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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 444/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 2.4.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
n. Roma il 29/8/1956 (c.f rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come da procura in atti dall'Avv. Francesca Delfini (cf C.F._2 el. Dom. presso lo studio del difensore in Roma via Ovidio 20, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1 appellante e
(cf. con sede legale nei Paesi Controparte_1 P.IVA_1
Bassi e sede secondaria in Milano viale Fulvio Testi n. 150, in persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Polacchini (cf ) e C.F._3 dall'Avv. Roberta Corsi (cf ) giusta procura in atti, el. Dom. C.F._4 presso lo studio dell'Avv Corsi in Roma via Tibullo 10, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi Email_2
Appellata
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 23822/2019
Oggetto: illegittima segnalazione assegno protestato e risarcimento danni Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha chiamato in giudizio la chiedendo la declaratoria di Parte_1 CP_1 illegittimità della sua segnalazione a sofferenza nel registro CAI effettuata dalla Banca con conseguente condanna di quest'ultima a risarcire tutti i danni derivantigli, quale imprenditore, a seguito della segnalazione, danni quantificati nella misura non inferiore a 100.000,00 euro, con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 cpc. Si costituiva in primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva con riferimento alla domanda risarcitoria e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate, con vittoria di spese. Con sentenza n. 23822/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato le domande del Pt_1 condannandolo al pagamento delle spese di lite del primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, Pt_1 riducendo l'iniziale domanda risarcitoria da € 100.000,00 ad € 15.000,00 con richiesta di condanna della controparte alle spese del doppio grado. L'appellante ha altresì richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Si è costituita in appello la chiedendo dichiararsi inammissibile CP_2
l'impugnazione, nonché il rigetto della istanza di sospensiva e, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese del grado. All'udienza del 2/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere incompleta la dichiarazione del creditore autenticata, inviata dal lla Banca al Pt_1 fine di evitare l'iscrizione a sofferenza nel registro CAI, inerente il pagamento dell'importo di € 860,00 di cui all'assegno n. 19636857. Il ostiene di aver trasmesso alla Banca, in data 10/8/2015 entro il termine di Pt_1
60 giorni dal protesto dell'assegno elevato il 24/7/2015, la dichiarazione resa dalla creditrice di aver ricevuto il pagamento della somma di € 860,00 Parte_2 relativa all'assegno protestato n.19636857, dichiarazione richiesta dalla Banca con nota del 23/7/2015 al fine di non procedere all'iscrizione del el registro CAI. Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto incompleta la dichiarazione in quanto la banca in data 14/8/2015 ha ricevuto una comunicazione con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio priva del riferimento della Banca trattaria a seguito della quale, in data 1/10/2015, la Ing ha proceduto ad operare l'iscrizione del Cresci al CAI. CP_1
Il motivo di impugnazione è infondato. Risulta difatti per tabulas, e non contestato dall'appellante, che la dichiarazione di pagamento dell'assegno non conteneva l'indicazione della banca trattaria per cui, correttamente, il primo giudice ha ritenuto incompleta la dichiarazione e, quindi, legittima l'iscrizione al CAI del avvenuta soltanto il 1/10/2015 a seguito di Pt_1 una serie di vani tentativi della di contattare telefonicamente il per CP_2 Pt_1 fargli integrare la dichiarazione, atteso che l'omessa indicazione della banca trattaria non consentiva di ricollegare il numero dell'assegno di cui si attestava il pagamento a detta banca.
2 L'incompletezza della dichiarazione trova conferma nella circostanza che il a Pt_1 successivamente trasmesso la dichiarazione completa in data 4/2/2016 quando, però, la segnalazione al CAI era già stata legittimamente operata essendo ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 8 della legge n.386/90. Priva di pregio in proposito è l'affermazione dell'appellante circa il fatto che l'individuazione della banca trattaria potesse essere desunta dall'invio da parte del della quietanza autenticata unitamente alla lettera della che ne Pt_1 CP_1 richiedeva l'invio, atteso che la dichiarazione di pagamento del titolo, per essere valida ed efficace, deve essere fatta nei modi e nelle forme di cui all'art. 8 legge 386/1990, non essendo ammesse forme equipollenti con individuazione degli elementi essenziali della dichiarazione, quali sono il numero del titolo e la banca trattaria al fine di individuare compiutamente quale sia effettivamente l'assegno pagato, con riferimento ad altri documenti, come invece pretende di sostenere l'appellante. Sul punto ritiene quindi la Corte di condividere e, quindi, di confermare la sentenza impugnata. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea esclusione della fondatezza della domanda risarcitoria formulata dal ritenendola generica, mentre Pt_1
l'appellante sostiene esservi stato un danno alla reputazione personale ed imprenditoriale del derivante dalla illegittima segnalazione al CAI da parte Pt_1 della in quanto tale segnalazione avrebbe compromesso i rapporti del CP_1 on le società finanziarie e le banche con le quali era solito interloquire. Pt_1
Il motivo è infondato. In primo luogo osserva la Corte che la legittimità della segnalazione al CAI operata dalla per tutto quanto sopra esplicitato, esclude in radice la sussistenza CP_1 di un danno prodotto al danno che l'appellante ritiene di aver provato Pt_1 attraverso la produzione della nota del 28/4/2016 della con la quale veniva CP_3 comunicato che la richiesta di un finanziamento del non è stata processata Pt_1 dal sistema bancario per la presenza della segnalazione CAI, nonché della nota del 7/10/2015 con la quale la , società di intermediazione assicurativa, Parte_3 comunicava che la HE ER, società del gruppo , aveva rifiutato di CP_4 assicurare i crediti delle società del Pt_1
In proposito va osservato che la nota della Obiettivo 50 è antecedente alla trasmissione da parte del ella dichiarazione integrata con l'indicazione della Pt_1 banca trattaria e, quindi, in quel momento la segnalazione al CAI del era Pt_1 pienamente legittima. Quanto alla nota della del 28/4/2016 la quale, invece, è successiva alla CP_3 trasmissione della dichiarazione integrata da parte del si rammenta che la Pt_1 cancellazione della segnalazione al CAI nel caso di emissione di assegni senza provvista (c.d. segmento CAPRI), avviene dopo 6 mesi dalla revoca di sistema dall'autorizzazione ad emettere assegni, ragion per cui alla data del 28/4/2016 tale termine non era ancora decorso atteso che la dichiarazione di pagamento del titolo è stata trasmessa alla banca dall'appellante il 4/2/2016. Alla luce di quanto sopra deve essere confermato il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'appellante.
3 Del tutto infondato è infine il rilievo dell'appellante circa la eccessività delle spese liquidate in primo grado, parametrate al valore della domanda risarcitoria formulata dal in primo grado quantificata in € 100.000, valore ridotto in secondo grado Pt_1 in € 15.000,00. Conclusivamente l'appello proposto da deve essere rigettato in Parte_1 quanto infondato con conseguente conferma della sentenza n. 23822/2019 del Tribunale di Roma. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 sulla base del valore della causa (€ 15.000). Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 23822 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b)condanna l'appellante al pagamento in favore dell' appellata CP_1
delle spese processuali del presente grado che liquida in
[...] complessivi euro 3.397,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge. d)condanna l' appellante al pagamento di una somma pari al contributo unificato. Roma, li 15 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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