Art. 2. 1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:
a) sottufficiali n. 17.631;
b) militari di truppa n. 34.300.
a) sottufficiali n. 17.631;
b) militari di truppa n. 34.300.