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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
RB EL BO Presidente
FR OL Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n° 476 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Di Benedetto appellante contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Fonticoli appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara, n. 325-2025, pubblicata in data 17 marzo 2025.
All'udienza tenutasi in data 28 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., le parti regolarmente provvedevano al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il concesso termine e la Corte, riservato ogni altro provvedimento, tratteneva la causa in decisione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante (come da atto di appello): “DICHIARARE che la separazione è addebitabile alla revocando la pronuncia CP_1 di addebito a carico del e, comunque, revocare in ogni caso l'addebito a Pt_1 carico dell'appellante per tutti i motivi dedotti. Per_ DISPORRE l'affido condiviso del figlio minore con collocamento preferenziale presso la madre in Vicoli nell'abitazione della stessa.
DISPORRE in ordine all'esercizio del diritto di visita del con il figlio in forma Pt_1 libera, come richiesto, anche tenuto conto ormai della crescita del bambino e delle positive relazioni dei Servizi.
DISPORRE che il versi alla e quale contributo al mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio minore un assegno mensile di euro 350.00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara, statuendosi sulla corresponsione dell'A.U. in favore della stessa. CP_1
DISPORRE che nulla è dovuto alla per il suo mantenimento, perché alla CP_1 medesima addebitabile la separazione e, comunque, perché persona con titolo e capace di prestare attività lavorativa, oltre a non essersi mai costituito il nucleo familiare e la relazione, essendo stata assai breve la durata del matrimonio e la durata della effettiva convivenza.
DISPORRE in punto alle spese del giudizio anche per quanto ai sub-procedimenti con condanna di parte appellata.
IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede disporsi l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal el I° grado del giudizio. Pt_1
Si depositano: 1) Sentenza conforme n. 325/2025 del Tribunale di Pescara;
2) fascicoli di parte del I° grado del giudizio, principale RG 1483/2021, sub 1483/2021-2, sub
1483/2021-3.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal sig. er omesso deposito della sentenza impugnata;
Pt_1
pag. 2/26 NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettare tutti i motivi di appello proposti dal sig.
, in quanto inammissibili e/o infondati, in fatto e in diritto, per Parte_1 tutte le motivazioni ut supra esposte;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E INCIDENTALE, in riforma della sentenza di primo grado appellata in via incidentale, sempre contraiis reiectis:
- disporre che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Pt_1 CP_1 quale contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma già stabilita con il provvedimento presidenziale del 03.06.2021 ed attualmente pari ad €. 587,00 con
l'ultimo adeguamento Istat di aprile 2025, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dal mese di aprile e, per l'effetto,
- condannare il sig. alla corresponsione in favore della di tutte le Pt_1 CP_1 differenze dovute e non versate a titolo di mantenimento nelle more della definizione del giudizio di gravame (ad oggi pari a complessivi €. 348,00, per le mensilità di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre 2025);
- confermare tutte le altre statuizioni di cui alla sentenza di primo grado n. 325/2025, pubblicata il 17.03.2025, emessa dal Tribunale di Pescara, nel procedimento R.G. n.
1483/2021. IN OGNI CASO, condannare l'appellante alle spese e ai compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.;
IN OGNI CASO, condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, lasciando alla valutazione equitativa del Giudice la quantificazione del relativo danno;
IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte
d'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie ex adverso formulate in primo grado, si reiterano le richieste formulate, sia a prova diretta che a prova contraria, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. e nei verbali di udienza.
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, si reitera la richiesta di autorizzazione al deposito telematico delle risultanze dell'accesso agli atti inoltrate nel novembre 2024 dalla
Agenzia delle Entrate e delle visure PRA del in quanto documentazione Pt_1 sopravvenuta nelle more del primo grado.
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, si allegano i documenti [come in indice];
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'acquisizione dei fascicoli di primo grado
R.G. nn. 1483/2021; 1483/2021-1; 1483/2021-2; 1483/2021- 3; 1483/2021-4 Tribunale pag. 3/26 di Pescara, comprensivi di verbali di udienza. Si contestano e ci si oppone alle avverse produzioni documentali, per tutte le ragioni già esposte in primo grado, a cui integralmente ci si riporta.”.
Per la Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila (come da parere depositato il 13.09.2025):
“Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della Sentenza impugnata (proc. nr.
1483/2021 r.g. emessa dal Tribunale di Pescara in data 13/03/25) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
1. Fatto e diritto in primo grado.
1.1 Con ricorso iscritto a ruolo il 9 aprile 2021 conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Pescara e, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente il 22 settembre 2016 e lamentando che la convivenza era stata caratterizzata da vari dissidi, tra i quali il reiterato abbandono del domicilio coniugale da parte del coniuge, avvezzo a comportamenti umilianti ed offensivi nei riguardi della ricorrente anche in presenza di terze persone, oltre che pervaso da ossessiva ed ingiustificata gelosia, manifestata attraverso quotidiani controlli telefonici, pedinamenti, appostamenti, scenate ed aggressioni fisiche e verbali, chiedeva la separazione giudiziale con addebito al Nelle more del processo nasceva, in Pt_1 data 31.07.2021, il figlio di cui la ricorrente invocava l'affidamento Persona_2 esclusivo, con obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore e della coniuge.
1.2 Il resistente si costituiva in giudizio e contestava le accuse, attribuendo la crisi al carattere della moglie e alle sue continue richieste economiche;
pur accettando la richiesta di separazione, ne chiedeva infatti l'addebito alla opponendosi al CP_1 riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di quest'ultima e dichiarandosi disponibile a contribuire mensilmente, attraverso la corresponsione d un assegno di euro 350,00, al mantenimento del figlio, da affidare ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, fino all'accertamento della paternità.
1.3 Nel corso del procedimento venivano adottati i seguenti provvedimenti:
pag. 4/26 con ordinanza del 3 giugno 2021 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, con obbligo per il di versare alla per il suo mantenimento, la somma Pt_1 CP_1 mensile di euro 500,00 con decorrenza dall'aprile del 2021, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
con ordinanza pubblicata il 6 ottobre 2021 veniva disposto l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], con collocamento prevalente del minore Persona_2 presso la madre e possibilità per il padre di visitarlo due pomeriggi a settimana, con obbligo di contribuzione mensile di €400,00; nell'ottobre 2021 interveniva sentenza parziale sullo status che dichiarava la separazione dei coniugi;
seguivano successivi ricorsi ex art. 709 c.p.c. ultimo comma c.p.c. e art. 709 ter c.p.c., proposti da entrambe le parti per conflitti sull'affidamento del minore e diritto di visita, cui seguiva la nomina di CTU nel giugno 2022, all'esito della quale veniva disposto con ordinanza del 22 dicembre 2022, resa nel procedimento 1483/2021 sub 2 e 3, l'affido esclusivo del minore alla madre, con la previsione di incontri protetti con il padre;
per via di ulteriori conflittualità, seguiva perizia integrativa del febbraio 2024 che suggeriva un graduale ampliamento delle visite del padre, sempre con caregiver e supervisione;
nel persistere dei contrasti, il rifiutava tuttavia gli incontri Pt_1 protetti col minore alla presenza di terzi ed eventuale caregiver e veniva fissata udienza per la decisione al 29.01.2025.
2. La sentenza di primo grado.
2.1 Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 325-2025, pubblicata il 17.03.2025, così disponeva:
“a) Accoglie il ricorso ed addebita la separazione personale dei coniugi al
[...]
; Parte_1
b) Affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via super Persona_2 esclusiva alla madre quale genitore collocatario e con la quale Controparte_1 stabilmente vivrà, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per il minore, riconoscendo in capo alla stessa
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
pag. 5/26 c) Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 CP_1
Per_
quale contributo al mantenimento di quest'ultima e del figlio ,
[...] rispettivamente euro 500,00 ed euro 550,00, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso nelle spese straordinarie, individuate secondo protocollo del Tribunale di Pescara, oltre che scolastiche, mediche non coperte dal
S.S.N. e ludico/sportive del minore nella misura del 50%, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, previamente concordate e successivamente documentate.
d) Dispone il diritto di frequentazione del padre con il figlio Parte_1 secondo le modalità di cui in motivazione sotto la supervisione dei S.S. di Vicoli;
e) Dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art.337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione del minore e del suo rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del Comune di Vicoli, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la
Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto
Servizio Sociale
f) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 di che si liquidano nella misura di euro 6500,00 per compensi, oltre Controparte_1 accessori come per legge, e per essa all'Erario.
g) spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico del sig. Parte_1
.
[...]
2.2 Il Tribunale riteneva, in particolare, provata la responsabilità del nella Pt_1 irreparabile frattura del vincolo matrimoniale in ragione delle accertate condotte violente, vessatorie e ossessive tenute nei confronti della coniuge, così come documentate da e-mails, messaggi, referti medici e interventi dei Carabinieri, oltre che a causa del reiterato ed ingiustificato allontanamento del resistente dal domicilio coniugale.
Confermava la necessità di affidamento esclusivo del figlio alla madre, disponendone la modalità rafforzata, ex art. 337 quater c.c., al fine di garantire decisioni tempestive e pag. 6/26 tutelare il minore, vista l'inadeguatezza genitoriale del padre e la persistente conflittualità.
Regolamentava il diritto di frequentazione del padre con il minore attraverso la previsione di due incontri protetti la settimana, sotto la supervisione dei Servizi Sociali
e di eventuale caregiver, con possibilità di ampliamento graduale.
Aumentava l'assegno per il figlio da €460,00 a €550,00 mensili, rivalutabile, in ragione delle maggiori esigenze del minore e del miglioramento delle condizioni economiche del padre (immobili, auto di lusso, conti correnti), confermando l'assegno di mantenimento in favore della moglie di €500,00 mensili (divenuti nel frattempo
€576,00 a seguito della applicata rivalutazione), considerato lo stato di disoccupazione della ricorrente e le difficoltà oggettive della stessa, aggravate dalle condotte del marito che ne ostacolavano l'inserimento lavorativo.
Condannava il resistente al pagamento delle spese di lite oltre che alle spese di CTU.
3. L'appello.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello per i Parte_1 motivi di seguito indicati.
3.1 “Illogicità manifesta – Violazione di Legge – Abnormità del giudicato – Omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia – Vizio di motivazione – Violazione art. 112 C.P.C. - Violazione art. 116 c.p.c.”.
Con i primi due motivi di gravame l'appellante sostiene preliminarmente che la rinuncia al mandato della procuratrice dell'odierna appellata, intervenuta in data 13.10.2021 nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe reso inammissibili tutte le richieste formulate nelle memorie depositate ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia omesso qualsiasi pronuncia sulle richieste istruttorie formulate dal resistente, non ammettendo le prove testimoniali articolate senza motivarne il rigetto.
Nel merito censura la statuizione dell'addebito della separazione a proprio carico, in quanto fondato su e-mails e referti non probanti, non potendosi evincere prova alcuna di aggressioni riferibili al neppure dalla certificazione medica ospedaliera, mentre Pt_1
pag. 7/26 l'intervenuta condanna penale riportata dall'appellante risulterebbe irrilevante poiché successiva alla separazione.
Aggiunge, inoltre, che la pur consapevole sin dall'inizio dei comportamenti CP_1 gelosi del oltre che della sua età avanzata, avrebbe accettato il tutto, Pt_1 circostanza tale da escludere il nesso eziologico tra le condotte lamentate e la causa della separazione.
3.2 “Nullità della sentenza – Vizio di motivazione – Contraddittorietà della motivazione
– Illogicità manifesta”.
Col terzo e quarto motivo di appello il ricorrente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con la previsione di incontri protetti con il padre attraverso una decisione illogica e contraddittoria rispetto alle relazioni dei Servizi sociali della CTU che indicavano invece gradualità e collaborazione da parte del anche favorevole Pt_1 all'assunzione di una caregiver che potesse supervisionare gli incontri.
Quanto al contributo per il mantenimento del minore, l'appellante ritiene immotivato l'aumento di €150,00 rispetto al contributo mensile di € 400,00 previsto in sede di provvedimenti provvisori, senza la prova effettiva dei maggiori bisogni del piccolo con erronea valutazione della capacità patrimoniale del cui venivano Per_1 Pt_1 impropriamente attribuiti i benefici di un contratto locativo immobiliare, la proprietà di due SUV costosi, circostanza questa non veritiera, come l'apertura di ben sette conti correnti.
Sostiene infine che la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore della coniuge debba ritenersi contraria ai principi espressi dalla Corte di Cassazione (Sez. Un.
n. 32914-2022) avuto riguardo alla breve durata del matrimonio ed all'autonomia economica della oltre che alle ingenti somme versatele dal nel corso CP_1 Pt_1 del rapporto, tra le quali euro 50.000,00, pari alla metà del prezzo di acquisto di una villetta che veniva intestata alla due bonifici di cui uno da euro 25.000,00 e poi CP_1 uno da euro 38.000,00 per la ristrutturazione di tale immobile, bonifici di euro
10.300,00 ed euro 35.000,00 versati sul conto della un ulteriore versamento CP_1 libero di euro 10.000,00, con bonifico del 22.09.2020, da considerare quale contributo al mantenimento della coniuge. pag. 8/26 3.3 Col quinto motivo di appello il ricorrente censura la decisione relativa alle “spese del giudizio” poste integralmente a carico del avendo il Tribunale omesso di Pt_1 considerare che quest'ultimo non era risultato integralmente soccombente, avendo ottenuto una diversa regolamentazione del diritto di visita del minore ex art. 709 ter c.p.c. nei sub-procedimenti introdotti, due dei quali su tre di sua iniziativa, e risultando inoltre rigettata la richiesta avversaria di erogazione di un contributo di euro 2.000,00 per spese di mantenimento.
Inoltre, la quantificazione delle spese di lite sarebbe stata operata dal Tribunale in contrasto con i parametri forensi, senza motivazione esplicita e dettagliata.
3.4Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza impugnata nel fascicolo dell'appellante.
Nel merito ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendo il riconoscimento della responsabilità aggravata del ex art. 96 c.p.c., con Pt_1 condanna per lite temeraria dell'appellante, dato il carattere infondato e azzardato del gravame, formulato sulla base di richieste contrastanti con l'intero compendio probatorio e con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ha proposto, infine, appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza sul punto dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento in suo favore, già maturato da
€ 500,00 a € 587,00, con condanna del al pagamento delle differenze arretrate. Pt_1
4. Motivi della decisione
4.1 In via preliminare parte appellata ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello in ragione del mancato deposito della sentenza impugnata nel fascicolo dell'appellante.
Il giudizio di appello, disciplinato dagli artt. 339 ss. c.p.c., rappresenta il principale mezzo di impugnazione ordinario volto a ottenere un riesame della decisione di primo grado. Tra gli adempimenti richiesti all'appellante, l'art. 347, comma 2 c.p.c. prevede che nel fascicolo di parte debba essere inserita copia della sentenza impugnata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mancato deposito della sentenza impugnata non determina la sanzione dell'improcedibilità, prevista invece dall'art. 348 c.p.c. per ipotesi tassative quali la mancata costituzione nei termini o pag. 9/26 l'omessa comparizione dell'appellante alle udienze fissate. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (tra le altre, Cass. ord. n. 20849/2021; Cass. ord. n.
23713/2016), ha affermato che la norma di cui all'art. 347 c.p.c. non prevede alcuna comminatoria di improcedibilità per l'omesso deposito della sentenza, sicché il giudice d'appello deve decidere la causa sulla base degli atti disponibili, ove ciò sia possibile.
La ratio di tale interpretazione risiede nell'esigenza di evitare un formalismo eccessivo che sacrifichi il diritto di difesa. L'obbligo di inserire la sentenza nel fascicolo di parte ha natura funzionale: serve a consentire al giudice di conoscere il contenuto del provvedimento impugnato. Pertanto, se tale contenuto è desumibile aliunde (ad esempio, dall'atto di appello o dal fascicolo d'ufficio), il gravame non può essere dichiarato improcedibile.
La Cassazione ha inoltre precisato che, in caso di deposito di copia incompleta, il giudice non può immediatamente definire il gravame in rito, ma deve assegnare un termine per la produzione integrale (Cass. n. 23395/2015). Tale soluzione si pone in linea con i principi di leale collaborazione e di economia processuale.
In conclusione, l'omesso deposito della sentenza impugnata non integra una causa tipica di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. L'orientamento prevalente, confermato da recenti pronunce, ribadisce che il giudice deve utilizzare gli atti disponibili e, solo in caso di impossibilità di ricostruire il contenuto della decisione di primo grado, dichiarare l'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.
Nel caso in questione, dal fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisito telematicamente in appello, è dato risalire al contenuto della sentenza di primo grado;
quindi, l'appello non può essere dichiarato inammissibile.
Inoltre, sotto altro aspetto pure censurato, l'odierno gravame rispetta i requisiti di specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata, con chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, nei limiti del devolutum.
4.2 Quanto al primo e secondo motivo di appello concernenti la decisione sull'addebito della separazione, l'appellante in via preliminare sostiene che l'intervenuta rinuncia al mandato dell'avvocato di controparte in sede di memorie depositate ex art. 183, co. VI c.p.c. avrebbe determinato l'inammissibilità delle difese ivi articolate. pag. 10/26 La censura è priva di fondamento. Pare opportuno in proposito ricordare che allorquando l'avvocato di una parte rinunci al mandato, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., detta rinuncia non produce effetti immediati nei confronti dell'altra parte, conservando il difensore lo ius postulandi fino alla sostituzione con un nuovo avvocato, in ossequio al principio di continuità della difesa. Ne consegue che, sotto il profilo processuale, la parte non resta priva di rappresentanza e gli atti eventualmente depositati dal difensore rinunciante nel periodo transitorio sono formalmente validi.
Nel merito del motivo di appello volto a contestare l'addebito della separazione al si osserva in linea generale che, ai sensi dell'art. 151 c.c., l'addebito Pt_1 presuppone la violazione dei doveri coniugali (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione) e il nesso causale tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che non è sufficiente la mera violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre dimostrare che essa sia stata causa efficiente della crisi coniugale (Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 8366/2025).
Le doglianze dell'appellante, che oggi lamenta in primo luogo l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie e il mancato esame delle prove testimoniali, non colgono nel segno, ben potendo il giudice rigettare implicitamente tali richieste allorquando ritenga sufficienti le prove acquisite, in virtù del principio di libera valutazione ex art. 116 c.p.c.
(Cass. ord. n. 1012/2025).
Quanto all'addebito della separazione, l'art. 151 comma 2, c.c. richiede, come già anticipato, la prova rigorosa non solo della condotta contraria ai doveri matrimoniali
(art. 143 c.c.), ma anche del nesso causale tra la stessa e l'intollerabilità della convivenza.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ravvisato correttamente i presupposti dell'addebito sulla base delle prove documentali quali le e-mails e i messaggi whatsapp tra il Pt_1
e la coniuge.
Se è pur vero che il referto ospedaliero prodotto, ed in particolare il verbale di dimissione del 15.12.2017 dell'Ospedale civile S. Massimo Penne non consente di ricondurre le lesioni riportate dalla consistite in “Contusione 4° dito mano dx CP_1 con minima dubbia infrazione base F3; contusione avampiede dx con minima infrazione testa F1 e alluce dx”, ad una aggressione fisica, avendone l'interessata indicato la pag. 11/26 causa, nell'occasione, in una “lesione accidentale”, e sebbene difetti in atti la prova della presentazione di denuncia o dell'intervento delle forze dell'ordine, deve osservarsi tuttavia come il contesto che ha caratterizzato i rapporti coniugali sin quasi dalla nascita del vincolo e certamente negli ultimi periodi emerga con chiarezza che lascia pochi dubbi sulle condotte tenute dal e sull'efficacia disgregante che le stesse hanno Pt_1 avuto in relazione al rapporto matrimoniale.
Il nei messaggi whatsapp ed e-mail riconosceva di assumere psicofarmaci, di Pt_1 avere avuto condotte aggressive e che turbavano, comunque, la tranquillità della CP_1
(seppur se ne scusava), emergendo con chiarezza una condotta ossessiva segnata da gelosia e dall'uso di un linguaggio scurrile ed offensivo verso la coniuge in più circostanze.
In particolare, dal messaggio wathsapp inviato il 26 aprile 2018 dal alla Pt_1 CP_1
(doc. 1bis fascicolo di primo grado della ricorrente) emerge il chiaro riconoscimento di condotta aggressiva:“la ciocca dei capelli .. è capitata con la maglia che, nell'intento di ripagarti con la stessa moneta, avevo afferrato per strappartela di dosso”.
Quanto alla gelosia ossessiva e alle condotte offensive, oltre che ai reiterati abbandoni della casa coniugale, dalla lettura dei messaggi inviati emerge quanto segue: messaggi wathsapp del 5 novembre 2017 (doc. n. 6): “Tu ti sei fatta ripassare da
da sabato fino a giovedì ecco perché venerdì non volevi scopare con me ed ora Per_3 giura che non è vero se hai il coraggio! Ma non devi giurare perché non ho bisogno che tu aggiunga altro”; “Sei la donna ideale per il tuo gran scopatore, Già sarai da lui scommetto. Siete fatti l'un l'altro. Buone scopate. Grandi puttanieri!”; “… È così per superare il dolore io prendo l'ansiolitici e tu vai a scopare co , , con Per_3 Pt_2 chi è alla portata insomma. Esci dalla mia vita”; Per_ messaggio wathsapp del 12 novembre 2017 (doc. n. 8): ti amo da morire. Vedo già che ti sei connessa con qualcuno..”; messaggio wathsapp del 16 novembre 2017 (doc. n. 9): “….. Con chi sei in linea in questo momento ?”;
messaggio wathsapp del 26 aprile 2018 (doc 1bis): “Vedo che hai già molti contatti per cui da come mi hai parlato oggi deduco che intendi fare sesso a pagamento”;
pag. 12/26 Per_ messaggio wathsapp del 30 aprile 2018 (doc. 12): “Cara sono profondamente pentito di aver pronunciato quelle parole offensive come sai non fanno parte del mio repertorio anzi devo averle pronunciate con te alcune volte davanti alla televisione indirizzate al qualche donna sconcia. Le ho dette senza riflettere che avrebbero fatto tanto danno, senza darle il vero significato. Ora capisco quanto male hanno causato, più di tutto il resto”; messaggio 2 maggio 2018 (doc. n. 13): “.. Comunque noto che hai frequenti accessi su wa e mi fa pensare che potresti comunicare con qualcuno...”; Per_ messaggio 11 maggio 2018 (doc. n. 14): “ ti scongiuro, vediamoci domani. Sono molto geloso anche dell'avvocato, per questo !..”; email 10 agosto 2018 (doc. n. 15): “L'indifferenza unita al disprezzo incassati negli ultimi giorni che mi hanno visto imploranti a non cercare a tutti i costi la rottura definitiva, mi hanno messo nella condizione di dubitare di te. LA gelosia si accende in simili condizioni tanto da riuscire a diffidare della persona amata. Mi ha fatto più male di tutte le altre volte l'avermi bloccato il telefono al punto che i pensieri mi hanno ancora di più annebbiato la mente”; email del 5 settembre 2019 (doc. n. 16): “Scopro ora del tuo prelievo effettuato la notte del 2 e ieri non me l'hai nemmeno riferito! Ma che donna sei ? Una sgualdrina è migliore di te ! Scomparire dalla mia vita !”; email 22 dicembre 2019 (doc. n. 18): “Prendo atto della tua mancata risposta al mio invito e penso che quello che avevi minacciato di fare, cioè di trovarti subito un mio sostituto lo hai già fatto. Ne avevi anche pronunciato il nome tra i papabili, quel Per_5 gestore del “palazzo” con cui ti sarai già incontrata con la scusa delle chiavi per accedere alla stanza da destinare a spogliatoio. Avevo notato, ancor prima della lite, come ci parlavi per telefono, generosamente compiaciuta! Immagino che sia single e benestante e anche più giovane, ecco perché hai, durante la lite, prospettato la decisione di aver un figlio con un altro! Auguri e figli maschi, allora!”; email del 9 gennaio 2020 (doc. n. 19): “… Tu e …. (omissis) avete una storia in comune , però se lei è stata cornificata dal marito tra noi è il contrario! Hai l'agenda telefonica piena di corteggiatori che tu coltivi con tanto riserbo. Non sei più nemmeno indecisa da chi cominciare dal momento che da un po' mi spiattelli il desiderio di pag. 13/26 volerti trovare uno più giovane di me con cui farci un figlio, e te ne sei portato uno a farti da secondino nel Sinedrio ……”.
“Il tuo modo di coltivare nella tua agenda telefonica contatti con altri uomini che non aspettano altro di poterti avere, mi fa venire in mente il comportamento della cagna in calore che dietro di sé ha una schiera di cani inguastiti, ai quali fa seccare la lingua fin tanto che alla fine si dà a quello con maggior forza, lasciando però sempre un po' di speranza agli altri che, al momento sono rimasti a bocca asciutta.
Così prima di me è stato , e prima ancora non si sa quanti, mentre ora, dopo di Per_3 me, è il turno di quello che al momento ti sembra di essere il più costante e più a portata di mano, l'impiegato postale !...”; email del 3 marzo 2020 (doc. n. 21): “.. mi rendo conto che sei stanca di me e dei miei malumori. Ed anche se, rispetto a prima, io mi pento subito del mio vile fuggire impulsivo ….”; email del 5 maggio 2020 (doc. n. 24): “Mi è rimasto di difetto l'essere impulsivo ma
l'ultima mia fuga mi ha dato una lezione che non dimenticherò mai ..”; Per_ email del 15 maggio 2020 (doc. n. 26):” sicuramente ti devo le mie scuse per tutte le parole sconce che ho pronunciato per gelosia, in una circostanza dura per me, ma che non meriti, di questo ne sono certo…”; “.. Sono venuto una sera a spiarti dietro la finestra … “; “… Che dire dei tuoi frequenti accessi a tutte le ore su wa sui quali non ti sei mai voluta pronunciare ? E non mi hai detto, in occasione di una delle ultime rappacificazioni, che non avresti abbandonato i contatti telefonici con i tuoi amici/corteggiatori?”; email del 30 maggio 2020 (doc. n. 27):”Scusami ma viene da chiederti altro che da oggi
… da tempo che coltivi la relazione extra coniugale se alle 20 di ieri, trascurando la cena e tua madre, ti arrampicavi lungo l'accorciatoia di collefreddo per andare dal tuo amante!”; messaggio wathsapp del 10 maggio 2020 (doc n. 28): “In Tribunale ti porto. Mi hai tradito con e ora con l'impiegato postale”; Per_3 messaggio wathsapp del 10 maggio 2020 (doc n. 29): “Vaffanculo troia. FF …
CE ….. NA ..”;
pag. 14/26 messaggio wathsapp del 18 giugno 2020 (doc. n. 30): “… Questo ti rende scaltra e quindi puttana dieci volte! Meglio di sera. Forse infrattata dalle parti di E CP_2 lo hai messo già in atto. E ora sceglierai qualcun altro al posto mio o passi da uno all'altro? Ti sei persa quella bella reputazione che ti eri costruita! Mi dispiace averti disturbato la bella scopata, se con ! ….. Ho sempre saputo che nascondessi Per_3 un'indole da troia e il bello che te la prendevi molto quando lo dicevo!”; email del 28 novembre 2021 (doc n. 31): “ ….. Lo so stavo bene lì ma me ne sono andato perché soffro quando a brutto muso e ad alta voce mi rimproveri, anche per intere giornate, per le mancanze di mio figlio e delle mie responsabilità, di tutte le conseguenze della mia vita precedente “dissipata”……….”; “…Senon è più il caso di sperare nella tua clemenza, anche se non mi sento del tutto colpevole delle mie dipartite. Sono pronto a tornare da te e mi dispiace averti lasciata sola, non avrei mai dovuto farlo, lo so …”; email del 13 dicembre 2020 (doc n. 33): “…. Altrimenti quale moglie non si riprenderebbe un marito che ama, dopo che questi impulsivamente è andato via di casa pentendosi però un istante dopo averlo fatto! E non venirmi a dire che la cosa si ripete spesso, perché è dal giorno del tuo compleanno che non si litigava ..”; Per_
email del 20 gennaio 2021 (doc.n. 36): “Cara ti ho scritto tante mails da quando sono andato via ma devi riconoscere che solo l'ultima è segnata da cose spiacevoli che non stanno in piedi. È stato frutto dell'impaziente attesa di poter rientrare nelle tue grazie e della gelosia che mi assale quando mi fai sentire, perfino a Natale e
Capodanno, indesiderato, rifiutato. Vorrei vivere con te la gravidanza e non far mancare alla bimba che hai in grembo di sentire e conoscere anche la voce del padre, prima ancora di venire al mondo”.
Inoltre, se non poteva riconoscersi nel giudizio di primo grado valore probante ai fini dell'accertamento delle condotte contestate al solo dispositivo della sentenza penale emessa il 9 gennaio 2025 dal Tribunale di Pescara, con la quale il è stato Pt_1 condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, oltre che al risarcimento in danno della costituita parte civile , da liquidarsi in separata sede, posto che non Controparte_1 risultava depositata documentazione comprovante il reato contestato e l'epoca di consumazione, il deposito della motivazione, effettuato in questa sede in allegato alla pag. 15/26 memoria di costituzione ed ammissibile in quanto documento sopravvenuto alla pronuncia in questa sede appellata, consente di ritenere accertati i seguenti fatti, parte dei quali consumata prima del provvedimento giudiziale di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, integranti il “reato p. e p. dagli artt. 81, 660 c.p., poiché, nell'ambito di un rapporto coniugale connotato da periodi conflittuali alternati a periodi di tranquillità (già oggetto del proc. pen. n. 6456/2019 Mod. 21, archiviato il 19.03.2020 dal G.I.P. senza alcuna opposizione dopo la notifica dell'avviso ex art. 408 C.P.P.), il prevenuto, separatosi "di fatto" dalla moglie, , in data 24.11.2020, Controparte_1 andando a vivere altrove, iniziava (soprattutto quando apprendeva che la stessa era in stato di gravidanza e voleva comunque formalizzare la richiesta di separazione come poi avvenuto) a molestarla, pensando che il nascituro fosse il frutto di un tradimento, e, oltre a numerosi messaggi, la pedinava (come accaduto l'11.03.2021), inducendo la malcapitata a proporre il 15.03.2021 una istanza di ammonimento presso la Questura di Pescara (procedimento conclusosi il 31.03.2021 con un provvedimento di archiviazione), rinunciando a proporre querela per i fatti già accaduti (verbale di s.i- del 16.03.2021); ma, poiché la condotta non cessava ed i messaggi continuavano a pervenirle, la sporgeva querela il 03.05.2021 (come da verbale di s.i. in atti), CP_1 ricevendo detti messaggi persino mentre era in Questura (mostrandoli al verbalizzante)
e, in seguito, anche in piena notte (come accaduto il 5.05.2021 alle ore 02:58).
In Pescara e Vicoli fino al Maggio 2021”.
Non può, inoltre, non tenersi conto degli svariati abbandoni del tetto coniugale compiuti dal il quale ultimo in ordine di tempo ed anche il più rilevante per durata e Pt_1 modalità (da marzo a settembre del 2020), ha sicuramente inciso in modo definitivo sulla volontà della di troncare il rapporto coniugale, nonostante i vari tentativi di CP_1 riappacificazione e ricomposizione delle crisi che nel tempo si sono susseguite con continuità, minando irrimediabilmente la stabilità e l'unione della coppia.
Emerge con evidenza, dunque, non solo la prova delle condotte violative dei doveri coniugali ma anche il collegamento eziologico con la rottura del vincolo coniugale. Il
Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto che la pur conoscendo con certezza CP_1
l'età avanzata del marito ed in ipotesi l'indole gelosa, non fosse comunque tenuta ad accettare condotte sia pubbliche che private, idonee a ledere la dignità e l'incolumità pag. 16/26 della stessa, tali da integrare il nesso causale tra tali condotte e la crisi coniugale verificatasi.
Risultano parimenti documentati i versamenti di denaro dal marito alla moglie, non rifiutati, ma tali attribuzioni oltre a rientrare nei doveri di contribuzione familiare ex art. 143 c.c., debbono presumersi frutto di scelte condivise (si pensi all'acquisto della casa in comune in Vicoli), che non possono essere qualificate come prestiti da restituire (v. art. 2034 c.c.), risultando proporzionati al tenore di vita del ove considerati atti Pt_1 di liberalità verso la moglie, caratterizzati nella fase finale di più intensa crisi del rapporto, dal maldestro tentativo del di trattenere la coniuge attraverso regali in Pt_1 denaro, pur a fronte di una evidente rottura della affezione morale.
Ritiene, pertanto, questa Corte che il Tribunale abbia deciso nel rispetto dei principi di diritto, ben esercitando il potere discrezionale in sede di ammissione delle prove ai sensi degli articoli 115 e 116 c.p.c. (la giurisprudenza di legittimità -Cass. civ., Sez. III, n.
11892/2016-ha chiarito che il giudice non è tenuto a confutare ogni singola deduzione, essendo sufficiente che la motivazione dia conto degli elementi ritenuti decisivi, come nel caso di specie), fondando l'addebito della separazione al anzitutto in base a Pt_1 prove documentali dal contenuto inequivocabile, tali da evidenziare il nesso causale delle condotte prevaricatorie avute verso la CP_1
Pertanto, i motivi di appello esaminati sono infondati e vanno rigettati.
3. Il terzo motivo di appello inerente all'affidamento del minore richiede di affrontare alcune preliminari considerazioni.
L'art. 337 bis e ss. c.c. stabilisce il principio della bigenitorialità, salvo che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Tale principio trova fondamento negli artt. 29 e 30 Cost., nonché nell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che impone di considerare prioritariamente il superiore interesse del minore.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. l'affido condiviso dei minori di età costituisce la regola alla quale può derogarsi solo in presenza di circostanze che lo rendano pregiudizievole per i minori stessi. Tale modalità di affido comporta che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale pag. 17/26 del minore sono assunte di comune accordo …”, mentre “limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente …”.
Prevede, invece, l'art. 337 quater in tema di “Affidamento a un solo genitore..”, che “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Osta, dunque, in astratto all'applicazione della regola generale, rendendo necessario il ricorso all'affido esclusivo, che costituisce l'eccezione, solo l'eventuale affermarsi di circostanze pregiudizievoli per l'interesse del minore, oppure la condotta di uno dei genitori improntata al disinteresse nei confronti del figlio, essendo pacifico che il
“comportamento del genitore carente nella cura, assistenza ed educazione del figlio, in quanto il disinteresse è sintomatico della inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente” (cfr. Cass. civ. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di prima istanza ricorrono i presupposti per derogare all'ordinario regime di affido condiviso, in favore di un affido esclusivo rafforzato in favore della madre quale figura più idonea alla protezione e crescita del minore.
Emerge in particolare dall'elaborato di CTU depositato in primo grado quanto segue:
“Il regime di affido esclusivo alla madre, unitamente all'esercizio del diritto di visita paterno disciplinato attraverso la modalità protetta in Spazio Neutro, ha permesso di conservare e migliorare la continuità della relazione padre-figlio, interrompendo le dinamiche legate alla elevatissima conflittualità tra i genitori, potenzialmente scatenanti episodi di violenza.
La genitorialità di entrambi sembra aver raggiunto livelli di maggiore efficacia e la quotidianità di tutti non più vessata dal conflitto costante e da elementi di stress continui che si verificavano ad ogni, seppur minimo, contatto tra i due genitori.
Tuttavia, la coppia genitoriale non ha compiuto passi avanti significativi nel processo separativo, tali da riuscire a slegare totalmente il piano coniugale da quello genitoriale pag. 18/26 e da renderli maggiormente capaci di gestire la crescita del figlio congiuntamente e in un clima di civile collaborazione.
Sebbene il contatto diretto tra i due genitori sia stato sostanzialmente interrotto, ogni occasione di scambio comunicativo, quali le videochiamate tra il padre e il bambino, diviene motivo di tensione e contrasto e malcelata o manifesta ostilità.
In particolare, i genitori a oggi risultano ancora incapaci di cooperazione e gestione della responsabilità congiunta nelle decisioni da prendere per il figlio, di raggiungere un livello di comunicazione minimo, necessario a disegnare un progetto educativo condiviso, di stabilire un clima di fiducia necessario per mantenere un rapporto basato sul rispetto e al cui centro vi sia unicamente l'interesse del bambino.
In altre parole, i genitori non litigano perché non si incontrano, ma non sono mai stati in grado e non lo sono ad oggi, di separare completamente i due piani, coniugale e parentale e pervenire ad un'alleanza genitoriale funzionale al raggiungimento di un obiettivo comune, il benessere del figlio.
È come se i genitori lavorassero anche se in modo non palese, l'uno contro l'altro, venendo così a mancare l'alleanza genitoriale. Tale negatività genitoriale rimane sempre sullo sfondo, ponendo il bambino in una situazione di forte rischio per la sua serenità e il suo adattamento socio-emotivo. Per_ Tutti gli aspetti sopra elencati non consentono al piccolo di fare esperienza di una coppia genitoriale coesa e positiva, malgrado la separazione personale, rendendo tuttora l'affido condiviso palesemente contrario ai suoi interessi.
Le istanze dei due genitori vanno in due opposte direzioni: il padre chiede di poter Per_ tornare ad un affido condiviso del piccolo senza tuttavia saper addurre motivi validi o elementi concreti che giustifichino tale richiesta;
la madre chiede non soltanto che le venga assicurato il mantenimento dell'affido esclusivo, ma che a maggior tutela propria e del minore, si passi ad un affido esclusivo rafforzato. A motivo di tale richiesta pone l'atteggiamento quasi sempre oppositivo del genitore non affidatario in ordine alle decisioni da prendere per il bambino e la sua costante indisponibilità nella condivisione di scelte necessarie, sia di minore che di maggiore rilevanza. Denuncia inoltre i comportamenti inadeguati dello stesso, che la porrebbero in un continuo stato pag. 19/26 di agitazione e allerta, condizione che avrebbe trovato un alleggerimento proprio nel nuovo assetto di affido esclusivo alla madre e nell'azzeramento dei contatti diretti tra i due genitori.
La madre, inoltre, nutre forti dubbi in relazione all'equilibrio personale, alle abitudini di vita del ai suoi comportamenti e financo alle sue frequentazioni. Pt_1
Nel padre, sebbene gli si debbano riconoscere grandi miglioramenti nella gestione della relazione con il figlio piccolo ed un impegno costante per vederlo presso i Servizi, permangono le lamentele circa l'obbligo a cui è sottoposto, lo Spazio Neutro, la distanza che deve percorrere e gli effetti dei provvedimenti giudiziari sulla propria immagine pubblica.
Si registra dunque una lettura narcisistica dei fatti e della realtà che lo circonda, che conferma una scarsa capacità di decentramento cognitivo, con un'attenzione particolare al proprio disagio e ai propri bisogni, attribuendo sempre all'esterno tutte le responsabilità, alla moglie, al CTU, al giudice, e mai riconoscendo il peso delle proprie azioni, sia adeguate che inadeguate e delle dinamiche relazionali disfunzionali, non potendo così contare su un livello minimo di capacità riflessiva.
Per tutto quanto sopra esposto, fermo che il diritto dell'adulto ad essere genitore è soccombente rispetto ai diritti del minore, non può prevalere cioè sui bisogni concreti del figlio, sul suo diritto ad un'infanzia serena e a uno sviluppo psico-emotivo equilibrato, l'affido esclusivo alla madre risulta ancora essere la misura minima più idonea, poiché allo stato ed anche in una proiezione futura, si mostra come il genitore con maggiori risorse personali, in grado di garantirgli un adeguato sviluppo psico- fisico, la possibilità di vivere in un ambiente sano, nel quale vengano soddisfatte tutte le sue necessità, sia materiali che affettive……”.
In conclusione ritiene la CTU che “Valutati tutti gli elementi, ritenuto preminente
l'interesse superiore del minore, nel caso in esame, l'affido super esclusivo potrebbe meritare una valutazione, al fine di avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, in considerazione, di oggettivi limiti nella cogenitorialità, di ostacoli di ordine pratico e logistico, di alcune inadeguatezze nelle funzioni genitoriali del padre e degli episodi di violenza riferiti”.
pag. 20/26 Alla luce di tali risultanze, dunque, e non solo a fronte della pur spiccata conflittualità tra le parti, che ha impedito non solo una regolamentazione consensuale del diritto di visita paterno nei confronti della prole, ma anche una soluzione più libera da controlli esterni, si condivide pienamente la decisione del collegio di prime cure di prevedere l'affidamento esclusivo nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c., in ragione della incapacità genitoriale che il ha mostrato nei rapporti interpersonali con il Pt_1 figlio palesando ostilità e contrarietà anche alle determinazioni assunte in corso di Per_1 giudizio riguardo all'esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla genitorialità (ad esempio l'assunzione della caregiver), attraverso una condotta poco collaborativa al fine di costruire un clima di serenità e di fattiva collaborazione per garantire un clima disteso a favore di un sano e regolare sviluppo psicofisico del minore.
Quindi il motivo non può essere accolto.
In merito ai provvedimenti di carattere economico, quanto al contributo per il mantenimento del minore, l'appellante ritiene in primo luogo immotivato l'aumento mensile dell'importo di €150,00 rispetto al contributo di € 400,00 previsto in sede di provvedimenti provvisori, in ipotesi deliberato senza la prova effettiva dei maggiori bisogni del piccolo con erronea valutazione della accresciuta capacità Per_1 patrimoniale del Pt_1
Sostiene, infine, che la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore della coniuge debba ritenersi contraria ai principi espressi dalla Corte di Cassazione
(Sez. Un. n. 32914-2022) avuto riguardo alla breve durata del matrimonio ed all'autonomia economica della oltre che alle ingenti somme versatele dal CP_1 nel corso del rapporto, da considerare quale contributo al mantenimento della Pt_1 coniuge.
Neppure tali censure meritano accoglimento.
Sul mantenimento del minore.
Ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, occorre in astratto rammentare che, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell' art. 337 ter comma 4, c.c. , che, introdotto dal D.L.vo n. 154 del
2013 , art. 55, riproduce quanto già stabilito all' art. 155 comma 4, c.c. , a seguito pag. 21/26 delle modifiche apportate dalla L. n. 54 del 2006 , art. 1 (così Cass., Sez. I,
Ordinanza n. 2020 del 28 gennaio 2021 e Cass., Sez. VI-1, Ordinanza n. 19299 del
16 settembre 2020).
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Posto che non ha rilevanza nel caso di specie il tenore di vita goduto dal minore con entrambi i genitori, essendo il piccolo nato allorquando il procedimento di Per_1 separazione era già stato incardinato e i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, e posto che risulta evidente il pressoché esclusivo tempo di permanenza presso la madre, a seguito del collocamento esclusivo rafforzato, oltre che la conseguente estrema differenziazione della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, oggetto di contrasto sono unicamente le risorse economiche di cui entrambi i genitori dispongono.
Sul punto emerge dalla documentazione acquisita in atti un significativo squilibrio reddituale tra le parti. Da un lato, infatti la ammessa al patrocinio a spese dello CP_1
Stato in entrambi i gradi di giudizio, risulta percettrice di un reddito inferiore alla soglia prevista ex lege per l'ammissione a tale beneficio, come confermato dalla modestissima movimentazione di entrate ed uscite negli ultimi anni, documentata con riferimento al conto corrente alla stessa intestato.
Quanto al la documentazione reddituale dell'ultimo triennio evidenzia un Pt_1 reddito complessivo per l'anno 2024 pari a euro 85.320,00, con un reddito imponibile pari a euro 78.838,00 (dichiarazione 730/2025), un reddito complessivo per l'anno 2023 pari a euro 82.868,00, con un reddito imponibile pari a euro 71.431,00, (dichiarazione pag. 22/26 730/2024) ed un reddito complessivo per l'anno 2022 pari a euro 78.557,00, con un reddito imponibile pari a euro 77.920,00 (dichiarazione 730/2023).
Tale evidente squilibrio reddituale rende condivisibile ragione dei provvedimenti di carattere economico adottati dal Tribunale di Pescara sia in favore della coniuge che del figlio minore.
Le entrate pecuniarie del (di circa euro 80.000,00 l'anno), così come le sue Pt_1 proprietà mobiliari ed immobiliari e le sue dichiarazioni dei redditi non sono state messe in discussione e risultano documentate.
5. Sulle spese di lite del procedimento di primo grado.
Il principio generale in materia di spese processuali è sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla controparte, liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Tale regola si applica anche ai sub-procedimenti introdotti in primo grado in materia di famiglia, come quelli previsti dall'art. 709, ultimo comma, e dall'art. 709-ter c.p.c., relativi alla soluzione delle controversie sull'affidamento dei figli e all'adozione di provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.
In tali procedimenti, la giurisprudenza ha chiarito che la condanna alle spese deve essere commisurata alla soccombenza specifica nel sub-procedimento, anche se inserito nel contesto di una causa principale di separazione o divorzio. Il giudice, pertanto, può pronunciare statuizioni autonome sulle spese, valutando l'esito del ricorso ex art. 709- ter e le condotte processuali delle parti. La compensazione totale o parziale è ammessa solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” esplicitamente motivate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come ribadito dalla Cassazione (ord. n. 563/2025; ord. n. 5402/2024).
Quanto alla liquidazione delle spese in sede di condanna di primo grado, il giudice deve rispettare i parametri forensi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. La
Corte di Cassazione ha più volte affermato l'inderogabilità dei minimi tariffari e il divieto di riduzioni arbitrarie oltre il 50% dei valori medi, salvo motivazione puntuale
(Cass. n. 19049/2025; Cass. ord. n. 27268/2025). Analogamente, se la liquidazione supera i parametri massimi, il giudice è tenuto a fornire una motivazione adeguata, pena la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dei principi di trasparenza (Cass. n. 27295/2022;
Cass. n. 15860/2014). pag. 23/26 In materia di famiglia, la Cassazione ha sottolineato che la determinazione delle spese deve tener conto della natura dei provvedimenti richiesti, del valore indeterminabile della causa e delle peculiarità dei sub-procedimenti, applicando i parametri per le cause di volontaria giurisdizione o di valore indeterminato, con eventuali correttivi per la fase istruttoria.
In conclusione, pur considerando l'esito del procedimento di merito e dei sub- procedimenti introdotti in corso di causa, si evidenzia la correttezza della decisione di primo grado in merito alla individuazione della parte soccombente, non risultando tale delibazione inficiata dalla circostanza che la abbia conseguito un contributo al CP_1 mantenimento inferiore a quello richiesto, risultando comunque vittoriosa sul punto, essendosi il opposto al riconoscimento del contributo in favore della coniuge Pt_1 ed avendo manifestato disponibilità per un contributo in favore del figlio inferiore a quello deciso, ed essendo stata altresì accolta la richiesta di addebito dalla stessa formulata in primo grado, oltre che l'affido esclusivo in favore della madre, sia la quantificazione degli importi, consentendo nel caso di specie la complessità delle vicende poste all'attenzione del giudice di primo grado e nei sub-procedimenti annessi, di ritenere adeguata l'individuazione del parametro di riferimento in quello medio/alto.
6. Sull'appello incidentale della inerente all'adeguamento Istat dell'assegno di CP_1 mantenimento.
Sebbene l'art. 5, comma 7, della L. 898/1970 preveda espressamente la rivalutazione automatica per l'assegno divorzile, la Corte di Cassazione ha esteso per analogia tale principio anche agli assegni di mantenimento in sede di separazione, pur in assenza di una norma specifica, ritenendo che l'adeguamento costituisca un corollario implicito della funzione assistenziale dell'assegno (Cass. n. 15101/2004; orientamento costante).
La ratio è evidente, infatti l'assegno di mantenimento, se non rivalutato, subirebbe una progressiva erosione del potere d'acquisto, vanificando la tutela del coniuge economicamente più debole. Per questo motivo, la prassi giudiziaria prevede che il provvedimento di separazione contenga una clausola di adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati
(FOI), al netto dei tabacchi. Anche in mancanza di tale clausola, la giurisprudenza riconosce il diritto alla rivalutazione, salvo espressa esclusione pattizia. pag. 24/26 Sul piano operativo, l'adeguamento ISTAT è calcolato annualmente applicando la variazione percentuale dell'indice ISTAT all'importo dell'assegno. L'aggiornamento opera automaticamente e non richiede un nuovo intervento giudiziale;
tuttavia, in caso di mancata applicazione, il beneficiario può agire per il recupero delle differenze arretrate entro il termine di prescrizione quinquennale (Cass. n. 6975/2005).
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la rivalutazione ISTAT non è una mera facoltà, ma un principio volto a garantire l'effettività del diritto al mantenimento, in coerenza con la funzione assistenziale dell'assegno e con l'art. 156 c.c. (Cass. ord. n.
14310/2023; Cass. n. 17545/2023). Tale meccanismo, inoltre, si applica anche agli assegni destinati ai figli, in virtù dell'art. 337-ter c.c., che impone di considerare l'interesse superiore del minore.
In conclusione, l'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale rappresenta uno strumento indispensabile per preservare la funzione solidaristica e perequativa dell'istituto, evitando che l'inflazione comprometta la tutela del coniuge più debole. La giurisprudenza consolidata ne sancisce la natura automatica e inderogabile, salvo diversa pattuizione, confermando la centralità del principio di equità nel diritto di famiglia.
Nel caso di specie la sentenza di primo grado ha già puntualmente previsto che:
“Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 CP_1
Per_
quale contributo al mantenimento di quest'ultima e del figlio ,
[...] rispettivamente euro 500,00 ed euro 550,00, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso nelle spese straordinarie…”, con la conseguenza che l'appello incidentale non appare sostenuto da un interesse giuridicamente apprezzabile.
7. Sulla domanda della ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Quanto alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata, va rilevato che l'art. 96
c.p.c. presuppone la prova della mala fede o colpa grave nella proposizione dell'azione.
La giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, n. 9912/2018) richiede un quid pluris rispetto alla mera soccombenza, per cui:“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.… esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pag. 25/26 propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie non emergono condotte temerarie, sicché la domanda va rigettata.
8. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza prevalente, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., ed è pertanto disposta a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario, risultando la parte appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 325-2025, resa dal Tribunale di Pescara, Parte_1 pubblicata il 17.03.2025, nei confronti di così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello principale e conferma la sentenza di primo grado;
• dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Erario, liquidandole in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 9 dicembre 2025.
Consigliere rel.
FR OL
Presidente
RB EL BO
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