Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 287/2019 R.G. relativa a ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 14271/2019 della Corte di Cassazione in materia di condannatorio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e residente a [...];
[...]
nato Partinico il 22 gennaio 1980 (C.F.: CP_1 C.F._2
) e residente a [...];
[...]
elettivamente domiciliati in Monreale presso lo studio degli avv.ti Francesco
Ganci e Rosalia Ganci che congiuntamente e disgiuntamente li difendono per mandato in calce all'atto di riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(P.I.: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in via Mozambano n. 10
ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Tiziana Mi-
celi che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di
1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E NEI CONFRONTI DI
(P.I.: , in persona del suo legale rappre- CP_3 P.IVA_2
sentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione siciliana,
con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori in riassunzione
(Omissis) 2) Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 Cc a carico dell e per l'effetto dichiarare e ritenere in persona CP_2 CP_2
del legale rappresentante pro tempore unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso per cui è causa, verificatosi in data 1° gennaio 2000, nello scorrimento veloce Palermo-Sciacca (strada statale 624), all'altezza del km 43,
alle ore 23,45 circa che vedeva coinvolta la autovettura Volkswagen Golf tar-
gata AW878BH di proprietà e condotta dal sig. , su cui si tro- CP_1
vava trasportato contro cui si scontrava e schiantava un bovino Parte_1
di grossa stazza, il cui proprietario è rimasto non identificato, bovino che ostruiva la carreggiata essendosi immesso nella sede stradale da un varco esi-
stente nella recinzione adiacente la sede stradale, di tal che nulla poteva fare per evitare l' urto, perché non allertato da apposita segnaletica CP_1
di pericolo, al buio di notte ed in assenza di illuminazione pubblica, e per l'ef-
fetto,
3) condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dagli attori, quantificati
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 come in premessa nel seguente modo:
a) - in favore dell'attore - appellante a titolo di danno Parte_1
extrapatrimoniale, nelle sue voci di danno biologico permanente, Itt e Itt (danno biologico temporaneo), danno morale soggettivo quale pretium doloris conse-
guente al reato di lesioni colpose subito, la complessiva somma di €1.664,64,
mentre a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sanitarie sostenute e di assistenza del Ctp al Ctu €483,47, o quella maggiore o minore somma che vorrà
essere liquidata in forza delle risultanze istruttorie e con valutazione anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
b) - in favore dell'attore - appellante a titolo di danno CP_1
extrapatrimoniale, nelle sue voci di danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale (danno biologico temporaneo), danno morale soggettivo quale
pretium doloris conseguente al reato di lesioni colpose subito, la complessiva somma di €553,56, mentre a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sanitarie sostenute e di assistenza del Ctp al Ctu €213,63, nonché per il danno patrimoniale subito alla autovettura Volkswagen Golf targata AW878BH di proprietà dello stesso €8.963,72, o quella maggiore o minore somma che vorrà
essere liquidata in forza delle risultanze istruttorie e con valutazione anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino al soddisfo.
In subordine, sempre nel merito:
4) - ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 Cc a carico dell e per l'effetto dichiarare e ritenere in persona del le- CP_2 CP_2
gale rappresentante pro tempore, unico ed esclusivo responsabile dell'evento
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 dannoso per cui è causa, verificatosi in data 1° gennaio 2000, nello scorrimento veloce Palermo-Sciacca (strada statale 624), all'altezza del km 43, alle ore
23,45 circa che vedeva coinvolta la autovettura Volkswagen Golf targata
AW878BH di proprietà e condotta dal sig. , sui si trovava tra- CP_1
sportato contro cui si scontrava e schiantava un bovino di Parte_1
grossa stazza, il cui proprietario è rimasto non identificato, bovino che ostruiva la carreggiata essendosi immesso nella sede stradale da un varco esistente nella recinzione adiacente la sede stradale, di tal che nulla poteva fare Parte_2
per evitare l'urto, perché non allertato da apposita segnaletica di pericolo,
[...]
al buio di notte ed in assenza di illuminazione pubblica, e per l'effetto,
5) condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dagli attori, quantificati come in premessa nel seguente modo:
a) - in favore dell'attore - appellante a titolo di danno Parte_1
extrapatrimoniale, nelle sue voci di danno biologico permanente, Itt e Itt (danno biologico temporaneo), danno morale soggettivo quale pretium doloris conse-
guente al reato di lesioni colpose subito, la complessiva somma di €1.664,64,
mentre a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sanitarie sostenute e di assistenza del Ctp al Ctu €483,47, o quella maggiore o minore somma che vorrà
essere liquidata in forza delle risultanze istruttorie e con valutazione anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
b) - in favore dell'attore - appellante a titolo di danno CP_1
extrapatrimoniale, nelle sue voci di danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale (danno biologico temporaneo), danno morale soggettivo quale
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 pretium doloris conseguente al reato di lesioni colpose subito, la complessiva somma di €553,56, mentre a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sanitarie sostenute e di assistenza del Ctp al Ctu €213,63, nonché per il danno patrimoniale subito alla autovettura Volkswagen Golf targata AW878B11 di proprietà dello stesso €8.963,72, o quella maggiore o minore somma che vorrà
essere liquidata in forza delle risultanze istruttorie e con valutazione anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino al soddisfo.
6) Condannare in persona del legale rappresentante pro tem- CP_2
pore, al pagamento delle spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, e cioè per il primo grado di giudizio innanzi il Tribunale Civile di Palermo Sezione di-
staccata di Monreale, per il secondo grado di giudizio conclusosi con la sen-
tenza Corte di Appello di Palermo cassata dalla Suprema Corte e per il presente grado di giudizio in riassunzione avanti la Corte di Appello in diversa compo-
sizione, e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 Cpc, che hanno anticipato le spese per intero e non hanno percepito compenso alcuno,
ivi comprese le spese delle tre consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado, come da decreti in atti del fascicolo di ufficio di primo grado, di cui due espletate con l'ausilio del Ctu dott. (consulenze tecniche d'ufficio me- Per_1
dico-legali sulle persone di e ) ed una espletata Parte_1 CP_1
con l'ausilio del prof. (Ctu di stima dei danni riportati dalla autovettura Per_2
Volkswagen Golf targata AW878BH di proprietà di ). (Omis- CP_1
sis)
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio di rin-
vio.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 Per l CP_2
In via principale: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ma non temuta ipotesi di accogli-
mento dell'azione e delle domande nei soli confronti di ritenere e dichia- CP_2
rare il concorso di colpa a carico degli appellanti in riassunzione e per l'effetto ridurre proporzionalmente le pretese avversarie in relazione alle contestazioni effettuate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così si legge nell'ordinanza 2477/2018 della Corte di Cassazione:
« e convennero in giudizio l Pt_1 CP_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un Controparte_4
sinistro – avvenuto nella strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca – provo-
cato dalla presenza di un bovino sulla carreggiata;
nel giudizio venne chiamata in causa la , quale impresa designata dal VS (essendo stato Controparte_5
prospettato che alla determinazione del sinistro aveva concorso l'abbaglia-
mento da parte di un veicolo rimasto non identificato).
La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, ritenendo che non fosse configurabile la responsabilità dell (sia ex art. 2051 Cc che ex art. 2043 Cc) e che non CP_2
fosse stata fornita alcuna prova circa la presenza di un veicolo antagonista i cui fari avessero abbagliato il conducente della vettura occupata dagli attori.
Gli hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro mo- CP_1
tivi, cui ha resistito l CP_2
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 Il Pm ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso».
1.1. Con la richiamata ordinanza la Corte Suprema ha accolto il primo motivo di ricorso degli rinviando la causa innanzi a questa Corte, in di- CP_1
versa composizione, anche per le spese.
1.2. Con atto di citazione del 24 gennaio 2019, e Parte_1 [...]
hanno riassunto la causa, chiedendo la condanna dell al risarci- CP_1 CP_2
mento del danno patrimoniale e non patrimoniale da ciascuno dei due sofferto in conseguenza del sinistro. Dal canto suo, l ha chiesto il rigetto della CP_2
domanda.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 20 dicembre 2024 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Come anticipato, la controversia scaturisce, per quel che ancora inte-
ressa in questa sede, dalla richiesta di e diretta Parte_1 CP_1
ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro patiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 1° gennaio 2000 lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, all'altezza del km 43, alle ore 23,45 circa,
quando l'autovettura Volkswagen, di proprietà e condotta dal sig. Parte_2
e su era trasportato si scontrava contro un bovino di
[...] Parte_1
grossa stazza.
2.1. Con la sentenza n. 133/2008 del 30 luglio 2008 il Tribunale di Pa-
lermo aveva respinto la domanda;
e questa Corte, con la sentenza 358/2014 del
10 gennaio-24 marzo 2014, aveva rigettato il gravame proposto dagli CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 Con la sentenza n. 2477/2018 il giudice di legittimità ha annullato la decisione d'appello.
2.2. La Cassazione ha ritenuto che questa Corte fosse incorsa in un er-
rore di impostazione giuridica per aver apprezzato il profilo della responsabi-
lità ex art. 2051 Cc secondo criteri a essa estranei: «più precisamente, per es-
sersi limitata a valutare (escludendolo) il profilo soggettivo della colpa del cu-
stode, che è però estraneo al paradigma della responsabilità custodiale, incen-
trata unicamente – su un piano prettamente oggettivo – sul rapporto causale intercorrente fra la cosa in custodia e il danno subito dal terzo, con esclusione della possibilità di riconoscere una qualunque rilevanza al profilo della condotta del custode».
Il giudice di legittimità ha quindi richiamato propri precedenti nei quali era stata delineata la portata della responsabilità de qua e ha rinviato a questa
Corte territoriale, a cui ha demandato di «rivalutare la vicenda alla luce dei se-
guenti principi di diritto:
l'art. 2051 Cc, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che pre-
scinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'ac-
certamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale;
il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che possa ricono-
scersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode;
le modifiche della struttura della cosa o le situazioni di pericolo
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 determinate da fattori imprevedibili sono suscettibili di divenire, se non rimosse tempestivamente, nuove condizioni intrinseche della cosa, idonee a comportare la responsabilità del custode».
2.3. Ora, prima di passare all'esame delle domande degli va in- CP_1
nanzi tutto chiarito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3 dell'art. 360 Cpc), op-
pure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (n. 5
dello stesso art. 360), o, ancora, per l'una e per l'altra ragione. Infatti:
- nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi,
ai sensi dell'art. 384, 1° comma, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sen-
tenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valuta-
zione dei fatti acquisiti al processo;
- nel secondo caso, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, di preclusioni e decadenze già verificatesi;
- nella terza situazione, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la va-
lutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di
Cassazione e sempre nel rispetto di preclusioni e decadenze pregresse (Cass.
27337/2019).
Nella vicenda in esame si rientra nella prima ipotesi, giacché la Corte
Suprema ha accolto la prima doglianza, con cui si prospettava, fra l'altro, la
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1175 Cc.
2.4. Ciò posto, si osserva che – come si è visto – la Cassazione ha affer-
mato che questa Corte ha errato nel valutare, ai fini della propria decisione, se ricorressero profili di colpa nell'operato del custode, e ciò dal momento che la responsabilità ex art. 2051 Cc si incentrata unicamente sul dato oggettivo del rapporto causale intercorrente fra la cosa in custodia e il danno subito dal terzo.
2.5. Nella decisione con cui ha rinviato a questa Corte, la Cassazione ha affermato quanto segue, richiamando propri precedenti:
- la responsabilità ex art. 2051 Cc postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa,
tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass.
15761/2016);
- a integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 Cc (ex mul-
tis, Cass. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 - la norma dell'art. 2051 Cc prevede, dunque, una responsabilità ogget-
tiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo a elidere il nesso cau-
sale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
2.6. Si tratta di concetti che lo stesso giudice di legittimità ha esposto anche in successive pronunce, avendo affermato quanto segue:
- nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'art. 2051 Cc
prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt.
2043 e 2697 Cc, l'inversione dell'onere della prova, il custode potendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, e quindi dimostrando che il danno si è verificato in modo non preve-
dibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. 8811, 8466 e 11096, tutte del 2020): dunque, provando di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo,
vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e comunque del principio generale del neminem laedere;
- ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 Cc è d'altro canto necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina e imprevedibile alte-
razione dello stato della medesima (Cass. 3651/2006), solamente in quest'ul-
tima ipotesi potendo configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere,
nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 determinatasi (Cass. 4495/2011 e 11096/2020);
- tale inversione dell'onere probatorio indubbiamente incide sulla posi-
zione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggra-
vando quella del danneggiante (Cass. 21244/2006, 25029/2008 e 11096/2020);
- quale presunto responsabile, il custode può dedurre e provare il con-
corso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, Cc (Cass. 3651/2006,
17377/2007, 6529/2011 e 11096/2020);
- ove non sia abnorme o dolosa, la condotta del danneggiato non può
considerarsi idonea a interrompere il nesso di causalità con l'evento da essa –
quand'anche con colpa grave – determinato (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e
4035/2021), e cioè a porsi quale causa esclusiva del danno-evento, giacché in tale ipotesi senza l'efficienza causale della cosa l'evento non si sarebbe (o si sarebbe in termini diversi) verificato (Cass. 15761/2016), potendo – come detto
– rilevare eventualmente sotto il profilo del concorso di colpa ex art. 1227, 1°
comma, Cc (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e 4035/2021).
