CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/02/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5271/2019 depositato il 20/08/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 704/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10 e pubblicata il 06/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013-002-EM-000002742-0-002 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe che la vedeva soccombente nella causa intentata dall'allora Riscossione Sicilia SpA, oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, in seguito alla notifica degli avvisi di liquidazione di cui in epigrafe per il pagamento della somma di € 185,50#, per ciascuna omessa registrazione di nove atti giudiziari degli anni 2010, 2012 e 2013. Eccepiva il difetto di motivazione degli avvisi impugnati ex art. 7 L. 212/2000, mancata allegazione delle sentenze richiamate;
omessa indicazione del metodo di calcolo dell'imposta dovuta;
la ricorrenza dei presupposti per l'esenzione del pagamento dell'imposta di Registro ex art. 66, comma 2, D. Lgs. 112/99, trattandosi di atti relativi a procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate a Ruolo;
l'illegittimità degli atti, perché soggetto pubblico, per non avere l'Agenzia delle Entrate posto a carico dell'Erario l'imposta in questione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con riguardo agli avvisi 2013/005/SC/001587/0/002, 2013/002/EM/00811/0/002,
2013/002/EM/002876/0/002, 2013/002/EM/001369/0/002, stante l'avvenuto pagamento da parte di coobbligati;
nonché agli ulteriori avvisi nn. 2013/002/EM0001834/0/002, 2010/002/0R/0001588/0/003,
2013/005/SC/0001691/0/002 e 2013/004/SC/723/0/001, in quanto annullati in autotutela.
Per l'avviso residuo n. 2013/002/EM/000002742/0/002, sussisteva la regolarità e legittimazione della richiesta.
Con l'appello venivano ribadite le rispettive difese adottate in prime cure, tenendo conto di quanto statuito in sentenza.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della causa, sentiti il relatore ed esaminate le conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti del giudizio, ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia fondato, quindi, debba essere accolto, con la riforma della sentenza gravata.
Il Collegio osserva che la questione vada affrontata nell'esame del motivo inerente l'applicazione della normativa sull'esenzione dall'imposta di registro, specificamente regolata dall'art. 66, comma 2, del D. Lgs.
n. 112/99, secondo cui, l'esenzione è applicata soltanto ai crediti di natura tributaria per i quali l'Agente della riscossione agisca nell'esercizio delle sue funzioni, che giustifica e motiva l'esenzione prevista;
pertanto, restano esclusi i crediti che non abbiano tale natura, o vantati da privati nei confronti dell'Agente della riscossione;
difatti, nella fattispecie il provvedimento giudiziale riguardava un pignoramento presso terzi, azionato da un privato che vantava dei crediti nei confronti del predetto Agente della riscossione.
In particolare, l'azione esecutiva mobiliare era stata intrapresa dall'Avv. Nominativo_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, (C.F.: CF_1), rappresentato e difeso da sé medesimo, per recuperare un credito nei confronti dell'Agente della riscossione, che non era esecutata per motivi e titoli tributari, ma per un debito nella veste di “privato”, relativamente a procedure esecutive che non riguardavano la riscossione dei crediti iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 66, comma 2, D. Lgs. 112/99.
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo, riforma la sentenza gravata, confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione n. 2013/002/EM/000002742/0/002.
In ordine alla regolamentazione delle spese, considerato l'andamento delle varie fasi del giudizio con la limitazione ad un solo atto di esiguo valore, tenuto conto della condotta processale delle parti, si ritiene di potere compensare le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, sezione XII, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo e riforma la sentenza gravata, per quanto di ragione.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Palermo 26/02/2025.
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/02/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5271/2019 depositato il 20/08/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 704/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10 e pubblicata il 06/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013-002-EM-000002742-0-002 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe che la vedeva soccombente nella causa intentata dall'allora Riscossione Sicilia SpA, oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, in seguito alla notifica degli avvisi di liquidazione di cui in epigrafe per il pagamento della somma di € 185,50#, per ciascuna omessa registrazione di nove atti giudiziari degli anni 2010, 2012 e 2013. Eccepiva il difetto di motivazione degli avvisi impugnati ex art. 7 L. 212/2000, mancata allegazione delle sentenze richiamate;
omessa indicazione del metodo di calcolo dell'imposta dovuta;
la ricorrenza dei presupposti per l'esenzione del pagamento dell'imposta di Registro ex art. 66, comma 2, D. Lgs. 112/99, trattandosi di atti relativi a procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate a Ruolo;
l'illegittimità degli atti, perché soggetto pubblico, per non avere l'Agenzia delle Entrate posto a carico dell'Erario l'imposta in questione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con riguardo agli avvisi 2013/005/SC/001587/0/002, 2013/002/EM/00811/0/002,
2013/002/EM/002876/0/002, 2013/002/EM/001369/0/002, stante l'avvenuto pagamento da parte di coobbligati;
nonché agli ulteriori avvisi nn. 2013/002/EM0001834/0/002, 2010/002/0R/0001588/0/003,
2013/005/SC/0001691/0/002 e 2013/004/SC/723/0/001, in quanto annullati in autotutela.
Per l'avviso residuo n. 2013/002/EM/000002742/0/002, sussisteva la regolarità e legittimazione della richiesta.
Con l'appello venivano ribadite le rispettive difese adottate in prime cure, tenendo conto di quanto statuito in sentenza.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della causa, sentiti il relatore ed esaminate le conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti del giudizio, ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia fondato, quindi, debba essere accolto, con la riforma della sentenza gravata.
Il Collegio osserva che la questione vada affrontata nell'esame del motivo inerente l'applicazione della normativa sull'esenzione dall'imposta di registro, specificamente regolata dall'art. 66, comma 2, del D. Lgs.
n. 112/99, secondo cui, l'esenzione è applicata soltanto ai crediti di natura tributaria per i quali l'Agente della riscossione agisca nell'esercizio delle sue funzioni, che giustifica e motiva l'esenzione prevista;
pertanto, restano esclusi i crediti che non abbiano tale natura, o vantati da privati nei confronti dell'Agente della riscossione;
difatti, nella fattispecie il provvedimento giudiziale riguardava un pignoramento presso terzi, azionato da un privato che vantava dei crediti nei confronti del predetto Agente della riscossione.
In particolare, l'azione esecutiva mobiliare era stata intrapresa dall'Avv. Nominativo_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, (C.F.: CF_1), rappresentato e difeso da sé medesimo, per recuperare un credito nei confronti dell'Agente della riscossione, che non era esecutata per motivi e titoli tributari, ma per un debito nella veste di “privato”, relativamente a procedure esecutive che non riguardavano la riscossione dei crediti iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 66, comma 2, D. Lgs. 112/99.
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo, riforma la sentenza gravata, confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione n. 2013/002/EM/000002742/0/002.
In ordine alla regolamentazione delle spese, considerato l'andamento delle varie fasi del giudizio con la limitazione ad un solo atto di esiguo valore, tenuto conto della condotta processale delle parti, si ritiene di potere compensare le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, sezione XII, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo e riforma la sentenza gravata, per quanto di ragione.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Palermo 26/02/2025.
Il Relatore Il Presidente