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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3553/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 BESANA, 9 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CARTILLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. ANTONIO M. CP_1 C.F._2 ZACCARIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FOLLONI DEBORAH, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“nel merito,
- riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 9744/2023 pubblicata il 04/12/2023 qui impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 15828/2021 del 14 agosto 2021 ruolo generale 16341/2021;
- nel caso in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato, condannarsi l'opponente al pagamento delle somme che saranno ritenute provate e di giustizia;
pagina 1 di 6 - condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, compresa quella monitoria;
- previa ogni declaratoria di rito, condannare la controparte alla restituzione delle somme già versate dall'appellante in forza della sentenza di primo grado, pari a complessivi euro 5.928,00”.
Per CP_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da di e conseguentemente Parte_1 Parte_1 confermare la sentenza n. 9744/2023 del 04/12/2023 del Tribunale di Milano ( rg 42510/2021) impugnata in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9744/2023 pubblicata il 4/12/2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 42510/2021 promossa da nei confronti dell'impresa CP_1 individuale ha così deciso: Parte_1
“- revoca il decreto ingiuntivo telematico n. 15828/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 04.08.2021 e pubblicato in data 14.08.2021;
- condanna la ditta opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 4.835,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
- dichiara irripetibili le spese della fase monitoria.”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“ che ha ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto a saldo della Parte_1 fattura n. 01/2021 emessa in data 16.02.2021 dell'importo complessivo di € 11.143,55 (v. doc. 2 fasc. mon.), oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e spese di procedura, in virtù del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 02.06.2020 per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia ed acquisto di materiali a favore dell 'opponente inerenti l'appartamento di Milano, Viale Marche n. 31/a, di proprietà del Sig. (v. doc. 1 fasc. mon.); CP_1
-che con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2021 proponeva CP_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, contestando ogni pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei suoi confronti e deducendone l'infondatezza e temerarietà;
-che deduceva il fatto di aver ricevuto in donazione dal nonno Sig. con atto notarile Persona_1 del 12 luglio 2017, l'appartamento sito al primo piano a Milano in Viale Marche n. 31/a (v. doc. 1 fasc. att.);
- che in data 8 agosto 2017, con atto notarile, nominava e costituiva suo procuratore generale il nonno Sig. affinchè potesse compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria Persona_1 amministrazione e di disposizione dei beni mobili ed immobili elencati in tale atto, compresa la ristrutturazione dell'appartamento ricevuto in donazione (v. doc. 2 fasc. att.);
- che tale appartamento veniva concesso in locazione dal 15.10.2017 sino al 30.10.2020 (v. docc. 4, 5,
6, 7, 8 e 9 fasc. att.);
pagina 2 di 6 -che in data 19.09.2019 suo nonno stipulava con la ditta Atlantis un contratto di Persona_1 appalto per alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui sopra, dell'importo complessivo di Euro 13.500,00 (v. doc. 10 fasc. att.) e, in data 02.06.2020, stipulava con l'odierna convenuta un altro contratto di appalto per altri lavori di ristrutturazione e fornitura di materiali, dell'importo complessivo di Euro 10.000,00 (v. doc. 11 fasc. att.);
- che l'opponente allegava di aver corrisposto all'opposta a mezzo bonifico bancario in data 26.08.2020 l'importo di Euro 1.133,00 ed in data 09.12.2020 l'importo di Euro 4.675,00 (v. docc. 12 e 13 fasc. att.);
- che nel mese di dicembre 2020 revocava la procura a suo tempo conferita al nonno Sig. Per_1 lamentando la mancanza di esibizione da parte di quest'ultimo delle spese effettuate e della
[...] relativa rendicontazione, quindi per la mala gestio nella procura (v. doc. 3 fasc. att.);
- che il Sig. è il padre di il quale costituiva l'impresa individuale Persona_1 Parte_1 odierna convenuta solamente un mese prima del contratto di appalto per cui è causa stipulato quindi tra padre e figlio (v. doc. 14 fasc. att.);
- che nel procedimento di revoca per ingratitudine della donazione promossa dal Sig. Persona_1 nei confronti del nipote, odierno opponente, pendente dinanzi alla IV Sezione Civile del Tribunale di
Milano (R.G. N. 1285/2021), il medesimo dà atto di aver regolarmente pagato la per Parte_1
l'importo di Euro 5.808,00 (v. doc. 15 fasc. att.);
-che quindi allegava il fatto che la richiesta avanzata in via monitoria dall'odierna convenuta costituisca una duplicazione di importi già alla stessa corrisposti;
- che, ricevuta la diffida del difensore dell'odierna convenuta del 18.02.2021 (v. doc. 3 fasc. mon.), in data 01.03.2021 i lavori per cui è causa venivano contestati a mezzo del precedente difensore dell'odierno opponente, oltre alla contestazione relativa ai pagamenti effettuati in precedenza ed all'effettuazione di alcune opere da parte di terzi, cioè l'impresa Atlantis, nonché il mancato montaggio degli arredi delle camere da letto e delle cucine (v. doc. 16 fasc. att.);
- che, inoltre, allegava di aver provveduto personalmente allo svuotamento dell'appartamento (v. docc. 17, 18 e 19 fasc. att.);
- che la ditta Atlantis ha richiesto per i lavori di cui all'appalto che qui ci occupa a Codesto Tribunale decreto ingiuntivo, lavori già contestati e pagati dall'opponente (v. docc. 20 e 21 fasc. att.)…
…- che la ditta odierna convenuta si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2022 (I udienza fissata al 25.03.2022), producendo documentazione integrativa rispetto alla fase monitoria e contestando la fondatezza dell'opposizione;
- che allegava di aver eseguito fedelmente i lavori commissionati di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 02.06.2020;
-che per altre e diverse opere aveva emesso le fatture n. 9 del 24.08.2020 e n. 19 del 30.11.2020 regolarmente pagate dall'opponente (v. doc. 3 fasc. conv.);
-che tutte le opere venivano eseguite a regola d'arte ed ultimate nel mese di agosto 2020, nonché accettate dall'opponente a mezzo del nonno Sig. suo procuratore;
Persona_1
- che deduceva altresì la tardività ex art. 1667 c.c. delle contestazioni dell'opponente sia in relazione ai lamentati vizi delle opere eseguite e/o alla mancata esecuzione di alcune di esse, nonché in relazione alle forniture di materiali;
- che, in ogni caso, allegava il fatto che le circostanze addotte dall'opponente nel proprio atto di citazione relative alla persona del nonno Sig. non siano comunque opponibili Persona_1 all'impresa appaltatrice odierna convenuta, così come i rapporti commerciali con la Atlantis;
- che, infine, in base al contenuto dell'atto di opposizione, deduceva la temerarietà della lite proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo agito l'opponente quantomeno con colpa grave;
…”
pagina 3 di 6 Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra ritenendo fondate e attendibili le contestazioni svolte dall'opponente, corroborate dalla prova per testi espletata. Il primo giudice ha ritenuto duplicate alcune voci, ed inoltre che la ditta opposta non aveva fornito alcuna prova dell'ulteriore smaltimento delle macerie, costo già pagato con altra fattura, né ha prodotto alcuna ricevuta o formulario in tal senso. Così come non aveva fornito prova dei materiali asseritamente acquistati e utilizzati.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 15828/2021 del 14/8/2021.
Si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello. CP_1
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 31/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi l'appellante contesta la decisione del tribunale che avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle contestazioni di relativamente alla CP_1 duplicazione delle voci della fattura oggetto di ingiunzione. Non avrebbe poi giustamente valutato le prove orali espletate ed erroneamente ritenuto non provate le opere di smaltimento.
I motivi da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione vanno disattesi.
Osserva preliminarmente questa Corte che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 13240/2019).
Ciò detto, qualora si controverta, così come nel caso in esame, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione oggi appellante), fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ.
n.17959/2016).
Pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico
– che nella specie non è oggetto di contestazione - e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo - emesso per la somma di € 11.143,55 quale saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di proprietà di - quest'ultimo ha CP_1 puntualmente contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con riguardo non solo all'entità dei lavori effettivamente realizzati, ma in particolare riguardo al fatto che alcune lavorazioni elencate nella fattura oggetto di causa (in particolare il controsoffitto con armatura in cartongesso e il montaggio delle porte), risultavano eseguite da altra impresa, Atlantis, mentre altre opere non erano pagina 4 di 6 state eseguite (quali lo svuotamento dell'appartamento, il montaggio dei mobili). Contestava altresì l'odierno appellato, che il materiale di consumo fatturato non veniva documentato in alcun modo, così come non vi era prova del nominativo dell'impresa specializzata - iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - incaricata dall'impresa dello smaltimento dei rifiuti, attività peraltro già pagata alla con la fattura n. 19/2020 del 30/11/2020. Parte_1
Dunque, spettava all'impresa edile opposta fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere effettivamente eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente Parte_1 dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito, la fattura azionata in monitorio.
In particolare poi, per quanto concerne il contratto di appalto di specifico interesse in questa sede, questa Corte aderisce al principio giurisprudenziale secondo cui “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore
è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con
l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte…” (v. da ultimo Cass. n.128 del 4/01/2022; Cass. n. 33575/2021).
In tema la suprema Corte, ha da ultimo ribadito che “In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve”. (Cassazione civile sez. II, 23/05/2024, n.14399).
Ebbene, il richiamo alla sola fattura commerciale emessa, non può costituire elemento sufficiente per ritenere provato il quantum del corrispettivo preteso. E ciò perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio
(Cass. n. 299 del 12/01/2016; Cass. n. 15383 del 28/06/2010).
In conclusione, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere.
Nella fattispecie in esame, non vi è agli atti documentazione diversa da quella di natura fiscale prodotta unilateralmente dalla da cui emerga la prova dell'esecuzione delle opere, dell'accettazione Parte_1 delle opere eseguite e del riconoscimento del valore di dette opere. La fattura, quindi, non permette di identificare con certezza la tipologia e l'entità delle opere concretamente realizzate dalla né Parte_1 di confutare le contestazioni sollevate dal committente. Ne discende che il detto documento non può essere sufficiente a suffragare la pretesa del creditore non costituendo prova idonea a dimostrare il credito vantato dall'appaltatrice.
Contrariamente poi a quanto ritenuto dall'appellante, neppure i testi escussi in prime cure sono stati in grado di dimostrare quale fosse l'ammontare complessivo del credito preteso, né tantomeno sono pagina 5 di 6 riusciti a provare che le opere di cui alla fattura portata in monitorio siano state effettivamente eseguite.
Dalla prova testimoniale escussa si può ricavare, per quanto qui di interesse, che da parte della committenza, la ditta opposta era stata incarica dell'esecuzione di alcune opere edili e che parte dei lavori commissionati sono stati realizzati, ma, non conoscendo il valore complessivo dell'opera, né il prezzo globale concordato, ed essendo stato decisamente contestato dal committente il quantum preteso dalla ditta appaltatrice, le testimonianze anzidette nulla provano al riguardo.
La prova offerta dall'appellante, che non ha depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso alla fattura, per le ragioni già illustrate, ma nemmeno alla prova testimoniale, stanti le superiori argomentazioni che permettono di condividere sul punto il convincimento del Tribunale.
Ne consegue, che in mancanza di ulteriori elementi probatori, i motivi in esame, per le ragioni sopraesposte, non meritino accoglimento.
