a cura del concessionario per il periodo di cinque anni”.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, per le ragioni illustrate nel proprio atto.
*
Tanto premesso, l'appello è fondato.
In punto di fatto si osserva che l'odierna appellante ha notificato il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29680201600025790000 tramite pec in data
02.12.2016 (cfr. doc. 2 produzione primo grado).
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Con riferimento a tale notifica, parte appellata, ribadendo la difesa svolta in primo grado, si duole della circostanza che l'atto sarebbe privo di firma digitale e del formato .p7m.
Ebbene, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, va rilevata l'idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (R.d.A.C.), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria - di cui
è onerata la parte che eccepisca la nullità - costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (cfr. doc. 2 produzione di primo grado appellante).
Va aggiunto che “la notifica della cartella di pagamento a mezzo p.e.c. in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m” atteso che il protocollo di trasmissione mediante p.e.c. è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella di pagamento all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (da ultima: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30922).
Tale principio, sebbene espresso con riferimento alla cartella di pagamento, è pienamente estensibile alla notificazione del preavviso di fermo stante l'identità di ratio.
Va ritenuta valida, dunque, la notifica del preavviso di fermo, specialmente in assenza di contestazioni più specifiche svolte dall'appellato.
Tale provvedimento è stato emesso per il mancato pagamento – tra le altre – di quattro cartelle di pagamento relative a sanzioni per violazione del codice della strada, di cui, invece, risulta fornita in giudizio prova delle notifiche.
A tal proposito è il caso di premettere che “Ai sensi dell'art. 26, comma 1, parte seconda, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l'agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la
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conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali” (cfr. Cass. sez. trib. n. 32808/2024).
Sicché, sulla scorta di tale principio va esaminata la produzione di parte appellante nel precedente grado di giudizio dalla quale si evince che tutte le relate prodotte recano il numero identificativo della cartella:
1) La cartella esattoriale n. 29620120017616922 è stata notificata in data 5 luglio
2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito alla casa comunale ed invio della raccomandata a/r n. 611203214431, regolarmente ricevuta dal destinatario (cfr. doc. 4 relata e doc. 5 avviso di ricevimento);
2) La cartella esattoriale n. 29620120044678609 è stata notificata il 25 settembre
2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito alla casa comunale ed invio della raccomandata n. 61120597438-0, tornata al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. 7 relata e doc. 8 raccomandata);
3) La cartella esattoriale n. 29620130005205445 è stata notificata personalmente al contribuente in data 14.04.2013 (cfr. doc. 10 relata);
4) La cartella esattoriale n. 29620140011400844 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito alla casa comunale ed invio della raccomandata n. 100005010709, tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 12 relata e doc. 13 raccomandata).
Ebbene, le cartelle, una volta pervenute all'indirizzo del destinatario, devono ritenersi ritualmente consegnate a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Poiché non risulta neanche allegato che parte appellata si sia trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione, né risulta contestata la conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali.
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Sulla base di tutti i suesposti elementi, pertanto, l'appello va accolto;
la notifica delle cartelle è avvenuta nel rispetto del termine prescrizionale di cinque anni dalle rispettive violazioni, e la notifica del preavviso di fermo ha avuto ulteriore effetto interruttivo della prescrizione.
La pronuncia sul punto deve essere conseguentemente riformata.
L'accoglimento dell'appello comporta il riesame della statuizione relativa alle spese di lite, che va effettuata necessariamente riguardo all'esito complessivo della controversia.
La soccombenza regola le spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi per entrambi i gradi di giudizio, con la riduzione del 50% in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 426/2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese che riforma: rigetta l'opposizione formulata da;
Controparte_1
condanna l'appellato soccombente al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese relative a entrambi i gradi di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.352,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 16 ottobre 2025
Il Giudice Federica Bonsangue
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