2.7. Orbene, alla luce dei suindicati principi, l'appello proposto dagli avverso la sentenza del Tribunale di Palermo va accolto per quanto di CP_1
diritto.
2.8. In punto di fatto, la vicenda storica è incontestata: il 1° gennaio
2000, all'altezza del km 43 dello scorrimento veloce Palermo-Sciacca, intorno alle 23,45, l'autovettura condotta da , su cui viaggiava CP_1 [...]
si scontrava contro un bovino di grossa stazza, il cui proprietario è Pt_1
rimasto non identificato.
2.8.1. Orbene, ritenuto che l'evento di cui qui si discute sia evidente-
mente da ascrivere, secondo i principi penalistici stabiliti dagli artt. 40 e 41 Cp
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12 (espressamente richiamati nella sentenza che ha rinviato innanzi a questa
Corte), alla presenza del bovino sulla strada della quale l aveva la custo- CP_2
dia, nonché ribadita la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 Cc da cose in custodia, ne consegue che tale dato impone di far rientrare la vicenda
de qua nel perimetro delineato dallo stesso articolo, il che giustifica l'afferma-
zione della teorica responsabilità della stessa per i fatti in esame. Pt_3
2.8.2. Resta, allora, da valutare se possa ritenersi sussistente il caso for-
tuito ex art. 1227, 1° comma, Cc;
ed è appena il caso di ricordare che il concorso del fatto colposo del creditore ex 1° comma dell'art. 1227 Cc integra un'ecce-
zione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (a meno che sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, giacché in questo caso il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione; Cass. 27258/2024).
In ordine a tale questione, premesso che l non ha provato che la CP_2
situazione di pericolo costituita dalla presenza dell'animale fosse straordinaria e imprevedibile, ritiene comunque questo collegio che a , con- CP_1
ducente del mezzo, debba ascriversi il 20% di responsabilità dell'incidente in questione.
Giustificano questa conclusione le seguenti considerazioni:
- nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata in primo grado per l'accertamento dei danni dell'autovettura, si legge che quest'ultima, a seguito del sinistro, aveva riportato danni rilevanti in tutta la parte anteriore, sia nel lamierato che nella struttura interna (vetro del parabrezza rotto nonché tetto schiacciato e compresso); inoltre, la stessa presentava evi-
denti tracce da schiacciamento del cofano anteriore. In definitiva, quel mezzo
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13 aveva subito «danni di notevole entità, tanto da renderne assolutamente antie-
conomica la riparazione a perfetta regola d'arte»;
- il sinistro si era verificato, secondo quanto può leggersi negli atti degli in un tratto di strada che si presentava a semicurva;
CP_1
- i fatti avvennero poco prima di mezzanotte lungo una strada statale.
Orbene, i rilevanti danni riscontrati sul mezzo inducono a ritenere che il conducente della Golf non rispettasse l'obbligo di prudenza previsto in via generale dal 1° comma dell'art. 141 Cds, obbligo tanto più cogente se si consi-
dera la conformazione dei luoghi (una semicurva) nonché la natura della strada
(che, essendo extraurbana, deve ritenersi non illuminata), caratteristiche, que-
ste, che avrebbero imposto a detto conducente di moderare la velocità per poter,
quanto meno, ridurre le conseguenze dell'impatto; ed è noto che l'art. 141 fa obbligo al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle carat-
teristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
3. Può, quindi, passarsi alla liquidazione dell'ammontare dei danni patiti dagli CP_1
3.1. Al riguardo si osserva che, dalle relazioni di consulenze medico-
legale disposte ed espletate in primo grado, le cui conclusioni questa Corte con-
divide perché congruamente motivate e immuni da vizi di carattere logico-giu-
ridico, emerge che, in conseguenza della vicenda de qua:
- a derivarono: CP_1
5 giorni di invalidità temporanea assoluta;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
14 8 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%;
- a derivarono: Parte_1
5 giorni di invalidità temporanea assoluta;
10 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%;
1% di invalidità permanente.