Il rigetto dei primi quattro motivi determina l'assorbimento delle ulteriori domande.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n.9744/2023 resa in data 4/12/2023 dal Tribunale di Milano e condanna dell'appellante a Parte_1 rifondere le spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo, applicando lo CP_1 scaglione 5.200/26.000 euro. Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9744/2023 resa in data 4/12/2023 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'impresa individuale a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 grado che liquida in € 3.397,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Deborah Folloni dichiaratasi antistataria;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 14 novembre 2024
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Anna Mantovani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3553/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 BESANA, 9 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CARTILLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. ANTONIO M. CP_1 C.F._2 ZACCARIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FOLLONI DEBORAH, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“nel merito,
- riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 9744/2023 pubblicata il 04/12/2023 qui impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 15828/2021 del 14 agosto 2021 ruolo generale 16341/2021;
- nel caso in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato, condannarsi l'opponente al pagamento delle somme che saranno ritenute provate e di giustizia;
pagina 1 di 6 - condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, compresa quella monitoria;
- previa ogni declaratoria di rito, condannare la controparte alla restituzione delle somme già versate dall'appellante in forza della sentenza di primo grado, pari a complessivi euro 5.928,00”.
Per CP_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da di e conseguentemente Parte_1 Parte_1 confermare la sentenza n. 9744/2023 del 04/12/2023 del Tribunale di Milano ( rg 42510/2021) impugnata in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9744/2023 pubblicata il 4/12/2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 42510/2021 promossa da nei confronti dell'impresa CP_1 individuale ha così deciso: Parte_1
“- revoca il decreto ingiuntivo telematico n. 15828/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 04.08.2021 e pubblicato in data 14.08.2021;
- condanna la ditta opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 4.835,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
- dichiara irripetibili le spese della fase monitoria.”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“ che ha ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto a saldo della Parte_1 fattura n. 01/2021 emessa in data 16.02.2021 dell'importo complessivo di € 11.143,55 (v. doc. 2 fasc. mon.), oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e spese di procedura, in virtù del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 02.06.2020 per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia ed acquisto di materiali a favore dell 'opponente inerenti l'appartamento di Milano, Viale Marche n. 31/a, di proprietà del Sig. (v. doc. 1 fasc. mon.); CP_1
-che con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2021 proponeva CP_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, contestando ogni pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei suoi confronti e deducendone l'infondatezza e temerarietà;
-che deduceva il fatto di aver ricevuto in donazione dal nonno Sig. con atto notarile Persona_1 del 12 luglio 2017, l'appartamento sito al primo piano a Milano in Viale Marche n. 31/a (v. doc. 1 fasc. att.);
- che in data 8 agosto 2017, con atto notarile, nominava e costituiva suo procuratore generale il nonno Sig. affinchè potesse compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria Persona_1 amministrazione e di disposizione dei beni mobili ed immobili elencati in tale atto, compresa la ristrutturazione dell'appartamento ricevuto in donazione (v. doc. 2 fasc. att.);
- che tale appartamento veniva concesso in locazione dal 15.10.2017 sino al 30.10.2020 (v. docc. 4, 5,
6, 7, 8 e 9 fasc. att.);
pagina 2 di 6 -che in data 19.09.2019 suo nonno stipulava con la ditta Atlantis un contratto di Persona_1 appalto per alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui sopra, dell'importo complessivo di Euro 13.500,00 (v. doc. 10 fasc. att.) e, in data 02.06.2020, stipulava con l'odierna convenuta un altro contratto di appalto per altri lavori di ristrutturazione e fornitura di materiali, dell'importo complessivo di Euro 10.000,00 (v. doc. 11 fasc. att.);
- che l'opponente allegava di aver corrisposto all'opposta a mezzo bonifico bancario in data 26.08.2020 l'importo di Euro 1.133,00 ed in data 09.12.2020 l'importo di Euro 4.675,00 (v. docc. 12 e 13 fasc. att.);
