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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/11/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa IA TE CI, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3849 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
promossa da :
C.F. / P.IVA , sedente a Roveredo in Piano (PN), Via Julia n. 47 in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per mandato allegato telematicamente dall'avv. Valentina Pegorer del Foro di Pordenone con elezione di domicilio nel suo studio in San Vito al Tagliamento (PN), Piazza del Popolo n. 59/1;
Opponente
nei confronti di socio unico, con sede legale in Roma, via Cornelia n. 498, c.f. Controparte_1
e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata agli effetti del presente giudizio in Faenza Avv. FABRIZIO CAPUCCI
Corso Mazzini n. 69, Faenza (RA), Corso Mazzini n. 69, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo opposto;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina1 di 6 La causa è stata iscritta a ruolo il 5.11.2022 e trattenuta a sentenza ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 15.5.2025. Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.11.2022 la società Parte_2 proponeva opposizione innanzi all'Intestato Tribunale avverso il decreto
[...] ingiuntivo numero 1235/2023 con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 12.248,07 oltre accessori nei confronti di er un contratto di licenza d'uso di software. Controparte_1
A fondamento della propria domanda la parte opponente
1-contestava la sussistenza del credito azionato, sostenendo la cessazione del contratto di licenza d'uso di software "PASSCOM ALL'INCLUSIVE – PASSEPARTOUT" in data 31.03.2021.
2-A fondamento di tale tesi, deduceva di aver sottoscritto in data 11.03.2020 il suddetto contratto, con validità dal 01.04.2020 al 31.03.2021, e di aver regolarmente pagato la prima fattura n. 1591 dd. 02.04.2020 di € 3.160,41.
3-Eccepiva di aver esercitato la facoltà di disdetta in data 31.12.2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del contratto, che stabiliva un rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi con sessanta giorni di preavviso.
4-Confermava la cessazione del contratto al 31.03.2021 e, di conseguenza, l'indebito delle fatture n.
687 dd. 04.01.2021 (€ 348,19), n. 1152 dd. 20.01.2021 (€ 5.958,48) e n. 1084 dd. 11.09.2023 (€
5.941,40), in quanto riferite a periodi successivi alla scadenza contrattuale.
5-Evidenziava, inoltre, che veva inibito l'accesso al software a Controparte_1 far data dal 28.04.2021, a dimostrazione dell'intervenuta cessazione del rapporto. Chiedeva, pertanto, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.03.2024, si costituiva in giudizio la società
[...]
a socio unico la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo, nonché la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio. pposta contestava le argomentazioni di parte opponente, asserendo che il contratto sottoscritto CP_3 in data 11.03.2020 aveva una validità triennale, fino al 31.03.2023, in virtù delle particolari condizioni vantaggiose concordate e della previsione dell'art. 7 delle condizioni generali di concessione, che rendeva inefficace qualsiasi disdetta anteriore al terzo anno.
2-Rilevava che la contestazione sull'anticipata fatturazione era priva di fondamento, poiché l'art. 8 delle condizioni generali prevedeva l'emissione delle fatture "a partire dal secondo anno 60 giorni prima della scadenza".
pagina2 di 6 3-Sosteneva che si fosse resa gravemente inadempiente al mancato pagamento Parte_1 degli importi dovuti e concordati, e che l'inibizione dell'accesso al software fosse intervenuta solo a seguito dei numerosi solleciti rimasti senza riscontro.
4- L'opponente non aveva mai contestato l'idoneità dei servizi prestati, né alcun altro vizio, pertanto del tutto legittimo il comportamento di parte creditrice, la quale ha inviato le fatture azionate in via monitoria, portanti le somme concordate tra le parti.
Poste tali premesse l'opposta invocava l'accertamento dell'inadempimento di controparte per il mancato pagamento degli importi dovuti e concordati essendo la somma richiesta del tutto legittima e dimostrata documentalmente tanto da consentire la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza del 03.06.2024, tenutasi da remoto, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 09.01.2025, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note di replica.
