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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 783/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 20/02/2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lisa Carloni, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), alla Via Palestro, 31, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Citi, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G.B. Queirolo n.23, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto depositato in data 26.4.2024, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 087 20249001 7862 71 000, avuto riguardo alla cartella 087 2005 00017 15666 000.
2. Con memorie depositate in data 3.2.2025 e 10.2.2025 si sono costituite le parti
Pag. 1 di 2 resistenti. più in particolare, ha manifestato di aderire “all'eccezione di CP_3 prescrizione spiegata da controparte avverso la cartella di pagamento n.
08720050001715666000, della quale ha già provveduto a notificare il discarico sia al legale della ricorrente che ad in data 02.10.2024”. CP_2
3. L'avvenuto discarico, come evidenziato dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà alla luce dell'esito complessivo della lite. Nei confronti dell' possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 2.315,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti;
compensa le altre spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 783/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 20/02/2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lisa Carloni, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), alla Via Palestro, 31, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Citi, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G.B. Queirolo n.23, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto depositato in data 26.4.2024, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 087 20249001 7862 71 000, avuto riguardo alla cartella 087 2005 00017 15666 000.
2. Con memorie depositate in data 3.2.2025 e 10.2.2025 si sono costituite le parti
Pag. 1 di 2 resistenti. più in particolare, ha manifestato di aderire “all'eccezione di CP_3 prescrizione spiegata da controparte avverso la cartella di pagamento n.
08720050001715666000, della quale ha già provveduto a notificare il discarico sia al legale della ricorrente che ad in data 02.10.2024”. CP_2
3. L'avvenuto discarico, come evidenziato dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà alla luce dell'esito complessivo della lite. Nei confronti dell' possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 2.315,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti;
compensa le altre spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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