Articolo 1 della Legge 25 maggio 1970, n. 358
Articolo 2
Versione
3 luglio 1970
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Versione
1 gennaio 2014
Art. 1. Domanda di ammissione al concorso per esame per la nomina a notaio
Nella domanda, in carta legale, per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
le eventuali condanne penali riportate;
l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile, con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata effettuata;
l'esenzione da difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
Alla domanda i concorrenti devono allegare:
quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila stabilita dall' articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1878 , per ammissione ad esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio;
quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.
((Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 605) che il contributo introdotto e' dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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