*****
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
1.Sulla validità ed efficacia della disdetta
Il fulcro della controversia verte sull'interpretazione e sull'efficacia della clausola relativa alla durata del contratto di licenza d'uso del software e sulla validità della disdetta comunicata da
Parte_1
Dall'esame del contratto prodotto dalle parti (doc. 1 di parte opponente e doc. 4 del ricorso monitorio di parte opposta, coincidenti nella parte rilevante), si evince che l'art. 4, rubricato
"DURATA", stabilisce: "La licenza d'uso Passepartout ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere (...) dalla data di attivazione e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata di anno in anno, per un periodo di eguale durata, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti all'altra, per iscritto sessanta (60) giorni prima della scadenza (...)". ha documentato (doc. 3 e 4 dell'atto di citazione) l'invio della disdetta in data Parte_1
31.12.2020, regolarmente ricevuta da motivando la scelta con Controparte_1 il mancato utilizzo effettivo della piattaforma al di fuori della conversione iniziale degli archivi e l'assenza di attività di formazione o altre attività. Tale disdetta, inviata oltre sessanta giorni prima della scadenza naturale del primo periodo contrattuale (31.03.2021), appare pienamente conforme ai termini e alle modalità stabilite dall'art. 4 del contratto.
2. Sulla clausola di rinnovazione tacita triennale e le clausole vessatorie ha eccepito che il contratto avesse in realtà una validità Controparte_1 triennale, fino al 31.03.2023, in virtù delle "condizioni commerciali particolarmente vantaggiose" e pagina3 di 6 della previsione dell'art. 7 delle condizioni generali di concessione (rinnovazione tacita) che, a suo dire, rendeva inefficace qualsiasi disdetta antecedente il terzo anno. Ha altresì sostenuto che le clausole 7 e 8 fossero state specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
In merito, è fondamentale richiamare la disciplina delle clausole vessatorie. L'art. 1341 c.c., comma
2, richiede che le clausole che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, o che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, non abbiano effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto.
La giurisprudenza è consolidata nel richiedere una specifica e autonoma sottoscrizione delle singole clausole vessatorie, non essendo sufficiente una sottoscrizione "in blocco" delle condizioni generali.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, confermata anche da giurisprudenza di merito, una "firma generica apposta in calce alle condizioni generali di contratto non può certo sostituire la specifica approvazione delle clausole vessatorie, che esige una inequivocabile manifestazione di volontà del contraente di accettare le clausole limitative della propria libertà contrattuale" (Cass. civ. n. 13838/2018; Tribunale, Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24/04/2018 n° 623). Tale principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte, che richiede una "doppia sottoscrizione" per le clausole vessatorie, proprio per assicurare che l'aderente abbia avuto contezza del loro contenuto sfavorevole e le abbia accettate consapevolmente. La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie costituisce un requisito di validità delle stesse e non di mera efficacia, la cui mancanza comporta la nullità della clausola (Cass. civ. n. 898/2023).
Esaminando il documento contrattuale, in particolare la pagina uno, che parte opposta indica come contenente l'approvazione specifica, si legge effettivamente una serie di numeri di clausole che si assume siano state specificamente approvate. Tuttavia, la mera indicazione numerica delle clausole non è sempre sufficiente a soddisfare il requisito della specifica approvazione per iscritto richiesto dall'art. 1341 c.c., comma 2. Per le clausole che comportano un'estensione significativa del vincolo contrattuale, come quella di "rinnovazione tacita" per un periodo così lungo (tre anni anziché uno), la specifica approvazione deve essere inequivocabile e non può essere inferita da una sottoscrizione generica o da un elenco numerico che non richiami esplicitamente il contenuto della clausola vessatoria.
