Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 352
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Collegamento con giudizio RGA n. 1362/2023

    La Corte richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il giudicato di annullamento dell'avviso notificato alla società per ragioni non riguardanti esclusivamente quest'ultima fa stato nei confronti dei soci pretermessi, con conseguente effetto caducatorio anche dell'avviso notificato ai medesimi.

  • Rigettato
    Collegamento con giudizio RGA n. 1362/2023

    La Corte richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il giudicato di annullamento dell'avviso notificato alla società per ragioni non riguardanti esclusivamente quest'ultima fa stato nei confronti dei soci pretermessi, con conseguente effetto caducatorio anche dell'avviso notificato ai medesimi.

  • Rigettato
    Collegamento con giudizio RGA n. 1362/2023

    La Corte richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il giudicato di annullamento dell'avviso notificato alla società per ragioni non riguardanti esclusivamente quest'ultima fa stato nei confronti dei soci pretermessi, con conseguente effetto caducatorio anche dell'avviso notificato ai medesimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 352
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 352
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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