CA
Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/03/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Maria Sechi Presidente relatore dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 102 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Marcello Bellu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Finamore e Nicola Delli Ponti per procura speciale in atti
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Palermo ed Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marcello Floris che, unitamente all'avv. Ernesto Ardia, la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
All'udienza del 2.2.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza eccezione deduzione reietta e per le causali in atti, in riforma della impugnata sentenza:
- in via principale, in accoglimento dell'appello proposto, accertare e dichiarare in particolare che l'interpretazione utilizzata dal Giudice di prime cure a sostegno della propria motivazione nella sentenza impugnata è errata, falsamente applicata e/o in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia e per l'effetto, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza emessa dal
Tribunale di Cagliari n. 2846/2021 pubblicata il 28/09/2021, R.G. n. 2661/2013, Repertorio n.
2761/2021 del 28/09/2021, per i motivi in narrativa esposti o come meglio ritenuto, accogliere le domande di in relazione al pagamento degli importi ingiunti con Decreto Parte_1
Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari n. 328/13 del 28/01/2013, R.G. nr. 469/13 e rigettare tutte le domande proposte da parte opponente in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
- in denegato subordine accertare e dichiarare la debenza degli importi ingiunti e incontestati relativi alla fattura n. 545 del 7 aprile 2011 e per l'effetto condannare l'appellata alla corresponsione di tali importi oltre che alle spese di lite o quantomeno compensare quelle di primo grado.
- in ogni caso dichiarare che le spese sia di primo grado che di questo secondo grado di giudizio andavano e debbano essere poste a carico della appellata: in stretto subordine quelle di primo grado quantomeno compensate.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'adita Corte di Appello di Cagliari, per le esposte motivazioni in fatto ed in diritto:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla Parte_1
2) accertare e dichiarare la carenza di fondamento di tutti i motivi di appello e confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari, II Sezione Civile, n. 2846/2021;
3) in ogni caso, confermare la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 328/2013 del
Tribunale di Cagliari siccome quel provvedimento fu ottenuto sulla scorta di affermazioni smentite dall'istruzione svolta nel primo grado di giudizio e conseguente modifica della domanda;
4) rilevata la natura meramente defatigatoria dell'impugnazione, condannare la al Parte_1
risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, in favore della ex Controparte_1
art. 96 c.p.c.;
5) condannare la alla integrale refusione in favore della di Parte_1 Controparte_1
spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.3.2013 la , ora Parte_2 Controparte_1 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la proponendo
[...] Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 328/13, con il quale le era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 13.174,24, asseritamente dovuto in forza di 17 fatture, emesse nel 2011 e
2012, per attività di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali (portuali), come da allegati documenti attestanti il ritiro dei rifiuti, controfirmati dal Condannante del Porto o dal primo ufficiale delle motonavi che avevano usufruito di tale servizio.
La società opponente sostenne di non aver richiesto alcuna prestazione di conferimento e smaltimento dei rifiuti nei giorni indicati nei buoni allegati alle fatture azionate, tanto che negli stessi era stato specificato che non vi era stato conferimento, salvo alcuni casi, per i quali aveva già
effettuato regolare pagamento.
Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
La costituitasi, dedusse che, in ogni caso, in forza dell'ordinanza n. 97/2013 della Parte_1
di Cagliari, anche in caso di mancato conferimento di rifiuti, era dovuta una Organizzazione_1
quota percentuale della tariffa di cui alla citata ordinanza;
asserì che, comunque, era stato effettuato il servizio, anche in orari notturni e giorni festivi, di accostamento alle motonavi da parte del natante adibito alla raccolta dei rifiuti, e che dunque la opponente non poteva ritenersi Parte_1
esentata dal pagamento del costo di detto servizio.
L'opponente, alla prima udienza, contestò la modifica della domanda e la applicabilità retroattiva dell'ordinanza n. 97/2013, in quanto le fatture azionate erano state emesse nel 2011 e 2012 per attività asseritamente effettuate in quegli anni.
