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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12060 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 23317/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Parte_1
LO e LA LL, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dai suoi funzionari CP_2 dott.ri , e Andrea CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Rapposelli ex art. 417 bis c.p.c., giusta lettera di incarico del Direttore Generale,
RESISTENTE
nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Controparte_6
Nesci, per procura allegata alla memoria di costituzione,
Controparte_7
e
, , Controparte_8 CP_9 [...] , , CP_10 CP_11 CP_12
, , Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , ,
[...] CP_16 Controparte_17 CP_18
, , ,
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
, ,
[...] CP_22
CONTUMACI Controparte_7
OGGETTO: procedura selettiva interna per differenziali stipendiali, mancata valutazione titoli. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 17/6/2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1
e, premesso:
[...]
- di esserne dipendente dal 2006 in quanto vincitore del concorso pubblico per 75 ispettori tecnici del lavoro, attualmente inquadrato con la qualifica di funzionario Ex III Area Funzionale, fascia retributiva F4, codice qualifica X196,
- di avere sempre svolto mansioni di natura tecnica, specificamente elencate, anche quale coordinatore di gruppi tecnici, aventi, tuttavia, un'applicazione giuridica, per la necessaria verifica di applicazione delle normative anche europee,
- di avere contribuito, quale coordinatore di gruppi tecnici, alla predisposizione dei testi normativi sulla protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla selezione dei lavoratori, specificamente elencati,
- di essere stato nominato quale partecipante per il CP_1 convenuto al gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione del Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032,
- di essere addetto ad una unità organizzativa complessivamente addetta alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, svolgendone i compiti,
- di avere sempre prestato attività di natura tecnica e non giuridica,
- di essere stato inizialmente assunto con qualifica di ispettore tecnico ex C2 e di essere stato solo successivamente inquadrato come funzionario amministrativo Area III, F4, all'atto del suo trasferimento presso la sede centrale del convenuto, in ragione dell'abolizione della sua figura CP_1 professionale, 2 - di avere partecipato alla procedura selettiva bandita dal CP_1 convenuto con decreto n. 614 del 25/10/2023 per l'attribuzione di complessivi n. 305 “differenziali stipendiali”, di cui n. 170 appartenenti all'area dei Funzionari (già area terza) per le seguenti famiglie professionali: n. 124 per Funzionario di ambito giuridico, n. 43 per funzionario di ambito socio- statistico-economico, n. 3 per funzionario di ambito informatico, tutte con decorrenza dall'1/1/2023,
- che i criteri selettivi e i relativi punteggi erano stabiliti dal bando in ottemperanza all'art. 14 del CCNL 2022,
- che, a seguito della presentazione delle domande, il Ministero aveva pubblicato un primo decreto di approvazione delle graduatorie, munito del visto n. 65 del 20/02/2024, nel quale l'IN. non figurava tra i 124 Pt_1 candidati idonei per il profilo di funzionario di ambito giuridico,
- di avere presentato istanza di accesso agli atti, rilevando anomalie nella valutazione dei propri titoli di studio, sicché in data 5/4/2024 domandava alla il riesame della propria posizione, Parte_2
- che in data 21/5/2024 la riscontrava la sua Parte_2 istanza, fornendo spiegazioni sul punteggio già attribuito alla valutazione dei titoli da lui presentati e non ritenendo di modificarlo,
- che, nelle more, il 17/4/2024 era pubblicato il decreto di parziale rettifica delle graduatorie generali di merito, che acquisivano pertanto efficacia definitiva, nelle quali lui risultava non incluso, avendo ottenuto il punteggio complessivo di 72 punti ed essendosi collocato in posizione n. 149, con un solo punto di differenza rispetto ai candidati risultati idonei, ex aequo, all'ultimo posto, ritenendo l'illegittimità del comportamento della Amministrazione, per omessa valutazione di taluni dei titoli di studio da lui presentati, domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, Voglia:
