Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2745
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità dell'atto per difetto di motivazione

    L'atto è stato annullato in autotutela dall'Ente.

  • Altro
    Mancata attivazione dell'autotutela obbligatoria

    L'atto è stato annullato in autotutela dall'Ente.

  • Accolto
    Insussistenza della pretesa tributaria per pagamento già effettuato

    L'Ente, a seguito di riesame, ha riconosciuto l'infondatezza della pretesa e ha annullato l'atto.

  • Accolto
    Richiesta di spese di lite

    Le spese vengono poste a carico dell'Ente resistente per soccombenza virtuale.

  • Accolto
    Richiesta di rimborso contributo unificato

    L'Ente viene condannato al rimborso del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2745
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2745
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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