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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5129/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5129/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
16.05.2025 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Caterina Braccio e Antonio Braccio Parte_1
e
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Caterina Braccio Parte_2
e Antonio Braccio con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando al Comune di Rosolina di annotare l'emananda pronuncia a margine Parte_2 dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente durante i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro;
3. I figli saranno collocati alternativamente presso la madre ed il padre con cadenza settimanale o con la diversa maggiore cadenza che si renderà necessaria per esigenze della prole e secondo un regime di collocamento paritario. Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza ed in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
4. I genitori provvederanno ciascuno direttamente alle spese ordinarie necessarie per il mantenimento dei figli durante i rispettivi periodi permanenza.
5. Ogniqualvolta si verifichi la permanenza dei figli presso uno dei genitori per un tempo maggiore rispetto all'altro genitore in ragione dell'assenza/impedimento dell'altro, questi sarà tenuto a corrispondere una somma pari al mantenimento ordinario, fissato dalle parti presuntivamente in euro
500,00 mensili per entrambi i figli, riferito al solo tempo in cui avrebbe dovuto provvedervi direttamente. Il calcolo avrà luogo su base mensile, moltiplicando per il numero di giorni di assenza/impedimento la media giornaliera mensile della spesa per la prole così come dalle parti determinata (vitto, utenze, medicinali da banco).
6. Le spese sportive, nei limiti dell'importo annuale di 1.200,00 euro e ad eccezione di quelle correlate ad eventi e competizioni di livello agonistico, nonché le spese relative ai libri scolastici dei figli verranno sostenute integralmente dal padre per i primi cinque anni decorrenti dall'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della signora Le spese straordinarie diverse da quelle sopra Pt_1 indicate saranno sostenute dalle parti nella misura della metà ciascuno. Decorsi i cinque anni, tutte le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura della metà ciascuno. Ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese straordinarie stesse, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso, le parti fanno riferimento a quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova. Con riferimento alle spese per baby sitter le parti precisano che esse saranno sostenute integralmente dal genitore che vi ha dato causa allorquando conseguenti a situazioni personali del genitore, quali a titolo esemplificativo salute, lavoro, svago, e non giustificate da situazioni legate ai figli. Con riferimento alle spese per la mensa scolastica e per l'abbigliamento, anche ordinario, per la prole, esse verranno sempre suddivise a metà tra i genitori.
7. L'Assegno Unico Universale spettante al nucleo familiare, attualmente di euro 477,40, sarà ripartito tra le parti nella misura del 50%.
8. La casa coniugale già nella piena proprietà del sig. resterà nella sua Parte_2 esclusiva disponibilità. Sosterrà pertanto egli il costo della rata mensile relativa al mutuo contratto per l'acquisto nonché le altre spese correlate alla proprietà ed all'uso dell'immobile.
9. La sig.ra s'impegna a rilasciare la casa coniugale ed a rinvenire la disponibilità di altra Parte_1 soluzione abitativa, tramite acquisto o locazione, consona alle esigenze della prole.
10. Il cane di famiglia si sposterà da una casa all'altra unitamente alla prole al fine di mantenere con essa il rapporto attuale;
tutte le spese relative all'animale saranno a carico della signora dal Pt_1 momento del rilascio della casa coniugale.
11. Il signor s'impegna a corrispondere alla signora la somma complessiva di euro Pt_2 Pt_1
40.000,00 che verranno versati con le seguenti tempistiche: euro 30.000,00 in corrispondenza dell'acquisto da parte della moglie dell'unità immobiliare o, in mancanza di acquisto, del rilascio della casa coniugale e trasferimento in diversa abitazione;
euro 5.000,00 entro due anni dal rilascio delle casa coniugale da parte della sig.ra euro 5.000,00 entro quattro anni dal rilascio delle Pt_1 casa coniugale da parte della sig.ra Pt_1
12. Nel periodo transitorio necessario alla signora per rinvenire una diversa soluzione abitativa, Ella contribuirà nella misura del 50%, al pagamento come ora di tutte le spese, ad esclusione della rata di mutuo.
13. I coniugi dichiarano di avere così regolamentato ogni reciproco rapporto di debito/credito fra loro intercorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 16.05.2025; Parte_1 Parte_2 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 01.07.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli Per_1
e , entrambi minori e non economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili Per_2 di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 7., 8., 10., 11. e 12. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide: a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...];
[...]
