Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 764
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Legittimità dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha affermato che l'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 66, comma 2, D. Lgs. 112/99 si applica solo ai crediti di natura tributaria per i quali l'Agente della riscossione agisce nell'esercizio delle sue funzioni, escludendo i crediti vantati da privati nei confronti dell'Agente della riscossione per debiti non tributari.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 764
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 764
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo