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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4586/2022 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
in persona del legale rap- Parte_1
presentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Luciano
Imparato, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Mo- bilio e Lucia Maiorano, elettivamente domiciliata come in at- ti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenen- dosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio la società Parte_2
chiedendo la condanna della stessa Controparte_1
al pagamento della somma di € 139.533,64, a titolo di risar- cimento del danno subito in conseguenza della demolizione non autorizzata di una cabina elettrica asservita alla trasfor- mazione dell'energia elettrica nell'ambito di un complesso industriale di sua proprietà sito in Angri (SA), oggetto di con- tratto preliminare di permuta tra le parti, stipulato in data
12/05/2020.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice deduceva che la convenuta, in esecuzione del citato preliminare, aveva dato inizio ad alcune opere di demolizione sull'area promissoria, demolendo, senza consenso né titolo, una cabina elettrica tut- tora necessaria all'attività dell'attrice. Veniva depositata peri-
2 zia tecnica a firma dell'Ing. , con stima Persona_1
del danno in € 139.533,64, oltre diffida e messa in mora noti- ficata alla controparte, rimasta, secondo l'attrice, priva di ri- scontro.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
la quale contestava integralmente le domande attoree e
[...]
spiegava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo il rico- noscimento delle somme sostenute per le opere di demolizio- ne, su incarico dell'attrice, oltre interessi e utile d'impresa, ovvero, in subordine, la compensazione con l'importo even- tualmente riconosciuto alla controparte.
La causa veniva istruita solo documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 11/09/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo occorre passare al merito della vicenda.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le motiva- zioni qui di seguito specificate.
Dall'istruttoria documentale emerge con chiarezza che le opere di demolizione realizzate dalla convenuta erano auto- rizzate dalla stessa attrice, sia mediante presentazione della
SCIA in data 17/01/2019, sia tramite conferimento di procura
3 speciale al legale rappresentante della (allora) CP_2
oggi
[...] Controparte_1
Le relazioni tecniche redatte dai tecnici comunali di Angri, acquisite agli atti e prodotte dalla convenuta, identificano tra i corpi da demolire i fabbricati C, D, E ed F, specificando in particolare che il fabbricato E, da demolire, era articolato in più aree, compresa un'“appendice” non accessibile per peri- colo di crollo. Tale appendice, come risulta dalla planimetria allegata (corpo E), corrisponde ragionevolmente alla cabina elettrica oggetto di causa.
La cabina non è mai individuata in modo autonomo, né esclu- sa dall'ambito oggettivo della demolizione autorizzata. Al contrario, risulta parte integrante del corpo E, regolarmente incluso nei progetti edilizi.
Inoltre, con lettera del febbraio 2019, l'allora presidente di
, autorizzava Parte_1 CP_3
formalmente la a presentare la SCIA Parte_3
presso il Comune di Angri e a eseguire le demolizioni, sulla base del progetto e della documentazione predisposta dalla stessa attrice.
Non risulta, pertanto, alcuna violazione del diritto altrui, né sussiste un danno “ingiusto”, inteso come lesione di una po-
4 sizione soggettiva giuridicamente tutelata e meritevole di pro- tezione, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Neppure può trovare applicazione il principio della non con- testazione ex art. 115 c.p.c., in quanto la convenuta ha conte- stato specificamente la riferibilità della cabina all'area da escludere, l'autorizzazione ricevuta e l'entità del danno, af- fermando che il manufatto era dismesso, fatiscente e inacces- sibile.
La perizia tecnica di parte, inoltre, è priva di valore probato- rio vincolante e non supportata da ulteriori elementi idonei a dimostrare il quantum del danno. Il preventivo prodotto suc- cessivamente è stato depositato tardivamente rispetto ai ter- mini istruttori e risulta pertanto inutilizzabile.
Non sussistono, infine, elementi per ritenere provata la sussi- stenza di un pregiudizio patrimoniale effettivo, né il nesso causale diretto ed esclusivo con l'operato della convenuta, es- sendo la stessa intervenuta su incarico e con autorizzazione della controparte.
Pertanto, sulla base di quanto detto, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata
Parimenti, la domanda riconvenzionale della convenuta, con cui si richiede il riconoscimento dei costi sostenuti per le ope- re di demolizione, è infondata.
5 Pur essendo documentato che la convenuta abbia effettiva- mente eseguito i lavori di demolizione autorizzati dalla pro- prietà, non è fornita prova sufficiente del titolo giuridico alla base del credito azionato, né risulta configurabile un'obbligazione contrattuale o extracontrattuale suscettibile di soddisfare i requisiti richiesti dagli artt. 1173 ss. c.c.
Le demolizioni, infatti, si collocano in una fase di rapporti precontrattuali e propedeutici alla possibile attuazione di una permuta immobiliare subordinata a condizioni sospensive mai verificatesi.
Non vi è prova di un obbligo di di rimborsare le Parte_1
opere anticipate dalla controparte, né risulta sussistente un ar- ricchimento senza causa, atteso che le opere erano funzionali a un interesse comune e non hanno prodotto un'utilità patri- moniale certa e attuale per la parte attrice.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spe- se di lite, in considerazione della reciproca soccombenza e della obiettiva incertezza interpretativa e documentale della vicenda, aggravata da un quadro tecnico non risolto in istrut- toria per mancata ammissione delle prove richieste.