Ai predetti spetta dunque il ristoro dei danni suindicati, intesi CP_1
quale lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accerta-
mento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quoti-
diane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipen-
dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3.1.1. Quanto, poi, ai criteri da adottare per la relativa quantificazione,
deve aversi riguardo all'art. 139 Dlgs 209/2005, relativo alla liquidazione dei postumi da lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ossia pari o inferiori al 9%, articolo che rinvia a una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica sta-
bilita con decreto del Presidente della Repubblica (4° comma), i cui importi vanno aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico (5° comma).
3.1.2. Orbene, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro
delle imprese e del Made in Italy del 16 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024, gli importi dovuti per le suddette voci vanno così determinati (ed è appena il caso di evidenziare che, secondo Cass.
19229/2022, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquida-
zione, e non del fatto illecito):
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
15 a CP_1
a) €276,20 per l'invalidità temporanea assoluta (€55,24 × 5, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
b) €220,96 per l'invalidità temporanea al 50% (€27,62 × 8, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
a Parte_1
a) €276,20 per l'invalidità temporanea assoluta (€55,24 × 5, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
b) €276,20 per l'invalidità temporanea al 50% (€27,62 × 10, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
c) €914,14 per il danno biologico/dinamico-relazionale patito da un soggetto nel corso del 17° anno d'età, come al momento della Parte_1
cessazione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento,
con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza:
Cass. 10303/2012 e 3121/2017), espressi anch'essi in moneta attuale.
3.1.3. Non può invece, riconoscersi il risarcimento del danno morale.
Invero, ai sensi del 3° comma dell'art. 139 citato, «qualora la menoma-
zione accertata […] abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare in-
tensità, l'ammontare del risarcimento del danno […] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento».
Orbene, non essendo stato dimostrato che l'invalidità de qua abbia de-
terminato una sofferenza psico-fisica dalle rigorose caratteristiche appena deli-
neate (e cioè di «particolare intensità»), non può riconoscersi anche una liqui-
dazione a titolo di risarcimento del pretium doloris.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
16 3.1.4. Su tutti gli importi spettano rivalutazione e interessi.
Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valuta-
zione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi,
deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass.
2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi de-
vono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consi-
stenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una “devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli inte-
ressi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Questo criterio si impone perché – come si legge nella richiamata sen-
tenza della Corte Suprema – «quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribui-
rebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era
– per definizione – non rivalutata».
3.1.5. È, poi, appena il caso di evidenziare che la devalutazione e la successiva rivalutazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente (essendo questa successiva a un periodo di in-
validità temporanea liquidata separatamente) decorrono non dal giorno
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
17 dell'evento dannoso, bensì dal momento della cessazione dell'invalidità tem-
poranea, giacché (come si è visto) è in quel momento che viene meno tale forma di invalidità e si consolidano i postumi a carattere permanente con le conse-
guenze dannose derivatene (si confrontino Cass. 2988/1987, 5480/1987,
6403/1988, 5680/1996 e 27584/2011).
3.2. Relativamente, adesso, alle spese sanitarie, devono ritenersi con-
grue, anche in considerazione di quanto esposto dal consulente tecnico d'uffi-
cio, quelle di:
- £.100.000, oggi €51,65, sostenute da;
CP_1
- £.220.000, oggi €113,62, sostenute da Parte_1
I relativi importi di dettaglio vanno rivalutati dalla data delle singole ricevute al giorno della pubblicazione della presente sentenza, e vanno quindi aumentati degli interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282
Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
3.3. Quanto, poi, al risarcimento del danno derivato al mezzo, si osserva che la differenza fra la “riparazione in forma specifica” e il risarcimento per
“equivalente” consiste nel fatto che nel primo la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato
(Cass. 27546/2017, che richiama Cass. 5993/1997, 21012/2010 e 24718/2013).
Orbene, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio emerge che l'au-
tovettura de qua aveva, prima del sinistro, il valore di diecimila euro, e che tale valore è sceso a duemila euro dopo l'incidente. Di conseguenza, a Parte_2
spetta, a titolo di risarcimento, dell'importo di ottomila euro (pari alla
[...]
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
18 differenza tra le due somme). D'altra parte, considerato che gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni costituiti da spese non ancora erogate al momento della decisione decorrono dalla data della pubblicazione della sentenza perché è in tale momento che il credito del danneggiato diventa liquido ed esigibile e quindi produttivo di interessi ai sensi dell'art. 1282 Cc
(Cass. 3135/1981), deve affermarsi che gli interessi ex art. 1282 Cc al tasso legale su €8.000,00, da rivalutarsi dal 6 marzo 2007 (data della consulenza tec-
nica d'ufficio) al giorno della pubblicazione di questa sentenza, devono decor-
rere dallo stesso dies da ultimo indicato.
3.4. In conclusione, facendo applicazione dei principi sin qui esposti, si avrà dunque che:
a CP_1
spettano, tenuto conto dell'affermata sua responsabilità pari al 20%:
a) €497,16 per l'invalidità temporanea (€276,20 + €220,96), e quindi
€397,73 (€497,16 meno il 20%), da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 1° gennaio 2000, giorno dell'evento, e quindi da mag-
giorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalu-
tato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così comples-
sivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
b) €51,65 per spese mediche, e quindi €41,32 (€51,65 meno il 20%),
oltre rivalutazione di tale importo dal 22 settembre 2000, data del relativo do-
cumento giustificativo, al giorno della pubblicazione della presente sentenza,
nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
19 interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
c) €8.000,00, e quindi €6.400,000 (€8.000,00 meno il 20%), per il risar-
cimento del danno del mezzo, oltre rivalutazione dal 6 marzo 2007 al giorno della pubblicazione di questa sentenza;
su tale importo sono dovuti, ex art. 1282
Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
a Parte_1
spettano:
a) €552,40 per l'invalidità temporanea (€276,20 + €276,20), da devalu-
tarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 1° gennaio 2000,
giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
b) €914,14 per il danno biologico/dinamico-relazionale, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 16° giorno successivo al 1° gennaio 2000 (momento della cessazione dell'invalidità temporanea), ov-
vero il 17 gennaio 2000, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
c) €113,62 per spese mediche;
i relativi importi di dettaglio vanno riva-
lutati dalla data dei singoli documenti giustificativi (due ricevute) al giorno della pubblicazione della presente sentenza, e vanno quindi aumentati degli in-
teressi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quan-
tum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
20 al tasso legale sino al giorno del pagamento.
4. Alla soccombenza segue la condanna dell al rimborso, agli CP_2
delle spese dei vari gradi di merito e di quello di Cassazione del presente CP_1
giudizio, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Fran-
cesco Ganci quanto ai primi due giudizi di merito, e degli avv.ti Francesco
Ganci e Rosalia Ganci per quelle del giudizio di Cassazione e di questo giudizio di rinvio. Sulla stessa infine, vanno poste le spese per le consulenze Pt_3
tecniche d'ufficio espletate in primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassa-
zione sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Palermo n. n. 133/2008 del 30 luglio 2008, così prov-
vede:
1) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tem- CP_2
pore, al pagamento, per i titoli indicati in motivazione, dei seguenti importi:
a : CP_1
1a) €397,73 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 1° gennaio 2000, e quindi da maggio-
rarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessi-
vamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1b) €41,32 per spese mediche, oltre rivalutazione dal 22 settembre 2000
al giorno della pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
21 complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1c) €6.400,000 per il mezzo, oltre rivalutazione dal 6 marzo 2007 al giorno della pubblicazione di questa sentenza;
su tale importo sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
a Parte_1
1d) €552,40 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 1° gennaio 2000, e quindi da maggio-
rarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessi-
vamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1e) €914,14 per il danno biologico/dinamico-relazionale, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 17 gennaio 2000, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum
così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1f) €113,62 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascuna ricevuta giustificativa al giorno della pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tem- CP_2
pore, al rimborso, e , delle spese del giudizio, Parte_1 CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
22 disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Ganci per quelle dei primi due gradi del giudizio, e degli avv.ti Francesco Ganci e Rosalia Ganci per quelle del giudizio di Cassazione e di questo giudizio di rinvio, così liquidate:
2a) €2.069,11, di cui €8,11 per spese vive, €861,00 per diritti ed
€1.200,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge, per il giudizio innanzi al Tribunale;
2b) €2.038,00, di cui €178,00 per spese vive ed €1.860,00 per compensi,
oltre spese generali e accessori di legge, per il precedente giudizio innanzi a questa Corte;
2c) €3.409,00, di cui €474,00 per spese vive ed €2.935,00 per compensi,
oltre spese generali e accessori di legge, per il giudizio di Cassazione;
2d) €4.348,50, di cui €382,50 per spese vive ed €3.966,00 per compensi,
oltre spese generali e accessori di legge, per il presente giudizio di rinvio;
3) pone le spese per le consulenze tecniche d'ufficio di primo grado a carico dell CP_2
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 26 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
23