Con memoria autorizzata, quindi, la richiamò la Direttiva 2000/59/CE, recepita in Parte_1
Italia con d.lgs. 182/2003, in forza del quale vi è obbligo di pagamento di una quota fissa, per il mero dato dell'approdo; normativa che ha sostenuto essere stata recepita con ordinanza n. 9/2012
dell'Autorità Portuale di Cagliari, in forza della quale era imposto a ogni nave che facesse scalo nel porto di Cagliari il pagamento di un quantitativo minimo di rifiuti, pari a 1 mc, anche nei casi in cui il quantitativo di rifiuti conferito fosse inferiore ovvero non fosse conferito alcunché.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., quindi, la precisò ulteriormente la Parte_1
propria pretesa, richiamando per le fatture emesse nel 2011 l'ordinanza dell'Autorità Portuale di Cagliari n. 127/05 e per quelle emesse nel 2012 l'ordinanza n. 9/12.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 2846/21 il Tribunale adito accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo n. 328/13.
Il primo giudice, premesso che parte opposta aveva modificato la domanda, segnatamente la causa
petendi costituita dalla corresponsione di un costo fisso a prescindere dall'effettivo conferimento di rifiuti, laddove con il ricorso monitorio, con riferimento alla medesima vicenda, aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per una effettiva prestazione di ritiro e smaltimento dei rifiuti delle motonavi dell'opponente, ritenne ammissibile detta modifica.
Richiamò, quindi, la disciplina di riferimento, ossia la Direttiva n. 2000/59/CE, al cui art. 8, comma
2, è stabilito che “I sistemi di recupero dei costi connessi con l'utilizzo degli impianti portuali di
raccolta non devono non costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. A tal
fine si applicano i seguenti principi alle navi diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da
diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri:
a) tutte le navi che approdano nei porti di uno Stato membro contribuiscono in misura significativa
ai costi di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'effettivo uso degli impianti”.
A tale Direttiva era stata data attuazione con D.lgs n. 182/03, con il quale è stato previsto l'obbligo di pagare la quota fissa della tariffa per il servizio rifiuti al mero dato dell'approdo della nave nel porto, a prescindere dall'effettivo uso degli impianti.
In particolare, all'art. 8 del citato decreto è previsto che “
1. Gli oneri relativi all'impianto portuale
di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che
approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità competente ed è calcolata in conformità
alle disposizioni dell'Allegato IV”.
L'Allegato IV, quindi, detta i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 8,
stabilendo che:
“
1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorità competente
determina l'importo della tariffa prevedendo: a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli Impianti portuali di raccolta,
commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1”.
Ciò posto, il primo giudice osservò che la ratio della richiamata disciplina era, all'evidenza, la tutela dell'ambiente marino, da preservare da scarichi non consentiti;
finalità che sarebbe frustrata se la quota fissa dovesse essere pagata solo dalle navi che conferiscono rifiuti, giacché basterebbe evitare il conferimento per non dover pagare alcunché.
Pertanto, affermato l'obbligo del pagamento della quota fissa in dipendenza del mero fatto dell'approdo della nave, il primo giudice ritenne che le ordinanze dell'Autorità Portuale di Cagliari
n. 127/05 e 9/12, che con la seconda memoria la aveva posto a sostegno della propria Parte_1
pretesa, in realtà non contemplavano una quota tariffaria dovuta indipendentemente dal conferimento di rifiuti.
Con dette ordinanze, infatti, era solo previsto che “In aggiunta alle tariffe precedentemente esposte
(da intendersi quelle per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti provenienti da navi in porto e rada a Cagliari) dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento dei suddetti rifiuti, per ogni metro cubo
(minimo addebitabile I metro cubo)” una certa somma, modificata in aumento a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
Secondo il primo giudice, quindi, il dato testale era chiarissimo nel suo riferimento ai rifiuti realmente conferiti (“suddetti rifiuti”) quale presupposto per detta prestazione patrimoniale;
per contro, non era prevista alcuna quota fissa anche in assenza di conferimento, e con le citate ordinanze n. 127/05 e 9/12 l'autorità a ciò preposta si era limitata ad adeguare le tariffe per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti a suo tempo introdotte con l'ordinanza n. 54/97, emanata anteriormente alla direttiva comunitaria.
La quota fissa era stata prevista soltanto con l'ordinanza dell'Autorità Portuale 97/2013, peraltro non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Di conseguenza, premesso che pacificamente la parte opposta aveva mutato la causa petendi,
azionando una pretesa creditoria che prescindeva dal reale conferimento di rifiuti da parte delle motonavi dell'opponente, in mancanza di una esplicita, chiara e precisa previsione, nelle ordinanze poste a fondamento della pretesa, del presupposto dell'imposizione patrimoniale nei termini dedotti a fondamento della domanda, nessuna somma a titolo di costo fisso poteva essere riconosciuta. Né
era sufficiente invocare, a sostegno della pretesa, la prestazione consistente nell'accostamento dei mezzi di alle motonavi con esito negativo per la mancata consegna di rifiuti, Parte_1 CP_1
giacché detta condotta comunque non integrava il presupposto del conferimento di rifiuti.
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello, cui ha resistito la Parte_1 [...]
CP_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva dato una interpretazione delle ordinanze n. 127/05 e n. 9/12 meramente letterale e del tutto in contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale, ossia della normativa di riferimento, peraltro correttamente richiamata nella stessa sentenza;
secondo l'appellante, invece, il giudice soggiace all'obbligo di interpretazione conforme, ossia deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima, e certamente non può interpretare un atto o provvedimento ammnistrativo in modo difforme, così
operando, tra l'altro, una sostanziale disapplicazione di norme di rango primario a favore di una fonte amministrativa di rango secondario, se non addirittura una interpretazione contra legem.
Di conseguenza, nella specie, in tutti i casi in cui il diritto interno lascia al giudice un margine discrezionale, questi deve dare una interpretazione conforme al diritto UE e, qualora siffatta interpretazione conforme non sia possibile, deve disapplicare la norma interna incompatibile.
Le predette censure non sono fondate.
Anzitutto, nel caso in esame, il primo giudice ha del tutto correttamente richiamato la disciplina di riferimento, ossia la direttiva comunitaria n. 2000/59/CE ed il d.lgs. n. 182/03 che ha dato attuazione alla prima, cosicché non è dato ravvisare alcuna non conformità, o incompatibilità, tra la norma interna e quella comunitaria;
tanto meno il primo giudice ha dato al d.lgs. n. 182/03 una interpretazione difforme dalla direttiva comunitaria.
La questione centrale del predetto giudizio, invero, è accertare se le autorità competenti – Org_2
e Capitaneria di Cagliari, con le ordinanze n. 127/05 e 9/12, vigenti ratione
[...] Org_1 temporis, avessero esse dato attuazione alla normativa comunitaria e nazionale, prevedendo il pagamento di una quota fissa, indipendentemente dal conferimento di rifiuti, per il solo fatto dell'approdo della nave in porto o in rada.
Ebbene, deve anzitutto essere rilevato che con l'ordinanza del 2005 erano solamente state rese pubbliche le nuove tariffe della e con quella del 2012 le nuove tariffe Organizzazione_3
della per la fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti a navi nel porto di Parte_1
Cagliari.
Al fine di accertare se con le predette ordinanze fosse stata anche prevista una quota fissa, sotto un profilo interpretativo, è di rilievo il raffronto con l'ordinanza n. 97/13; ebbene, l'ordinanza n.
127/05 neppure richiama la Direttiva 2000/59/CE ed il D.lgs. 182/03, mentre la n. 9/12 si limita a fare riferimento all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 182/03, relativo al Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi;
per contro, con l'ordinanza n. 97/13 si fa espresso richiamo alla Direttiva ed all'art. 8 del D.lgs. n. 182/03, che ne costituisce specifica attuazione, ed altrettanto espressamente prevede l'obbligo di pagamento di una quota fissa a carico delle navi, al momento dell'approdo in porto o in rada, indipendentemente dal conferimento di rifiuti.
Il dato testuale ed il contenuto delle predette ordinanze, dunque, è decisamente, e significativamente, differente.
Ciò posto, con le ordinanze del 2005 e del 2012 sono semplicemente previste le “Tariffe per
servizio ritiro e smaltimento di rifiuti provenienti da navi in porto e rada di Cagliari”; tariffe che sono suddivise in tre voci.
La prima prevede una quota fissa, a seconda si tratti di navi da carico, navi da passeggeri e navi militari, e rispettivamente all'interno di queste tre categorie in misura diversa, ma mai proporzionale, a seconda del “TSL”, del numero delle persone imbarcate e del numero dei componenti dell'equipaggio.
La seconda voce è relativa alle previste maggiorazioni per i casi di prestazioni rese sotto pioggia,
fuori orario, in orario notturno, festivi, e prestazioni rese a navi in rada.
La terza voce, denominata “Smaltimento” prevede un importo: “In aggiunta alle tariffe
precedentemente esposte, dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento dei suddetti rifiuti, per ogni metri cubo (minimo addebitabile 1 metro cubo)”.
Ebbene, tale voce è l'unica che prevede una tariffa proporzionale ossia prevista per ogni metro cubo, ed indubbiamente è stabilita “in aggiunta” a quella fissata dalla prima voce sopra indicata e con riferimento allo smaltimento dei “suddetti rifiuti”, locuzione che lascia intendere riferirsi ai rifiuti effettivamente conferiti;
in tale contesto, invero, l'indicazione del minimo addebitabile di un
1 metro cubo, non può che significare che, a fronte di un effettivo conferimento di rifiuti, laddove sia inferiore a un metro cubo comunque si applica la tariffa prevista alla terza voce della tabella tariffaria.
E dunque, si ritiene del tutto corretta l'interpretazione data dal primo giudice, laddove rileva non essere possibile individuare, nelle ordinanze del 2005 e del 2012, la previsione di una quota fissa,
dovuta anche per il caso di mancato conferimento;
ed invero, il fatto che la terza voce della tariffa si riferisca ad un vero e proprio corrispettivo per prestazioni di smaltimento di rifiuti, e non invece di una quota dovuta per il solo approdo in porto o in rada della nave, si trae proprio dalle fatture azionate, laddove al costo previsto “in aggiunta” sono state applicate le maggiorazioni indicate nella seconda voce, che invece si ritiene non dovrebbero applicarsi ad una mera quota fissa, che prescinde dalla prestazione e, quindi, dal giorno, orario o condizione climatica in cui è stata resa.
Contrariamente agli assunti dell'appellante, quindi, il primo giudice non ha operato una interpretazione delle ordinanze contrastante con la direttiva comunitaria, e neppure con quella interna di attuazione, e tanto meno una disapplicazione di detta normativa ad opera di un provvedimento di natura amministrativa, ma si è limitato a rilevare che nelle tariffe in esame,
peraltro predisposte dalla stessa società incaricata del servizio di smaltimento, non è dato rilevare la previsione di una quota fissa;
e tale lacuna non può essere colmata dal giudice, peraltro non è dato neppure intendere in quale modo, se mediante applicazione delle tariffe previste dalla prima o dalla terza voce.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto riconoscere dovuto il pagamento della fattura n. 545 del 7.4.2011, trattandosi di un insoluto per una prestazione di ritiro rifiuti effettivamente resa il giorno 6.4.201 presso il porto canale di
Cagliari, la cui richiesta è disancorata dalle ordinanze 127/05 e 9/12. Neppure tale censura è fondata.
Al riguardo basti rilevare che la aveva mutato la causa petendi, senza distinzioni di sorta Parte_1
per tutte le fatture azionate, assumendo che il pagamento era richiesto a titolo di quota fissa,
indipendente dall'effettivo conferimento. Non è dato, pertanto, ammettere nel giudizio di appello una nuova modifica della domanda.
In ogni caso, dalla causale della fattura n. 545 risulta “Vostro dare per mancato servizio rimozione
acque grigie”, quindi non una prestazione di effettivo ritiro di rifiuti, e all'importo di € 440,00,
quale prezzo unitario per 1 quantità, che non è dato trovare riscontro nelle tariffe.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha dedotto di essere subentrata alla società
[...]
corrispondendo il costo del ramo di azienda, i costi di gestione e il canone al Organizzazione_4
Demanio Marittimo dello Stato;
ha sostenuto che l'impianto di raccolta dei rifiuti rientra tra quelli definiti con il D.lgs. n. 182/2003, art. 8, sostenendo che la ragione giustificatrice dell'imposizione di una quota fissa è quella di ammortizzare parte dei costi di mantenimento dell'impianto, per concludere con un quesito: l'appellante in sostanza si chiede per quale ragione abbia dovuto materialmente recarsi per anni, con proprio personale e propri natanti, in orari diurni e notturni, in giorni festivi e feriali, presso le motonavi dell'appellata per chiedere se avessero rifiuti da conferire,
senza ricavare alcun contributo al mantenimento dell'impianto.
