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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
ìN. R.G. 3296/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. Paola RU Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3296/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 MASSIMO D'AZEGLIO 19 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. PERRELLA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PACI ALESSANDRO ( ) VIA D'AZEGLIO, 19 40123 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE ANGELLICO 35 Controparte_1 P.IVA_2 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. SPADA TOMMASO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma integrale della sentenza impugnata, adottati i provvedimenti anche di natura istruttoria rigettare la domanda attorea in quanto infondata e non provata, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nelle memorie depositate in primo grado, nonché per i motivi di appello sopra esposti, disponendo la condanna in capo a CP_1 alla restituzione di ogni somma ricevuta a seguito della sentenza di primo grado, e pari a €
[...] 1.661.648,46, oltre a rivalutazione e interessi legali. pagina 1 di 13 Voglia altresì riformare la decisione di primo grado nella parte in cui ha liquidato le spese di lite, corrisposte da all'Avv. Tommaso Spada, che se ne è dichiarato distrattario, e condannare Parte_1 pertanto ed il suo procuratore costituito l'Avv. Tommaso Spada alla restituzione delle CP_1 spese predette corrisposte da ed indicate in narrativa, pari € 25.959,85. Parte_1 Voglia inoltre rigettare i motivi di appello incidentale proposti da in quanto Controparte_1 inammissibili e/o improcedibili e comunque infondati. In via subordinata, voglia la Corte d'Appello adita riformare la sentenza impugnata nella parte in cui quale non ha riconosciuto l'applicazione delle franchigie di cui in narrativa ed ha riconosciuto l'applicazione degli interessi ex articolo 1284 quarto comma c.c., determinando la somma derivante dalla detrazione delle franchigie dall'indennizzo (e del ricalcolo della rivalutazione sull'importo così rideterminato), e detraendo altresì gli interessi legali ex articolo 1284 quarto comma cc. in quanto non richiesti e comunque non dovuti. Voglia in tal caso condannare parte appellata alla restituzione della differenza tra gli importi versati da e la somma così rideterminata. Parte_1 Con vittoria di spese e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere e statuire: In via principale, per tutti i motivi quali e quanti argomentati, in fatto ed in diritto, nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza dei motivi d'appello promossi da e, in ogni caso, respingerlo e rigettarlo Parte_1 integralmente;
In accoglimento dell'appello incidentale, previa rinnovazione della CTU svolta in primo grado, confermare la riconducibilità della causa dei danni lamentati dalla e dalla Controparte_2 all'ambito di operatività delle garanzie contrattuali e della copertura assicurativa della CP_3 polizza “UNIPOL M0100793405 RC 14801” e della “Polizza Convenzione n. 45702507 RC 14886” stipulate con la da cui è succeduta la Parte_1 Controparte_4
Controparte_1 e per l'effetto; Confermare l'inadempimento della agli obblighi derivanti dalla polizza Parte_1
“UNIPOL M0100793405 RC 14801” stipulata da in relazione il Controparte_4 complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria dall'appellata alla sito Controparte_2 nel Comune di Fiano Romano, Via Prato della Corte, identificato catastalmente al foglio 36, mappale 454, sub. 511; nonché Confermare l'inadempimento della agli obblighi derivanti dalla Parte_1
“Polizza Convenzione n. 45702507 RC 14886” stipulata dalla in Controparte_4 relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria dall'appellata alla CP_3 sito nel Comune di Fiano Romano identificato catastalmente al foglio 36, mappale 454, sub. 505, cat. F/3 ed al foglio 36, mappale 454, sub. 506, cat. F/3; e per l'effetto Condannare e dichiarar tenuta la al risarcimento integrale e Parte_1 liquidazione dei danni lamentati dalla e dalla da corrispondersi in Controparte_2 CP_3 favore di
[...] nella misura della somma complessiva di Euro 3.195.480,00=, come stimato dal CTU in CP_1 primo grado, ponendo tale indennizzo integralmente o, in subordine, per una quota maggiore ad 1/3, a carico della stessa Parte_1 pagina 2 di 13 Condannare e dichiarar tenuta la al pagamento dei costi relativi alle Parte_1 prestazioni professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo che occorre affrontare per l'esecuzione degli interventi di consolidamento indicati dal CTU in primo grado, che sono pari al 10% del lavoro complessivo, pari quindi ad Euro 100.650,00= o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre la variazione dell'indice del costo di costruzione che, dal 2018 al 2023, è pari ad Euro 38.345,00= o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre all'aggiornamento del costo di costruzione che al febbraio 2023 è di Euro 246.478,00=. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8870/2024 pubblicata l'11/10/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 44549/2021 promossa da nei confronti di Controparte_1 [...]
ha così deciso: Parte_1
“-condanna la compagnia a risarcire alla società Parte_1 CP_1 il danno che si liquida nella somma complessiva di euro 1.266.475,24, oltre agli interessi legali
[...] art. 1284 comma 1 c.c. su tale somma, devalutata al momento del fatto -luglio 2017- e progressivamente rivalutata anno per anno, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, oltre interessi successivi al saggio legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di due terzi e, per l'effetto,
-condanna la compagnia assicurativa a rimborsare alla società Parte_1
la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 23.073,00, Controparte_1 di cui 21.379,00 per compenso ed euro 1.694,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. Tommaso Spada, dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico della compagnia per un terzo e Parte_1 della società per due terzi le spese di CTU come liquidate in corso di causa” Controparte_1
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato in data 28.10.2021 la società ha convenuto in giudizio la Controparte_1 compagnia assicurativa chiedendone la condanna, previ i necessari Parte_1 accertamenti, al pagamento di due indennizzi assicurativi. Espone che: Cont
-in data 24.2.2011 la (oggi ha stipulato con la società Controparte_4 Controparte_1 il contratto di locazione finanziaria n. T0006090 avente ad oggetto il complesso immobiliare Controparte_5 sito nel Comune di Fiano Romano, via Prato della Corte, censito al Catasto dei Fabbrico del predetto Comune al foglio 36, mappale 454, sub. 511;
-in adempimenti degli obblighi contrattuali, ha stipulato con la convenuta la polizza “UNIPOL M0100793405 RC 14801” con riferimento al predetto complesso immobiliare concesso in leasing;
-in data 29.7.2010 la (oggi a seguito di una scissione) Controparte_4 Controparte_1 ha stipulato altresì con la società il contratto di locazione finanziaria n. S0028332 avente ad CP_3 oggetto il complesso immobiliare sito nel Comune di Fiano Romano, via Prato della Corte, censito al Catasto dei Fabbrico del predetto Comune al foglio 36, mappale 454, sub. 505 e 506;
-in adempimenti degli obblighi contrattuali, ha stipulato con la convenuta la “POLIZZA CONVENZIONE N. 45702507 RC 14886” con riferimento al predetto complesso immobiliare concesso in leasing;
pagina 3 di 13 -nel corso delle locazioni finanziare i predetti immobili hanno subito un diffuso cedimento di gran parte della superficie rendendo, per la maggior parte, inutilizzabili i beni concessi in leasing in particolare dalla metà del 2017 si è progressivamente verificato un grave collasso di molte parti della pavimentazione tali da rendere necessario un imponente intervento di consolidamento avente ad oggetto sostanzialmente l'intera superficie delle relative aree, oltre alla ricostruzione delle parti divisorie interne, previa preliminare realizzazione di adeguati interventi di fondazione;
-a seguito di denuncia di sinistro, vani sono stati i tentativi di conseguire bonariamente la liquidazione danni da parte della convenuta, che ha eccepito l'inoperatività delle garanzie contrattuali rilevando che i danni lamentati sono conseguenza di problematiche geologiche note al costruttore sin dalle fasi di progettazione e che, pertanto, ogni responsabilità non può che essere addebitata al costruttore stesso;
-per contro, a seguito di indagini idrogeologiche appositamente svolte, è emerso che i danni sono stati causati da un fenomeno naturale e imprevedibile non attribuibile al costruttore;
in particolare, il geologo dott. CP_6
incaricato dalla venditrice di entrambi i complessi
[...] Controparte_7 immobiliari poi concessi in leasing dall'acquirente ha concordato che l'insorgenza delle Controparte_1 fessurazioni ed avvallamenti della pavimentazione dei suddetti immobili è dovuta ad una diminuzione delle caratteristiche di portanza del sottofondo a causa di una riduzione della falda acquifera, non prevedibile in fase di indagine idrogeologica e quindi non dovuta ad un'erronea valutazione in fase di progettazione ed edificazione del capannone, nonché della realizzazione della pavimentazione;
ha, inoltre, evidenziato importanti differenze, per quanto attiene il modello geologico ed idrogeologico, rispetto alle risultanze dell'indagine di luglio 2007 eseguita in fase di progetto di fattibilità del medesimo capannone;
nello specifico, secondo il predetto professionista “il modello idrogeologico nel 2007 aveva rilevato la presenza di un primo orizzonte acquifero posto a ca 2 m di profondità, verosimilmente ricaricato direttamente da provenienza meteorica, poi a 10 m, 16 m e 20 m.”, mentre lo studio idrogeologico attuale “ha evidenziato l'assenza della falda superficiale come peraltro confermato anche dall'esaurimento di un vicino pozzo con profondità di ca 10 m.”;
-è pure emerso che le scarse ricariche idrogeologiche legate all'apporto meteorico, reso minimo da una stagione piuttosto secca, e emungimenti elevati prodotti da vari pozzi limitrofi, presenti nella zona industriale, hanno verosimilmente prodotto gli abbassamenti dei livelli della falda acquifera;
infatti, a servizio delle attività industriali dei capannoni confinanti con quelli degli attori sono presenti numerosi pozzi;
in particolare uno dei pozzi è a servizio di una lavanderia industriale, che si è impiantata in loco successivamente rispetto all'acquisto degli immobili oggetto di causa;
-la variazione dei livelli della falda acquifera pertanto, secondo quanto emerso, potrebbe aver indotto un aumento della pressione effettiva che, gravando su tutti i terreni, potrebbe aver comportato inneschi di ulteriori cedimenti primari in particolare sulle torbe sottostanti;
-oltretutto il geologo non ha escluso che i due eventi sismici di agosto ed ottobre 2016 possano aver concorso ad un processo di scuotimento dei materiali di sottofondo della pavimentazione e/o consolidazione soprattutto dei litotipi sabbiosi (cedimento per vibrazioni) sottostanti gli strati coesivi, in condizioni di terreni normalmente consolidati e saturi;
-a conferma del fatto che non vi sia stata alcuna carenza in fase di progettazione e di realizzazione, e quindi alcun cedimento strutturale del capannone, si rileva che soltanto dopo oltre otto anni dall'ultimazione della costruzione si sono presentati i predetti fenomeni;
-lo stato di dissesto degli immobili in questione risulta descritto ed analizzato dal Prof. Ing. Persona_1 che ha evidenziato come le “importanti problematiche che hanno interessato l'edificio consistono essenzialmente nella diffusa presenza di tracce di dissesto nelle strutture della pavimentazione e sulle murature che costituiscono le tramezzature di partizione interna. Nel caso della pavimentazione, queste evidenziano marcati dislivelli planoaltimetrici tra aree adiacenti ai pilastri e mezzerie dei campi, associati alla formazione di fessure in corrispondenza dei plinti. L'entità e la distribuzione dei fenomeni sono tali da limitare la stessa praticabilità in sicurezza dei mezzi di movimentazione dei prodotti. I dissesti nelle tramezzature consistono in lesioni nei blocchi ed allentamenti dei giunti di malta con giaciture convergenti verso la mezzeria disposte in pagina 4 di 13 tutti i casi a 45°. Tali evidenze, fino a qualche tempo fa limitate in estensione ed ampiezza, si sono progressivamente ampliate fino a raggiungere di recente uno stato di massima ed inaccettabile manifestazione”;
-in relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla il Prof. Ing. Controparte_2
ha elaborato due ipotesi d'intervento: la realizzazione di un nuovo piano di lavoro su Persona_1 fondazione profonda il cui costo è stato ipotizzato in complessivi euro 1.068.429,43 ovvero il trattamento dei terreni e il ripristino della pavimentazione il cui costo è stato ipotizzato in complessivi euro 839.580,20;
-in relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla il Prof. Ing. CP_3 Per_1
ha elaborato due ipotesi d'intervento: la realizzazione di un nuovo piano di lavoro su fondazione
[...] profonda il cui costo è stato ipotizzato in complessivi euro 3.084.074,28 ovvero il trattamento dei terreni e il ripristino della pavimentazione il cui costo è stato ipotizzato in complessivi euro 2.355.884,38. Chiede, pertanto, di dichiarare la riconducibilità della causa dei danni lamentati all'ambito dell'operatività delle polizze stipulate con la convenuta e di condannare quest'ultima al risarcimento integrale e alla liquidazione dei danni lamentati che si quantificano, in relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla in complessivi euro 1.068.429,43, pari al costo delle opere di risanamento ipotizzate Controparte_2 per la realizzazione di un nuovo piano di lavoro su fondazione profonda, ovvero in complessivi euro 839.580,20, pari al costo delle opere di risanamento ipotizzate per trattamento dei terreni e ripristino pavimentazione;
e inoltre si quantificano, in relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla in CP_3 complessivi euro 3.084.074,28, pari al costo delle opere di risanamento ipotizzate per la realizzazione di un nuovo piano di lavoro su fondazione profonda, ovvero in complessivi euro 2.355.884,38, pari al costo delle opere di risanamento ipotizzate per trattamento dei terreni e ripristino pavimentazione. Si è costituita in giudizio la compagnia convenuta contestando quanto ex Parte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Eccepisce l'inoperatività delle due polizze poiché tra i casi di esclusione dell'assicurazione vi è anche l'ipotesi di responsabilità del costruttore e quindi nella fattispecie in esame della società Deduce che: Controparte_7
-in base alle perizie fatte effettuare, le cause che hanno prodotto i dissesti nei capannoni oggetto del presente giudizio sono da ascriversi alla diversa portanza del terreno sottostante le pavimentazioni industriali in riferimento allo stato idrogeologico, ovvero all'abbassamento del livello di falda, il quale può avvenire per siccità e per emungimento di pozzi;
-tali circostanze erano state già rilevate in fase di indagini preliminari alla progettazione e costruzione delle opere e, quindi, già conosciute dal costruttore prima della realizzazione delle stesse;
-nelle immediate vicinanze, oltre al pozzo di pertinenza della impresa assicurata, se ne riscontra un altro pertinenziale alla ditta SET industria Tessile;
-dalla consultazione delle relazioni tecniche del geologo si è potuto rilevare che fin dal 2007 il CP_6 problema già esisteva, esponendo valori di cedimenti immediati in quanto la falda era a circa m. 2,00, mentre alla data del 9.5.12 (data della concessione rilasciata dalla Provincia di Roma per l'utilizzo del pozzo della
[...]
) si rilevava un livello statico della falda situata a circa 20 m;
CP_2
-è, pertanto, plausibile che in una zona industriale vi siano svariati pozzi per emungimento per le varie attività che si svolgono, di cui il progettista non ha tenuto conto;
-il tecnico progettista avrebbe dovuto valorizzare e valutare la presenza di uno strato non omogeneo e compressibile fino a circa 13 m. di profondità, sotto il piano di calpestio del pavimento industriale, per evitare appunto le problematiche descritte;
-pertanto le scarse ricariche idrogeologiche legate all'apporto meteorico reso minimo da stagioni piuttosto secche e gli emungimenti elevati prodotti da vari pozzi presenti nella zona industriale hanno causato abbassamenti dei livelli piezometrici;
-il costruttore del fabbricato, pur conoscendo all'origine le criticità del terreno su cui si sarebbe poi costruito il complesso immobiliare industriale, non ha posto in essere le prescrizioni costruttive evidenziate dalle pregresse indagini geologiche (esperite nel 2007) al fine di evitare che, in caso di abbassamento del livello di falda, i
pagina 5 di 13 conseguenti fenomeni di cedimento del terreno potessero infierire sulla tenuta del sistema di pavimentazione del capannone stesso;
-la tesi sostenuta dai periti della Compagnia risulta essere avvalorata anche dalle risultanze di una CTU, svolta nel procedimento per ATP nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Tivoli dalla (società CP_8 con capannone attiguo a quello occupato dalla nel quale si erano riscontrati vizi analoghi a quelli CP_3 oggetto del presente giudizio) proprio contro la società costruttrice in Controparte_7 particolare all'esito delle indagini peritali, il CTU ing. rispondeva che, quali che siano le Persona_2 cause di questo abbassamento della falda, o naturali per siccità o antropologiche per emungimento di pozzi, la sostanza del discorso non cambia, poiché il geologo certifica fin dal 2007, nella sua prima relazione, CP_6 in modo chiaro che tale problema esiste, esponendo valori di cedimenti immediati;
-il costruttore, sin dal 2007, conosceva lo stato dei luoghi e la criticità del terreno sul quale intendeva edificare e purtuttavia, in fase di progettazione, non ha tenuto in debita considerazione i dati evidenziati dal suo geologo, con le conseguenze verificatesi. Chiede, pertanto, il rigetto delle domande attoree e m, in subordine, di limitare la condanna al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro, il tutto nei limiti del massimale, dedotte le previste franchigie”.
Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo che i danni lamentati fossero conseguenza non solo di difetti di progettazione della società costruttrice , ma Controparte_7 anche di un fenomeno naturale e imprevedibile. La consulenza tecnica espletata, cui il primo giudice ha aderito, ha ritenuto di individuare le cause sia in un'errata interpretazione del comportamento generale del sistema sottosuolo fondazioni, ab origine imputabile al progettista/costruttore, sia al fenomeno della subsidenza del terreno a causa della scomparsa della falda acquifera superficiale, addebitando i 2/3 della responsabilità al costruttore e 1/3 ai fenomeni naturali suddetti.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata e per il rigetto delle domande di e, in subordine, CP_1
l'applicazione delle franchigie di polizza.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo altresì appello Controparte_1 incidentale, insistendo per la rinnovazione della CTU, deducendo la riconducibilità della causa dei danni integralmente all'ambito di operatività delle polizze e chiedendo quindi la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo in misura pari all'integrale risarcimento dei danni lamentati nella misura di € 3.195.480, o comunque per una quota maggiore di 1/3, come ritenuto in sentenza. Chiedeva inoltre la condanna di al pagamento dei costi relativi alle prestazioni Parte_1 professionali per progettazione, direzione lavori e collaudo, oltre alla variazione dell'indice del costo di costruzione oltre all'aggiornamento del costo di costruzione per un totale di € 385.473.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza dell'11/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo contesta la decisione del primo giudice laddove si è riportato Parte_1 acriticamente alla c.t.u.
Le critiche mosse dall'appellante all'elaborato peritale sono molteplici:
a. Per la ricostruzione delle cause del danno, il c.t.u. si sarebbe limitato a una sola visita b. Le valutazioni del c.t.u. si sono basate sulle indagini svolte da un tecnico di parte dell'impresa costruttrice, e inoltre il c.t.u sarebbe incorso in contraddizioni di tipo tecnico.
pagina 6 di 13 c. Il c.t.u. non avrebbe preso in considerazione le risultanze dell' elaborato raccolto in sede di ATP, depositato in altro giudizio, avente ad oggetto il dissesto verificatosi in un capannone costruito sempre da , costruttore dei capannoni di cui è causa. CP_7 La censura deve essere disattesa.
Osserva preliminarmente la Corte che, pur potendosi censurare il ctu perché ha svolto un solo sopralluogo, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che questa circostanza ha compromesso il suo diritto di difesa, impedendo un adeguato contraddittorio o limitando la valutazione degli elementi probatori nel processo. Invero, tale prova non è stata fornita, essendosi la compagnia assicurativa, riportata a quanto già osservato dal ctp senza null'altro aggiungere, per corroborare la doglianza. Peraltro si rileva altresì che dagli atti di causa, non risulta che il ctu si sia rifiutato di effettuare nuovi sopralluoghi né che siano mai stati motivatamente richiesti dal ctp dell'appellante, e nemmeno da quello della società appellata, che solo in sede di critiche all'elaborato ha sollevato genericamente qualche dubbio in merito alla mancata esecuzione di nuove indagini tecniche.
