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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2745/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI US, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2694/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014592777 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1357/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 1124014592777, emesso in data 28 ottobre 2024, relativo a omessa dichiarazione Ta.Ri. e
TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, per complessivi € 3.286,00. Il ricorrente deduceva:
la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 10-quater L. 212/2000, per mancata attivazione dell'autotutela obbligatoria a fronte di pagamenti già eseguiti;
l'insussistenza della pretesa tributaria, essendo l'imposta stata regolarmente versata dalla comproprietaria dell'immobile, Sig.ra Nominativo_1, obbligata in solido ex art. 1, comma 642, L. 147/2013. Chiedeva altresì la sospensione dell'atto e la condanna dell'Ente alle spese di lite.
Si costituiva Roma Capitale, la quale rappresentava che, a seguito di riesame della posizione, con provvedimento del 13 maggio 2025 (doc. n. U250500170757) aveva disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato.
Il ricorrente, con memoria del 17 dicembre 2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Ente alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato di € 60,00.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato integralmente annullato dall'Ente resistente con provvedimento del 13 maggio 2025, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso e alla sua iscrizione a ruolo.
L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992. Ai fini della regolamentazione delle spese occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio ove si fosse deciso nel merito.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti emerge che:
l'imposta Ta.Ri. per le annualità contestate risultava già regolarmente versata dalla comproprietaria dell'immobile; l'obbligazione tributaria, ai sensi dell'art. 1, comma 642, L. 147/2013, è unica e solidale;
l'Ente, a seguito delle deduzioni difensive e del riesame della posizione, ha riconosciuto l'infondatezza della pretesa, procedendo all'annullamento integrale dell'atto.
Ne consegue che, ove si fosse pronunciata nel merito, la Corte avrebbe accolto il ricorso.
Pertanto, le spese di lite devono essere poste a carico dell'Ente resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia e condanna il Comune di Roma alle spese di lite per soccombenza virtuale, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI US, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2694/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014592777 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1357/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 1124014592777, emesso in data 28 ottobre 2024, relativo a omessa dichiarazione Ta.Ri. e
TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, per complessivi € 3.286,00. Il ricorrente deduceva:
la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 10-quater L. 212/2000, per mancata attivazione dell'autotutela obbligatoria a fronte di pagamenti già eseguiti;
l'insussistenza della pretesa tributaria, essendo l'imposta stata regolarmente versata dalla comproprietaria dell'immobile, Sig.ra Nominativo_1, obbligata in solido ex art. 1, comma 642, L. 147/2013. Chiedeva altresì la sospensione dell'atto e la condanna dell'Ente alle spese di lite.
Si costituiva Roma Capitale, la quale rappresentava che, a seguito di riesame della posizione, con provvedimento del 13 maggio 2025 (doc. n. U250500170757) aveva disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato.
Il ricorrente, con memoria del 17 dicembre 2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Ente alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato di € 60,00.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato integralmente annullato dall'Ente resistente con provvedimento del 13 maggio 2025, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso e alla sua iscrizione a ruolo.
L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992. Ai fini della regolamentazione delle spese occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio ove si fosse deciso nel merito.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti emerge che:
l'imposta Ta.Ri. per le annualità contestate risultava già regolarmente versata dalla comproprietaria dell'immobile; l'obbligazione tributaria, ai sensi dell'art. 1, comma 642, L. 147/2013, è unica e solidale;
l'Ente, a seguito delle deduzioni difensive e del riesame della posizione, ha riconosciuto l'infondatezza della pretesa, procedendo all'annullamento integrale dell'atto.
Ne consegue che, ove si fosse pronunciata nel merito, la Corte avrebbe accolto il ricorso.
Pertanto, le spese di lite devono essere poste a carico dell'Ente resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia e condanna il Comune di Roma alle spese di lite per soccombenza virtuale, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.