Nel caso di specie, l'art. 4 del contratto, che disciplina la durata di 12 mesi con rinnovo annuale salvo disdetta, appare la clausola generale e chiara sulla durata del rapporto. L'art. 7, invece, che stabilirebbe un obbligo di rinnovazione tacita per tre anni, introduce una significativa limitazione pagina4 di 6 alla facoltà di recesso della parte aderente, configurandosi, pertanto, come clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2 ("tacita proroga o rinnovazione"). Per essere valida, tale clausola avrebbe richiesto una specifica e puntuale approvazione per iscritto, non potendo una generica approvazione di un elenco di numeri supplire alla mancata consapevolezza del vincolo limitativo.
La convenuta opposta ha prodotto, quale doc. 4 del ricorso monitorio, il contratto che risulta essere lo stesso documento richiamato come "doc. 1 avversario" dall'attrice opponente. In tale documento,
a pagina 1, si trova la dicitura "Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: [...] 7. Rinnovazione tacita [...] 8. Fatturazione anticipata". Tuttavia, il layout e la modalità di presentazione di tale approvazione, insieme alla stessa genericità del rinvio numerico, non consentono di ritenere soddisfatto il rigore formale richiesto dalla norma in materia di clausole vessatorie. Una clausola che vincola l'aderente a una durata contrattuale triennale, superando la durata annuale prevista dalla clausola generale (art. 4), e che limita la facoltà di recesso anticipato, deve essere oggetto di una specifica e separata sottoscrizione che evidenzi la volontà di accettare tale deroga al principio di libertà contrattuale e all'ordinaria durata annuale del rapporto. La mera sottoscrizione di un elenco numerico non garantisce che l'aderente abbia avuto piena cognizione e consapevolezza del significato e degli effetti limitativi di tali clausole.
Pertanto, la clausola di rinnovazione tacita triennale, nella misura in cui deroga e limita la facoltà di disdetta annuale prevista dall'art. 4, deve considerarsi vessatoria e, non essendo stata specificamente approvata in modo idoneo ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., è da ritenersi inefficace o nulla.
3.Sull'inadempimento e la successiva inibizione all'accesso
Considerando inefficace la clausola di rinnovazione triennale, il contratto è legittimamente cessato in data 31.03.2021 a seguito della tempestiva disdetta di Conseguentemente, le Parte_1 fatture emesse da er periodi successivi a tale data (01.04.2021 Controparte_1
/ 31.03.2022 e 01.04.2022 / 31.03.2023) risultano prive di causa giustificativa. È irrilevante la contestazione di parte opposta relativa all'anticipata fatturazione (art. 8 delle condizioni generali), poiché l'inefficacia della clausola di rinnovazione triennale rende in ogni caso indebito il credito per le annualità successive alla prima.
L'ulteriore circostanza, pacifica tra le parti, dell'inibizione dell'accesso al software da parte di far data dal 28.04.2021, benché motivata dalla convenuta con Controparte_1 il mancato pagamento, di fatto conferma l'interruzione del servizio e l'assenza di fruizione da parte di Se da un lato ha interpretato l'assenza di Parte_1 Controparte_1 pagamento come inadempimento giustificativo dell'inibizione, dall'altro tale azione è in linea con la cessazione del rapporto contrattuale al 31.03.2021, come eccepito da parte opponente. L'assenza di pagina5 di 6 erogazione del servizio per i periodi fatturati post-31.03.2021 rafforza la tesi dell'indebito, non potendo la convenuta pretendere il pagamento per prestazioni non rese e non dovute in virtù di un contratto legittimamente cessato.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è Parte_1 fondata. La disdetta è stata validamente esercitata e ha comportato la cessazione del contratto di licenza d'uso del software al 31.03.2021. Le pretese creditorie di Controparte_1 relative a periodi successivi a tale data sono, pertanto, infondate.
[...]
Pertanto, da tutto quanto sopra esposto, deriva il totale rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Pertanto, parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della opponente, che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio (e minimo per attività decisionale) fino ad euro 26.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 5.077,00 oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_ Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca integralmente il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 1235/2023 (R.G. n. 3272/2023) emesso dal Tribunale di Rimini in data
24.11.2023 e notificato il 27.11.2023.
_Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 (parametri medi), oltre spese generali, spese non imponibili ed accessori di legge.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 8.11.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
IA TE CI
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa IA TE CI, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3849 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
promossa da :
C.F. / P.IVA , sedente a Roveredo in Piano (PN), Via Julia n. 47 in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per mandato allegato telematicamente dall'avv. Valentina Pegorer del Foro di Pordenone con elezione di domicilio nel suo studio in San Vito al Tagliamento (PN), Piazza del Popolo n. 59/1;
Opponente
nei confronti di socio unico, con sede legale in Roma, via Cornelia n. 498, c.f. Controparte_1
e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata agli effetti del presente giudizio in Faenza Avv. FABRIZIO CAPUCCI
Corso Mazzini n. 69, Faenza (RA), Corso Mazzini n. 69, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo opposto;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina1 di 6 La causa è stata iscritta a ruolo il 5.11.2022 e trattenuta a sentenza ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 15.5.2025. Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.11.2022 la società Parte_2 proponeva opposizione innanzi all'Intestato Tribunale avverso il decreto
[...] ingiuntivo numero 1235/2023 con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 12.248,07 oltre accessori nei confronti di er un contratto di licenza d'uso di software. Controparte_1
A fondamento della propria domanda la parte opponente
1-contestava la sussistenza del credito azionato, sostenendo la cessazione del contratto di licenza d'uso di software "PASSCOM ALL'INCLUSIVE – PASSEPARTOUT" in data 31.03.2021.
2-A fondamento di tale tesi, deduceva di aver sottoscritto in data 11.03.2020 il suddetto contratto, con validità dal 01.04.2020 al 31.03.2021, e di aver regolarmente pagato la prima fattura n. 1591 dd. 02.04.2020 di € 3.160,41.
3-Eccepiva di aver esercitato la facoltà di disdetta in data 31.12.2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del contratto, che stabiliva un rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi con sessanta giorni di preavviso.
4-Confermava la cessazione del contratto al 31.03.2021 e, di conseguenza, l'indebito delle fatture n.
687 dd. 04.01.2021 (€ 348,19), n. 1152 dd. 20.01.2021 (€ 5.958,48) e n. 1084 dd. 11.09.2023 (€
5.941,40), in quanto riferite a periodi successivi alla scadenza contrattuale.
5-Evidenziava, inoltre, che veva inibito l'accesso al software a Controparte_1 far data dal 28.04.2021, a dimostrazione dell'intervenuta cessazione del rapporto. Chiedeva, pertanto, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.03.2024, si costituiva in giudizio la società
[...]
a socio unico la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo, nonché la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio. pposta contestava le argomentazioni di parte opponente, asserendo che il contratto sottoscritto CP_3 in data 11.03.2020 aveva una validità triennale, fino al 31.03.2023, in virtù delle particolari condizioni vantaggiose concordate e della previsione dell'art. 7 delle condizioni generali di concessione, che rendeva inefficace qualsiasi disdetta anteriore al terzo anno.
2-Rilevava che la contestazione sull'anticipata fatturazione era priva di fondamento, poiché l'art. 8 delle condizioni generali prevedeva l'emissione delle fatture "a partire dal secondo anno 60 giorni prima della scadenza".
pagina2 di 6 3-Sosteneva che si fosse resa gravemente inadempiente al mancato pagamento Parte_1 degli importi dovuti e concordati, e che l'inibizione dell'accesso al software fosse intervenuta solo a seguito dei numerosi solleciti rimasti senza riscontro.
4- L'opponente non aveva mai contestato l'idoneità dei servizi prestati, né alcun altro vizio, pertanto del tutto legittimo il comportamento di parte creditrice, la quale ha inviato le fatture azionate in via monitoria, portanti le somme concordate tra le parti.
Poste tali premesse l'opposta invocava l'accertamento dell'inadempimento di controparte per il mancato pagamento degli importi dovuti e concordati essendo la somma richiesta del tutto legittima e dimostrata documentalmente tanto da consentire la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza del 03.06.2024, tenutasi da remoto, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 09.01.2025, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note di replica.
