Decreto presidenziale 8 luglio 2022
Ordinanza collegiale 3 agosto 2022
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/10/2025, n. 16927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16927 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16927/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07941/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7941 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Nazionale istituita ai sensi dell’art. 71 del d.m. n. 326 del 9 novembre 2021, in persona del suo Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del quesito “Da un mazzo di carte francesi viene estratta per due volte una carta, che ogni volta è rimessa nel mazzo, e prima di ogni estrazione il mazzo viene mischiato. La probabilità che nella prima estrazione sia scelta una carta di picche e nella seconda una carta di cuori è pari a” somministrato durante la prova di esame del -OMISSIS- (-OMISSIS-) in relazione alla Classe di Concorso -OMISSIS-(-OMISSIS-); di nullità della risposta “Diossido di carbonio, ossido di azoto e metano” al Quesito “I Gas a effetto serra presenti per natura nell'atmosfera sono” somministrato per la prova scritta del -OMISSIS- (-OMISSIS-) in relazione alla Classe di Concorso -OMISSIS-(-OMISSIS-), in quanto errati e formulati in violazione dell'art. 34 Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022; e di inefficacia degli stessi ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;
con condanna, anche in via cautelare, dell’Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale con punti -OMISSIS-, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 17 aprile 2023:
del decreto prot.n. 3836 del 1.2.2023 con il quale l'USR -OMISSIS- ha approvato la prima graduatoria di merito e l’elenco nominativo dei vincitori del concorso indetto con DD. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso -OMISSIS-Regione -OMISSIS- nonché delle allegate graduatorie;
di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale anche di estremi ignoti che ci si riserva di impugnare; nonché condanna dell'Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 19 aprile 2023:
del decreto prot.n. 3836 del 1.2.2023 con il quale l'USR -OMISSIS- ha approvato la prima graduatoria di merito e l'elenco nominativo dei vincitori del concorso indetto con DD. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso -OMISSIS-Regione -OMISSIS- nonché delle allegate graduatorie; di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale anche di estremi ignoti che ci si riserva di impugnare; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con dichiarazione resa a verbale nel corso dell’odierna udienza pubblica, la parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, essendo stata immessa in ruolo a seguito di altra procedura concorsuale;
Ritenuto che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
Ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.