Tuttavia sul punto il consulente ha puntualmente replicato che “non è stato necessario effettuare prelievi, carotaggi, ulteriore analisi dei materiali, né di disporre di nuove indagini approfondite…” poiché non avrebbero che potuto fornire gli stessi risultati delle precedenti relazioni in atti, “perché il terreno e il sottosuolo sono sempre gli stessi” e anche perché in atti risultavano depositate varie relazioni tecniche svolte negli anni da diversi professionisti che avevano, in momenti differenti, analizzato il sottosuolo, dovendo, peraltro, il ctu analizzare le prove fornite dalle parti. Peraltro, come precisato dal tecnico, l'indagine non riguardava la modificazione del terreno nel tempo, ma la causa Contr che ha determinato i fatti lamentati dalla
Quanto poi al mancato riferimento all'ATP svolto in altro giudizio fra diverse parti, il c.t.u. ha puntualmente precisato che in quella perizia il tecnico “ha considerato la presenza di un acquifero unico indistinto caratterizzato da una matrice mista coesiva/ grossolana”, cosa che, nella fattispecie esaminata invece “dal punto di vista idrogeologico, non trova riscontro”. Peraltro l'ATP le cui risultanze si pretendeva di utilizzare nel presente giudizio, concerneva altro immobile diverso da quell'oggetto del giudizio, non essendo dunque pertinente il confronto qui reclamato.
Tanto detto, la Corte considera che il ctu si è fatto carico di esaminare e confutare compiutamente tutti i rilievi critici sui singoli punti. Tutte le contestazioni tecniche svolte dai tecnici delle parti, sono state puntualmente smentite dal perito incaricato, e restano assorbite dalla valutazione resa, che ha confermato che la “subsidenza sia una manifestazione anche della “scomparsa” della falda superficiale, fenomeno accertato ma non riconducibile certamente ai prelievi dei pozzi della ditta SET e della stessa essendo intercorsi lunghi periodi di siccità che hanno fortemente limitato la Per_3 ricarica idrica della falda acquifera”. Per conseguenza, il tecnico ha ritenuto che – relativamente ai contributi al dissesto della pavimentazione e delle strutture del capannone - le carenze progettuali e costruttive “abbiamo avuto una rilevanza doppia rispetto a quelle naturali della scomparsa/abbassamento della falda superficiale”, addebitando al costruttore i 2/3 delle cause del dissesto.
Perciò, il Tribunale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione ha tenuto conto, dei rilievi dei consulenti di parte - ha esaurito l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni che, sebbene non espressamente confutate, sono rimaste implicitamente disattese giacché incompatibili, senza che questo possa configurarsi vizio di motivazione. Tanto giacché le critiche di pagina 7 di 13 parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Corte di Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2015, n.,1815; conf. Cassazione 3/04/ 2007 n. 835)
In questo caso, quindi, il vizio lamentato dall'appellante, costituisce un'inammissibile critica del convincimento del giudice laddove – come nel caso di specie – non sia ravvisabile alcuna devianza dalle nozioni correnti della scienza del settore né alcuna omissione degli accertamenti indispensabili. (Cassazione civile, sez. lav., 22/12/2014 n. 27235)
Con il secondo motivo contesta la sentenza laddove il tribunale, a fronte dell'attribuzione Pt_2 di responsabilità maggiore al costruttore/progettista, ha ignorato che la polizza escludeva la copertura per i danni ascrivibili proprio al costruttore.
Assume l'appellante che entrambe le polizze mantenevano una pattuizione che prevedeva espressamente che non era obbligata per eventi per i quali avrebbe dovuto rispondere il Pt_2 costruttore . Il tribunale ha correttamente ritenuto che le cause del dissesto fossero due: l'una, più grave, un'errata interpretazione del comportamento del sottosuolo, la seconda -meno rilevante- legata alla subsidenza (abbassamento) del terreno e dei suoi substrati a causa della scomparsa della falda superficiale dovuta alla siccità. Secondo l'appellante, l'abbassamento del terreno andava necessariamente previsto e preventivato dal costruttore e non averlo fatto è causa di responsabilità dello stesso, essendo la riduzione della falda dovuta all'incremento della siccità, fenomeno noto, come detto dallo stesso c.t.u, da oltre un ventennio. Oltre a ciò, il c.t.u. avrebbe errato a valutare l'impatto sulla falda delle attività industriali svolte dai terzi, ovvero la lavanderia nelle vicinanze. Il c.t.u. ne ha escluso rilevanza senza dare debita considerazione alle indicazioni pervenute dai consulenti di parte, essendo anche evidente che le attività di terzi non aveva nulla di imprevedibile e andava necessariamente considerata in sede di progettazione. Infine rileva che la scomparsa della falda superficiale Pt_2 dovuta a lunghi periodi di siccità non può essere considerato un rischio coperto dalla polizza poiché estranea al concetto stesso di rischio. La siccità infatti non è un rischio coperto dalle polizze che appunto è operativa per altri rischi imprevedibili, quali l'incendio l'esplosione lo scoppio. In caso contrario, la polizza sarebbe operativa in relazione ai danni derivanti dal cambiamento climatico.
Il motivo va respinto.
Come già osservato, la ctu è estremamente esaustiva sul punto e spiega dettagliatamente perché l'attività dei terzi non può essere stata determinante. Rileva puntualmente il perito che
“l'abbassamento del livello di falda innesca un fenomeno di subsidenza difficilmente prevedibile” dovuto prevalentemente alla scomparsa della falda superficiale “ fenomeno accertato, ma non riconducibile certamente ai prelievi dei pozzi della è della stessa essendo CP_9 Per_3 intercorsi lunghi periodi di siccità che hanno fortemente limitato alla ricarica idrica della falda acquifera”. Inoltre il ctu ha precisato che “ il fenomeno di abbassamento/scomparsa della falda non è stato messo in relazione con i prelievi dei pozzi ad uso industriale perché la falda acquifera superficiale, quella che ha un ruolo determinante per il comportamento del sistema di fondazione del capannone, è diversa da quella sfruttata ad uso industriale”, derivando tali informazioni dalle stratigrafie presenti nelle relazioni geologiche del 2007, non contestate fra le parti, nonché dalla relazione del geologo del 2018 CP_6
Relativamente poi alla ritenuta non operatività della polizza in caso di scomparsa della falda superficiale, osserva la Corte che che l'art.
1.2 lettera B di entrambe le polizze, peraltro depositate solo Contr da esclude dalla copertura “assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di
pagina 8 di 13 fabbricati, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi”. L'evento in questione, ovvero la scomparsa della falda superficiale, non risulta specificamente escluso dalle previsioni di polizza e dunque, la stessa risulta pienamente operativa per la fattispecie individuata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia relativamente alle franchigie di polizza. insiste a ritenere, in via subordinata, che la somma liquidata avrebbe dovuto essere ridotta Parte_1 delle franchigie previste, pari a € 103.291,00 per una polizza e a € 100.000,00 per la seconda polizza.
Il motivo va disatteso.
E' principio pacifico che se la compagnia di assicurazione sostiene che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, “la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata, al più tardi, entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6” (Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30524).
Nel merito si osserva che gravava sulla compagnia assicurativa l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura delle franchigie richieste nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando il deposito effettuato dalla società appellante. Tuttavia risulta in atti che non ha depositato i Parte_1 documenti da cui ricavare la misura delle franchigie, non provvedendo al deposito delle polizze assicurative né delle condizioni di polizza sottoscritte.
Allo stato, quindi, la richiesta appare inaccoglibile, poiché priva di alcuna allegazione e specificazione anche a fronte delle puntuali contestazioni svolte dalla società appellata.
Con il quarto motivo si duole dell'errata applicazione degli interessi ex art.1284, co.4 Parte_1 c.c.
Assume l'appellante che non possano essere riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c.
4. sull'importo Contr liquidato, in quanto per un verso non ha mai richiesto la liquidazione degli interessi ex art. 1284 co.4 c.c. avendo formulato richiesta in tal senso solo nella memoria conclusiva, e per altro verso gli interessi in tale misura non sarebbero dovuti in quanto gli interessi ex articolo 1284 IV comma c.c. possono ipotizzarsi solo in obbligazioni di natura pecuniaria, in virtù dell'esordio del comma 4 “se le parti non ne hanno determinato la misura”, che non può che riferirsi ad una pattuizione contrattuale.
Il motivo deve essere accolto nei termini che seguono.
In primo luogo, deve ritenersi che, conformemente a quanto indicato nell'ordinanza n. 3499/2025 della Suprema Corte, seppure in un inciso motivazionale, secondo il generale principio della domanda anche gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. c. 4 devono essere oggetto di specifica domanda, al fine di consentire al giudice di verificare i presupposti per il riconoscimento degli stessi, come indicato da SSUU 12449/2024.
Tale domanda manca nel caso di specie, non potendo ritenersi tale il richiamo effettuato solo con la memoria conclusiva.
A tutto voler concedere, in ogni caso, non potrebbero essere riconosciuti, come disposto nella sentenza appellata, dalla data di proposizione della domanda, cumulando gli stessi con quelli compensativi riconosciuti ai fini della liquidazione del debito di valore da indennizzo, ma al più dal momento in cui il debito di valore viene liquidato, e cioè al momento della pubblicazione della sentenza.
pagina 9 di 13 Nel caso di specie, comunque, difettando la domanda, gli stessi non vengono riconosciuti, e dunque la sentenza di primo grado deve essere modificata sul punto, nel senso che gli interessi da riconoscersi sono quelli in misura legale ex art. 1284 c.1, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (momento in cui il debito è divenuto liquido) fino al saldo.
Con il quinto motivo l'appellante si duole del mancato ordine di esibizione ex Art 210 c.p.c. che alla luce dell'accertata responsabilità dell'impresa costruttrice sarebbe stato Controparte_10 necessario verificare le condizioni di polizza del contratto assicurativo sia di , società CP_7 costruttrice dei beni, sia delle due società conduttrici dei capannoni e Controparte_2 CP_3 poiché le polizze sottoscritte prevedevano l'obbligo del conduttore del bene in leasing di denunciare l'esistenza di eventuali altre polizze poiché, in caso di esistenza di altre coperture assicurative, quella di Contr azionata da opera solo come secondo rischio. Parte_1
Il motivo è privo di pregio.
