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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIi Magistrati:
Dott.ssa AR NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7523/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PESAMOSCA SARAH, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- ascoltati i coniugi,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
18/10/2019 – decr. om. del 02/12/2019 – cron. 5818/2019 sub. R.G.
3422/2019);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 14/01/2012) e accertato Per_1
che le condizioni corrispondono all'interesse del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in PONTEBBA
(UD) il 24/07/2010 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separati, con facoltà di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno;
2) dà atto che la casa familiare resterà nella disponibilità del marito SI , il quale procederà alla voltura a suo nome di tutte le Pt_1
utenze;
3) dispone che il figlio minore rimanga affidato a entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio, in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione, salute, verranno assunte di comune accordo da essi, tenendo conto di inclinazione naturale, capacità e aspettative del figlio;
4) dispone che il padre veda il figlio come e quando voglia, compatibilmente con le esigenze di riposo e di studio e con gli impegni del minore;
5) dispone che, salvo migliori accordi tra le parti, il SI , tenuto Pt_1
conto dei suoi turni di lavoro, tenga con sé il figlio dalle ore 17.00 di ogni mercoledì (tendenzialmente prelevandolo presso l'abitazione della nonna materna) fino alla mattina del giovedì quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre, lo tenga con sé durante i fine
2 settimana dalle ore 17.30 del venerdì (sempre prelevandolo, tendenzialmente, presso l'abitazione della nonna materna) fino alle ore 20.30 della domenica quando lo riaccompagnerà presso la residenza della madre dopo cena, alternando tre fine settimana presso il padre e uno presso la madre;
6) dispone che, salvo diversi migliori accordi tra le parti, il padre tenga con sé il figlio durante le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio, nonché per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno del Natale con quello del Capodanno e il giorno della Pasqua con il lunedì dell'Angelus;
7) dispone che i genitori provvedano al mantenimento del figlio in forma diretta nei periodi di permanenza di ciascuno, revocando quindi l'assegno di mantenimento a carico del padre;
8) le spese straordinarie, che andranno preventivamente concordate tra i genitori, di carattere medico, scolastico (libri, gite, etc.), per viaggi, per le attività ricreative e/o sportive relative al figlio minore, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per la loro individuazione i ricorrenti si riportano a quanto previsto nel “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in relazione alle spese necessarie per la prole” approvato dall'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sezione territoriale di Udine;
il rendiconto verrà fatto con cadenza almeno semestrale e le spese verranno rimborsate pro quota a chi eventualmente le avesse
3 anticipate;
le fatture, per quanto possibile, saranno intestate al minore;
9) dà atto che l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i ricorrenti;
10) dà atto che le detrazioni fiscali per le spese concernenti il figlio minore a carico saranno suddivise nella misura in cui ciascun genitore ha effettivamente concorso pro quota nel sostenere i relativi costi;
11) dà atto che i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o documenti equipollenti, anche validi per l'espatrio, per sé stessi;
12) dà atto che il padre avrà copia della carta d'identità e del codice fiscale del minore;
13) dà atto che i ricorrenti si riconoscono di godere di piena indipendenza economica e dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
14) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTEBBA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 23/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AR NI
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IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIi Magistrati:
Dott.ssa AR NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7523/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PESAMOSCA SARAH, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- ascoltati i coniugi,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
18/10/2019 – decr. om. del 02/12/2019 – cron. 5818/2019 sub. R.G.
3422/2019);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 14/01/2012) e accertato Per_1
che le condizioni corrispondono all'interesse del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in PONTEBBA
(UD) il 24/07/2010 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separati, con facoltà di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno;
2) dà atto che la casa familiare resterà nella disponibilità del marito SI , il quale procederà alla voltura a suo nome di tutte le Pt_1
utenze;
3) dispone che il figlio minore rimanga affidato a entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio, in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione, salute, verranno assunte di comune accordo da essi, tenendo conto di inclinazione naturale, capacità e aspettative del figlio;
4) dispone che il padre veda il figlio come e quando voglia, compatibilmente con le esigenze di riposo e di studio e con gli impegni del minore;
5) dispone che, salvo migliori accordi tra le parti, il SI , tenuto Pt_1
conto dei suoi turni di lavoro, tenga con sé il figlio dalle ore 17.00 di ogni mercoledì (tendenzialmente prelevandolo presso l'abitazione della nonna materna) fino alla mattina del giovedì quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre, lo tenga con sé durante i fine
2 settimana dalle ore 17.30 del venerdì (sempre prelevandolo, tendenzialmente, presso l'abitazione della nonna materna) fino alle ore 20.30 della domenica quando lo riaccompagnerà presso la residenza della madre dopo cena, alternando tre fine settimana presso il padre e uno presso la madre;
6) dispone che, salvo diversi migliori accordi tra le parti, il padre tenga con sé il figlio durante le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio, nonché per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno del Natale con quello del Capodanno e il giorno della Pasqua con il lunedì dell'Angelus;
7) dispone che i genitori provvedano al mantenimento del figlio in forma diretta nei periodi di permanenza di ciascuno, revocando quindi l'assegno di mantenimento a carico del padre;
8) le spese straordinarie, che andranno preventivamente concordate tra i genitori, di carattere medico, scolastico (libri, gite, etc.), per viaggi, per le attività ricreative e/o sportive relative al figlio minore, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per la loro individuazione i ricorrenti si riportano a quanto previsto nel “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in relazione alle spese necessarie per la prole” approvato dall'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sezione territoriale di Udine;
il rendiconto verrà fatto con cadenza almeno semestrale e le spese verranno rimborsate pro quota a chi eventualmente le avesse
3 anticipate;
le fatture, per quanto possibile, saranno intestate al minore;
9) dà atto che l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i ricorrenti;
10) dà atto che le detrazioni fiscali per le spese concernenti il figlio minore a carico saranno suddivise nella misura in cui ciascun genitore ha effettivamente concorso pro quota nel sostenere i relativi costi;
11) dà atto che i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o documenti equipollenti, anche validi per l'espatrio, per sé stessi;
12) dà atto che il padre avrà copia della carta d'identità e del codice fiscale del minore;
13) dà atto che i ricorrenti si riconoscono di godere di piena indipendenza economica e dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
14) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTEBBA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 23/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AR NI
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