Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
1379/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria OS Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
72, rappresentata e difesa dall'avv. Cira Casillo giusta procura in atti e con la stessa elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 365, e Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in Ascea Marina al Corso Elea n. 237, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo D'Avino giusta procura in atti e con lo stesso domiciliato in Poggiomarino alla via Nocelleto n. 52
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come indicate nelle note.
Il P.M., in data 23.04.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Poggiomarino in data 24.10.2003 - adottando successivamente il regime della
1
nata a [...] in data [...], entrambe minorenni;
che essendo Per_2
intervenuta una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente come da decreto di omologa del 12.06.2018, prevedendo l'affidamento condiviso delle figlie, all'epoca tutte minorenni, con residenza privilegiata presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale, con regolamentazione ordinaria del diritto di visita del padre, a carico del quale veniva posto l'obbligo di versare al coniuge l'importo di euro 600,00 (euro 200,00) per il mantenimento delle tre figlie, oltre spese straordinarie loro relative ripartite al 50%.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio. Hanno, infatti, allegato di aver intrapreso nuove stabili convivenze di fatto nel corso delle quali sono nati anche altri figli e, pertanto, hanno chiesto di recepire le condizioni stabilite in ricorso.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, disposta con decreto del
17.02.2025 la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, con ordinanza del 26.02.2025 sono stati chiesti chiarimenti alle parti in ordine al contenuto degli accordi
(avendo le parti previsto a carico del l'obbligo di versare al coniuge un assegno divorzile Pt_2
senza nulla prevedere per il mantenimento dei tre figli), invitando altresì le parti a documentare i rispettivi redditi. Con le note di udienza depositate in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025, i coniugi hanno dato atto di aver modificato parzialmente il contenuto degli accordi - specificando che la previsione dell'assegno divorzile era da intendersi quale mantenimento per i figli e non quale assegno divorzile per il coniuge - e di non volersi riconciliare.
Hanno, altresì, depositato dichiarazione dei redditi del - il quale in ricorso ha dichiarato di Pt_2
lavorare come imprenditore - (da cui risulta per il periodo di imposta 2021 un reddito dichiarato di euro 196,00; per il periodo di imposta 2022 un reddito dichiarato di euro 5.206,00; per il periodo di imposta 2023 un reddito dichiarato di euro 11.736,00); mentre per la IZ - che in ricorso ha dichiarato di essere disoccupata - hanno depositato unicamente documentazione ISEE (da cui risulta quale somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare euro 9.087,00 dall'ISEE 2022; euro 6.262,00 dall'ISEE 2023; euro 18.977,00 dall'ISEE 2024; euro 23.256,00 dall'ISEE 2025).
Pertanto, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 17.04.2025 in sostituzione dell'udienza del
16.04.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
2 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 4993/2018 del 12.06.2018.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (02.05.2018), terminato con decreto di omologa n. 4993/2018 del 12.06.2018 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con gli interessi della prole, possono essere poste alla base della presente decisione. Si precisa, comunque, che pur avendo le parti previsto che l'assegno di mantenimento di euro 220,00 per ciascun figlio è già gravato da rivalutazione Istat, ciò non esclude che l'assegno sia soggetto alla rivalutazione annuale come per legge.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 01.07.2024, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Poggiomarino in data 24 marzo 2003 tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
a) i ricorrenti continueranno a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
b) le figlie (quasi maggiorenne) e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i PE Per_2
genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre sita in Poggiomarino (NA) alla via Ascolese n. 72;
c) il diritto di visita del padre è regolamentato nel modo seguente: il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ed un week end alternato con la madre dalle ore
16:00 del sabato fino alle ore 16:00 della domenica. Il padre avrà la facoltà di portare in vacanza con sé le figlie per 15 giorni durante le vacanze estive, e per una settimana durante le festività natalizie, mentre le festività pasquali verranno trascorse in modo alternato di anno in anno, nel senso che un anno le trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre e così di seguito. Il 1° novembre
(la festa di tutti i santi), le figlie lo trascorreranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. La giornata dell'8 dicembre ( , le figlie la trascorreranno con la Persona_3
madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari. Le vacanze di Natale, dal 24 Dicembre al 30 di-cembre, le figlie li trascorreranno con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari. Mentre
3 dal 31 dicembre al 6 gennaio, li trascorreranno con la madre negli anni dispari e col padre negli anni pari. La giornata di Pasqua, le figlie la trascorreranno con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari. Mentre la giornata di Pasquetta la trascorreranno con la madre negli anni dispari e col padre negli anni pari. La giornata del 25 Aprile le figlie la trascorreranno con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari. Il 1° Maggio lo trascorreranno con la madre negli anni dispari e col padre negli anni pari;
mentre il 2 giugno lo trascorreranno con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari;
d) è posto a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i figli in favore di Parte_2
dell'importo di euro 660,00 mensili (ovvero euro 220,00 cadauno), già gravato di Parte_1
rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 8 (otto) di ciascun mese, mediante accredito su
PostePay n. 5333171131615649, intestata ad essa . Tale importo sarà destinato da Pt_1 Parte_1
al soddisfacimento dei bisogni delle tre figlie. Le spese straordinarie, ludiche e scolastiche relative alle figlie cederanno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
e) i ricorrenti hanno dichiarato che provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al detto titolo. La Sig.ra sul punto dichiara di Pt_1
rinunciare all'assegno divorzile in quanto beneficia della solidarietà economica del suo nuovo partner che le consente di provvedere a tutte le proprie necessità;
f) le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio dei passaporti;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Poggiomarino per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 12, parte I, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 del predetto Comune);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 7.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria OS Barbato
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