6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
c) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4586/2022 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
in persona del legale rap- Parte_1
presentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Luciano
Imparato, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Mo- bilio e Lucia Maiorano, elettivamente domiciliata come in at- ti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenen- dosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio la società Parte_2
chiedendo la condanna della stessa Controparte_1
al pagamento della somma di € 139.533,64, a titolo di risar- cimento del danno subito in conseguenza della demolizione non autorizzata di una cabina elettrica asservita alla trasfor- mazione dell'energia elettrica nell'ambito di un complesso industriale di sua proprietà sito in Angri (SA), oggetto di con- tratto preliminare di permuta tra le parti, stipulato in data
12/05/2020.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice deduceva che la convenuta, in esecuzione del citato preliminare, aveva dato inizio ad alcune opere di demolizione sull'area promissoria, demolendo, senza consenso né titolo, una cabina elettrica tut- tora necessaria all'attività dell'attrice. Veniva depositata peri-
2 zia tecnica a firma dell'Ing. , con stima Persona_1
del danno in € 139.533,64, oltre diffida e messa in mora noti- ficata alla controparte, rimasta, secondo l'attrice, priva di ri- scontro.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
la quale contestava integralmente le domande attoree e
[...]
spiegava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo il rico- noscimento delle somme sostenute per le opere di demolizio- ne, su incarico dell'attrice, oltre interessi e utile d'impresa, ovvero, in subordine, la compensazione con l'importo even- tualmente riconosciuto alla controparte.
La causa veniva istruita solo documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 11/09/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo occorre passare al merito della vicenda.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le motiva- zioni qui di seguito specificate.
Dall'istruttoria documentale emerge con chiarezza che le opere di demolizione realizzate dalla convenuta erano auto- rizzate dalla stessa attrice, sia mediante presentazione della
SCIA in data 17/01/2019, sia tramite conferimento di procura
3 speciale al legale rappresentante della (allora) CP_2
oggi
[...] Controparte_1
Le relazioni tecniche redatte dai tecnici comunali di Angri, acquisite agli atti e prodotte dalla convenuta, identificano tra i corpi da demolire i fabbricati C, D, E ed F, specificando in particolare che il fabbricato E, da demolire, era articolato in più aree, compresa un'“appendice” non accessibile per peri- colo di crollo. Tale appendice, come risulta dalla planimetria allegata (corpo E), corrisponde ragionevolmente alla cabina elettrica oggetto di causa.
La cabina non è mai individuata in modo autonomo, né esclu- sa dall'ambito oggettivo della demolizione autorizzata. Al contrario, risulta parte integrante del corpo E, regolarmente incluso nei progetti edilizi.
Inoltre, con lettera del febbraio 2019, l'allora presidente di
, autorizzava Parte_1 CP_3
formalmente la a presentare la SCIA Parte_3
presso il Comune di Angri e a eseguire le demolizioni, sulla base del progetto e della documentazione predisposta dalla stessa attrice.
Non risulta, pertanto, alcuna violazione del diritto altrui, né sussiste un danno “ingiusto”, inteso come lesione di una po-
4 sizione soggettiva giuridicamente tutelata e meritevole di pro- tezione, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Neppure può trovare applicazione il principio della non con- testazione ex art. 115 c.p.c., in quanto la convenuta ha conte- stato specificamente la riferibilità della cabina all'area da escludere, l'autorizzazione ricevuta e l'entità del danno, af- fermando che il manufatto era dismesso, fatiscente e inacces- sibile.
La perizia tecnica di parte, inoltre, è priva di valore probato- rio vincolante e non supportata da ulteriori elementi idonei a dimostrare il quantum del danno. Il preventivo prodotto suc- cessivamente è stato depositato tardivamente rispetto ai ter- mini istruttori e risulta pertanto inutilizzabile.
Non sussistono, infine, elementi per ritenere provata la sussi- stenza di un pregiudizio patrimoniale effettivo, né il nesso causale diretto ed esclusivo con l'operato della convenuta, es- sendo la stessa intervenuta su incarico e con autorizzazione della controparte.
Pertanto, sulla base di quanto detto, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata
Parimenti, la domanda riconvenzionale della convenuta, con cui si richiede il riconoscimento dei costi sostenuti per le ope- re di demolizione, è infondata.
5 Pur essendo documentato che la convenuta abbia effettiva- mente eseguito i lavori di demolizione autorizzati dalla pro- prietà, non è fornita prova sufficiente del titolo giuridico alla base del credito azionato, né risulta configurabile un'obbligazione contrattuale o extracontrattuale suscettibile di soddisfare i requisiti richiesti dagli artt. 1173 ss. c.c.
Le demolizioni, infatti, si collocano in una fase di rapporti precontrattuali e propedeutici alla possibile attuazione di una permuta immobiliare subordinata a condizioni sospensive mai verificatesi.
Non vi è prova di un obbligo di di rimborsare le Parte_1
opere anticipate dalla controparte, né risulta sussistente un ar- ricchimento senza causa, atteso che le opere erano funzionali a un interesse comune e non hanno prodotto un'utilità patri- moniale certa e attuale per la parte attrice.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spe- se di lite, in considerazione della reciproca soccombenza e della obiettiva incertezza interpretativa e documentale della vicenda, aggravata da un quadro tecnico non risolto in istrut- toria per mancata ammissione delle prove richieste.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
c) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/07/2025
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