TRIB
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2604/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione delibere condominiali ex art. 1137 c.c.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Colangelo, Josè Toscano e
Salvatore Lacerra ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Potenza alla Via Cavour n° 72, giusta procure in atti;
pec indicate in atti;
(attrice)
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona dell'amministratore legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore geom. (c.f. ), CP_2 C.F._1
Pagina 1 di 14 rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Bonis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via Domenico Di Giura n. 54 –
Centro Direzionale, giusta procura in atti;
pec indicata in atti;
(convenuto)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11/12/2024, svoltasi in modalità cartolare mediante deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la CP_3
premesso di essere proprietaria di un immobile facente parte del
[...]
in Potenza, nonché costruttrice Controparte_1
dello stesso complesso condominiale, conveniva innanzi al Tribunale di Potenza detto Condominio al fine di sentir accertare e dichiarare l'annullabilità e/o nullità delle delibere condominiali del 14/12/2020 e del 01/03/2021 in quanto adottate in violazione della legge e del regolamento condominiale.
In particolare:
Pagina 2 di 14 a) relativamente all'assemblea tenutasi in data 14/12/2020 ne eccepiva in via pregiudiziale la annullabilità in quanto costituitasi in violazione del regolamento condominiale poiché un partecipante era portatore di n. 5 deleghe quando il predetto regolamento, all'art. 9, imponeva il limite di conferimento di un massimo di tre deleghe ad ogni partecipante.
Impugnava, poi, dell'assemblea richiamata: -la delibera di cui al punto 2 (atto di invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita) per genericità dell'oggetto, deducendone la nullità e/o annullabilità; -la delibera di cui al punto 4 (Credito
verso azioni da intraprendere) in assenza della indicazione CP_1 CP_4
della formazione della volontà assembleare, ovvero se adottata all'unanimità o con la presenza di voti contrari o astenuti, deducendone, pertanto, la nullità e/o annullabilità; -la delibera di cui al punto 6 (Diverso utilizzo del piazzale antistante le attività commerciali) con la quale l'Assemblea deliberava di dare continuità all'utilizzo del piazzale come sempre avvenuto, dichiarando trattarsi di bene condominiale, delibera annullabile, in assenza della indicazione sulla formazione della volontà assembleare, ovvero se adottata all'unanimità o con la presenza di voti contrari o astenuti, e comunque, affetta da nullità assoluta per assenza degli elementi costitutivi, non avendo indicato sulla base di quale titolo dovesse ritersi condominiale il bene, risultando al contrario esistente una convenzione tra parte attrice e Comune di Potenza di concessione dell'area, con conseguente impossibilità dell'Assemblea di adottare decisioni incidenti su proprietà esclusive;
-la delibera di cui al punto 8 (Infiltrazioni di acqua dalla copertura del pianerottolo di ingresso a
) con la quale -richiamando la avvenuta reintegra nel Controparte_5
possesso in favore del contro parte attrice nell'ambito del CP_1
procedimento instaurato innanzi a questo Tribunale (r.g. 1807/2020 – Ord. del
7/12/2020), conclusosi per cessata materia del contendere a seguito di consegna
Pagina 3 di 14 delle chiavi da parte convenuta al nel ribadire la natura condominiale CP_1
del bene, autorizzava l'amministratore a sostituire le chiavi di accesso al lastrico, delibera annullabile, in assenza della indicazione sulla formazione della volontà assembleare, ovvero se adottata all'unanimità o con la presenza di voti contrari o astenuti, e, comunque, affetta da nullità assoluta per assenza degli elementi costitutivi, non avendo indicato sulla base di quale titolo dovesse ritenersi condominiale il bene, risultando al contrario dagli atti di compravendita (depositati in numero di due a titolo esemplificativo) tra l'attrice-costruttrice ed i condomini una riserva di proprietà su detto bene, con conseguente impossibilità da parte dell'Assemblea di adottare decisioni incidenti su proprietà esclusive;
-la delibera di cui al punto 11 (Rifacimento illuminazione condominiale a risparmio energetico) con la quale l'Assemblea nel deliberare in merito, affermava la condominialità del lastrico solare, risultando, anche per tale delibera, applicabili le eccezioni di cui al capo 8.
b) relativamente all'assemblea tenutasi in data 01/03/2021, ne impugnava le seguenti delibere: -punto 6 [Piazzali antistanti le attività commerciali, lastrico solare
(tetto) in possesso del (sua regolamentazione di accesso, sostituzione CP_1
della chiave, installazione pannelli solari e quant'altro) e facciate del fabbricato] con la quale -nel confermare il deliberato del 14/12/2020 e negare la consegna della chiave del lastrico all'attrice, da quest'ultima richiesta- l'Assemblea ribadiva la natura condominiale del bene, ratificando la già avvenuta sostituzione della relativa serratura di accesso a tutela del possesso condominiale, delibera affetta da nullità assoluta per assenza degli elementi costitutivi, non avendo indicato sulla base di quale titolo dovesse ritenersi condominiale il bene, richiamando, al contrario, le riserve di proprietà già menzionate, con conseguente impossibilità da parte dell'Assemblea di adottare decisioni incidenti su proprietà esclusive;
-punti 7 e 8 (7:
Pagina 4 di 14 procedura di mediazione 2/2021 promossa da ed per CP_4 Controparte_6
impugnare la delibera del 14/12/2020 sugli argomenti di cui al punto 6; 8: procedura di mediazione 12/2021 promossa da per l'ottenimento e/o riconoscimento CP_4
della proprietà esclusiva del lastrico solare delle aree circostanti e delle facciate dell'immobile ubicato in Potenza alla ), delibera affetta da nullità in Controparte_1
assenza della indicazione sulla formazione della volontà assembleare, ovvero se adottata all'unanimità o con la presenza di voti contrari o astenuti;
-punto 13 (Nulla osta per l'installazione di n. 2 insegne pubblicitarie), con la Controparte_7
quale l'Assemblea autorizzava, con voto contrario della , l'apposizione delle CP_3
insegne previa corresponsione di canone mensile come da regolamento, delibera affetta da nullità per assenza degli elementi costitutivi, non avendo indicato sulla base di quale titolo dovesse ritenersi condominiale il bene, richiamando, al contrario, le riserve di proprietà già menzionate, con conseguente impossibilità da parte dell'Assemblea di adottare decisioni incidenti su proprietà esclusive.
Sulla base di tali eccezioni, chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del di Controparte_1
Potenza del 14.12.2020 per tutti i motivi esposti, con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del
di Potenza del Controparte_1
01.03.2021 per tutti i motivi esposti, con ogni conseguenza di legge;
3) condannare controparte al risarcimento danni subiti, da liquidarsi in via equitativa in favore della
4) condannare controparte alla refusione delle spese di lite e compensi da CP_3
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa depositata il 01/12/2021, si costituiva il convenuto CP_1
il quale, eccependo l'improcedibilità dell'azione ex art. 1137 c.c. per omesso rispetto
Pagina 5 di 14 dei termini ivi previsti in relazione all'inoltro dell'istanza di mediazione all'amministratore del , chiedeva nel merito il rigetto delle domande CP_1
formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto.
In particolare, nel merito, premettendo l'insindacabilità da parte del giudice sul merito delle deliberazioni adottate dall'assemblea, da limitarsi solo alla verifica della legittimità ex art. 1137 c.c., deduceva: a) la carenza di interesse di parte attrice ad impugnare delibere di natura programmatica, ovvero quelle prive di effetti giuridici e di natura puramente ricognitiva in merito alla posizione giuridica assunta dal nei confronti del condomino , come quelle oggetto di CP_1 CP_3
impugnazione ed afferenti la presunzione di proprietà ex art. 1117 c.c. di determinati beni, presunzione non superata dall'attrice, in assenza di allegazione di un titolo valido, ovvero titolo stipulato al momento della costituzione del
, in cui si disponevano riserve di proprietà in merito agli stessi beni;
b) CP_1
l'infondatezza dell'eccepita nullità e/o annullabilità della delibera del 14/12/2020, ritenuta assunta con il voto di un partecipante munito di un numero di deleghe superiore a quello ammesso dal regolamento di condominio, in quanto con la delibera del 10/07/1997 veniva approvato il regolamento aumentando a cinque il limite di deleghe precedentemente previsto dall'art. 9, con la conseguenza che, essendo stato rispettato tale limite, unitamente a quello in millesimi previsto dall'art. 67 disp. att. c.c., la costituzione dell'assemblea impugnata doveva ritenersi regolare;
c) l'infondatezza dei motivi di impugnazione riferiti alle delibere di cui ai capi 2 e 4 dell'assemblea del 14/12/2020 in quanto, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, erano ben definiti gli argomenti all'ordine del giorno, tenuto conto anche del contenuto della convocazione, e ciò in particolar modo rispetto alla posizione debitoria della stessa parte attrice, ben consapevole della relativa morosità, restando comunque a carico del condomino l'onere di eventuali richieste
Pagina 6 di 14 di chiarimenti;
d) l'infondatezza dei motivi di impugnazione rispetto alle delibere di cui ai capi 6, 8 e 11, stessa assemblea, in quanto, come già detto, priva di prova risultava l'asserita riserva di proprietà sui beni ivi richiamati, da ritenersi invece condominiali per presunzione ex art. 1117 c.c.; e) l'infondatezza, per gli stessi motivi che precedono, dell'eccezione di nullità delle delibere di cui ai punti 7, 8 dell'assemblea del 01/03/2021, risultando evidente l'adozione all'unanimità delle delibere e, pertanto, la non necessità di indicazione dei votanti;
f) l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle delibere di cui ai punti 6 e 13 della medesima assemblea del 01/03/2021, non essendo stata fornita prova della proprietà esclusiva dei beni ivi richiamati (lastrico solare, facciate e area antistante il Condominio) in capo all'attrice.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, così provvedere: 1) rigettare le avverse domande siccome inammissibili, illegittime ed infondate sia in fatto che in diritto;
2) condannare la società appellante in persona del suo legale rappresentante p.t. al CP_4
risarcimento dei danni da “lite temeraria” (ovvero a titolo di responsabilità aggravata processuale) cagionati al Controparte_8
, in persona dell'amministratore suo legale
[...]