*****
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
1.Sulla validità ed efficacia della disdetta
Il fulcro della controversia verte sull'interpretazione e sull'efficacia della clausola relativa alla durata del contratto di licenza d'uso del software e sulla validità della disdetta comunicata da
Parte_1
Dall'esame del contratto prodotto dalle parti (doc. 1 di parte opponente e doc. 4 del ricorso monitorio di parte opposta, coincidenti nella parte rilevante), si evince che l'art. 4, rubricato
"DURATA", stabilisce: "La licenza d'uso Passepartout ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere (...) dalla data di attivazione e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata di anno in anno, per un periodo di eguale durata, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti all'altra, per iscritto sessanta (60) giorni prima della scadenza (...)". ha documentato (doc. 3 e 4 dell'atto di citazione) l'invio della disdetta in data Parte_1
31.12.2020, regolarmente ricevuta da motivando la scelta con Controparte_1 il mancato utilizzo effettivo della piattaforma al di fuori della conversione iniziale degli archivi e l'assenza di attività di formazione o altre attività. Tale disdetta, inviata oltre sessanta giorni prima della scadenza naturale del primo periodo contrattuale (31.03.2021), appare pienamente conforme ai termini e alle modalità stabilite dall'art. 4 del contratto.
2. Sulla clausola di rinnovazione tacita triennale e le clausole vessatorie ha eccepito che il contratto avesse in realtà una validità Controparte_1 triennale, fino al 31.03.2023, in virtù delle "condizioni commerciali particolarmente vantaggiose" e pagina3 di 6 della previsione dell'art. 7 delle condizioni generali di concessione (rinnovazione tacita) che, a suo dire, rendeva inefficace qualsiasi disdetta antecedente il terzo anno. Ha altresì sostenuto che le clausole 7 e 8 fossero state specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
In merito, è fondamentale richiamare la disciplina delle clausole vessatorie. L'art. 1341 c.c., comma
2, richiede che le clausole che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, o che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, non abbiano effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto.
La giurisprudenza è consolidata nel richiedere una specifica e autonoma sottoscrizione delle singole clausole vessatorie, non essendo sufficiente una sottoscrizione "in blocco" delle condizioni generali.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, confermata anche da giurisprudenza di merito, una "firma generica apposta in calce alle condizioni generali di contratto non può certo sostituire la specifica approvazione delle clausole vessatorie, che esige una inequivocabile manifestazione di volontà del contraente di accettare le clausole limitative della propria libertà contrattuale" (Cass. civ. n. 13838/2018; Tribunale, Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24/04/2018 n° 623). Tale principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte, che richiede una "doppia sottoscrizione" per le clausole vessatorie, proprio per assicurare che l'aderente abbia avuto contezza del loro contenuto sfavorevole e le abbia accettate consapevolmente. La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie costituisce un requisito di validità delle stesse e non di mera efficacia, la cui mancanza comporta la nullità della clausola (Cass. civ. n. 898/2023).
Esaminando il documento contrattuale, in particolare la pagina uno, che parte opposta indica come contenente l'approvazione specifica, si legge effettivamente una serie di numeri di clausole che si assume siano state specificamente approvate. Tuttavia, la mera indicazione numerica delle clausole non è sempre sufficiente a soddisfare il requisito della specifica approvazione per iscritto richiesto dall'art. 1341 c.c., comma 2. Per le clausole che comportano un'estensione significativa del vincolo contrattuale, come quella di "rinnovazione tacita" per un periodo così lungo (tre anni anziché uno), la specifica approvazione deve essere inequivocabile e non può essere inferita da una sottoscrizione generica o da un elenco numerico che non richiami esplicitamente il contenuto della clausola vessatoria.