Nella fattispecie manca del tutto la specificità della richiesta. L'istanza in parola, infatti, deve indicare chiaramente il documento o l'oggetto che si chiede di esibire. La richiesta appare generica e meramente esplorativa, mancando i presupposti di cui all'art. 210 cpc e quindi inammissibile, perché non individua in modo specifico i documenti richiesti né fornisce prova dell'esistenza degli stessi, limitandosi ad una sommaria richiesta nei confronti sia del costruttore sia delle società conduttrici, tesa a colmare le proprie carenze probatorie. Contr APPELLO INCIDENTALE
Contr Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha addebitato il maggior grado di responsabilità al costruttore. Chiede il rinnovo della ctu Contr insiste a ritenere che il progettista, proprio perché a conoscenza dei fenomeni a lungo termine e tenendo conto dei cedimenti di 10/12 cm del suolo, ha ritenuto di predisporre delle fondazioni con particolari plinti non potendosi aspettare un cedimento quadruplicato rispetto alle aspettative, né potendo prevedere eventi derivati evidentemente da forza maggiore. L'imprevedibilità dei cedimenti dovuti all'essiccamento delle falde acquifere e non già alla composizione geologica del terreno non potrà certo essere addebitato al costruttore.
Ritiene la Corte che la doglianza sia inconsistente.
Rileva la Corte che l'appellante incidentale ripropone le critiche alla consulenza già avanzate in primo grado a mezzo del proprio ctp. Tutte le contestazioni tecniche svolte dal consulente dell'appellante incidentale sono perlopiù tese ad affermare che i dissesti rilevati sono attribuibili in massima parte ai fenomeni di subsidenza che sono andati amplificandosi negli anni, innescati da fenomeni meteorologici eccezionali e ad impatti dovuti all'azione dell'uomo negli anni successivi al 2010. Dette contestazioni, puntualmente smentite dal tecnico incaricato, restano assorbite dalla valutazione svolta dal ctu, che ha osservato che “Sussiste un evidente discrasia tra il modello utilizzato dal Dott. per il calcolo, CP_6 e la soluzione del sistema fondazionale adottato dal costruttore 2003 SrL, ovvero Controparte_7 plinti su pali… il costruttore era quindi ben consapevole della natura del terreno sul quale andava a realizzare i capannoni in quel sito di Fiano Romano ma, nonostante questi accorgimenti strutturali, anche i plinti hanno manifestato cedimenti elevati, ovvero fino a 25 cm dal livello di riferimento. Sussiste pertanto un'errata interpretazione del comportamento generale del sistema sottosuolo- fondazione ab origine…”. Il perito riteneva, quindi, che il collasso della pavimentazione potesse essere pagina 10 di 13 addebitato al carico stesso della pavimentazione in sinergia con la scomparsa della falda superficiale, considerando però le carenze progettuali ed esecutive maggiormente causative del danno, avendo una rilevanza doppia rispetto alle cause naturali dell'abbassamento della falda superficiale
Con una valutazione esente da critiche, il ctu ha ritenuto che la causa più importante del dissesto fosse un'errata interpretazione del comportamento generale del sistema sottosuolo-fondazioni imputabile al costruttore dei capannoni, chiarendo altresì, in sede di osservazioni che i cedimenti che hanno determinato i danni de quo sono il frutto dell'interazione fra “ Caratteristiche geotecniche dei terreni;
Sistema di fondazione, tipologia;
Carichi applicate ai loro distribuzione;
Contesto idrogeologico”, ribadendo in sede di osservazioni al ctp di riguardo al prelievo delle acque industriali “ non è Parte_1 quello superficiale che ha interagito con il sistema fondazionale del capannone. È un fatto che i cedimenti maggiori hanno interessato solo la pavimentazione, fondata/appoggiata direttamente sui terreni superficiali per i quali non sono note le modalità operative di preparazione della base di appoggio…”. Aggiungendo, in replica alle osservazioni del ctp di parte appellante incidentale, che
“l'acquifero sfruttato per il prelievo delle acque industriali nel comparto non è quello superficiale che ha interagito con il sistema fondazionale del capannone” rilevando altresì che i cedimenti maggiori riguardavano la pavimentazione appoggiata direttamente sui terreni superficiali “per i quali non sono note le modalità operative di preparazione della base di appoggio…”, fornendo, pertanto, ampia ed esaustiva risposta alle osservazioni mosse dai tecnici delle parti.
Anche in tal caso il tribunale, aderendo alle conclusioni del ctu, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cassazione civile sez. I, 09/04/2024, n.9529). Contr Con il secondo motivo, si duole dell'omessa liquidazione dei costi degli interventi di consolidamento non quantificati dal ctu ma riconosciuti come spese da sostenere. In subordine chiede la convocazione del ctu per chiarimenti o integrazioni di perizia Contr Rileva che dalle somme quantificate dal ctu a titolo di risarcimento del danno, sono stati ingiustamente esclusi i costi relativi alla progettazione, direzione lavori e collaudo oltre agli aggiornamenti in virtù della variazione dell'indice del costo per la realizzazione delle opere di ripristino. Secondo la tesi, il tribunale avrebbe omesso di considerare che il ctu - pur non quantificando espressamente detti costi - li ha ritenuti ineludibili per le prestazioni professionali propedeutiche alla realizzazione delle opere di ripristino. Per tale motivo insiste per la liquidazione dell'ulteriore importo di € 385.473,00.
La censura va accolta.
Osserva la Corte che il ctu nel quantificare i danni, al fine di determinare l'indennizzo a carico di nell'importo di € 1.065.160, ha specificamente precisato che il detto importo non comprende Parte_1 Contr le spese ulteriori che dovranno essere sostenute da quali le prestazioni professionali per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo. Oltre a ciò, all'importo determinato avrebbe dovuto essere aggiunta la variazione dell'indice del costo di costruzione che il tecnico ha quantificato – dal 2018 al 2023 – in 1,243 al cubo, evidenziando, altresì che, avendo fatto riferimento alla perizia del pagina 11 di 13 prof. per la quantificazione del danno, i prezzi ivi applicati sono quelli del prezzario regionale Per_1 del 2012.
Di conseguenza il motivo è accoglibile perché effettivamente il ctu ha ritenuto detti costi ineludibili. Il perito, infatti ha precisato che l'importo stimato pari ad € 1.065.160 – ovvero quello posto in capo ad
“non comprende le prestazioni professionali per la progettazione, direzione lavori e Parte_1 collaudo che il Prof non ha considerato-ma dovranno essere sostenute…” ritenendo altresì Per_1 che avrebbe dovuto altresì essere considerata “la variazione dell'indice del costo di costruzione che, dal 2018 al 2023 è molto elevato è pari a 1,243 al cubo” Aggiungendo infine che, i prezzi applicati sono quelli del prezzario Regione Lazio del 2012, anch'essi evidentemente da aggiornare.
Passando alla quantificazione di tale importo, si rileva che, usualmente, il costo del progettista e della direzione lavori varia dal 7% al 12% (per progettazione + DL) dell'importo dei lavori, con la progettazione che si attesta generalmente tra il 4% e l'8% e la direzione lavori tra il 3% e il 7%. Le percentuali specifiche dipendono dalla complessità del lavoro, dall'importo totale, dalla tipologia di prestazione (es. architettonica, strutturale, impiantistica) e dal professionista incaricato. Risulta quindi congrua la richiesta pari al 10%.
Relativamente alla variazione dell'indice del costo di costruzione, l'appellante incidentale ha applicato l'indice indicato dal ctu, pari a 1,243 al cubo.
Per calcolare poi la richiesta variazione percentuale del costo di costruzione da gennaio 2015 a febbraio 2023 è necessario utilizzare gli indici ISTAT relativi a tali periodi. A partire da gennaio 2015, l'ISTAT ha utilizzato la base 2015=100 per il calcolo degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Gli indici riportati dalla BNL pari a 122,9 a febbraio 2023 e 99,8 a gennaio 2015 possono essere ricavati dalle tabelle ISTAT aggiornate e, peraltro, si evidenziano inferiori a quelle attuali che, allo stato, si attesterebbero in 100,0 a gennaio 2015 e 127,1 a febbraio 2023. Individuati gli indici, il Contr calcolo matematico effettuato dalla è ineccepibile posto che, sulla base degli indici utilizzati dalla Contr la percentuale di diminuzione fra il 2015 e il 2023 è stata del 18,76%. Il costo di costruzione è quindi aumentato del 23,14% tra gennaio 2015 e febbraio 2023, diminuzione, come detto, inferiore a quella che deriverebbe applicando gli indici aggiornati, pari al 27,1%
Le contestazioni di sul punto si palesano generiche e non specifiche, essendosi limitata a Parte_1 contestare la mancanza di prova pur essendo chiaro che i parametri applicati dalla società appellante incidentale sono quelli in uso nella materia, indicati anche dal ctu e, come gli indici ISTAT, agevolmente reperibili. Contr Pertanto la Corte, liquida a titolo di indennizzo in favore di l'ulteriore importo di € 385.473. Detta somma, da rivalutare all'attualità, dovrà essere liquidata, oltre agli interessi legali dal luglio 2017 (data della domanda) da calcolarsi sulla somma devalutata a quella data e di anno in anno via via rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali fino al saldo. Contr Tanto ritenuto e considerato, la Corte accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e rigetta l'appello principale di Parte_1 Contr Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, pertanto, poiché anche ha visto la reiezione della sua domanda principale, la Corte, in linea con quanto già disposto dal giudice di prime cure, compensa, nella misura di 2/3 le spese di lite, e pone in capo ad il restante terzo, calcolato sul valore Parte_1 liquidato, liquidate come da dispositivo (dove la liquidazione per il primo grado resta confermata in pari misura a quanto ivi liquidato).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n 8870/2024 resa in data 11/10/2024 dal Tribunale di Milano: Contr
al pagamento in favore di dell'ulteriore importo di € 385.473,00 oltre CP_11 Parte_1 rivalutazione monetaria dalla denuncia del sinistro sino alla data della sentenza, nonché oltre interessi legali da luglio 2017 da calcolarsi sulla somma devalutata a quella data e di anno in anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali fino al saldo;
- dispone che sull'importo di cui al capo 1 della sentenza appellata vengano applicati gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado fino al saldo;
-conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa nella misura di due terzi le spese di lite tra le parti, e condanna Parte_1 a rifondere a il residuo terzo, spese liquidate - nella misura di 1/3- per il primo Controparte_1 grado in complessivi € 23.073,00, di cui € 21.379,00 per compenso ed € 1.694,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge, e per il presente grado in complessivi € 14.239,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
Così deciso in Milano il 1 ottobre 2025
Il G.A. est Paola RU
La Presidente Margherita Monte
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. Paola RU Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3296/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 MASSIMO D'AZEGLIO 19 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. PERRELLA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PACI ALESSANDRO ( ) VIA D'AZEGLIO, 19 40123 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE ANGELLICO 35 Controparte_1 P.IVA_2 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. SPADA TOMMASO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma integrale della sentenza impugnata, adottati i provvedimenti anche di natura istruttoria rigettare la domanda attorea in quanto infondata e non provata, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nelle memorie depositate in primo grado, nonché per i motivi di appello sopra esposti, disponendo la condanna in capo a CP_1 alla restituzione di ogni somma ricevuta a seguito della sentenza di primo grado, e pari a €
[...] 1.661.648,46, oltre a rivalutazione e interessi legali. pagina 1 di 13 Voglia altresì riformare la decisione di primo grado nella parte in cui ha liquidato le spese di lite, corrisposte da all'Avv. Tommaso Spada, che se ne è dichiarato distrattario, e condannare Parte_1 pertanto ed il suo procuratore costituito l'Avv. Tommaso Spada alla restituzione delle CP_1 spese predette corrisposte da ed indicate in narrativa, pari € 25.959,85. Parte_1 Voglia inoltre rigettare i motivi di appello incidentale proposti da in quanto Controparte_1 inammissibili e/o improcedibili e comunque infondati. In via subordinata, voglia la Corte d'Appello adita riformare la sentenza impugnata nella parte in cui quale non ha riconosciuto l'applicazione delle franchigie di cui in narrativa ed ha riconosciuto l'applicazione degli interessi ex articolo 1284 quarto comma c.c., determinando la somma derivante dalla detrazione delle franchigie dall'indennizzo (e del ricalcolo della rivalutazione sull'importo così rideterminato), e detraendo altresì gli interessi legali ex articolo 1284 quarto comma cc. in quanto non richiesti e comunque non dovuti. Voglia in tal caso condannare parte appellata alla restituzione della differenza tra gli importi versati da e la somma così rideterminata. Parte_1 Con vittoria di spese e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere e statuire: In via principale, per tutti i motivi quali e quanti argomentati, in fatto ed in diritto, nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza dei motivi d'appello promossi da e, in ogni caso, respingerlo e rigettarlo Parte_1 integralmente;
In accoglimento dell'appello incidentale, previa rinnovazione della CTU svolta in primo grado, confermare la riconducibilità della causa dei danni lamentati dalla e dalla Controparte_2 all'ambito di operatività delle garanzie contrattuali e della copertura assicurativa della CP_3 polizza “UNIPOL M0100793405 RC 14801” e della “Polizza Convenzione n. 45702507 RC 14886” stipulate con la da cui è succeduta la Parte_1 Controparte_4
Controparte_1 e per l'effetto; Confermare l'inadempimento della agli obblighi derivanti dalla polizza Parte_1
“UNIPOL M0100793405 RC 14801” stipulata da in relazione il Controparte_4 complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria dall'appellata alla sito Controparte_2 nel Comune di Fiano Romano, Via Prato della Corte, identificato catastalmente al foglio 36, mappale 454, sub. 511; nonché Confermare l'inadempimento della agli obblighi derivanti dalla Parte_1
“Polizza Convenzione n. 45702507 RC 14886” stipulata dalla in Controparte_4 relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria dall'appellata alla CP_3 sito nel Comune di Fiano Romano identificato catastalmente al foglio 36, mappale 454, sub. 505, cat. F/3 ed al foglio 36, mappale 454, sub. 506, cat. F/3; e per l'effetto Condannare e dichiarar tenuta la al risarcimento integrale e Parte_1 liquidazione dei danni lamentati dalla e dalla da corrispondersi in Controparte_2 CP_3 favore di
[...] nella misura della somma complessiva di Euro 3.195.480,00=, come stimato dal CTU in CP_1 primo grado, ponendo tale indennizzo integralmente o, in subordine, per una quota maggiore ad 1/3, a carico della stessa Parte_1 pagina 2 di 13 Condannare e dichiarar tenuta la al pagamento dei costi relativi alle Parte_1 prestazioni professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo che occorre affrontare per l'esecuzione degli interventi di consolidamento indicati dal CTU in primo grado, che sono pari al 10% del lavoro complessivo, pari quindi ad Euro 100.650,00= o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre la variazione dell'indice del costo di costruzione che, dal 2018 al 2023, è pari ad Euro 38.345,00= o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre all'aggiornamento del costo di costruzione che al febbraio 2023 è di Euro 246.478,00=. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8870/2024 pubblicata l'11/10/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 44549/2021 promossa da nei confronti di Controparte_1 [...]
ha così deciso: Parte_1
“-condanna la compagnia a risarcire alla società Parte_1 CP_1 il danno che si liquida nella somma complessiva di euro 1.266.475,24, oltre agli interessi legali
[...] art. 1284 comma 1 c.c. su tale somma, devalutata al momento del fatto -luglio 2017- e progressivamente rivalutata anno per anno, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, oltre interessi successivi al saggio legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di due terzi e, per l'effetto,
-condanna la compagnia assicurativa a rimborsare alla società Parte_1
la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 23.073,00, Controparte_1 di cui 21.379,00 per compenso ed euro 1.694,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. Tommaso Spada, dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico della compagnia per un terzo e Parte_1 della società per due terzi le spese di CTU come liquidate in corso di causa” Controparte_1
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato in data 28.10.2021 la società ha convenuto in giudizio la Controparte_1 compagnia assicurativa chiedendone la condanna, previ i necessari Parte_1 accertamenti, al pagamento di due indennizzi assicurativi. Espone che: Cont
-in data 24.2.2011 la (oggi ha stipulato con la società Controparte_4 Controparte_1 il contratto di locazione finanziaria n. T0006090 avente ad oggetto il complesso immobiliare Controparte_5 sito nel Comune di Fiano Romano, via Prato della Corte, censito al Catasto dei Fabbrico del predetto Comune al foglio 36, mappale 454, sub. 511;
-in adempimenti degli obblighi contrattuali, ha stipulato con la convenuta la polizza “UNIPOL M0100793405 RC 14801” con riferimento al predetto complesso immobiliare concesso in leasing;
-in data 29.7.2010 la (oggi a seguito di una scissione) Controparte_4 Controparte_1 ha stipulato altresì con la società il contratto di locazione finanziaria n. S0028332 avente ad CP_3 oggetto il complesso immobiliare sito nel Comune di Fiano Romano, via Prato della Corte, censito al Catasto dei Fabbrico del predetto Comune al foglio 36, mappale 454, sub. 505 e 506;
-in adempimenti degli obblighi contrattuali, ha stipulato con la convenuta la “POLIZZA CONVENZIONE N. 45702507 RC 14886” con riferimento al predetto complesso immobiliare concesso in leasing;
pagina 3 di 13 -nel corso delle locazioni finanziare i predetti immobili hanno subito un diffuso cedimento di gran parte della superficie rendendo, per la maggior parte, inutilizzabili i beni concessi in leasing in particolare dalla metà del 2017 si è progressivamente verificato un grave collasso di molte parti della pavimentazione tali da rendere necessario un imponente intervento di consolidamento avente ad oggetto sostanzialmente l'intera superficie delle relative aree, oltre alla ricostruzione delle parti divisorie interne, previa preliminare realizzazione di adeguati interventi di fondazione;
-a seguito di denuncia di sinistro, vani sono stati i tentativi di conseguire bonariamente la liquidazione danni da parte della convenuta, che ha eccepito l'inoperatività delle garanzie contrattuali rilevando che i danni lamentati sono conseguenza di problematiche geologiche note al costruttore sin dalle fasi di progettazione e che, pertanto, ogni responsabilità non può che essere addebitata al costruttore stesso;
-per contro, a seguito di indagini idrogeologiche appositamente svolte, è emerso che i danni sono stati causati da un fenomeno naturale e imprevedibile non attribuibile al costruttore;
in particolare, il geologo dott. CP_6
incaricato dalla venditrice di entrambi i complessi
[...] Controparte_7 immobiliari poi concessi in leasing dall'acquirente ha concordato che l'insorgenza delle Controparte_1 fessurazioni ed avvallamenti della pavimentazione dei suddetti immobili è dovuta ad una diminuzione delle caratteristiche di portanza del sottofondo a causa di una riduzione della falda acquifera, non prevedibile in fase di indagine idrogeologica e quindi non dovuta ad un'erronea valutazione in fase di progettazione ed edificazione del capannone, nonché della realizzazione della pavimentazione;
ha, inoltre, evidenziato importanti differenze, per quanto attiene il modello geologico ed idrogeologico, rispetto alle risultanze dell'indagine di luglio 2007 eseguita in fase di progetto di fattibilità del medesimo capannone;
nello specifico, secondo il predetto professionista “il modello idrogeologico nel 2007 aveva rilevato la presenza di un primo orizzonte acquifero posto a ca 2 m di profondità, verosimilmente ricaricato direttamente da provenienza meteorica, poi a 10 m, 16 m e 20 m.”, mentre lo studio idrogeologico attuale “ha evidenziato l'assenza della falda superficiale come peraltro confermato anche dall'esaurimento di un vicino pozzo con profondità di ca 10 m.”;
-è pure emerso che le scarse ricariche idrogeologiche legate all'apporto meteorico, reso minimo da una stagione piuttosto secca, e emungimenti elevati prodotti da vari pozzi limitrofi, presenti nella zona industriale, hanno verosimilmente prodotto gli abbassamenti dei livelli della falda acquifera;
infatti, a servizio delle attività industriali dei capannoni confinanti con quelli degli attori sono presenti numerosi pozzi;
in particolare uno dei pozzi è a servizio di una lavanderia industriale, che si è impiantata in loco successivamente rispetto all'acquisto degli immobili oggetto di causa;
-la variazione dei livelli della falda acquifera pertanto, secondo quanto emerso, potrebbe aver indotto un aumento della pressione effettiva che, gravando su tutti i terreni, potrebbe aver comportato inneschi di ulteriori cedimenti primari in particolare sulle torbe sottostanti;