Il motivo appare inammissibile, non essendo dato comprendere se trattasi di una censura, a quale passaggio motivazionale si riferisca, e soprattutto non competendo a questa Corte fornire una risposta all'interrogativo che si pone l'appellante.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Non si ravvisano i presupposti della mala fede o colpa grave per la condanna dell'appellane al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall'appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/02,
comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2846/21 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18 marzo 2024
Il Presidente estensore dott. Maria Sechi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Maria Sechi Presidente relatore dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 102 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Marcello Bellu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Finamore e Nicola Delli Ponti per procura speciale in atti
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Palermo ed Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marcello Floris che, unitamente all'avv. Ernesto Ardia, la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
All'udienza del 2.2.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza eccezione deduzione reietta e per le causali in atti, in riforma della impugnata sentenza:
- in via principale, in accoglimento dell'appello proposto, accertare e dichiarare in particolare che l'interpretazione utilizzata dal Giudice di prime cure a sostegno della propria motivazione nella sentenza impugnata è errata, falsamente applicata e/o in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia e per l'effetto, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza emessa dal
Tribunale di Cagliari n. 2846/2021 pubblicata il 28/09/2021, R.G. n. 2661/2013, Repertorio n.
2761/2021 del 28/09/2021, per i motivi in narrativa esposti o come meglio ritenuto, accogliere le domande di in relazione al pagamento degli importi ingiunti con Decreto Parte_1
Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari n. 328/13 del 28/01/2013, R.G. nr. 469/13 e rigettare tutte le domande proposte da parte opponente in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
- in denegato subordine accertare e dichiarare la debenza degli importi ingiunti e incontestati relativi alla fattura n. 545 del 7 aprile 2011 e per l'effetto condannare l'appellata alla corresponsione di tali importi oltre che alle spese di lite o quantomeno compensare quelle di primo grado.
- in ogni caso dichiarare che le spese sia di primo grado che di questo secondo grado di giudizio andavano e debbano essere poste a carico della appellata: in stretto subordine quelle di primo grado quantomeno compensate.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'adita Corte di Appello di Cagliari, per le esposte motivazioni in fatto ed in diritto:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla Parte_1
2) accertare e dichiarare la carenza di fondamento di tutti i motivi di appello e confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari, II Sezione Civile, n. 2846/2021;
3) in ogni caso, confermare la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 328/2013 del
Tribunale di Cagliari siccome quel provvedimento fu ottenuto sulla scorta di affermazioni smentite dall'istruzione svolta nel primo grado di giudizio e conseguente modifica della domanda;
4) rilevata la natura meramente defatigatoria dell'impugnazione, condannare la al Parte_1
risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, in favore della ex Controparte_1
art. 96 c.p.c.;
5) condannare la alla integrale refusione in favore della di Parte_1 Controparte_1
spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.3.2013 la , ora Parte_2 Controparte_1 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la proponendo
[...] Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 328/13, con il quale le era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 13.174,24, asseritamente dovuto in forza di 17 fatture, emesse nel 2011 e
2012, per attività di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali (portuali), come da allegati documenti attestanti il ritiro dei rifiuti, controfirmati dal Condannante del Porto o dal primo ufficiale delle motonavi che avevano usufruito di tale servizio.
La società opponente sostenne di non aver richiesto alcuna prestazione di conferimento e smaltimento dei rifiuti nei giorni indicati nei buoni allegati alle fatture azionate, tanto che negli stessi era stato specificato che non vi era stato conferimento, salvo alcuni casi, per i quali aveva già
effettuato regolare pagamento.
Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
La costituitasi, dedusse che, in ogni caso, in forza dell'ordinanza n. 97/2013 della Parte_1
di Cagliari, anche in caso di mancato conferimento di rifiuti, era dovuta una Organizzazione_1
quota percentuale della tariffa di cui alla citata ordinanza;
asserì che, comunque, era stato effettuato il servizio, anche in orari notturni e giorni festivi, di accostamento alle motonavi da parte del natante adibito alla raccolta dei rifiuti, e che dunque la opponente non poteva ritenersi Parte_1
esentata dal pagamento del costo di detto servizio.
L'opponente, alla prima udienza, contestò la modifica della domanda e la applicabilità retroattiva dell'ordinanza n. 97/2013, in quanto le fatture azionate erano state emesse nel 2011 e 2012 per attività asseritamente effettuate in quegli anni.
Con memoria autorizzata, quindi, la richiamò la Direttiva 2000/59/CE, recepita in Parte_1
Italia con d.lgs. 182/2003, in forza del quale vi è obbligo di pagamento di una quota fissa, per il mero dato dell'approdo; normativa che ha sostenuto essere stata recepita con ordinanza n. 9/2012
dell'Autorità Portuale di Cagliari, in forza della quale era imposto a ogni nave che facesse scalo nel porto di Cagliari il pagamento di un quantitativo minimo di rifiuti, pari a 1 mc, anche nei casi in cui il quantitativo di rifiuti conferito fosse inferiore ovvero non fosse conferito alcunché.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., quindi, la precisò ulteriormente la Parte_1
propria pretesa, richiamando per le fatture emesse nel 2011 l'ordinanza dell'Autorità Portuale di Cagliari n. 127/05 e per quelle emesse nel 2012 l'ordinanza n. 9/12.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 2846/21 il Tribunale adito accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo n. 328/13.
Il primo giudice, premesso che parte opposta aveva modificato la domanda, segnatamente la causa
petendi costituita dalla corresponsione di un costo fisso a prescindere dall'effettivo conferimento di rifiuti, laddove con il ricorso monitorio, con riferimento alla medesima vicenda, aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per una effettiva prestazione di ritiro e smaltimento dei rifiuti delle motonavi dell'opponente, ritenne ammissibile detta modifica.
Richiamò, quindi, la disciplina di riferimento, ossia la Direttiva n. 2000/59/CE, al cui art. 8, comma
2, è stabilito che “I sistemi di recupero dei costi connessi con l'utilizzo degli impianti portuali di
raccolta non devono non costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. A tal
fine si applicano i seguenti principi alle navi diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da
diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri:
a) tutte le navi che approdano nei porti di uno Stato membro contribuiscono in misura significativa
ai costi di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'effettivo uso degli impianti”.
A tale Direttiva era stata data attuazione con D.lgs n. 182/03, con il quale è stato previsto l'obbligo di pagare la quota fissa della tariffa per il servizio rifiuti al mero dato dell'approdo della nave nel porto, a prescindere dall'effettivo uso degli impianti.
In particolare, all'art. 8 del citato decreto è previsto che “
1. Gli oneri relativi all'impianto portuale
di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che
approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità competente ed è calcolata in conformità
alle disposizioni dell'Allegato IV”.
L'Allegato IV, quindi, detta i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 8,
stabilendo che:
“
1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorità competente
determina l'importo della tariffa prevedendo: a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli Impianti portuali di raccolta,
commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1”.
Ciò posto, il primo giudice osservò che la ratio della richiamata disciplina era, all'evidenza, la tutela dell'ambiente marino, da preservare da scarichi non consentiti;
finalità che sarebbe frustrata se la quota fissa dovesse essere pagata solo dalle navi che conferiscono rifiuti, giacché basterebbe evitare il conferimento per non dover pagare alcunché.
Pertanto, affermato l'obbligo del pagamento della quota fissa in dipendenza del mero fatto dell'approdo della nave, il primo giudice ritenne che le ordinanze dell'Autorità Portuale di Cagliari
n. 127/05 e 9/12, che con la seconda memoria la aveva posto a sostegno della propria Parte_1
pretesa, in realtà non contemplavano una quota tariffaria dovuta indipendentemente dal conferimento di rifiuti.
Con dette ordinanze, infatti, era solo previsto che “In aggiunta alle tariffe precedentemente esposte
(da intendersi quelle per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti provenienti da navi in porto e rada a Cagliari) dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento dei suddetti rifiuti, per ogni metro cubo
(minimo addebitabile I metro cubo)” una certa somma, modificata in aumento a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
Secondo il primo giudice, quindi, il dato testale era chiarissimo nel suo riferimento ai rifiuti realmente conferiti (“suddetti rifiuti”) quale presupposto per detta prestazione patrimoniale;
per contro, non era prevista alcuna quota fissa anche in assenza di conferimento, e con le citate ordinanze n. 127/05 e 9/12 l'autorità a ciò preposta si era limitata ad adeguare le tariffe per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti a suo tempo introdotte con l'ordinanza n. 54/97, emanata anteriormente alla direttiva comunitaria.
La quota fissa era stata prevista soltanto con l'ordinanza dell'Autorità Portuale 97/2013, peraltro non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Di conseguenza, premesso che pacificamente la parte opposta aveva mutato la causa petendi,
azionando una pretesa creditoria che prescindeva dal reale conferimento di rifiuti da parte delle motonavi dell'opponente, in mancanza di una esplicita, chiara e precisa previsione, nelle ordinanze poste a fondamento della pretesa, del presupposto dell'imposizione patrimoniale nei termini dedotti a fondamento della domanda, nessuna somma a titolo di costo fisso poteva essere riconosciuta. Né
era sufficiente invocare, a sostegno della pretesa, la prestazione consistente nell'accostamento dei mezzi di alle motonavi con esito negativo per la mancata consegna di rifiuti, Parte_1 CP_1
giacché detta condotta comunque non integrava il presupposto del conferimento di rifiuti.
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello, cui ha resistito la Parte_1 [...]
CP_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva dato una interpretazione delle ordinanze n. 127/05 e n. 9/12 meramente letterale e del tutto in contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale, ossia della normativa di riferimento, peraltro correttamente richiamata nella stessa sentenza;
secondo l'appellante, invece, il giudice soggiace all'obbligo di interpretazione conforme, ossia deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima, e certamente non può interpretare un atto o provvedimento ammnistrativo in modo difforme, così
operando, tra l'altro, una sostanziale disapplicazione di norme di rango primario a favore di una fonte amministrativa di rango secondario, se non addirittura una interpretazione contra legem.
Di conseguenza, nella specie, in tutti i casi in cui il diritto interno lascia al giudice un margine discrezionale, questi deve dare una interpretazione conforme al diritto UE e, qualora siffatta interpretazione conforme non sia possibile, deve disapplicare la norma interna incompatibile.
Le predette censure non sono fondate.
Anzitutto, nel caso in esame, il primo giudice ha del tutto correttamente richiamato la disciplina di riferimento, ossia la direttiva comunitaria n. 2000/59/CE ed il d.lgs. n. 182/03 che ha dato attuazione alla prima, cosicché non è dato ravvisare alcuna non conformità, o incompatibilità, tra la norma interna e quella comunitaria;
tanto meno il primo giudice ha dato al d.lgs. n. 182/03 una interpretazione difforme dalla direttiva comunitaria.
La questione centrale del predetto giudizio, invero, è accertare se le autorità competenti – Org_2
e Capitaneria di Cagliari, con le ordinanze n. 127/05 e 9/12, vigenti ratione
[...] Org_1 temporis, avessero esse dato attuazione alla normativa comunitaria e nazionale, prevedendo il pagamento di una quota fissa, indipendentemente dal conferimento di rifiuti, per il solo fatto dell'approdo della nave in porto o in rada.
Ebbene, deve anzitutto essere rilevato che con l'ordinanza del 2005 erano solamente state rese pubbliche le nuove tariffe della e con quella del 2012 le nuove tariffe Organizzazione_3
della per la fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti a navi nel porto di Parte_1
Cagliari.
Al fine di accertare se con le predette ordinanze fosse stata anche prevista una quota fissa, sotto un profilo interpretativo, è di rilievo il raffronto con l'ordinanza n. 97/13; ebbene, l'ordinanza n.
127/05 neppure richiama la Direttiva 2000/59/CE ed il D.lgs. 182/03, mentre la n. 9/12 si limita a fare riferimento all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 182/03, relativo al Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi;
per contro, con l'ordinanza n. 97/13 si fa espresso richiamo alla Direttiva ed all'art. 8 del D.lgs. n. 182/03, che ne costituisce specifica attuazione, ed altrettanto espressamente prevede l'obbligo di pagamento di una quota fissa a carico delle navi, al momento dell'approdo in porto o in rada, indipendentemente dal conferimento di rifiuti.
Il dato testuale ed il contenuto delle predette ordinanze, dunque, è decisamente, e significativamente, differente.
Ciò posto, con le ordinanze del 2005 e del 2012 sono semplicemente previste le “Tariffe per
servizio ritiro e smaltimento di rifiuti provenienti da navi in porto e rada di Cagliari”; tariffe che sono suddivise in tre voci.
La prima prevede una quota fissa, a seconda si tratti di navi da carico, navi da passeggeri e navi militari, e rispettivamente all'interno di queste tre categorie in misura diversa, ma mai proporzionale, a seconda del “TSL”, del numero delle persone imbarcate e del numero dei componenti dell'equipaggio.
La seconda voce è relativa alle previste maggiorazioni per i casi di prestazioni rese sotto pioggia,
fuori orario, in orario notturno, festivi, e prestazioni rese a navi in rada.
La terza voce, denominata “Smaltimento” prevede un importo: “In aggiunta alle tariffe
precedentemente esposte, dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento dei suddetti rifiuti, per ogni metri cubo (minimo addebitabile 1 metro cubo)”.
Ebbene, tale voce è l'unica che prevede una tariffa proporzionale ossia prevista per ogni metro cubo, ed indubbiamente è stabilita “in aggiunta” a quella fissata dalla prima voce sopra indicata e con riferimento allo smaltimento dei “suddetti rifiuti”, locuzione che lascia intendere riferirsi ai rifiuti effettivamente conferiti;
in tale contesto, invero, l'indicazione del minimo addebitabile di un
1 metro cubo, non può che significare che, a fronte di un effettivo conferimento di rifiuti, laddove sia inferiore a un metro cubo comunque si applica la tariffa prevista alla terza voce della tabella tariffaria.
E dunque, si ritiene del tutto corretta l'interpretazione data dal primo giudice, laddove rileva non essere possibile individuare, nelle ordinanze del 2005 e del 2012, la previsione di una quota fissa,
dovuta anche per il caso di mancato conferimento;
ed invero, il fatto che la terza voce della tariffa si riferisca ad un vero e proprio corrispettivo per prestazioni di smaltimento di rifiuti, e non invece di una quota dovuta per il solo approdo in porto o in rada della nave, si trae proprio dalle fatture azionate, laddove al costo previsto “in aggiunta” sono state applicate le maggiorazioni indicate nella seconda voce, che invece si ritiene non dovrebbero applicarsi ad una mera quota fissa, che prescinde dalla prestazione e, quindi, dal giorno, orario o condizione climatica in cui è stata resa.
Contrariamente agli assunti dell'appellante, quindi, il primo giudice non ha operato una interpretazione delle ordinanze contrastante con la direttiva comunitaria, e neppure con quella interna di attuazione, e tanto meno una disapplicazione di detta normativa ad opera di un provvedimento di natura amministrativa, ma si è limitato a rilevare che nelle tariffe in esame,
peraltro predisposte dalla stessa società incaricata del servizio di smaltimento, non è dato rilevare la previsione di una quota fissa;
e tale lacuna non può essere colmata dal giudice, peraltro non è dato neppure intendere in quale modo, se mediante applicazione delle tariffe previste dalla prima o dalla terza voce.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto riconoscere dovuto il pagamento della fattura n. 545 del 7.4.2011, trattandosi di un insoluto per una prestazione di ritiro rifiuti effettivamente resa il giorno 6.4.201 presso il porto canale di
Cagliari, la cui richiesta è disancorata dalle ordinanze 127/05 e 9/12. Neppure tale censura è fondata.
Al riguardo basti rilevare che la aveva mutato la causa petendi, senza distinzioni di sorta Parte_1
per tutte le fatture azionate, assumendo che il pagamento era richiesto a titolo di quota fissa,
indipendente dall'effettivo conferimento. Non è dato, pertanto, ammettere nel giudizio di appello una nuova modifica della domanda.
In ogni caso, dalla causale della fattura n. 545 risulta “Vostro dare per mancato servizio rimozione
acque grigie”, quindi non una prestazione di effettivo ritiro di rifiuti, e all'importo di € 440,00,
quale prezzo unitario per 1 quantità, che non è dato trovare riscontro nelle tariffe.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha dedotto di essere subentrata alla società
[...]
corrispondendo il costo del ramo di azienda, i costi di gestione e il canone al Organizzazione_4
Demanio Marittimo dello Stato;
ha sostenuto che l'impianto di raccolta dei rifiuti rientra tra quelli definiti con il D.lgs. n. 182/2003, art. 8, sostenendo che la ragione giustificatrice dell'imposizione di una quota fissa è quella di ammortizzare parte dei costi di mantenimento dell'impianto, per concludere con un quesito: l'appellante in sostanza si chiede per quale ragione abbia dovuto materialmente recarsi per anni, con proprio personale e propri natanti, in orari diurni e notturni, in giorni festivi e feriali, presso le motonavi dell'appellata per chiedere se avessero rifiuti da conferire,
senza ricavare alcun contributo al mantenimento dell'impianto.
Il motivo appare inammissibile, non essendo dato comprendere se trattasi di una censura, a quale passaggio motivazionale si riferisca, e soprattutto non competendo a questa Corte fornire una risposta all'interrogativo che si pone l'appellante.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Non si ravvisano i presupposti della mala fede o colpa grave per la condanna dell'appellane al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall'appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/02,
comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2846/21 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18 marzo 2024
Il Presidente estensore dott. Maria Sechi