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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
UB NC, EL
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3059/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1641/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402212 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402212 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402212 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza ha emesso, nei confronti del signor
Resistente_1 – in conseguenza dell'accertamento induttivo n. TD3020402127, notificato in data 03.08.2019, a carico della società Società_1 sas (di 2 cui il sig. Resistente_1 dispone una quota di partecipazione pari al 52%) - l'avviso di accertamento n. TD3010402212/2019 per l'anno d'imposta 2014, pervenuto per posta in data 04.09.2019. recuperando a tassazione somme a titolo IRPEF,DI
ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE CONTRBUTI INPS E SANZIONI.
.Il contribuente presentava ricorso che veniva accolto dai Giudici di prime grado.
La Corte ha rilevato la mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione di un accertamento induttivo fondato sull'inattendibilità totale delle scritture contabili della società, sostenendo che un lieve scostamento tra la somma dichiarata e quella prevista dagli studi di settore non consentiva un accertamento induttivo per inattendibilità totale della contabilità. La Corte ha, poi, aggiunto che dalla documentazione prodotta emergeva il collegamento tra le movimentazioni bancarie con gli scontrini emessi e, pertanto, anche sotto questo aspetto, risultava la prova che le somme sono state prima oggetto di scontrino e, poi, versate.
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia controdeduceva il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non puo' essere accolto per la dirimente considerazione che il presente giudizio risulta essere, soggettivamente ed oggettivamente, collegato al giudizio RGA n. 1362/2023, trattato presso questa Corte di secondo grado, definito in senso favorevole alla società “Società_1 sas”, con la sentenza n. 698/2024 , depositata in data 6.03.2024, impugnata dalla Agenzia con ricorso per Cassazione, al quale la società ha resistito.
Ebbene, è sufficiente richiamare, sul punto, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale: “Qualora, a fronte di una rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e dei soci, sia stato celebrato il giudizio introdotto dalla società, avverso l'accertamento sostanzialmente unitario per la stessa e per i soci, in violazione del litisconsorzio necessario che avvince l'una e gli altri, il giudicato di annullamento dell'avviso notificato alla società per ragioni non riguardanti esclusivamente quest'ultima fa stato nei confronti dei soci pretermessi, con conseguente immediato effetto caducatorio, altresì, dell'avviso notificato ai medesimi, che rende superfluo rilevare l'eventuale nullità del giudizio promosso da questi ultimi o disporre l'integrazione del contraddittorio” – Cass. n.
7886/2006. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1200 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
UB NC, EL
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3059/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1641/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402212 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402212 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402212 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza ha emesso, nei confronti del signor
Resistente_1 – in conseguenza dell'accertamento induttivo n. TD3020402127, notificato in data 03.08.2019, a carico della società Società_1 sas (di 2 cui il sig. Resistente_1 dispone una quota di partecipazione pari al 52%) - l'avviso di accertamento n. TD3010402212/2019 per l'anno d'imposta 2014, pervenuto per posta in data 04.09.2019. recuperando a tassazione somme a titolo IRPEF,DI
ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE CONTRBUTI INPS E SANZIONI.
.Il contribuente presentava ricorso che veniva accolto dai Giudici di prime grado.
La Corte ha rilevato la mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione di un accertamento induttivo fondato sull'inattendibilità totale delle scritture contabili della società, sostenendo che un lieve scostamento tra la somma dichiarata e quella prevista dagli studi di settore non consentiva un accertamento induttivo per inattendibilità totale della contabilità. La Corte ha, poi, aggiunto che dalla documentazione prodotta emergeva il collegamento tra le movimentazioni bancarie con gli scontrini emessi e, pertanto, anche sotto questo aspetto, risultava la prova che le somme sono state prima oggetto di scontrino e, poi, versate.
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia controdeduceva il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non puo' essere accolto per la dirimente considerazione che il presente giudizio risulta essere, soggettivamente ed oggettivamente, collegato al giudizio RGA n. 1362/2023, trattato presso questa Corte di secondo grado, definito in senso favorevole alla società “Società_1 sas”, con la sentenza n. 698/2024 , depositata in data 6.03.2024, impugnata dalla Agenzia con ricorso per Cassazione, al quale la società ha resistito.
Ebbene, è sufficiente richiamare, sul punto, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale: “Qualora, a fronte di una rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e dei soci, sia stato celebrato il giudizio introdotto dalla società, avverso l'accertamento sostanzialmente unitario per la stessa e per i soci, in violazione del litisconsorzio necessario che avvince l'una e gli altri, il giudicato di annullamento dell'avviso notificato alla società per ragioni non riguardanti esclusivamente quest'ultima fa stato nei confronti dei soci pretermessi, con conseguente immediato effetto caducatorio, altresì, dell'avviso notificato ai medesimi, che rende superfluo rilevare l'eventuale nullità del giudizio promosso da questi ultimi o disporre l'integrazione del contraddittorio” – Cass. n.
7886/2006. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1200 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta