Articolo 1790 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1789Articolo 1798
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9 ottobre 2010
Art. 1790. Premio di congedamento 1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata e' corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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