- che nel mese di dicembre 2020 revocava la procura a suo tempo conferita al nonno Sig. Per_1 lamentando la mancanza di esibizione da parte di quest'ultimo delle spese effettuate e della
[...] relativa rendicontazione, quindi per la mala gestio nella procura (v. doc. 3 fasc. att.);
- che il Sig. è il padre di il quale costituiva l'impresa individuale Persona_1 Parte_1 odierna convenuta solamente un mese prima del contratto di appalto per cui è causa stipulato quindi tra padre e figlio (v. doc. 14 fasc. att.);
- che nel procedimento di revoca per ingratitudine della donazione promossa dal Sig. Persona_1 nei confronti del nipote, odierno opponente, pendente dinanzi alla IV Sezione Civile del Tribunale di
Milano (R.G. N. 1285/2021), il medesimo dà atto di aver regolarmente pagato la per Parte_1
l'importo di Euro 5.808,00 (v. doc. 15 fasc. att.);
-che quindi allegava il fatto che la richiesta avanzata in via monitoria dall'odierna convenuta costituisca una duplicazione di importi già alla stessa corrisposti;
- che, ricevuta la diffida del difensore dell'odierna convenuta del 18.02.2021 (v. doc. 3 fasc. mon.), in data 01.03.2021 i lavori per cui è causa venivano contestati a mezzo del precedente difensore dell'odierno opponente, oltre alla contestazione relativa ai pagamenti effettuati in precedenza ed all'effettuazione di alcune opere da parte di terzi, cioè l'impresa Atlantis, nonché il mancato montaggio degli arredi delle camere da letto e delle cucine (v. doc. 16 fasc. att.);
- che, inoltre, allegava di aver provveduto personalmente allo svuotamento dell'appartamento (v. docc. 17, 18 e 19 fasc. att.);
- che la ditta Atlantis ha richiesto per i lavori di cui all'appalto che qui ci occupa a Codesto Tribunale decreto ingiuntivo, lavori già contestati e pagati dall'opponente (v. docc. 20 e 21 fasc. att.)…
…- che la ditta odierna convenuta si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2022 (I udienza fissata al 25.03.2022), producendo documentazione integrativa rispetto alla fase monitoria e contestando la fondatezza dell'opposizione;
- che allegava di aver eseguito fedelmente i lavori commissionati di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 02.06.2020;
-che per altre e diverse opere aveva emesso le fatture n. 9 del 24.08.2020 e n. 19 del 30.11.2020 regolarmente pagate dall'opponente (v. doc. 3 fasc. conv.);
-che tutte le opere venivano eseguite a regola d'arte ed ultimate nel mese di agosto 2020, nonché accettate dall'opponente a mezzo del nonno Sig. suo procuratore;
Persona_1
- che deduceva altresì la tardività ex art. 1667 c.c. delle contestazioni dell'opponente sia in relazione ai lamentati vizi delle opere eseguite e/o alla mancata esecuzione di alcune di esse, nonché in relazione alle forniture di materiali;
- che, in ogni caso, allegava il fatto che le circostanze addotte dall'opponente nel proprio atto di citazione relative alla persona del nonno Sig. non siano comunque opponibili Persona_1 all'impresa appaltatrice odierna convenuta, così come i rapporti commerciali con la Atlantis;
- che, infine, in base al contenuto dell'atto di opposizione, deduceva la temerarietà della lite proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo agito l'opponente quantomeno con colpa grave;
…”
pagina 3 di 6 Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra ritenendo fondate e attendibili le contestazioni svolte dall'opponente, corroborate dalla prova per testi espletata. Il primo giudice ha ritenuto duplicate alcune voci, ed inoltre che la ditta opposta non aveva fornito alcuna prova dell'ulteriore smaltimento delle macerie, costo già pagato con altra fattura, né ha prodotto alcuna ricevuta o formulario in tal senso. Così come non aveva fornito prova dei materiali asseritamente acquistati e utilizzati.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 15828/2021 del 14/8/2021.
Si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello. CP_1
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 31/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi l'appellante contesta la decisione del tribunale che avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle contestazioni di relativamente alla CP_1 duplicazione delle voci della fattura oggetto di ingiunzione. Non avrebbe poi giustamente valutato le prove orali espletate ed erroneamente ritenuto non provate le opere di smaltimento.
I motivi da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione vanno disattesi.
Osserva preliminarmente questa Corte che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 13240/2019).
Ciò detto, qualora si controverta, così come nel caso in esame, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione oggi appellante), fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ.
n.17959/2016).
Pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico
– che nella specie non è oggetto di contestazione - e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo - emesso per la somma di € 11.143,55 quale saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di proprietà di - quest'ultimo ha CP_1 puntualmente contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con riguardo non solo all'entità dei lavori effettivamente realizzati, ma in particolare riguardo al fatto che alcune lavorazioni elencate nella fattura oggetto di causa (in particolare il controsoffitto con armatura in cartongesso e il montaggio delle porte), risultavano eseguite da altra impresa, Atlantis, mentre altre opere non erano pagina 4 di 6 state eseguite (quali lo svuotamento dell'appartamento, il montaggio dei mobili). Contestava altresì l'odierno appellato, che il materiale di consumo fatturato non veniva documentato in alcun modo, così come non vi era prova del nominativo dell'impresa specializzata - iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - incaricata dall'impresa dello smaltimento dei rifiuti, attività peraltro già pagata alla con la fattura n. 19/2020 del 30/11/2020. Parte_1
Dunque, spettava all'impresa edile opposta fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere effettivamente eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente Parte_1 dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito, la fattura azionata in monitorio.
In particolare poi, per quanto concerne il contratto di appalto di specifico interesse in questa sede, questa Corte aderisce al principio giurisprudenziale secondo cui “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore
è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con
l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte…” (v. da ultimo Cass. n.128 del 4/01/2022; Cass. n. 33575/2021).
In tema la suprema Corte, ha da ultimo ribadito che “In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve”. (Cassazione civile sez. II, 23/05/2024, n.14399).
Ebbene, il richiamo alla sola fattura commerciale emessa, non può costituire elemento sufficiente per ritenere provato il quantum del corrispettivo preteso. E ciò perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio
(Cass. n. 299 del 12/01/2016; Cass. n. 15383 del 28/06/2010).
In conclusione, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere.
Nella fattispecie in esame, non vi è agli atti documentazione diversa da quella di natura fiscale prodotta unilateralmente dalla da cui emerga la prova dell'esecuzione delle opere, dell'accettazione Parte_1 delle opere eseguite e del riconoscimento del valore di dette opere. La fattura, quindi, non permette di identificare con certezza la tipologia e l'entità delle opere concretamente realizzate dalla né Parte_1 di confutare le contestazioni sollevate dal committente. Ne discende che il detto documento non può essere sufficiente a suffragare la pretesa del creditore non costituendo prova idonea a dimostrare il credito vantato dall'appaltatrice.
Contrariamente poi a quanto ritenuto dall'appellante, neppure i testi escussi in prime cure sono stati in grado di dimostrare quale fosse l'ammontare complessivo del credito preteso, né tantomeno sono pagina 5 di 6 riusciti a provare che le opere di cui alla fattura portata in monitorio siano state effettivamente eseguite.
Dalla prova testimoniale escussa si può ricavare, per quanto qui di interesse, che da parte della committenza, la ditta opposta era stata incarica dell'esecuzione di alcune opere edili e che parte dei lavori commissionati sono stati realizzati, ma, non conoscendo il valore complessivo dell'opera, né il prezzo globale concordato, ed essendo stato decisamente contestato dal committente il quantum preteso dalla ditta appaltatrice, le testimonianze anzidette nulla provano al riguardo.
La prova offerta dall'appellante, che non ha depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso alla fattura, per le ragioni già illustrate, ma nemmeno alla prova testimoniale, stanti le superiori argomentazioni che permettono di condividere sul punto il convincimento del Tribunale.
Ne consegue, che in mancanza di ulteriori elementi probatori, i motivi in esame, per le ragioni sopraesposte, non meritino accoglimento.
Il rigetto dei primi quattro motivi determina l'assorbimento delle ulteriori domande.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n.9744/2023 resa in data 4/12/2023 dal Tribunale di Milano e condanna dell'appellante a Parte_1 rifondere le spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo, applicando lo CP_1 scaglione 5.200/26.000 euro. Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9744/2023 resa in data 4/12/2023 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'impresa individuale a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 grado che liquida in € 3.397,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Deborah Folloni dichiaratasi antistataria;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 14 novembre 2024
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Anna Mantovani
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