rappresentante p.t.; danni che si quantificano in via equitativa nella somma pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, occorrendo con determinazione anche equitativa;
3) condannare parte la società attrice al pagamento delle spese di lite e compensi professionali come da D.M. 140/2012, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Pagina 7 di 14 Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., parte convenuta, nelle predette memorie, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto intervenuta delibera del 04/03/2022, non impugnata, che sostituiva, ratificandole, le delibere del 14/12/2020 e 01/03/2021, dovendosi, pertanto, ritenere non più sussistente l'interesse ad ottenere pronuncia di annullamento di dette delibere in quanto integralmente sostituite dalla delibera successiva.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione in quanto di natura documentale e, conseguentemente, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, a tale udienza, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali, parte convenuta eccepiva l'intervenuto difetto di legittimazione attiva della , non risultando più CP_3
condomina all'esito della vendita dell'unità immobiliare di proprietà attrice con provvedimento di trasferimento giudiziale.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell'azione avendo parte attrice espletato il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, come da verbale negativo prodotto in atti.
2. Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dal convenuto , eccezione che, in quanto CP_3 CP_1
connesse, va esaminata congiuntamente con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta delibera sostitutiva di quelle oggetto di impugnazione;
infatti, secondo la Suprema Corte (Ord. n.
16654/2024) l'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea condominiale (di cui all'art. 1137 c.c.) ha quale presupposto, come requisito di
Pagina 8 di 14 legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore, requisito necessario non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione del giudizio;
conseguentemente la perdita di tale qualità determina il venir meno dell'interesse ad agire dell'ex condomino finalizzato ad ottenere dal Giudice l'annullamento della delibera impugnata, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ad agire;
tale effetto, tuttavia, non si verifica, con conseguente prosecuzione della causa, qualora la perdita della qualità di condomino lasci comunque sopravvivere un diritto in relazione alla passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera adottata quando era ancora condomino, incidendo la delibera ancora in via derivata sul patrimonio dell'ex condomino (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 14/06/2024 n. 16654).
Ciò detto, esaminando i motivi di impugnazione delle delibere del 14/12/2020 e
01/03/2021, anche in relazione alla sopravvenuta delibera sostitutiva del
04/03/2022, certamente va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alle delibere impugnate per cause afferenti la procedura di costituzione e deliberazione (ovvero le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea); si ritiene, infatti, che tali vizi siano stati sanati a seguito della ratifica dei punti posti all'ordine del giorno oggetto di impugnazione, avvenuta in sede di delibera condominiale del 04/03/2022 (che peraltro non risulta impugnata), dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 2377, ultimo comma, c.c.; in particolare, la disposizione di cui all'art. 2377, ultimo comma, c.c. prevede che l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.
Pagina 9 di 14 Tale principio ha carattere generale ed è, pertanto, applicabile anche alle assemblee dei Condomini;
ne deriva che, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale che si assuma affetta da nullità (o da una ragione di annullabilità), il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule specifiche, un atto sostitutivo di quello invalido.
Conseguentemente, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida ex art. 2377 c. 4 c.c., non può farsi luogo ad una pronuncia di annullamento, cui segue la cessazione della materia del contendere, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. 19 giugno 2008 n. 4459/2008; Tribunale Monza, 05 marzo 2001); l'esame dei motivi di impugnazione, e pertanto la loro fondatezza, invece, potranno essere valutati al solo fine del governo delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Tuttavia, richiamando i principi sopra riportati espressi dalla Suprema Corte, deve ritenersi persistente l'interesse di parte attrice ad accertare la legittimità delle delibere eventualmente incidenti, se risultanti fondati i motivi di impugnazione, sui beni asseritamente di proprietà esclusiva, anche perché, ove fondati, comunque farebbero permanere in capo all'attrice la qualità di condomina.
Ebbene detti motivi di impugnazione devono ritenersi infondati, non avendo parte attrice fornito valida prova idonea a superare la presunzione di condominialità dei richiamati beni (facciate, lastrico solare, suolo ed area circostante il complesso
Pagina 10 di 14 condominiale) ex art. 1117 c.c. che, giova ricordarlo, in relazione a detti beni, la cui elencazione è solo esemplificativa e non esaustiva (Cass. SS.UU. n. 2046/2006), determina una presunzione iuris tantum di condominialità, ovvero superabile solo con prova contraria, il cui onere incombe alla parte che assuma esserne proprietaria esclusiva, giusta l'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. determinato dalla norma richiamata.
Ciò detto, per costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, il titolo cui fa riferimento l'art. 1117 c.c. non è qualsiasi titolo di proprietà, ma solo l'atto costitutivo del condominio, ovvero il primo atto con il quale l'unico proprietario dello stabile, normalmente il costruttore, aliena parte dello stesso, così venendosi a costituire il condominio (da unica proprietà a Condominio) e la presunzione di condominialità dei beni di cui all'art. 1117 c.c., salvo che in quest'atto non venga espressamente formulata riserva di proprietà di detti beni da parte dell'alienante, a nulla rilevando eventuali riserve di proprietà contenute negli atti di compravendita successivi, per la cui validità risulta necessaria delibera assembleare adottata all'unanimità (tra le tante Cass. Civ., Sez. II, 09/08/2018 n. 20693; Cass. Civ. n.
14809/2017; Cass. SS.UU. 16/02/2016 n. 2951; Cass. Civ. n. 11812/2011).
Ciò detto, parte attrice, pur essendo il costruttore dell'edificio, ha prodotto atti di compravendita dai quali non si desume essere i primi atti di alienazione tali da essere idonei al superamento della presunzione di condominialità di cui all'art. 1117
c.c.; inoltre, ai fini della valutazione della natura condominiale di detti beni, va anche presa in considerazione la clausola, inserita in alcuni contratti, in base alla quale la riserva di proprietà, ai fini della validità, necessitava di essere riportata nel redigendo regolamento di condominio, riserva di proprietà non riscontrabile nel regolamento in atti, non oggetto di contestazione e redatto dalla stessa parte attrice
Pagina 11 di 14 in qualità di costruttore e successivamente approvato all'unanimità (delibera del
10/07/1997), pertanto con voto favorevole della stessa attrice.
In definitiva, per i motivi che precedono, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di impugnazione riguardanti la regolare costituzione delle assemblee impugnate (14/12/2020 e 01/03/2021) e relative deliberazioni i cui motivi di impugnazione riguardano i denunciati vizi procedurali
(ovvero le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea – delibera 14/12/2020, eccesso di deleghe, punti 2, 4; delibera 01/03/2021, punti 7, 8), essendo intervenuta delibera sostitutiva del
04/03/2022, mentre devono essere rigettati, poiché infondati, i restanti motivi riguardanti l'asserito eccesso di potere dell'Assemblea (delibera 14/12/2020, punti
6, 8, 11; delibera 01/03/2021, punti 6, 13), non risultando provata con idonei titoli la riserva di proprietà dei richiamati beni in capo a parte attrice.
3. Analizzando, comunque, i motivi di censura per i quali deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai soli fini della soccombenza virtuale, il Tribunale ritiene gli stessi infondati;
infatti come documentalmente provato, infondato è il motivo afferente l'eccesso di deleghe in quanto, con delibera del 10/07/1997 il limite di deleghe, come indicato nel testo in approvazione (due e non tre – art. 9 regolamento), veniva definitivamente ampliato a cinque, così dovendosi ritenere ritualmente costituita l'assemblea; altrettanto infondati risultano i motivi di impugnazione riguardanti la genericità dell'oggetto ed assenza della indicazione dei votanti (favorevoli o contrari) nelle delibere adottate, in quanto, per ciò che attiene la contestata genericità dell'oggetto, la stessa risulta infondata all'esito dell'ordine del giorno inserito in convocazione, argomenti tra l'altro ben noti a parte attrice per esserne diretta interessata (morosità, procedimenti di mediazione) cui comunque
Pagina 12 di 14 ricadeva l'onere di chiedere eventuali chiarimenti all'amministratore o in sede di assemblea, mentre, riguardo alla mancata indicazione dei votanti, in quanto deliberazioni prese all'unanimità, o a maggioranza con l'esclusione solo della CP_3
ed , deve ritenersi irrilevante l'omessa indicazione dei votanti in CP_6
quanto perfettamente individuabili per nominativo e millesimi nel frontespizio delle delibere in cui vengono elencati i nominativi e millesimi dei condomini presenti.
4. Vanno infine rigettate le rispettive domande di risarcimento danni come formulate dalle parti in quanto, riguardo quella proposta da parte attrice, deve ritenersi infondata all'esito del rigetto dei motivi di impugnazione, mentre riguardo quella proposta da parte convenuta, non risulta provata sia nell'an che nel quantum; infatti va rilevato che la figura di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rientrando nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova dei fatti costitutivi (an e quantum), non potendo il giudice, in difetto, liquidare il danno nemmeno in via equitativa (Cass. Civ., 06/11/2005, n. 21393; Cass. Civ,
19/07/1994, n. 13355; Trib. Roma, 10/07/2018. N. 14223).
5. Le spese del presente giudizio, all'esito dell'integrale soccombenza di parte attrice, determinate in dispositivo in relazione ai parametri per scaglione di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, valore €. 26.000,00, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria) e contenuti nei valori medi tenuto conto della non particolare complessità della materia trattata, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice ed in favore di parte convenuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pagina 13 di 14 Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2604/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle domande afferenti i motivi di impugnazione, come precisati ed elencati in parte motiva
(delibera 14/12/2020, eccesso di deleghe, punti 2, 4; delibera 01/03/2021, punti 7,
8), per intervenuta delibera sostitutiva del 04/03/2022;
2) RIGETTA tutti gli altri motivi di impugnazione, nonché la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata formulata da parte convenuta;
4) CONDANNA parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in €.
3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, nonché I.V.A. e Cassa Avvocati, se dovute, nelle rispettive misure di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele De Bonis, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza il 25/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2604/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione delibere condominiali ex art. 1137 c.c.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Colangelo, Josè Toscano e
Salvatore Lacerra ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Potenza alla Via Cavour n° 72, giusta procure in atti;
pec indicate in atti;
(attrice)
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona dell'amministratore legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore geom. (c.f. ), CP_2 C.F._1
Pagina 1 di 14 rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Bonis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via Domenico Di Giura n. 54 –
Centro Direzionale, giusta procura in atti;
pec indicata in atti;
(convenuto)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11/12/2024, svoltasi in modalità cartolare mediante deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la CP_3
premesso di essere proprietaria di un immobile facente parte del
[...]
in Potenza, nonché costruttrice Controparte_1
dello stesso complesso condominiale, conveniva innanzi al Tribunale di Potenza detto Condominio al fine di sentir accertare e dichiarare l'annullabilità e/o nullità delle delibere condominiali del 14/12/2020 e del 01/03/2021 in quanto adottate in violazione della legge e del regolamento condominiale.
In particolare:
Pagina 2 di 14 a) relativamente all'assemblea tenutasi in data 14/12/2020 ne eccepiva in via pregiudiziale la annullabilità in quanto costituitasi in violazione del regolamento condominiale poiché un partecipante era portatore di n. 5 deleghe quando il predetto regolamento, all'art. 9, imponeva il limite di conferimento di un massimo di tre deleghe ad ogni partecipante.
Impugnava, poi, dell'assemblea richiamata: -la delibera di cui al punto 2 (atto di invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita) per genericità dell'oggetto, deducendone la nullità e/o annullabilità; -la delibera di cui al punto 4 (Credito
verso azioni da intraprendere) in assenza della indicazione CP_1 CP_4
della formazione della volontà assembleare, ovvero se adottata all'unanimità o con la presenza di voti contrari o astenuti, deducendone, pertanto, la nullità e/o annullabilità; -la delibera di cui al punto 6 (Diverso utilizzo del piazzale antistante le attività commerciali) con la quale l'Assemblea deliberava di dare continuità all'utilizzo del piazzale come sempre avvenuto, dichiarando trattarsi di bene condominiale, delibera annullabile, in assenza della indicazione sulla formazione della volontà assembleare, ovvero se adottata all'unanimità o con la presenza di voti contrari o astenuti, e comunque, affetta da nullità assoluta per assenza degli elementi costitutivi, non avendo indicato sulla base di quale titolo dovesse ritersi condominiale il bene, risultando al contrario esistente una convenzione tra parte attrice e Comune di Potenza di concessione dell'area, con conseguente impossibilità dell'Assemblea di adottare decisioni incidenti su proprietà esclusive;
-la delibera di cui al punto 8 (Infiltrazioni di acqua dalla copertura del pianerottolo di ingresso a
) con la quale -richiamando la avvenuta reintegra nel Controparte_5
possesso in favore del contro parte attrice nell'ambito del CP_1
procedimento instaurato innanzi a questo Tribunale (r.g. 1807/2020 – Ord. del
7/12/2020), conclusosi per cessata materia del contendere a seguito di consegna
Pagina 3 di 14 delle chiavi da parte convenuta al nel ribadire la natura condominiale CP_1
del bene, autorizzava l'amministratore a sostituire le chiavi di accesso al lastrico, delibera annullabile, in assenza della indicazione sulla formazione della volontà assembleare, ovvero se adottata all'unanimità o con la presenza di voti contrari o astenuti, e, comunque, affetta da nullità assoluta per assenza degli elementi costitutivi, non avendo indicato sulla base di quale titolo dovesse ritenersi condominiale il bene, risultando al contrario dagli atti di compravendita (depositati in numero di due a titolo esemplificativo) tra l'attrice-costruttrice ed i condomini una riserva di proprietà su detto bene, con conseguente impossibilità da parte dell'Assemblea di adottare decisioni incidenti su proprietà esclusive;
-la delibera di cui al punto 11 (Rifacimento illuminazione condominiale a risparmio energetico) con la quale l'Assemblea nel deliberare in merito, affermava la condominialità del lastrico solare, risultando, anche per tale delibera, applicabili le eccezioni di cui al capo 8.
b) relativamente all'assemblea tenutasi in data 01/03/2021, ne impugnava le seguenti delibere: -punto 6 [Piazzali antistanti le attività commerciali, lastrico solare
(tetto) in possesso del (sua regolamentazione di accesso, sostituzione CP_1
della chiave, installazione pannelli solari e quant'altro) e facciate del fabbricato] con la quale -nel confermare il deliberato del 14/12/2020 e negare la consegna della chiave del lastrico all'attrice, da quest'ultima richiesta- l'Assemblea ribadiva la natura condominiale del bene, ratificando la già avvenuta sostituzione della relativa serratura di accesso a tutela del possesso condominiale, delibera affetta da nullità assoluta per assenza degli elementi costitutivi, non avendo indicato sulla base di quale titolo dovesse ritenersi condominiale il bene, richiamando, al contrario, le riserve di proprietà già menzionate, con conseguente impossibilità da parte dell'Assemblea di adottare decisioni incidenti su proprietà esclusive;
-punti 7 e 8 (7:
Pagina 4 di 14 procedura di mediazione 2/2021 promossa da ed per CP_4 Controparte_6
impugnare la delibera del 14/12/2020 sugli argomenti di cui al punto 6; 8: procedura di mediazione 12/2021 promossa da per l'ottenimento e/o riconoscimento CP_4
della proprietà esclusiva del lastrico solare delle aree circostanti e delle facciate dell'immobile ubicato in Potenza alla ), delibera affetta da nullità in Controparte_1
assenza della indicazione sulla formazione della volontà assembleare, ovvero se adottata all'unanimità o con la presenza di voti contrari o astenuti;
-punto 13 (Nulla osta per l'installazione di n. 2 insegne pubblicitarie), con la Controparte_7
quale l'Assemblea autorizzava, con voto contrario della , l'apposizione delle CP_3
insegne previa corresponsione di canone mensile come da regolamento, delibera affetta da nullità per assenza degli elementi costitutivi, non avendo indicato sulla base di quale titolo dovesse ritenersi condominiale il bene, richiamando, al contrario, le riserve di proprietà già menzionate, con conseguente impossibilità da parte dell'Assemblea di adottare decisioni incidenti su proprietà esclusive.
Sulla base di tali eccezioni, chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del di Controparte_1
Potenza del 14.12.2020 per tutti i motivi esposti, con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del
di Potenza del Controparte_1
01.03.2021 per tutti i motivi esposti, con ogni conseguenza di legge;
3) condannare controparte al risarcimento danni subiti, da liquidarsi in via equitativa in favore della
4) condannare controparte alla refusione delle spese di lite e compensi da CP_3
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa depositata il 01/12/2021, si costituiva il convenuto CP_1
il quale, eccependo l'improcedibilità dell'azione ex art. 1137 c.c. per omesso rispetto
Pagina 5 di 14 dei termini ivi previsti in relazione all'inoltro dell'istanza di mediazione all'amministratore del , chiedeva nel merito il rigetto delle domande CP_1
formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto.
In particolare, nel merito, premettendo l'insindacabilità da parte del giudice sul merito delle deliberazioni adottate dall'assemblea, da limitarsi solo alla verifica della legittimità ex art. 1137 c.c., deduceva: a) la carenza di interesse di parte attrice ad impugnare delibere di natura programmatica, ovvero quelle prive di effetti giuridici e di natura puramente ricognitiva in merito alla posizione giuridica assunta dal nei confronti del condomino , come quelle oggetto di CP_1 CP_3
impugnazione ed afferenti la presunzione di proprietà ex art. 1117 c.c. di determinati beni, presunzione non superata dall'attrice, in assenza di allegazione di un titolo valido, ovvero titolo stipulato al momento della costituzione del
, in cui si disponevano riserve di proprietà in merito agli stessi beni;
b) CP_1
l'infondatezza dell'eccepita nullità e/o annullabilità della delibera del 14/12/2020, ritenuta assunta con il voto di un partecipante munito di un numero di deleghe superiore a quello ammesso dal regolamento di condominio, in quanto con la delibera del 10/07/1997 veniva approvato il regolamento aumentando a cinque il limite di deleghe precedentemente previsto dall'art. 9, con la conseguenza che, essendo stato rispettato tale limite, unitamente a quello in millesimi previsto dall'art. 67 disp. att. c.c., la costituzione dell'assemblea impugnata doveva ritenersi regolare;
c) l'infondatezza dei motivi di impugnazione riferiti alle delibere di cui ai capi 2 e 4 dell'assemblea del 14/12/2020 in quanto, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, erano ben definiti gli argomenti all'ordine del giorno, tenuto conto anche del contenuto della convocazione, e ciò in particolar modo rispetto alla posizione debitoria della stessa parte attrice, ben consapevole della relativa morosità, restando comunque a carico del condomino l'onere di eventuali richieste
Pagina 6 di 14 di chiarimenti;
d) l'infondatezza dei motivi di impugnazione rispetto alle delibere di cui ai capi 6, 8 e 11, stessa assemblea, in quanto, come già detto, priva di prova risultava l'asserita riserva di proprietà sui beni ivi richiamati, da ritenersi invece condominiali per presunzione ex art. 1117 c.c.; e) l'infondatezza, per gli stessi motivi che precedono, dell'eccezione di nullità delle delibere di cui ai punti 7, 8 dell'assemblea del 01/03/2021, risultando evidente l'adozione all'unanimità delle delibere e, pertanto, la non necessità di indicazione dei votanti;
f) l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle delibere di cui ai punti 6 e 13 della medesima assemblea del 01/03/2021, non essendo stata fornita prova della proprietà esclusiva dei beni ivi richiamati (lastrico solare, facciate e area antistante il Condominio) in capo all'attrice.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, così provvedere: 1) rigettare le avverse domande siccome inammissibili, illegittime ed infondate sia in fatto che in diritto;
2) condannare la società appellante in persona del suo legale rappresentante p.t. al CP_4
risarcimento dei danni da “lite temeraria” (ovvero a titolo di responsabilità aggravata processuale) cagionati al Controparte_8
, in persona dell'amministratore suo legale
[...]
rappresentante p.t.; danni che si quantificano in via equitativa nella somma pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, occorrendo con determinazione anche equitativa;
3) condannare parte la società attrice al pagamento delle spese di lite e compensi professionali come da D.M. 140/2012, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Pagina 7 di 14 Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., parte convenuta, nelle predette memorie, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto intervenuta delibera del 04/03/2022, non impugnata, che sostituiva, ratificandole, le delibere del 14/12/2020 e 01/03/2021, dovendosi, pertanto, ritenere non più sussistente l'interesse ad ottenere pronuncia di annullamento di dette delibere in quanto integralmente sostituite dalla delibera successiva.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione in quanto di natura documentale e, conseguentemente, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, a tale udienza, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali, parte convenuta eccepiva l'intervenuto difetto di legittimazione attiva della , non risultando più CP_3
condomina all'esito della vendita dell'unità immobiliare di proprietà attrice con provvedimento di trasferimento giudiziale.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell'azione avendo parte attrice espletato il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, come da verbale negativo prodotto in atti.
2. Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dal convenuto , eccezione che, in quanto CP_3 CP_1
connesse, va esaminata congiuntamente con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta delibera sostitutiva di quelle oggetto di impugnazione;
infatti, secondo la Suprema Corte (Ord. n.
16654/2024) l'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea condominiale (di cui all'art. 1137 c.c.) ha quale presupposto, come requisito di
Pagina 8 di 14 legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore, requisito necessario non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione del giudizio;
conseguentemente la perdita di tale qualità determina il venir meno dell'interesse ad agire dell'ex condomino finalizzato ad ottenere dal Giudice l'annullamento della delibera impugnata, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ad agire;
tale effetto, tuttavia, non si verifica, con conseguente prosecuzione della causa, qualora la perdita della qualità di condomino lasci comunque sopravvivere un diritto in relazione alla passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera adottata quando era ancora condomino, incidendo la delibera ancora in via derivata sul patrimonio dell'ex condomino (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 14/06/2024 n. 16654).
Ciò detto, esaminando i motivi di impugnazione delle delibere del 14/12/2020 e
01/03/2021, anche in relazione alla sopravvenuta delibera sostitutiva del
04/03/2022, certamente va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alle delibere impugnate per cause afferenti la procedura di costituzione e deliberazione (ovvero le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea); si ritiene, infatti, che tali vizi siano stati sanati a seguito della ratifica dei punti posti all'ordine del giorno oggetto di impugnazione, avvenuta in sede di delibera condominiale del 04/03/2022 (che peraltro non risulta impugnata), dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 2377, ultimo comma, c.c.; in particolare, la disposizione di cui all'art. 2377, ultimo comma, c.c. prevede che l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.
Pagina 9 di 14 Tale principio ha carattere generale ed è, pertanto, applicabile anche alle assemblee dei Condomini;
ne deriva che, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale che si assuma affetta da nullità (o da una ragione di annullabilità), il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule specifiche, un atto sostitutivo di quello invalido.
Conseguentemente, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida ex art. 2377 c. 4 c.c., non può farsi luogo ad una pronuncia di annullamento, cui segue la cessazione della materia del contendere, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. 19 giugno 2008 n. 4459/2008; Tribunale Monza, 05 marzo 2001); l'esame dei motivi di impugnazione, e pertanto la loro fondatezza, invece, potranno essere valutati al solo fine del governo delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Tuttavia, richiamando i principi sopra riportati espressi dalla Suprema Corte, deve ritenersi persistente l'interesse di parte attrice ad accertare la legittimità delle delibere eventualmente incidenti, se risultanti fondati i motivi di impugnazione, sui beni asseritamente di proprietà esclusiva, anche perché, ove fondati, comunque farebbero permanere in capo all'attrice la qualità di condomina.
Ebbene detti motivi di impugnazione devono ritenersi infondati, non avendo parte attrice fornito valida prova idonea a superare la presunzione di condominialità dei richiamati beni (facciate, lastrico solare, suolo ed area circostante il complesso
Pagina 10 di 14 condominiale) ex art. 1117 c.c. che, giova ricordarlo, in relazione a detti beni, la cui elencazione è solo esemplificativa e non esaustiva (Cass. SS.UU. n. 2046/2006), determina una presunzione iuris tantum di condominialità, ovvero superabile solo con prova contraria, il cui onere incombe alla parte che assuma esserne proprietaria esclusiva, giusta l'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. determinato dalla norma richiamata.
Ciò detto, per costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, il titolo cui fa riferimento l'art. 1117 c.c. non è qualsiasi titolo di proprietà, ma solo l'atto costitutivo del condominio, ovvero il primo atto con il quale l'unico proprietario dello stabile, normalmente il costruttore, aliena parte dello stesso, così venendosi a costituire il condominio (da unica proprietà a Condominio) e la presunzione di condominialità dei beni di cui all'art. 1117 c.c., salvo che in quest'atto non venga espressamente formulata riserva di proprietà di detti beni da parte dell'alienante, a nulla rilevando eventuali riserve di proprietà contenute negli atti di compravendita successivi, per la cui validità risulta necessaria delibera assembleare adottata all'unanimità (tra le tante Cass. Civ., Sez. II, 09/08/2018 n. 20693; Cass. Civ. n.
14809/2017; Cass. SS.UU. 16/02/2016 n. 2951; Cass. Civ. n. 11812/2011).
Ciò detto, parte attrice, pur essendo il costruttore dell'edificio, ha prodotto atti di compravendita dai quali non si desume essere i primi atti di alienazione tali da essere idonei al superamento della presunzione di condominialità di cui all'art. 1117
c.c.; inoltre, ai fini della valutazione della natura condominiale di detti beni, va anche presa in considerazione la clausola, inserita in alcuni contratti, in base alla quale la riserva di proprietà, ai fini della validità, necessitava di essere riportata nel redigendo regolamento di condominio, riserva di proprietà non riscontrabile nel regolamento in atti, non oggetto di contestazione e redatto dalla stessa parte attrice
Pagina 11 di 14 in qualità di costruttore e successivamente approvato all'unanimità (delibera del
10/07/1997), pertanto con voto favorevole della stessa attrice.
In definitiva, per i motivi che precedono, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di impugnazione riguardanti la regolare costituzione delle assemblee impugnate (14/12/2020 e 01/03/2021) e relative deliberazioni i cui motivi di impugnazione riguardano i denunciati vizi procedurali
(ovvero le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea – delibera 14/12/2020, eccesso di deleghe, punti 2, 4; delibera 01/03/2021, punti 7, 8), essendo intervenuta delibera sostitutiva del
04/03/2022, mentre devono essere rigettati, poiché infondati, i restanti motivi riguardanti l'asserito eccesso di potere dell'Assemblea (delibera 14/12/2020, punti
6, 8, 11; delibera 01/03/2021, punti 6, 13), non risultando provata con idonei titoli la riserva di proprietà dei richiamati beni in capo a parte attrice.
3. Analizzando, comunque, i motivi di censura per i quali deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai soli fini della soccombenza virtuale, il Tribunale ritiene gli stessi infondati;
infatti come documentalmente provato, infondato è il motivo afferente l'eccesso di deleghe in quanto, con delibera del 10/07/1997 il limite di deleghe, come indicato nel testo in approvazione (due e non tre – art. 9 regolamento), veniva definitivamente ampliato a cinque, così dovendosi ritenere ritualmente costituita l'assemblea; altrettanto infondati risultano i motivi di impugnazione riguardanti la genericità dell'oggetto ed assenza della indicazione dei votanti (favorevoli o contrari) nelle delibere adottate, in quanto, per ciò che attiene la contestata genericità dell'oggetto, la stessa risulta infondata all'esito dell'ordine del giorno inserito in convocazione, argomenti tra l'altro ben noti a parte attrice per esserne diretta interessata (morosità, procedimenti di mediazione) cui comunque
Pagina 12 di 14 ricadeva l'onere di chiedere eventuali chiarimenti all'amministratore o in sede di assemblea, mentre, riguardo alla mancata indicazione dei votanti, in quanto deliberazioni prese all'unanimità, o a maggioranza con l'esclusione solo della CP_3
ed , deve ritenersi irrilevante l'omessa indicazione dei votanti in CP_6
quanto perfettamente individuabili per nominativo e millesimi nel frontespizio delle delibere in cui vengono elencati i nominativi e millesimi dei condomini presenti.
4. Vanno infine rigettate le rispettive domande di risarcimento danni come formulate dalle parti in quanto, riguardo quella proposta da parte attrice, deve ritenersi infondata all'esito del rigetto dei motivi di impugnazione, mentre riguardo quella proposta da parte convenuta, non risulta provata sia nell'an che nel quantum; infatti va rilevato che la figura di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rientrando nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova dei fatti costitutivi (an e quantum), non potendo il giudice, in difetto, liquidare il danno nemmeno in via equitativa (Cass. Civ., 06/11/2005, n. 21393; Cass. Civ,
19/07/1994, n. 13355; Trib. Roma, 10/07/2018. N. 14223).
5. Le spese del presente giudizio, all'esito dell'integrale soccombenza di parte attrice, determinate in dispositivo in relazione ai parametri per scaglione di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, valore €. 26.000,00, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria) e contenuti nei valori medi tenuto conto della non particolare complessità della materia trattata, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice ed in favore di parte convenuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pagina 13 di 14 Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2604/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle domande afferenti i motivi di impugnazione, come precisati ed elencati in parte motiva
(delibera 14/12/2020, eccesso di deleghe, punti 2, 4; delibera 01/03/2021, punti 7,
8), per intervenuta delibera sostitutiva del 04/03/2022;
2) RIGETTA tutti gli altri motivi di impugnazione, nonché la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata formulata da parte convenuta;
4) CONDANNA parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in €.
3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, nonché I.V.A. e Cassa Avvocati, se dovute, nelle rispettive misure di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele De Bonis, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza il 25/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 14 di 14