Nel caso di specie, l'art. 4 del contratto, che disciplina la durata di 12 mesi con rinnovo annuale salvo disdetta, appare la clausola generale e chiara sulla durata del rapporto. L'art. 7, invece, che stabilirebbe un obbligo di rinnovazione tacita per tre anni, introduce una significativa limitazione pagina4 di 6 alla facoltà di recesso della parte aderente, configurandosi, pertanto, come clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2 ("tacita proroga o rinnovazione"). Per essere valida, tale clausola avrebbe richiesto una specifica e puntuale approvazione per iscritto, non potendo una generica approvazione di un elenco di numeri supplire alla mancata consapevolezza del vincolo limitativo.
La convenuta opposta ha prodotto, quale doc. 4 del ricorso monitorio, il contratto che risulta essere lo stesso documento richiamato come "doc. 1 avversario" dall'attrice opponente. In tale documento,
a pagina 1, si trova la dicitura "Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: [...] 7. Rinnovazione tacita [...] 8. Fatturazione anticipata". Tuttavia, il layout e la modalità di presentazione di tale approvazione, insieme alla stessa genericità del rinvio numerico, non consentono di ritenere soddisfatto il rigore formale richiesto dalla norma in materia di clausole vessatorie. Una clausola che vincola l'aderente a una durata contrattuale triennale, superando la durata annuale prevista dalla clausola generale (art. 4), e che limita la facoltà di recesso anticipato, deve essere oggetto di una specifica e separata sottoscrizione che evidenzi la volontà di accettare tale deroga al principio di libertà contrattuale e all'ordinaria durata annuale del rapporto. La mera sottoscrizione di un elenco numerico non garantisce che l'aderente abbia avuto piena cognizione e consapevolezza del significato e degli effetti limitativi di tali clausole.
Pertanto, la clausola di rinnovazione tacita triennale, nella misura in cui deroga e limita la facoltà di disdetta annuale prevista dall'art. 4, deve considerarsi vessatoria e, non essendo stata specificamente approvata in modo idoneo ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., è da ritenersi inefficace o nulla.
3.Sull'inadempimento e la successiva inibizione all'accesso
Considerando inefficace la clausola di rinnovazione triennale, il contratto è legittimamente cessato in data 31.03.2021 a seguito della tempestiva disdetta di Conseguentemente, le Parte_1 fatture emesse da er periodi successivi a tale data (01.04.2021 Controparte_1
/ 31.03.2022 e 01.04.2022 / 31.03.2023) risultano prive di causa giustificativa. È irrilevante la contestazione di parte opposta relativa all'anticipata fatturazione (art. 8 delle condizioni generali), poiché l'inefficacia della clausola di rinnovazione triennale rende in ogni caso indebito il credito per le annualità successive alla prima.
L'ulteriore circostanza, pacifica tra le parti, dell'inibizione dell'accesso al software da parte di far data dal 28.04.2021, benché motivata dalla convenuta con Controparte_1 il mancato pagamento, di fatto conferma l'interruzione del servizio e l'assenza di fruizione da parte di Se da un lato ha interpretato l'assenza di Parte_1 Controparte_1 pagamento come inadempimento giustificativo dell'inibizione, dall'altro tale azione è in linea con la cessazione del rapporto contrattuale al 31.03.2021, come eccepito da parte opponente. L'assenza di pagina5 di 6 erogazione del servizio per i periodi fatturati post-31.03.2021 rafforza la tesi dell'indebito, non potendo la convenuta pretendere il pagamento per prestazioni non rese e non dovute in virtù di un contratto legittimamente cessato.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è Parte_1 fondata. La disdetta è stata validamente esercitata e ha comportato la cessazione del contratto di licenza d'uso del software al 31.03.2021. Le pretese creditorie di Controparte_1 relative a periodi successivi a tale data sono, pertanto, infondate.
[...]
Pertanto, da tutto quanto sopra esposto, deriva il totale rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Pertanto, parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della opponente, che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio (e minimo per attività decisionale) fino ad euro 26.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 5.077,00 oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_ Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca integralmente il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 1235/2023 (R.G. n. 3272/2023) emesso dal Tribunale di Rimini in data
24.11.2023 e notificato il 27.11.2023.
_Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 (parametri medi), oltre spese generali, spese non imponibili ed accessori di legge.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 8.11.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
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