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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 1366/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Claudia Dal Martello GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
30.01.2025
DA
(c.f. )nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/05/1973
(c. f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/01/1970, rappresentati e difesi da Avv.to STECCANELLA SABRINA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c.f. )nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/05/1973
(c. f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/01/1970,
1 celebrato il 17/05/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di IO (VR) al Num.
2 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1997, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) la casa coniugale, sino al momento della vendita, con gli arredi e corredi, resterà assegnata alla sig.ra che l'abiterà insieme ai figli;
Parte_1
3) il sig. nel ricorso depositato si riconosceva debitore nei confronti Pt_2
della sig.ra delle seguenti somme: Parte_1
- € 14.483,00 per compartecipazione della sig.ra al pagamento del Pt_1 mutuo relativo all'acquisto casa familiare;
- € 4.600,00 per mantenimento della FI , non versato dal sig. Per_1 Pt_2
(calcolato da novembre 2022 a settembre 2024). Il sig. per difficoltà Pt_2
economiche ad oggi non sta versando il mantenimento della FI, pertanto, il suddetto dato sarà aggiornato al momento del pagamento.
- € 3.873,00 per rimborso prestito zia Per_2
- € 17.000,00 per mobili ed elettrodomestici;
- € 4.608,00 per rapporti relativi a carte di credito e fidi intestati al sig. Pt_2
pagate dalla sig.ra Pt_1
- € 3000,00 per auto.
Per un totale ad oggi di € 47.564,00.
4) il finanziamento di cui al punto L) del ricorso depositato verrà corrisposto al
50% tra i coniugi e verrà saldato entro 30 giorni dalla vendita della casa familiare con pagamento al 50 % tra i coniugi;
5) dal mese di novembre 2024 la quota del 50% di competenza del sig. Pt_2
(€ 258,25) del finanziamento di cui al punto L), verrà anticipata dalla sig.ra che pagherà pertanto l'intera rata. Il sig. al momento della Pt_1 Pt_2 vendita dell'immobile sopra precisato corrisponderà alla sig.ra anche le Pt_1
somme del finanziamento di cui al punto L) del ricorso depositato che al deposito delle note d'udienza è pari ad € 1291,25 (somma che dovrà essere aggiunta allle somme di cui al punto 2);
6) al momento del deposito delle presenti note d'udienza il mantenimento per non pagato dal sig. è pari ad € 5800,00 (la differenza dovrà essere Per_1 Pt_2
aggiunta al totale di cui al punto 2);
2 7) il sig. corrisponderà alla sig.ra le suddette somme al momento Pt_2 Pt_1
vendita della casa familiare, che comunque dovranno essere aggiornate al momento della vendita. Il sig. si obbliga a comunicare alla sig.ra Pt_2
con un preavviso di 2 giorni, la data dell'atto notarile di vendita della Pt_1
casa. Le parti si recheranno insieme, subito dopo il suddetto atto notarile, presso l'istituto bancario al fine di effettuare/ricevere il pagamento di quanto dovuto dal sig. alla sig.ra come sopra precisato. In ogni caso il Pt_2 Pt_1
pagamento dovrà essere effettuato dal sig. alla sig.ra subito Pt_2 Pt_1 dopo l'atto di vendita dell'immobile;
8) l'assicurazione della casa, nello specifico dell'appartamento al primo piano, sito in Belfiore (VR), via Ambrosini 8, verrà pagata interamente dal sig.
Pt_2
9) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della FI , la somma mensile di € 200,00, Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Verona;
10) dal mese successivo alla vendita della casa familiare, il sig. verserà Pt_2
a titolo di mantenimento ordinario della FI , la somma mensile di € Per_1
350,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Verona;
11) l'assegno unico mensile relativo alla FI , se spettante sarà Per_1
assegnato interamente alla sig.ra Pt_1
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, di conseguenza, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 02.04.2025 chiedevano l'accoglimento delle condizioni ivi espresse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di IO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (Atto Num.
2 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1997).
Così deciso in camera di consiglio in data 16.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
4
N N. 1366/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Claudia Dal Martello GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
30.01.2025
DA
(c.f. )nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/05/1973
(c. f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/01/1970, rappresentati e difesi da Avv.to STECCANELLA SABRINA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c.f. )nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/05/1973
(c. f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/01/1970,
1 celebrato il 17/05/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di IO (VR) al Num.
2 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1997, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) la casa coniugale, sino al momento della vendita, con gli arredi e corredi, resterà assegnata alla sig.ra che l'abiterà insieme ai figli;
Parte_1
3) il sig. nel ricorso depositato si riconosceva debitore nei confronti Pt_2
della sig.ra delle seguenti somme: Parte_1
- € 14.483,00 per compartecipazione della sig.ra al pagamento del Pt_1 mutuo relativo all'acquisto casa familiare;
- € 4.600,00 per mantenimento della FI , non versato dal sig. Per_1 Pt_2
(calcolato da novembre 2022 a settembre 2024). Il sig. per difficoltà Pt_2
economiche ad oggi non sta versando il mantenimento della FI, pertanto, il suddetto dato sarà aggiornato al momento del pagamento.
- € 3.873,00 per rimborso prestito zia Per_2
- € 17.000,00 per mobili ed elettrodomestici;
- € 4.608,00 per rapporti relativi a carte di credito e fidi intestati al sig. Pt_2
pagate dalla sig.ra Pt_1
- € 3000,00 per auto.
Per un totale ad oggi di € 47.564,00.
4) il finanziamento di cui al punto L) del ricorso depositato verrà corrisposto al
50% tra i coniugi e verrà saldato entro 30 giorni dalla vendita della casa familiare con pagamento al 50 % tra i coniugi;
5) dal mese di novembre 2024 la quota del 50% di competenza del sig. Pt_2
(€ 258,25) del finanziamento di cui al punto L), verrà anticipata dalla sig.ra che pagherà pertanto l'intera rata. Il sig. al momento della Pt_1 Pt_2 vendita dell'immobile sopra precisato corrisponderà alla sig.ra anche le Pt_1
somme del finanziamento di cui al punto L) del ricorso depositato che al deposito delle note d'udienza è pari ad € 1291,25 (somma che dovrà essere aggiunta allle somme di cui al punto 2);
6) al momento del deposito delle presenti note d'udienza il mantenimento per non pagato dal sig. è pari ad € 5800,00 (la differenza dovrà essere Per_1 Pt_2
aggiunta al totale di cui al punto 2);
2 7) il sig. corrisponderà alla sig.ra le suddette somme al momento Pt_2 Pt_1
vendita della casa familiare, che comunque dovranno essere aggiornate al momento della vendita. Il sig. si obbliga a comunicare alla sig.ra Pt_2
con un preavviso di 2 giorni, la data dell'atto notarile di vendita della Pt_1
casa. Le parti si recheranno insieme, subito dopo il suddetto atto notarile, presso l'istituto bancario al fine di effettuare/ricevere il pagamento di quanto dovuto dal sig. alla sig.ra come sopra precisato. In ogni caso il Pt_2 Pt_1
pagamento dovrà essere effettuato dal sig. alla sig.ra subito Pt_2 Pt_1 dopo l'atto di vendita dell'immobile;
8) l'assicurazione della casa, nello specifico dell'appartamento al primo piano, sito in Belfiore (VR), via Ambrosini 8, verrà pagata interamente dal sig.
Pt_2
9) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della FI , la somma mensile di € 200,00, Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Verona;
10) dal mese successivo alla vendita della casa familiare, il sig. verserà Pt_2
a titolo di mantenimento ordinario della FI , la somma mensile di € Per_1
350,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Verona;
11) l'assegno unico mensile relativo alla FI , se spettante sarà Per_1
assegnato interamente alla sig.ra Pt_1
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, di conseguenza, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 02.04.2025 chiedevano l'accoglimento delle condizioni ivi espresse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di IO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (Atto Num.
2 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1997).
Così deciso in camera di consiglio in data 16.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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