Decreto cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/06/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04819/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore della minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- (allegato n. 1) dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunna -OMISSIS- di numero 29 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
del P.E.I. 2024/2025, redatto in data 26.11.2024;
dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''Istruzione, l''Ufficio scolastico provinciale e l''Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A., dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Richiamato il decreto cautelare monocratico n. 127 del 17 gennaio 2025, di accoglimento della richiesta di parte ricorrente di misure cautelari, atte a tutelare interinalmente la situazione della minore, motivato come segue:
“ Rilevato che il ricorrente, sulla premessa dei, dichiarati e documentati, stati di portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92) ed invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta della propria figlia minore, agisce per l’annullamento della nota del d.s., indicata in epigrafe, e del P.E.I. a.s. 2024/2025, dell’Istituto Scolastico intimato, nei quali si assegnano 29 ore di sostegno scolastico, in suo favore; affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari a 40 ore, ovvero all’intero orario scolastico;
Rilevato che “nel verbale GLI alla pagina 2 (allegato 4.0) si legge: (…) “l’alunna -OMISSIS-(1 TP ART. 3 COMMA 3) alla quale sono state assegnate ventinove (29) ore di sostegno didattico, non sufficienti alle sue esigenze , per la gravità della sua diagnosi, in quanto inserita nella classe a tempo pieno (…)”
Rilevato, altresì, che la diagnosi funzionale in atti prescrive, per la minore, il sostegno con rapporto in deroga per gravità;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il P.E.I. per il corrente anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dei provvedimenti gravati, giacché l’attribuzione di 29 ore di sostegno, a fronte della situazione di disabilità ed invalidità della minore, sopra illustrata e della constatata insufficienza – in sede di verbale GLI – dell’assegnazione di 29 ore, ai fini dell’integrazione scolastica della stessa, si palesa come, ictu oculi, ingiustificata;
Ritenuto che sussista, altresì, il periculum in mora qualificato, ex art. 56 c.p.a., vale a dire l’estrema gravità ed urgenza nel provvedere, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio come infra fissata, e tanto in considerazione del già inoltrato avvio dell’anno scolastico 2024 – 2025;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba intanto rideterminarsi, entro e non oltre giorni cinque dalla comunicazione o dalla notificazione del presente decreto, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105: “Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo – scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, riformulando il P.E.I. a.s. 2024/2025 nei sensi di cui sopra, ed in ogni caso assicurando in concreto, alla minore, le ore di sostegno, necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, in misura superiore alle 29 ore settimanali, attualmente assegnate, ed auspicabilmente pari all’intero orario di 40 ore settimanali;
Rilevato che alla camera di consiglio, come infra fissata, si verificheranno, da parte del Collegio, le eventuali sopravvenienze”;
Rammentato che con il riportato decreto cautelare veniva fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 19 febbraio 2025;
Rilevato che l’amministrazione scolastica intimata, costituitasi con memoria di stile della difesa erariale il 24 gennaio 2025, ha depositato il 7 febbraio 2025 gli atti del procedimento, tra cui il provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione delle ore di sostegno alla minore, l’ultimo PEI, i verbali di GLO e di GLI;
Precisato che alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, nessuno presente per parte ricorrente, il Presidente assegnava la causa in decisione, come da verbale, con avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a.;
Rilevato che il procuratore del ricorrente, con note d’udienza del 14 febbraio 2025 ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione sulla base degli scritti difensivi;
Ritenuto preliminarmente di dover confermare il riportato decreto cautelare, condividendone il Collegio le motivazioni e le relative statuizioni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, previa conferma delle statuizioni cautelari predette, possa essere definito con sentenza breve, essendo evidentemente fondata, in accoglimento delle doglianze ivi sollevate, l’azione di annullamento del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto resistente, e del PEI 2024/2025 indicati in epigrafe, e ciò per le ragioni ampiamente enunciate nello stesso decreto cautelare monocratico, sopra riportato, in quanto condivise dal Collegio;
Ritenuta, infatti, al riguardo, l’interna contraddittorietà del P.E.I. a.s. 2024/2025, (all.8 del ric.), nel quale si assegnano alla minore per cui è causa 29 ore di sostegno scolastico, affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari a 40 ore, ovvero all’intero orario scolastico;
Rilevato inoltre che nel verbale GLI alla pagina 2 (allegato 4.0) si legge: (…) “l’alunna -OMISSIS-(1 TP ART. 3 COMMA 3) alla quale sono state assegnate ventinove (29) ore di sostegno didattico, non sufficienti alle sue esigenze , per la gravità della sua diagnosi, in quanto inserita nella classe a tempo pieno (…)”;
Rimarcato inoltre che la diagnosi funzionale in atti prescrive per la minore il rapporto in deroga per gravità;
Ritenuto che dall’accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui sopra, discenda, sul piano conformativo, l’obbligo, per le Amministrazioni Scolastiche resistenti tutte, ciascuna per la parte di propria specifica competenza, a conformarsi ai principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale, richiamate nel decreto monocratico, così assegnando, alla minore in epigrafe, le ore di sostegno necessarie in relazione alla propria disabilità ed invalidità, nella specie in misura pari all’intero orario scolastico, dalla medesima frequentato;
Rilevato che le spese di lite, per la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’Amministrazione Scolastica resistente, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione della serialità della controversia e dell’affermazione di principi consolidati nella giurisprudenza, anche della Sezione, e con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi tutti di cui in motivazione.
Conferma il decreto monocratico n. 127/2025;
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al all’avv. Ciro Santonicola, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.