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Rosolina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rosolina al n. 5, parte II, Serie A dell'anno 2016;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Parte_2
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5129/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
16.05.2025 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Caterina Braccio e Antonio Braccio Parte_1
e
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Caterina Braccio Parte_2
e Antonio Braccio con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando al Comune di Rosolina di annotare l'emananda pronuncia a margine Parte_2 dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente durante i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro;
3. I figli saranno collocati alternativamente presso la madre ed il padre con cadenza settimanale o con la diversa maggiore cadenza che si renderà necessaria per esigenze della prole e secondo un regime di collocamento paritario. Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza ed in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
4. I genitori provvederanno ciascuno direttamente alle spese ordinarie necessarie per il mantenimento dei figli durante i rispettivi periodi permanenza.
5. Ogniqualvolta si verifichi la permanenza dei figli presso uno dei genitori per un tempo maggiore rispetto all'altro genitore in ragione dell'assenza/impedimento dell'altro, questi sarà tenuto a corrispondere una somma pari al mantenimento ordinario, fissato dalle parti presuntivamente in euro
500,00 mensili per entrambi i figli, riferito al solo tempo in cui avrebbe dovuto provvedervi direttamente. Il calcolo avrà luogo su base mensile, moltiplicando per il numero di giorni di assenza/impedimento la media giornaliera mensile della spesa per la prole così come dalle parti determinata (vitto, utenze, medicinali da banco).
6. Le spese sportive, nei limiti dell'importo annuale di 1.200,00 euro e ad eccezione di quelle correlate ad eventi e competizioni di livello agonistico, nonché le spese relative ai libri scolastici dei figli verranno sostenute integralmente dal padre per i primi cinque anni decorrenti dall'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della signora Le spese straordinarie diverse da quelle sopra Pt_1 indicate saranno sostenute dalle parti nella misura della metà ciascuno. Decorsi i cinque anni, tutte le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura della metà ciascuno. Ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese straordinarie stesse, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso, le parti fanno riferimento a quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova. Con riferimento alle spese per baby sitter le parti precisano che esse saranno sostenute integralmente dal genitore che vi ha dato causa allorquando conseguenti a situazioni personali del genitore, quali a titolo esemplificativo salute, lavoro, svago, e non giustificate da situazioni legate ai figli. Con riferimento alle spese per la mensa scolastica e per l'abbigliamento, anche ordinario, per la prole, esse verranno sempre suddivise a metà tra i genitori.
7. L'Assegno Unico Universale spettante al nucleo familiare, attualmente di euro 477,40, sarà ripartito tra le parti nella misura del 50%.
8. La casa coniugale già nella piena proprietà del sig. resterà nella sua Parte_2 esclusiva disponibilità. Sosterrà pertanto egli il costo della rata mensile relativa al mutuo contratto per l'acquisto nonché le altre spese correlate alla proprietà ed all'uso dell'immobile.
9. La sig.ra s'impegna a rilasciare la casa coniugale ed a rinvenire la disponibilità di altra Parte_1 soluzione abitativa, tramite acquisto o locazione, consona alle esigenze della prole.
10. Il cane di famiglia si sposterà da una casa all'altra unitamente alla prole al fine di mantenere con essa il rapporto attuale;
tutte le spese relative all'animale saranno a carico della signora dal Pt_1 momento del rilascio della casa coniugale.
11. Il signor s'impegna a corrispondere alla signora la somma complessiva di euro Pt_2 Pt_1
40.000,00 che verranno versati con le seguenti tempistiche: euro 30.000,00 in corrispondenza dell'acquisto da parte della moglie dell'unità immobiliare o, in mancanza di acquisto, del rilascio della casa coniugale e trasferimento in diversa abitazione;
euro 5.000,00 entro due anni dal rilascio delle casa coniugale da parte della sig.ra euro 5.000,00 entro quattro anni dal rilascio delle Pt_1 casa coniugale da parte della sig.ra Pt_1
12. Nel periodo transitorio necessario alla signora per rinvenire una diversa soluzione abitativa, Ella contribuirà nella misura del 50%, al pagamento come ora di tutte le spese, ad esclusione della rata di mutuo.
13. I coniugi dichiarano di avere così regolamentato ogni reciproco rapporto di debito/credito fra loro intercorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 16.05.2025; Parte_1 Parte_2 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 01.07.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli Per_1
e , entrambi minori e non economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili Per_2 di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 7., 8., 10., 11. e 12. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide: a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...];
[...]
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Rosolina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rosolina al n. 5, parte II, Serie A dell'anno 2016;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Parte_2
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari