Art. 19.
Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.
Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.