-oltretutto il geologo non ha escluso che i due eventi sismici di agosto ed ottobre 2016 possano aver concorso ad un processo di scuotimento dei materiali di sottofondo della pavimentazione e/o consolidazione soprattutto dei litotipi sabbiosi (cedimento per vibrazioni) sottostanti gli strati coesivi, in condizioni di terreni normalmente consolidati e saturi;
-a conferma del fatto che non vi sia stata alcuna carenza in fase di progettazione e di realizzazione, e quindi alcun cedimento strutturale del capannone, si rileva che soltanto dopo oltre otto anni dall'ultimazione della costruzione si sono presentati i predetti fenomeni;
-lo stato di dissesto degli immobili in questione risulta descritto ed analizzato dal Prof. Ing. Persona_1 che ha evidenziato come le “importanti problematiche che hanno interessato l'edificio consistono essenzialmente nella diffusa presenza di tracce di dissesto nelle strutture della pavimentazione e sulle murature che costituiscono le tramezzature di partizione interna. Nel caso della pavimentazione, queste evidenziano marcati dislivelli planoaltimetrici tra aree adiacenti ai pilastri e mezzerie dei campi, associati alla formazione di fessure in corrispondenza dei plinti. L'entità e la distribuzione dei fenomeni sono tali da limitare la stessa praticabilità in sicurezza dei mezzi di movimentazione dei prodotti. I dissesti nelle tramezzature consistono in lesioni nei blocchi ed allentamenti dei giunti di malta con giaciture convergenti verso la mezzeria disposte in pagina 4 di 13 tutti i casi a 45°. Tali evidenze, fino a qualche tempo fa limitate in estensione ed ampiezza, si sono progressivamente ampliate fino a raggiungere di recente uno stato di massima ed inaccettabile manifestazione”;
-in relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla il Prof. Ing. Controparte_2
ha elaborato due ipotesi d'intervento: la realizzazione di un nuovo piano di lavoro su Persona_1 fondazione profonda il cui costo è stato ipotizzato in complessivi euro 1.068.429,43 ovvero il trattamento dei terreni e il ripristino della pavimentazione il cui costo è stato ipotizzato in complessivi euro 839.580,20;
-in relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla il Prof. Ing. CP_3 Per_1
ha elaborato due ipotesi d'intervento: la realizzazione di un nuovo piano di lavoro su fondazione
[...] profonda il cui costo è stato ipotizzato in complessivi euro 3.084.074,28 ovvero il trattamento dei terreni e il ripristino della pavimentazione il cui costo è stato ipotizzato in complessivi euro 2.355.884,38. Chiede, pertanto, di dichiarare la riconducibilità della causa dei danni lamentati all'ambito dell'operatività delle polizze stipulate con la convenuta e di condannare quest'ultima al risarcimento integrale e alla liquidazione dei danni lamentati che si quantificano, in relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla in complessivi euro 1.068.429,43, pari al costo delle opere di risanamento ipotizzate Controparte_2 per la realizzazione di un nuovo piano di lavoro su fondazione profonda, ovvero in complessivi euro 839.580,20, pari al costo delle opere di risanamento ipotizzate per trattamento dei terreni e ripristino pavimentazione;
e inoltre si quantificano, in relazione al complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla in CP_3 complessivi euro 3.084.074,28, pari al costo delle opere di risanamento ipotizzate per la realizzazione di un nuovo piano di lavoro su fondazione profonda, ovvero in complessivi euro 2.355.884,38, pari al costo delle opere di risanamento ipotizzate per trattamento dei terreni e ripristino pavimentazione. Si è costituita in giudizio la compagnia convenuta contestando quanto ex Parte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Eccepisce l'inoperatività delle due polizze poiché tra i casi di esclusione dell'assicurazione vi è anche l'ipotesi di responsabilità del costruttore e quindi nella fattispecie in esame della società Deduce che: Controparte_7
-in base alle perizie fatte effettuare, le cause che hanno prodotto i dissesti nei capannoni oggetto del presente giudizio sono da ascriversi alla diversa portanza del terreno sottostante le pavimentazioni industriali in riferimento allo stato idrogeologico, ovvero all'abbassamento del livello di falda, il quale può avvenire per siccità e per emungimento di pozzi;
-tali circostanze erano state già rilevate in fase di indagini preliminari alla progettazione e costruzione delle opere e, quindi, già conosciute dal costruttore prima della realizzazione delle stesse;
-nelle immediate vicinanze, oltre al pozzo di pertinenza della impresa assicurata, se ne riscontra un altro pertinenziale alla ditta SET industria Tessile;
-dalla consultazione delle relazioni tecniche del geologo si è potuto rilevare che fin dal 2007 il CP_6 problema già esisteva, esponendo valori di cedimenti immediati in quanto la falda era a circa m. 2,00, mentre alla data del 9.5.12 (data della concessione rilasciata dalla Provincia di Roma per l'utilizzo del pozzo della
[...]
) si rilevava un livello statico della falda situata a circa 20 m;
CP_2
-è, pertanto, plausibile che in una zona industriale vi siano svariati pozzi per emungimento per le varie attività che si svolgono, di cui il progettista non ha tenuto conto;
-il tecnico progettista avrebbe dovuto valorizzare e valutare la presenza di uno strato non omogeneo e compressibile fino a circa 13 m. di profondità, sotto il piano di calpestio del pavimento industriale, per evitare appunto le problematiche descritte;
-pertanto le scarse ricariche idrogeologiche legate all'apporto meteorico reso minimo da stagioni piuttosto secche e gli emungimenti elevati prodotti da vari pozzi presenti nella zona industriale hanno causato abbassamenti dei livelli piezometrici;
-il costruttore del fabbricato, pur conoscendo all'origine le criticità del terreno su cui si sarebbe poi costruito il complesso immobiliare industriale, non ha posto in essere le prescrizioni costruttive evidenziate dalle pregresse indagini geologiche (esperite nel 2007) al fine di evitare che, in caso di abbassamento del livello di falda, i
pagina 5 di 13 conseguenti fenomeni di cedimento del terreno potessero infierire sulla tenuta del sistema di pavimentazione del capannone stesso;
-la tesi sostenuta dai periti della Compagnia risulta essere avvalorata anche dalle risultanze di una CTU, svolta nel procedimento per ATP nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Tivoli dalla (società CP_8 con capannone attiguo a quello occupato dalla nel quale si erano riscontrati vizi analoghi a quelli CP_3 oggetto del presente giudizio) proprio contro la società costruttrice in Controparte_7 particolare all'esito delle indagini peritali, il CTU ing. rispondeva che, quali che siano le Persona_2 cause di questo abbassamento della falda, o naturali per siccità o antropologiche per emungimento di pozzi, la sostanza del discorso non cambia, poiché il geologo certifica fin dal 2007, nella sua prima relazione, CP_6 in modo chiaro che tale problema esiste, esponendo valori di cedimenti immediati;
-il costruttore, sin dal 2007, conosceva lo stato dei luoghi e la criticità del terreno sul quale intendeva edificare e purtuttavia, in fase di progettazione, non ha tenuto in debita considerazione i dati evidenziati dal suo geologo, con le conseguenze verificatesi. Chiede, pertanto, il rigetto delle domande attoree e m, in subordine, di limitare la condanna al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro, il tutto nei limiti del massimale, dedotte le previste franchigie”.
Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo che i danni lamentati fossero conseguenza non solo di difetti di progettazione della società costruttrice , ma Controparte_7 anche di un fenomeno naturale e imprevedibile. La consulenza tecnica espletata, cui il primo giudice ha aderito, ha ritenuto di individuare le cause sia in un'errata interpretazione del comportamento generale del sistema sottosuolo fondazioni, ab origine imputabile al progettista/costruttore, sia al fenomeno della subsidenza del terreno a causa della scomparsa della falda acquifera superficiale, addebitando i 2/3 della responsabilità al costruttore e 1/3 ai fenomeni naturali suddetti.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata e per il rigetto delle domande di e, in subordine, CP_1
l'applicazione delle franchigie di polizza.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo altresì appello Controparte_1 incidentale, insistendo per la rinnovazione della CTU, deducendo la riconducibilità della causa dei danni integralmente all'ambito di operatività delle polizze e chiedendo quindi la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo in misura pari all'integrale risarcimento dei danni lamentati nella misura di € 3.195.480, o comunque per una quota maggiore di 1/3, come ritenuto in sentenza. Chiedeva inoltre la condanna di al pagamento dei costi relativi alle prestazioni Parte_1 professionali per progettazione, direzione lavori e collaudo, oltre alla variazione dell'indice del costo di costruzione oltre all'aggiornamento del costo di costruzione per un totale di € 385.473.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza dell'11/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo contesta la decisione del primo giudice laddove si è riportato Parte_1 acriticamente alla c.t.u.
Le critiche mosse dall'appellante all'elaborato peritale sono molteplici:
a. Per la ricostruzione delle cause del danno, il c.t.u. si sarebbe limitato a una sola visita b. Le valutazioni del c.t.u. si sono basate sulle indagini svolte da un tecnico di parte dell'impresa costruttrice, e inoltre il c.t.u sarebbe incorso in contraddizioni di tipo tecnico.
pagina 6 di 13 c. Il c.t.u. non avrebbe preso in considerazione le risultanze dell' elaborato raccolto in sede di ATP, depositato in altro giudizio, avente ad oggetto il dissesto verificatosi in un capannone costruito sempre da , costruttore dei capannoni di cui è causa. CP_7 La censura deve essere disattesa.
Osserva preliminarmente la Corte che, pur potendosi censurare il ctu perché ha svolto un solo sopralluogo, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che questa circostanza ha compromesso il suo diritto di difesa, impedendo un adeguato contraddittorio o limitando la valutazione degli elementi probatori nel processo. Invero, tale prova non è stata fornita, essendosi la compagnia assicurativa, riportata a quanto già osservato dal ctp senza null'altro aggiungere, per corroborare la doglianza. Peraltro si rileva altresì che dagli atti di causa, non risulta che il ctu si sia rifiutato di effettuare nuovi sopralluoghi né che siano mai stati motivatamente richiesti dal ctp dell'appellante, e nemmeno da quello della società appellata, che solo in sede di critiche all'elaborato ha sollevato genericamente qualche dubbio in merito alla mancata esecuzione di nuove indagini tecniche.
Tuttavia sul punto il consulente ha puntualmente replicato che “non è stato necessario effettuare prelievi, carotaggi, ulteriore analisi dei materiali, né di disporre di nuove indagini approfondite…” poiché non avrebbero che potuto fornire gli stessi risultati delle precedenti relazioni in atti, “perché il terreno e il sottosuolo sono sempre gli stessi” e anche perché in atti risultavano depositate varie relazioni tecniche svolte negli anni da diversi professionisti che avevano, in momenti differenti, analizzato il sottosuolo, dovendo, peraltro, il ctu analizzare le prove fornite dalle parti. Peraltro, come precisato dal tecnico, l'indagine non riguardava la modificazione del terreno nel tempo, ma la causa Contr che ha determinato i fatti lamentati dalla
Quanto poi al mancato riferimento all'ATP svolto in altro giudizio fra diverse parti, il c.t.u. ha puntualmente precisato che in quella perizia il tecnico “ha considerato la presenza di un acquifero unico indistinto caratterizzato da una matrice mista coesiva/ grossolana”, cosa che, nella fattispecie esaminata invece “dal punto di vista idrogeologico, non trova riscontro”. Peraltro l'ATP le cui risultanze si pretendeva di utilizzare nel presente giudizio, concerneva altro immobile diverso da quell'oggetto del giudizio, non essendo dunque pertinente il confronto qui reclamato.
Tanto detto, la Corte considera che il ctu si è fatto carico di esaminare e confutare compiutamente tutti i rilievi critici sui singoli punti. Tutte le contestazioni tecniche svolte dai tecnici delle parti, sono state puntualmente smentite dal perito incaricato, e restano assorbite dalla valutazione resa, che ha confermato che la “subsidenza sia una manifestazione anche della “scomparsa” della falda superficiale, fenomeno accertato ma non riconducibile certamente ai prelievi dei pozzi della ditta SET e della stessa essendo intercorsi lunghi periodi di siccità che hanno fortemente limitato la Per_3 ricarica idrica della falda acquifera”. Per conseguenza, il tecnico ha ritenuto che – relativamente ai contributi al dissesto della pavimentazione e delle strutture del capannone - le carenze progettuali e costruttive “abbiamo avuto una rilevanza doppia rispetto a quelle naturali della scomparsa/abbassamento della falda superficiale”, addebitando al costruttore i 2/3 delle cause del dissesto.
Perciò, il Tribunale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione ha tenuto conto, dei rilievi dei consulenti di parte - ha esaurito l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni che, sebbene non espressamente confutate, sono rimaste implicitamente disattese giacché incompatibili, senza che questo possa configurarsi vizio di motivazione. Tanto giacché le critiche di pagina 7 di 13 parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Corte di Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2015, n.,1815; conf. Cassazione 3/04/ 2007 n. 835)
In questo caso, quindi, il vizio lamentato dall'appellante, costituisce un'inammissibile critica del convincimento del giudice laddove – come nel caso di specie – non sia ravvisabile alcuna devianza dalle nozioni correnti della scienza del settore né alcuna omissione degli accertamenti indispensabili. (Cassazione civile, sez. lav., 22/12/2014 n. 27235)
Con il secondo motivo contesta la sentenza laddove il tribunale, a fronte dell'attribuzione Pt_2 di responsabilità maggiore al costruttore/progettista, ha ignorato che la polizza escludeva la copertura per i danni ascrivibili proprio al costruttore.
Assume l'appellante che entrambe le polizze mantenevano una pattuizione che prevedeva espressamente che non era obbligata per eventi per i quali avrebbe dovuto rispondere il Pt_2 costruttore . Il tribunale ha correttamente ritenuto che le cause del dissesto fossero due: l'una, più grave, un'errata interpretazione del comportamento del sottosuolo, la seconda -meno rilevante- legata alla subsidenza (abbassamento) del terreno e dei suoi substrati a causa della scomparsa della falda superficiale dovuta alla siccità. Secondo l'appellante, l'abbassamento del terreno andava necessariamente previsto e preventivato dal costruttore e non averlo fatto è causa di responsabilità dello stesso, essendo la riduzione della falda dovuta all'incremento della siccità, fenomeno noto, come detto dallo stesso c.t.u, da oltre un ventennio. Oltre a ciò, il c.t.u. avrebbe errato a valutare l'impatto sulla falda delle attività industriali svolte dai terzi, ovvero la lavanderia nelle vicinanze. Il c.t.u. ne ha escluso rilevanza senza dare debita considerazione alle indicazioni pervenute dai consulenti di parte, essendo anche evidente che le attività di terzi non aveva nulla di imprevedibile e andava necessariamente considerata in sede di progettazione. Infine rileva che la scomparsa della falda superficiale Pt_2 dovuta a lunghi periodi di siccità non può essere considerato un rischio coperto dalla polizza poiché estranea al concetto stesso di rischio. La siccità infatti non è un rischio coperto dalle polizze che appunto è operativa per altri rischi imprevedibili, quali l'incendio l'esplosione lo scoppio. In caso contrario, la polizza sarebbe operativa in relazione ai danni derivanti dal cambiamento climatico.
Il motivo va respinto.
Come già osservato, la ctu è estremamente esaustiva sul punto e spiega dettagliatamente perché l'attività dei terzi non può essere stata determinante. Rileva puntualmente il perito che
“l'abbassamento del livello di falda innesca un fenomeno di subsidenza difficilmente prevedibile” dovuto prevalentemente alla scomparsa della falda superficiale “ fenomeno accertato, ma non riconducibile certamente ai prelievi dei pozzi della è della stessa essendo CP_9 Per_3 intercorsi lunghi periodi di siccità che hanno fortemente limitato alla ricarica idrica della falda acquifera”. Inoltre il ctu ha precisato che “ il fenomeno di abbassamento/scomparsa della falda non è stato messo in relazione con i prelievi dei pozzi ad uso industriale perché la falda acquifera superficiale, quella che ha un ruolo determinante per il comportamento del sistema di fondazione del capannone, è diversa da quella sfruttata ad uso industriale”, derivando tali informazioni dalle stratigrafie presenti nelle relazioni geologiche del 2007, non contestate fra le parti, nonché dalla relazione del geologo del 2018 CP_6
Relativamente poi alla ritenuta non operatività della polizza in caso di scomparsa della falda superficiale, osserva la Corte che che l'art.
1.2 lettera B di entrambe le polizze, peraltro depositate solo Contr da esclude dalla copertura “assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di
pagina 8 di 13 fabbricati, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi”. L'evento in questione, ovvero la scomparsa della falda superficiale, non risulta specificamente escluso dalle previsioni di polizza e dunque, la stessa risulta pienamente operativa per la fattispecie individuata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia relativamente alle franchigie di polizza. insiste a ritenere, in via subordinata, che la somma liquidata avrebbe dovuto essere ridotta Parte_1 delle franchigie previste, pari a € 103.291,00 per una polizza e a € 100.000,00 per la seconda polizza.
Il motivo va disatteso.
E' principio pacifico che se la compagnia di assicurazione sostiene che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, “la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata, al più tardi, entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6” (Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30524).
Nel merito si osserva che gravava sulla compagnia assicurativa l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura delle franchigie richieste nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando il deposito effettuato dalla società appellante. Tuttavia risulta in atti che non ha depositato i Parte_1 documenti da cui ricavare la misura delle franchigie, non provvedendo al deposito delle polizze assicurative né delle condizioni di polizza sottoscritte.
Allo stato, quindi, la richiesta appare inaccoglibile, poiché priva di alcuna allegazione e specificazione anche a fronte delle puntuali contestazioni svolte dalla società appellata.
Con il quarto motivo si duole dell'errata applicazione degli interessi ex art.1284, co.4 Parte_1 c.c.
Assume l'appellante che non possano essere riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c.
4. sull'importo Contr liquidato, in quanto per un verso non ha mai richiesto la liquidazione degli interessi ex art. 1284 co.4 c.c. avendo formulato richiesta in tal senso solo nella memoria conclusiva, e per altro verso gli interessi in tale misura non sarebbero dovuti in quanto gli interessi ex articolo 1284 IV comma c.c. possono ipotizzarsi solo in obbligazioni di natura pecuniaria, in virtù dell'esordio del comma 4 “se le parti non ne hanno determinato la misura”, che non può che riferirsi ad una pattuizione contrattuale.
Il motivo deve essere accolto nei termini che seguono.
In primo luogo, deve ritenersi che, conformemente a quanto indicato nell'ordinanza n. 3499/2025 della Suprema Corte, seppure in un inciso motivazionale, secondo il generale principio della domanda anche gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. c. 4 devono essere oggetto di specifica domanda, al fine di consentire al giudice di verificare i presupposti per il riconoscimento degli stessi, come indicato da SSUU 12449/2024.
Tale domanda manca nel caso di specie, non potendo ritenersi tale il richiamo effettuato solo con la memoria conclusiva.
A tutto voler concedere, in ogni caso, non potrebbero essere riconosciuti, come disposto nella sentenza appellata, dalla data di proposizione della domanda, cumulando gli stessi con quelli compensativi riconosciuti ai fini della liquidazione del debito di valore da indennizzo, ma al più dal momento in cui il debito di valore viene liquidato, e cioè al momento della pubblicazione della sentenza.
pagina 9 di 13 Nel caso di specie, comunque, difettando la domanda, gli stessi non vengono riconosciuti, e dunque la sentenza di primo grado deve essere modificata sul punto, nel senso che gli interessi da riconoscersi sono quelli in misura legale ex art. 1284 c.1, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (momento in cui il debito è divenuto liquido) fino al saldo.
Con il quinto motivo l'appellante si duole del mancato ordine di esibizione ex Art 210 c.p.c. che alla luce dell'accertata responsabilità dell'impresa costruttrice sarebbe stato Controparte_10 necessario verificare le condizioni di polizza del contratto assicurativo sia di , società CP_7 costruttrice dei beni, sia delle due società conduttrici dei capannoni e Controparte_2 CP_3 poiché le polizze sottoscritte prevedevano l'obbligo del conduttore del bene in leasing di denunciare l'esistenza di eventuali altre polizze poiché, in caso di esistenza di altre coperture assicurative, quella di Contr azionata da opera solo come secondo rischio. Parte_1
Il motivo è privo di pregio.
Nella fattispecie manca del tutto la specificità della richiesta. L'istanza in parola, infatti, deve indicare chiaramente il documento o l'oggetto che si chiede di esibire. La richiesta appare generica e meramente esplorativa, mancando i presupposti di cui all'art. 210 cpc e quindi inammissibile, perché non individua in modo specifico i documenti richiesti né fornisce prova dell'esistenza degli stessi, limitandosi ad una sommaria richiesta nei confronti sia del costruttore sia delle società conduttrici, tesa a colmare le proprie carenze probatorie. Contr APPELLO INCIDENTALE
Contr Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha addebitato il maggior grado di responsabilità al costruttore. Chiede il rinnovo della ctu Contr insiste a ritenere che il progettista, proprio perché a conoscenza dei fenomeni a lungo termine e tenendo conto dei cedimenti di 10/12 cm del suolo, ha ritenuto di predisporre delle fondazioni con particolari plinti non potendosi aspettare un cedimento quadruplicato rispetto alle aspettative, né potendo prevedere eventi derivati evidentemente da forza maggiore. L'imprevedibilità dei cedimenti dovuti all'essiccamento delle falde acquifere e non già alla composizione geologica del terreno non potrà certo essere addebitato al costruttore.
Ritiene la Corte che la doglianza sia inconsistente.
Rileva la Corte che l'appellante incidentale ripropone le critiche alla consulenza già avanzate in primo grado a mezzo del proprio ctp. Tutte le contestazioni tecniche svolte dal consulente dell'appellante incidentale sono perlopiù tese ad affermare che i dissesti rilevati sono attribuibili in massima parte ai fenomeni di subsidenza che sono andati amplificandosi negli anni, innescati da fenomeni meteorologici eccezionali e ad impatti dovuti all'azione dell'uomo negli anni successivi al 2010. Dette contestazioni, puntualmente smentite dal tecnico incaricato, restano assorbite dalla valutazione svolta dal ctu, che ha osservato che “Sussiste un evidente discrasia tra il modello utilizzato dal Dott. per il calcolo, CP_6 e la soluzione del sistema fondazionale adottato dal costruttore 2003 SrL, ovvero Controparte_7 plinti su pali… il costruttore era quindi ben consapevole della natura del terreno sul quale andava a realizzare i capannoni in quel sito di Fiano Romano ma, nonostante questi accorgimenti strutturali, anche i plinti hanno manifestato cedimenti elevati, ovvero fino a 25 cm dal livello di riferimento. Sussiste pertanto un'errata interpretazione del comportamento generale del sistema sottosuolo- fondazione ab origine…”. Il perito riteneva, quindi, che il collasso della pavimentazione potesse essere pagina 10 di 13 addebitato al carico stesso della pavimentazione in sinergia con la scomparsa della falda superficiale, considerando però le carenze progettuali ed esecutive maggiormente causative del danno, avendo una rilevanza doppia rispetto alle cause naturali dell'abbassamento della falda superficiale
Con una valutazione esente da critiche, il ctu ha ritenuto che la causa più importante del dissesto fosse un'errata interpretazione del comportamento generale del sistema sottosuolo-fondazioni imputabile al costruttore dei capannoni, chiarendo altresì, in sede di osservazioni che i cedimenti che hanno determinato i danni de quo sono il frutto dell'interazione fra “ Caratteristiche geotecniche dei terreni;
Sistema di fondazione, tipologia;
Carichi applicate ai loro distribuzione;
Contesto idrogeologico”, ribadendo in sede di osservazioni al ctp di riguardo al prelievo delle acque industriali “ non è Parte_1 quello superficiale che ha interagito con il sistema fondazionale del capannone. È un fatto che i cedimenti maggiori hanno interessato solo la pavimentazione, fondata/appoggiata direttamente sui terreni superficiali per i quali non sono note le modalità operative di preparazione della base di appoggio…”. Aggiungendo, in replica alle osservazioni del ctp di parte appellante incidentale, che
“l'acquifero sfruttato per il prelievo delle acque industriali nel comparto non è quello superficiale che ha interagito con il sistema fondazionale del capannone” rilevando altresì che i cedimenti maggiori riguardavano la pavimentazione appoggiata direttamente sui terreni superficiali “per i quali non sono note le modalità operative di preparazione della base di appoggio…”, fornendo, pertanto, ampia ed esaustiva risposta alle osservazioni mosse dai tecnici delle parti.
Anche in tal caso il tribunale, aderendo alle conclusioni del ctu, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cassazione civile sez. I, 09/04/2024, n.9529). Contr Con il secondo motivo, si duole dell'omessa liquidazione dei costi degli interventi di consolidamento non quantificati dal ctu ma riconosciuti come spese da sostenere. In subordine chiede la convocazione del ctu per chiarimenti o integrazioni di perizia Contr Rileva che dalle somme quantificate dal ctu a titolo di risarcimento del danno, sono stati ingiustamente esclusi i costi relativi alla progettazione, direzione lavori e collaudo oltre agli aggiornamenti in virtù della variazione dell'indice del costo per la realizzazione delle opere di ripristino. Secondo la tesi, il tribunale avrebbe omesso di considerare che il ctu - pur non quantificando espressamente detti costi - li ha ritenuti ineludibili per le prestazioni professionali propedeutiche alla realizzazione delle opere di ripristino. Per tale motivo insiste per la liquidazione dell'ulteriore importo di € 385.473,00.
La censura va accolta.
Osserva la Corte che il ctu nel quantificare i danni, al fine di determinare l'indennizzo a carico di nell'importo di € 1.065.160, ha specificamente precisato che il detto importo non comprende Parte_1 Contr le spese ulteriori che dovranno essere sostenute da quali le prestazioni professionali per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo. Oltre a ciò, all'importo determinato avrebbe dovuto essere aggiunta la variazione dell'indice del costo di costruzione che il tecnico ha quantificato – dal 2018 al 2023 – in 1,243 al cubo, evidenziando, altresì che, avendo fatto riferimento alla perizia del pagina 11 di 13 prof. per la quantificazione del danno, i prezzi ivi applicati sono quelli del prezzario regionale Per_1 del 2012.
Di conseguenza il motivo è accoglibile perché effettivamente il ctu ha ritenuto detti costi ineludibili. Il perito, infatti ha precisato che l'importo stimato pari ad € 1.065.160 – ovvero quello posto in capo ad
“non comprende le prestazioni professionali per la progettazione, direzione lavori e Parte_1 collaudo che il Prof non ha considerato-ma dovranno essere sostenute…” ritenendo altresì Per_1 che avrebbe dovuto altresì essere considerata “la variazione dell'indice del costo di costruzione che, dal 2018 al 2023 è molto elevato è pari a 1,243 al cubo” Aggiungendo infine che, i prezzi applicati sono quelli del prezzario Regione Lazio del 2012, anch'essi evidentemente da aggiornare.
Passando alla quantificazione di tale importo, si rileva che, usualmente, il costo del progettista e della direzione lavori varia dal 7% al 12% (per progettazione + DL) dell'importo dei lavori, con la progettazione che si attesta generalmente tra il 4% e l'8% e la direzione lavori tra il 3% e il 7%. Le percentuali specifiche dipendono dalla complessità del lavoro, dall'importo totale, dalla tipologia di prestazione (es. architettonica, strutturale, impiantistica) e dal professionista incaricato. Risulta quindi congrua la richiesta pari al 10%.
Relativamente alla variazione dell'indice del costo di costruzione, l'appellante incidentale ha applicato l'indice indicato dal ctu, pari a 1,243 al cubo.
Per calcolare poi la richiesta variazione percentuale del costo di costruzione da gennaio 2015 a febbraio 2023 è necessario utilizzare gli indici ISTAT relativi a tali periodi. A partire da gennaio 2015, l'ISTAT ha utilizzato la base 2015=100 per il calcolo degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Gli indici riportati dalla BNL pari a 122,9 a febbraio 2023 e 99,8 a gennaio 2015 possono essere ricavati dalle tabelle ISTAT aggiornate e, peraltro, si evidenziano inferiori a quelle attuali che, allo stato, si attesterebbero in 100,0 a gennaio 2015 e 127,1 a febbraio 2023. Individuati gli indici, il Contr calcolo matematico effettuato dalla è ineccepibile posto che, sulla base degli indici utilizzati dalla Contr la percentuale di diminuzione fra il 2015 e il 2023 è stata del 18,76%. Il costo di costruzione è quindi aumentato del 23,14% tra gennaio 2015 e febbraio 2023, diminuzione, come detto, inferiore a quella che deriverebbe applicando gli indici aggiornati, pari al 27,1%
Le contestazioni di sul punto si palesano generiche e non specifiche, essendosi limitata a Parte_1 contestare la mancanza di prova pur essendo chiaro che i parametri applicati dalla società appellante incidentale sono quelli in uso nella materia, indicati anche dal ctu e, come gli indici ISTAT, agevolmente reperibili. Contr Pertanto la Corte, liquida a titolo di indennizzo in favore di l'ulteriore importo di € 385.473. Detta somma, da rivalutare all'attualità, dovrà essere liquidata, oltre agli interessi legali dal luglio 2017 (data della domanda) da calcolarsi sulla somma devalutata a quella data e di anno in anno via via rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali fino al saldo. Contr Tanto ritenuto e considerato, la Corte accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e rigetta l'appello principale di Parte_1 Contr Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, pertanto, poiché anche ha visto la reiezione della sua domanda principale, la Corte, in linea con quanto già disposto dal giudice di prime cure, compensa, nella misura di 2/3 le spese di lite, e pone in capo ad il restante terzo, calcolato sul valore Parte_1 liquidato, liquidate come da dispositivo (dove la liquidazione per il primo grado resta confermata in pari misura a quanto ivi liquidato).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n 8870/2024 resa in data 11/10/2024 dal Tribunale di Milano: Contr
al pagamento in favore di dell'ulteriore importo di € 385.473,00 oltre CP_11 Parte_1 rivalutazione monetaria dalla denuncia del sinistro sino alla data della sentenza, nonché oltre interessi legali da luglio 2017 da calcolarsi sulla somma devalutata a quella data e di anno in anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali fino al saldo;
- dispone che sull'importo di cui al capo 1 della sentenza appellata vengano applicati gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado fino al saldo;
-conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa nella misura di due terzi le spese di lite tra le parti, e condanna Parte_1 a rifondere a il residuo terzo, spese liquidate - nella misura di 1/3- per il primo Controparte_1 grado in complessivi € 23.073,00, di cui € 21.379,00 per compenso ed € 1.694,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge, e per il presente grado in complessivi € 14.239,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
Così deciso in Milano il 1 ottobre 2025
Il G.A. est Paola RU
La Presidente Margherita Monte
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