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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Presidente Rel. dott.ssa Cecilia Marino - Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 2436/2018 promosso da:
rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese dagli avv.ti Massimo Scalari e Giacomo Baselica - come da procura in atti
- appellanti -
Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio e Massimo Demaria - come da procura CP_1 in atti
- appellato –
Conclusioni delle parti
Per parti appellanti: “riservata ogni ulteriore azione, ragione e difesa, rigettata ogni contraria istanza avversaria, nonché attribuita all'Appellante la vittoria riguardo alle spese e agli onorari di giudizio sia di primo grado, sia d'appello, comprensive di accessorî, voglia codesta Onorevole
Corte d'Appello adita riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 3804/'18 pronunziata dal
Tribunale delle Imprese di Torino e depositata in Cancelleria in data 30 luglio 2018. Voglia in particolare: per quanto concerne le istanze istruttorie: A. accogliere le istanze istruttorie delle
Appellanti rigettate in primo grado per quanto concerne il merito e in via principale B. accertare e dichiarare la vincolatività della scrittura privata stipulata dalle Parti in data 11 dicembre 2014 e per
l'effetto C. pronunziare -anche ai sensi dell'art. 2932 cc- sentenza che produca gli effetti dell'atto di cessione della partecipazione nella società “ -di cui in narrativa- a favore di CP_2 [...]
per l'effetto D. condannare al pagamento a favore delle Appellanti di € CP_1 CP_1
1 60.000,00, oltre interessi legali (conteggiati anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 1284 I e
IV cc), svalutazione e rivalutazione monetaria, indicando altresì da quale data sono dovuti i suddetti interessi e calcolate la svalutazione e la rivalutazione monetaria, nonché E. condannare
a liberare e comunque a tenere indenni le Appellanti da ogni garanzia prestata dal CP_1 fu a favore della società -nel merito in via subordinata - F. Controparte_3 CP_2 condannare -nella denegata ipotesi che non vengano accolte le domande proposte in via principale sub C e D e salvo comunque quanto richiesto sub A, B ed E- a CP_1 corrispondere alle Appellanti la somma pari alla differenza fra il valore attuale della quota della società “ -da quest'ultime detenuta- e la somma di € 60.000,00, oltre interessi legali CP_2
(conteggiati anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 1284 I e IV cc) e compensativi, svalutazione e rivalutazione monetaria, indicando altresì da quale data sono dovuti i suddetti interessi, nonché calcolate la svalutazione e la rivalutazione monetaria. -in ogni caso - G. condannare a restituire alle Appellanti l'importo di € 20.001,38 versato dalle CP_1
Appellanti all'Appellato a titolo di refusione delle spese processuali di primo grado, in ragione della provvisoria esecutorietà della decisione di prime cure qui impugnata. Il tutto maggiorato da interessi legali (conteggiati anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 1284 I e IV cc) e compensativi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con espressa indicazione della data da cui decorrono gli interessi, la rivalutazione monetaria e il risarcimento del danno da svalutazione monetaria”.
Per parte appellata: “Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione. 1) Dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. i documenti da n. 3 a n. 7, prodotti da , Parte_1 [...]
e in questo grado di giudizio. 2) Dichiarare inammissibile Parte_2 Parte_3
l'appello proposto in violazione dell'art. 342, 1° comma c.p.c. 3) Respingere, in ogni caso, l'appello
e ogni domanda ex adverso proposti, confermando in toto la sentenza impugnata. 4) Condannare
, e al pagamento di onorari, diritti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di questo grado del giudizio, secondo il D.M. Giustizia n. 55/2014, con maggiorazione ex art.
2, oltre CPA e IVA”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 23.11.2016, , e Parte_1 Parte_2 [...] quali eredi di deceduto il 4 luglio 2015, convenivano in Parte_3 Controparte_3 giudizio davanti al Tribunale di Torino, sezione Specializzata in Materia di Imprese,
[...]
chiedendone la condanna, ex art. 2932 c.c., al pagamento della somma di euro CP_1
60.000, ritenuta dovuta, a seguito da scrittura privata del 11.12.2014 recante la cessione della partecipazione nella società di cui e erano stati soci ed CP_2 CP_1 Parte_2 amministratori.
2 2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando le domande attoree e allegando CP_1 circostanze contrarie alle avversarie deduzioni e conclusioni.
3. Con la sentenza n. 3804/2018 pubblicata il 30.07.2018 il Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata in Materia di Imprese, respingeva le domande proposte dalle parti attrici condannandole alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 15.444,00.
4. , e hanno quindi impugnato la suddetta Parte_1 Pt_2 Parte_3 sentenza, esponendo vari motivi di gravame ed insistendo sulle domande già rigettate in primo grado relative all'accertamento della vincolatività della scrittura privata stipulata del 11.12.2014 con il conseguente obbligo all'esecuzione in forma specifica della medesima.
5. Con comparsa del 13.03.2019 si è ritualmente costituito resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata nonché insistendo per l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello medesimo.
6. In esito alla prima udienza di trattazione, svoltasi in data 10 aprile 2019, ritenuta la necessità di esaminare le difese nel merito, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
7. Nelle more della suddetta udienza, è intervenuta una causa di interruzione del processo costituita dalla morte dell'appellato avvenuto il 20.01.2020 e comunicata dal CP_1 procuratore del medesimo, con deposito del certificato di morte nel fascicolo telematico. La
Corte, preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 09.09.2020, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
8. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c. operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
9. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione V civile, Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Parte_2 Parte_3
specializzata in materia di Impresa, n. 3804/2018 pubblicata il 30.07.2018, non notificata, nel procedimento avente numero di R.G. 32201/2016 nei confronti di ogni CP_1
contraria istanza disattesa
Visti gli artt. 300, 305 e 307 c.p.c.
3 Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Presidente Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Presidente Rel. dott.ssa Cecilia Marino - Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 2436/2018 promosso da:
rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese dagli avv.ti Massimo Scalari e Giacomo Baselica - come da procura in atti
- appellanti -
Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio e Massimo Demaria - come da procura CP_1 in atti
- appellato –
Conclusioni delle parti
Per parti appellanti: “riservata ogni ulteriore azione, ragione e difesa, rigettata ogni contraria istanza avversaria, nonché attribuita all'Appellante la vittoria riguardo alle spese e agli onorari di giudizio sia di primo grado, sia d'appello, comprensive di accessorî, voglia codesta Onorevole
Corte d'Appello adita riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 3804/'18 pronunziata dal
Tribunale delle Imprese di Torino e depositata in Cancelleria in data 30 luglio 2018. Voglia in particolare: per quanto concerne le istanze istruttorie: A. accogliere le istanze istruttorie delle
Appellanti rigettate in primo grado per quanto concerne il merito e in via principale B. accertare e dichiarare la vincolatività della scrittura privata stipulata dalle Parti in data 11 dicembre 2014 e per
l'effetto C. pronunziare -anche ai sensi dell'art. 2932 cc- sentenza che produca gli effetti dell'atto di cessione della partecipazione nella società “ -di cui in narrativa- a favore di CP_2 [...]
per l'effetto D. condannare al pagamento a favore delle Appellanti di € CP_1 CP_1
1 60.000,00, oltre interessi legali (conteggiati anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 1284 I e
IV cc), svalutazione e rivalutazione monetaria, indicando altresì da quale data sono dovuti i suddetti interessi e calcolate la svalutazione e la rivalutazione monetaria, nonché E. condannare
a liberare e comunque a tenere indenni le Appellanti da ogni garanzia prestata dal CP_1 fu a favore della società -nel merito in via subordinata - F. Controparte_3 CP_2 condannare -nella denegata ipotesi che non vengano accolte le domande proposte in via principale sub C e D e salvo comunque quanto richiesto sub A, B ed E- a CP_1 corrispondere alle Appellanti la somma pari alla differenza fra il valore attuale della quota della società “ -da quest'ultime detenuta- e la somma di € 60.000,00, oltre interessi legali CP_2
(conteggiati anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 1284 I e IV cc) e compensativi, svalutazione e rivalutazione monetaria, indicando altresì da quale data sono dovuti i suddetti interessi, nonché calcolate la svalutazione e la rivalutazione monetaria. -in ogni caso - G. condannare a restituire alle Appellanti l'importo di € 20.001,38 versato dalle CP_1
Appellanti all'Appellato a titolo di refusione delle spese processuali di primo grado, in ragione della provvisoria esecutorietà della decisione di prime cure qui impugnata. Il tutto maggiorato da interessi legali (conteggiati anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 1284 I e IV cc) e compensativi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con espressa indicazione della data da cui decorrono gli interessi, la rivalutazione monetaria e il risarcimento del danno da svalutazione monetaria”.
Per parte appellata: “Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione. 1) Dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. i documenti da n. 3 a n. 7, prodotti da , Parte_1 [...]
e in questo grado di giudizio. 2) Dichiarare inammissibile Parte_2 Parte_3
l'appello proposto in violazione dell'art. 342, 1° comma c.p.c. 3) Respingere, in ogni caso, l'appello
e ogni domanda ex adverso proposti, confermando in toto la sentenza impugnata. 4) Condannare
, e al pagamento di onorari, diritti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di questo grado del giudizio, secondo il D.M. Giustizia n. 55/2014, con maggiorazione ex art.
2, oltre CPA e IVA”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 23.11.2016, , e Parte_1 Parte_2 [...] quali eredi di deceduto il 4 luglio 2015, convenivano in Parte_3 Controparte_3 giudizio davanti al Tribunale di Torino, sezione Specializzata in Materia di Imprese,
[...]
chiedendone la condanna, ex art. 2932 c.c., al pagamento della somma di euro CP_1
60.000, ritenuta dovuta, a seguito da scrittura privata del 11.12.2014 recante la cessione della partecipazione nella società di cui e erano stati soci ed CP_2 CP_1 Parte_2 amministratori.
2 2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando le domande attoree e allegando CP_1 circostanze contrarie alle avversarie deduzioni e conclusioni.
3. Con la sentenza n. 3804/2018 pubblicata il 30.07.2018 il Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata in Materia di Imprese, respingeva le domande proposte dalle parti attrici condannandole alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 15.444,00.
4. , e hanno quindi impugnato la suddetta Parte_1 Pt_2 Parte_3 sentenza, esponendo vari motivi di gravame ed insistendo sulle domande già rigettate in primo grado relative all'accertamento della vincolatività della scrittura privata stipulata del 11.12.2014 con il conseguente obbligo all'esecuzione in forma specifica della medesima.
5. Con comparsa del 13.03.2019 si è ritualmente costituito resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata nonché insistendo per l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello medesimo.
6. In esito alla prima udienza di trattazione, svoltasi in data 10 aprile 2019, ritenuta la necessità di esaminare le difese nel merito, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
7. Nelle more della suddetta udienza, è intervenuta una causa di interruzione del processo costituita dalla morte dell'appellato avvenuto il 20.01.2020 e comunicata dal CP_1 procuratore del medesimo, con deposito del certificato di morte nel fascicolo telematico. La
Corte, preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 09.09.2020, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
8. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c. operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
9. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione V civile, Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Parte_2 Parte_3
specializzata in materia di Impresa, n. 3804/2018 pubblicata il 30.07.2018, non notificata, nel procedimento avente numero di R.G. 32201/2016 nei confronti di ogni CP_1
contraria istanza disattesa
Visti gli artt. 300, 305 e 307 c.p.c.
3 Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Presidente Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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