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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/11/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2684/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ANta RI
IL (CL) il 25/08/1990, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] Persona_1
(CL) il 04/02/1991 e , nato a [...] il Persona_2
1 04/08/1993, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “1) Dichiararsi la del matrimonio contratto da Parte_2
e concordatario in in ANta RI IL (CL)
[...] Controparte_1
in data 25.08.1990 – n. 27 parte 2 serie A
2) ) dal matrimonio sono nati n. il 04.02.1991 in Persona_1
AN AL (CL) e n. Palermo il 04.08.1993 entrambi Persona_2
maggiorenni e autosufficienti, vivono con i loro compagni e figli da anni in
Udine la sig.ra e . Per_1 Persona_3
3) I coniugi vivranno separati, il marito continuerà a vivere nella casa familiare unitamente ai mobili che la arredano. sita in via Marconi n. 7
ES (PN) pagando il canone di locazione.
La moglie si è trasferita e al momento è ospite di amici, in Controparte_1
attesa di locare un immobile.
4) il sig. è intestatario di 2 autovetture. La autovettura Pegeaut Parte_2
Tg. CX900AE resta in uso al marito.
L'altra FIAT PUNTO Tg CW023FG resterà in uso alla sig.ra Controparte_1
che ha già provveduto al passaggio di proprietà.
5) Nulla i coniugi pretendono l'uno dall'altro.
Hanno già regolato i rapporti economici tra loro”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle
2 condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 13/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti i rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in ANta RI IL
[...]
(CL), in data 25/08/1990;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 27, parte 2, serie A) e agli ulteriori
3 incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 21/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2684/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ANta RI
IL (CL) il 25/08/1990, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] Persona_1
(CL) il 04/02/1991 e , nato a [...] il Persona_2
1 04/08/1993, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “1) Dichiararsi la del matrimonio contratto da Parte_2
e concordatario in in ANta RI IL (CL)
[...] Controparte_1
in data 25.08.1990 – n. 27 parte 2 serie A
2) ) dal matrimonio sono nati n. il 04.02.1991 in Persona_1
AN AL (CL) e n. Palermo il 04.08.1993 entrambi Persona_2
maggiorenni e autosufficienti, vivono con i loro compagni e figli da anni in
Udine la sig.ra e . Per_1 Persona_3
3) I coniugi vivranno separati, il marito continuerà a vivere nella casa familiare unitamente ai mobili che la arredano. sita in via Marconi n. 7
ES (PN) pagando il canone di locazione.
La moglie si è trasferita e al momento è ospite di amici, in Controparte_1
attesa di locare un immobile.
4) il sig. è intestatario di 2 autovetture. La autovettura Pegeaut Parte_2
Tg. CX900AE resta in uso al marito.
L'altra FIAT PUNTO Tg CW023FG resterà in uso alla sig.ra Controparte_1
che ha già provveduto al passaggio di proprietà.
5) Nulla i coniugi pretendono l'uno dall'altro.
Hanno già regolato i rapporti economici tra loro”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle
2 condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 13/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti i rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in ANta RI IL
[...]
(CL), in data 25/08/1990;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 27, parte 2, serie A) e agli ulteriori
3 incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 21/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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