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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4652 /2024 RG
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott.Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4652 /2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
29/07/2024 da
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
BERARDI ELISA , come da mandato in atti;
nei confronti di
, con l'avv. CodiceFiscale_2
VASSALLO TERESA , come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale modificata in scioglimento del matrimonio
Per i coniugi:
autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare il
cambio di residenza all'altro coniuge;
assegnare la casa coniugale, alla moglie, che la ha già in locazione con gli arredi e corredi, il
marito ha già lasciato la casa coniugale
nessun assegno di mantenimento a favore della moglie in quanto economicamente
autosufficiente;
assegno di mantenimento di Euro 200, a favore del figlio rivalutabile in base Per_1
all'indice ISTAT a partire da febbraio 2026;
a carico dei coniugi nella misura del 50% le spese, scolastiche, parascolastiche e sanitarie
non coperte dal SSNN tra i coniugi come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Verona che qui si intende integralmente richiamato
Vittoria di spese”
Per il P.M: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. cittadina spagnola, e Parte_1 [...]
, cittadino ghanese, hanno contratto matrimonio il 13/03/2009 Parte_2
in Valencia (SPAGNA), matrimonio non trascritto nel registro degli atti di matrimonio in Italia.
Entrambi sono abitualmente residenti in Italia, a Verona.
Dall'unione è nato il figlio il 6.7.2022, maggiorenne, pure abitualmente Per_1
residente a [...].
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale pronunci la separazione giudiziale e decorso il termine di legge il divorzio,
con assegnazione della casa coniugale alla stessa e un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente. Parte convenuta, regolarmente costituitasi, ha aderito alle domande sullo status e ha proposto una misura inferiore del contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza del 18.2.2025 davanti alla Presidente delegata, esperito il tentativo di conciliazione anche sulle condizioni, i coniugi pervenivano ad un accordo complessivo, trasformando la domanda da separazione e divorzio giudiziale in divorzio congiunto.
In particolare, con la domanda congiunta tendente ad ottenere lo scioglimento del divorzio essi hanno invocato l'applicazione della legge nazionale della moglie, ossia la legge spagnola, che prevede il divorzio senza necessità di preventiva dichiarazione di separazione giudiziale.
In via pregiudiziale, attesi gli elementi di estraneità presenti nel caso in esame,
rappresentati dalla cittadinanza spagnola della moglie e ghanese del marito, nonché
dalla celebrazione del matrimonio in Spagna, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Assume in particolare rilievo l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del regolamento UE n.
2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter), applicabile ratione temporis, che individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, essendo entrambi abitualmente residenti abitualmente in Italia, in Verona, sussiste senz'altro la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di status trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro". Nel caso posto all'attenzione del Collegio, l'optio legis è stata correttamente effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 5; trova dunque applicazione la legge spagnola e, in particolare, l'art. 86 del Codice Civile spagnolo che consente il divorzio diretto, senza necessità di una preventiva pronuncia di separazione.
Si rileva, inoltre, che l'individuazione della legge applicabile, effettuata mediante richiesta congiunta formulata in udienza dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE.
La scelta deve altresì ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 31 secondo comma della l. 218/1995, come sostituito dall'art. 29, comma 2 del D.L.vo 10.10.2022 n. 149 a decorrere dal 30.6.2023, il quale prevede che “Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Roma III, mediante scrittura privata”, aggiungendo che “La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
La scelta deve ritenersi altresì effettuata consapevolmente, come richiesto dal considerando 18 del Regolamento Roma III e verificato dalla Presidente del. in udienza
(si veda verbale dell'udienza del 18.2.2025).
Da ultimo, in ordine alla legge applicabile alla domanda di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne, viene in considerazione l'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni
alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”
L'art. 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore,
cioè, nella fattispecie concreta, quella del figlio. Pertanto, troverà applicazione sul punto la legge italiana, e quindi gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile, ed in particolare l'art. 337 septies c.c. perché il figlio maggiorenne risiede in Italia, a Verona.
Ciò detto, la domanda di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta dai coniugi va accolta.
Conformemente alla legge spagnola, applicabile al caso di specie per le ragioni suddette e considerata la scelta chiara e consapevole dei coniugi, è possibile dichiarare lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di un preventivo periodo di separazione. Deve infatti essere esclusa la contrarietà all'ordine pubblico di tale normativa: per orientamento oramai consolidato in materia di riconoscimento di sentenze straniere, ma il principio ben può essere recepito anche quando il giudice interno sia chiamato ad applicare la legge straniera: non sono considerate contrarie all'ordine pubblico italiano le decisioni che ammettono il divorzio immediato, anche senza un precedente periodo di separazione, quando risulti l'irreversibilità della crisi
(così Cass., 25.7.2006, n. 16978 e tutta la giurisprudenza successiva). L'irreversibilità
della crisi è nel caso concreto evidente, alla luce delle allegazioni di entrambi.
La domanda indica compiutamente le condizioni relative al mantenimento del figlio, alle quali per le ragioni suddette va applicata la legge italiana, che sono prive di profili d'illegittimità. Va quindi preso atto dell'accordo e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 13/03/2009 in
[...] Parte_2
Valencia (SPAGNA).
2. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni.
3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona il 25/03/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra