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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6439/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (c.f. , C.F._12 Parte_13 C.F._13 Pt_14
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._14 Parte_15
), (c.f. , C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._17 Parte_18 C.F._18
(c.f. ), (c.f. Parte_19 C.F._19 Parte_20
), (c.f. ), C.F._20 Parte_21 C.F._21 Parte_22
(c.f. , (c.f. ) e C.F._22 Parte_23 C.F._23 Pt_24
(c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio
[...] C.F._24 dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio che li rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrenti
e
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore,
resistente contumace oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 31 dicembre 2019 gli istanti adivano questo giudice del
Contr lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze di in liquidazione con mansioni di conducenti di linea a bordo delle vetture tramviarie, secondo un sistema di turnazione suddiviso su sei giornate lavorative, con una giornata di riposo, per n. 26 giornate al mese, nonché di percepire le indennità guida, riscossione automatica e scambio tramvia previste dal c.c.n.l. autoferrotranvieri e dai successivi accordi integrativi, lamentavano la loro esclusione da parte dell' dalla base di calcolo della retribuzione concessa durante il periodo feriale, poi CP_1
regolarizzata solo a partire dal mese di settembre 2017 e senza corresponsione delle differenze dovute per le annualità pregresse (periodo 2009-2017).
Chiedevano, pertanto, la condanna della datrice di lavoro al pagamento in proprio favore della complessiva somma di 2.814,57 euro ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella contumacia della convenuta, sostituita l'udienza del 18 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si rammenta che in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale.
Nel caso di specie dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. buste paga relative, per ciascuno, al periodo 2009-2017) risulta che gli istanti erano tutti lavoratori dipendenti dell' , con qualifica di Operatore di Esercizio, par. 158 – 175 – 183. Controparte_1
Secondo la vigente classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità, rientrano nell'“Area Operativa Esercizio: Sezione automobilistico, filoviario e tranviario”, profilo di Operatore di esercizio, parametri 140 – 158 – 175 – 183, i “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa”.
2 Ciò posto, i ricorrenti hanno lamentato la mancata inclusione da parte della società, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie annuali, , delle indennità
- regolarmente fruite nell'intero periodo dal 2009 al 2017 - di guida, scambio tramvia e riscossione automatica.
Contr Hanno, in particolare, prodotto copia dei contratti integrativi sottoscritti da con le rappresentanze sindacali già nel 1975 e nel 1994, dai quali risulta rispettivamente, il diritto del
“personale con la qualifica di agente di movimento o di conducente di linea” – ora operatori di esercizio – alla corresponsione di “una indennità giornaliera di £ 6.000 per ogni giornata di effettiva guida in linea o di riserva”, nonché il diritto degli autisti comandati in servizio “per ogni turno giornaliero effettuato su mezzi con riscossione automatica” al pagamento di “una indennità di £ 600 (seicento)”; nulla hanno, invece, prodotto in relazione al riconoscimento contrattuale dell'ulteriore indennità di scambio tramvia, la quale risulta però regolarmente corrisposta nei loro confronti, per l'importo attualizzato di 3,84 euro giornalieri.
Trattasi, dunque, di indennità costituenti la retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, le quali, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo
Cass. n. 20216/2022, alla cui estesa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), vanno inserite nella base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali.
La S.C., richiamando la recente sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-514/20, DS c/Koch, ha, infatti, precisato che “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del
25 giugno 2020, e Iccrea Banca SpA, C- Controparte_3
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue CP_4
che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_1
3 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)”.
I ricorrenti hanno, poi, asserito che a seguito della sottoscrizione dell'ultimo accordo integrativo del 31 luglio 2017 – con il quale le vecchie indennità in discussione sono confluite
Contr nella complessiva determinazione del premio di risultato – l' ha provveduto ad inserirle nella base di calcolo per le ferie annuali, corrispondendo così anche per tali giornate la retribuzione integrale, seppur a decorrere solo dal mese di settembre 2017.
L'azienda, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n. 15677/2009; Cass. n. 6332/2001).
Ne consegue che va riconosciuto il diritto degli istanti alle differenze retributive maturate per l'intercorso periodo 2009-2017, durante il quale non è stata loro riconosciuta per intero la retribuzione per le giornate di ferie annuali regolarmente fruite.
3.- Per la determinazione di tali somme è possibile utilizzare gli analitici conteggi redatti dal c.t.p., dott.ssa conformi alle risultanze delle buste paga in atti - quanto Persona_3 all'importo giornaliero delle singole indennità (non contenendo esse indicazione specifica dei giorni di ferie fruiti) -, nonché alle prescrizioni dell'art. 5 c.c.n.l. autoferrotranvieri – Mobilità
TPL, a norma del quale ai lavoratori con anzianità di servizio superiore al ventesimo anno (vale a dire tutti i lavoratori ricorrenti, assunti rispettivamente tra il 1995 e il 2000) spettano 26 giorni di ferie annuali. Va poi precisato che, in assenza di indicazioni contrarie contenute nelle buste paga o nei L.U.L. aziendali (da ultimo richiesti dai lavoratori all'azienda con pec del 28 febbraio
2025, rimasta priva di riscontro), deve ritenersi che tutti i ricorrenti abbiano annualmente fruito dell'intero periodo feriale previsto dal c.c.n.l. di categoria.
In definitiva, l'ATM in liquidazione va condannata a corrispondere loro la somma lorda di 2.814,57 euro ciascuno (26 g. ferie * 12,028 euro - di cui 5,084 per indennità guida, 3,098 per indennità riscossione e 3,846 per indennità scambio - * 9 anni), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto all'effettivo soddisfo.
4 4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore complessivo e dell'attività svolta, in 6.726 euro, di cui
118,5 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna l' a corrispondere in favore dei ricorrenti la somma Controparte_5
lorda di 2.814,57 euro ciascuno a titolo di differenze retributive dovute per le giornate di ferie annuali fruite nel periodo 2009-2017;
2) condanna, altresì, detta a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio, CP_1
liquidate in complessivi 6.726 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 19.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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