- accertare e dichiarare illegittima l'esclusione dei titoli di studio - quali il diploma di specializzazione all'insegnamento secondario indirizzo Tecnologico (Università di Roma Tre), diploma di specializzazione di Tecnico per la Sicurezza, qualità e l'ambiente nelle imprese edili, RSPP e Coordinatore per la Sicurezza (Regione Campania) e Master di II livello di esperto in data science ( - presentati dal ricorrente per la CP_23 partecipazione al bando per l'attribuzione dei differenziali stipendiali per il personale del Ministero famiglie Controparte_1 professionali appartenenti all'area dei funzionari di ambito giuridico, indetto con Decreto della Direzione Generale per le Risorse Umane e l'Innovazione Organizzativa n.616 del 25/10/2023 e ritenuti dalla Commissione non valutabili per la formazione del punteggio utile alla graduatoria di merito;
3 - conseguentemente annullare la graduatoria finale di merito nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti dichiarati idonei e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del differenziale stipendiale dal 1.01.2023. Subordinatamente, ordinare alla Commissione costituita con DD n. 722 del 20 novembre 2023 di valutare i titoli presentati dal ricorrente ed illegittimamente esclusi al fine di rideterminare il punteggio attribuito al medesimo per la formazione della graduatoria finale di merito;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, da individuarsi nei candidati collocati nella graduatoria quali vincitori ex aequo alla posizione n. 124; nel merito, l'Amministrazione insisteva per la legittimità del proprio operato e la correttezza del punteggio attribuito al ricorrente per i titoli di studio presentati, di talché concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ultimo candidato collocatosi utilmente in graduatoria alla posizione n. 124, nonché dei candidati posizionatisi ex aequo all'ultimo posto, elencati nel D.D. n. 868 del 28/12/2023, parzialmente rettificato con D.D. n. 208 del 17/4/2024, si costituiva in giudizio la controinteressata , contestando la Controparte_6 fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese. In via riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda del ricorrente, la controinteressata , collocatasi nella graduatoria CP_6 finale alla posizione n. 124, ex aequo con altri candidati, tutti in possesso del punteggio di 73 punti, domandava di voler dichiarare illegittimo il proprio posizionamento alla posizione n. 124, avendo diritto ad essere collocata, piuttosto, alla posizione n. 121, ex aequo con tutti i candidati valutati con il punteggio di 73 punti. All'esito del completamento di tutte le notifiche, non si costituivano, di contro, i controinteressati , , Controparte_8 CP_9 [...]
, , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, , e
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, i quali erano, pertanto, dichiarati contumaci.
[...]
All'udienza del 14/1/2025 la controinteressata , Controparte_6 preso atto della avvenuta rettifica della propria posizione in graduatoria, operata dal resistente con Decreto n. 805 del 30/12/2024, CP_1 rinunciava alla domanda qualificata come riconvenzionale. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia, ritenuta di natura documentale, è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente allegata agli scritti difensivi.
4 Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2. Preliminarmente, occorre osservare come sia stata correttamente individuata la giurisdizione del Giudice Ordinario, avendo l'odierno ricorrente censurato la legittimità di una procedura di progressione economica all'interno della sua area professionale di inquadramento, gestita dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001). E', invero, noto che, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore (...)” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 8985 dell'11/04/2018 e così, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31293 del 10/11/2023).
3. Nel merito, l'odierno ricorrente, IN. ha partecipato alla Pt_1 procedura selettiva bandita dal convenuto con decreto n. 614 del CP_1
25/10/2023 per l'attribuzione di complessivi n. 305 “differenziali stipendiali”, di cui n. 170 appartenenti all'area dei Funzionari, tra i quali, per quanto di interesse, n. 124 per il profilo di Funzionario di ambito giuridico. 3.1 L'articolo 4 del bando, contenente i criteri selettivi e i relativi punteggi, stabiliva, quanto ai titoli di studio, valutabili complessivamente con un massimo di 20 punti, che:
“Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti e Controparte_24 [...]
. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati Controparte_25 dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana. Non sono valutabili titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nei paragrafi successivi. I titoli di studio valutabili devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, e sono così individuati:
5 C.1 Titoli di studio (max 17 punti): C.
1.1 I diplomi di laurea (vecchio ordinamento/ specialistica/ magistrale); C.
1.2 Il diploma di laurea triennale;
C.
1.3 Il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado;
C.
1.4 Il diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado;
C.
1.5 Il diploma triennale rilasciato da istituto professionale. Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi. A favore del personale transitato nei ruoli mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali, sarà valutato il titolo di studio posseduto dal candidato al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione presso il e delle politiche sociali. Controparte_1
Ai fini del calcolo, i punteggi attribuiti a ciascun titolo non sono cumulabili tra loro. Si tiene conto del titolo di studio con il punteggio più alto, qualora il candidato possieda più titoli tra quelli indicati nella seguente tabella. Titoli valutabili punti: DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento, LM - Laurea magistrale, LS - Laurea specialistica: 17; L - Diploma di laurea triennale 15; Diploma quinquennale di scuola di secondo grado 13; Diploma quadriennale di scuola di secondo grado 11; Diploma triennale di istituto professionale 9. C.2 Ulteriori titoli di studio (max 3 punti): Sono valutabili: C.
2.1 I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009 (ulteriore rispetto al titolo indicato nel precedente paragrafo C.1); C.
2.2 Il diploma di laurea triennale - ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei titoli di studio di cui al paragrafo C.
1 - previsto per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area terza secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009; C.
2.3 I titoli post lauream (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione. Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi. Ai fini del calcolo, verranno valutati i titoli di studio fino ad un punteggio massimo complessivo di 3 punti. Ulteriori titoli valutabili punti: Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione, Master di II livello 3; DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento, LM - Laurea magistrale, LS - Laurea specialistica 2; Abilitazioni professionali 2; L - Diploma di laurea triennale 1,40; Master di I livello 1.
6 Ai fini del conteggio complessivo dei titoli di studio, si procede alla somma dei punteggi ottenuti dal candidato sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi C.1 e C.2”. Vale osservare come l'articolo 4 del bando, citato, abbia testualmente recepito i criteri selettivi definiti dalle parti sociali, di cui agli articoli 4 - 7 dell'Accordo Integrativo, anche con riferimento alla valutazione dei titoli di studio. 3.2 Terminata la fase di acquisizione delle domande, i titoli presentati dall'IN. venivano valutati con il punteggio complessivo di 19 punti, Pt_1 di cui 17 punti per il titolo di studio di cui all'art. 4, comma 4, lett. C.1.1 (laurea magistrale/specialistica, vecchio ordinamento) e 2 punti per l'abilitazione professionale di cui all'art. 4, comma 4, lett. C.2.3 (abilitazione alla professione di ingegnere). 3.3 Erano, di contro, esclusi, in quanto ritenuti non valutabili, i seguenti titoli:
1. diploma di Esperto in Data Science, rilasciato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
2. due titoli tecnici di studio IFTS quale tecnico per la sicurezza, qualità e ambiente nelle imprese edili, certificati dalla Regione Campania Settore Formazione Professionale,
3. il titolo di insegnamento secondario, indirizzo tecnologico, conseguito presso l'Università Roma Tre. La Direzione Generale, con nota di riscontro del 21/5/2024 alla richiesta di revisione del punteggio, così motivava:
“la Commissione Le ha attribuito un punteggio complessivo pari a 19 riconoscendoLe non solo la laurea in ingegneria, ma altresì la relativa abilitazione, prescindendo quindi dal Suo momentaneo inquadramento nell'ambito del profilo di funzionario giuridico. Quanto alla mancata valutazione di taluni titoli, si evidenzia quanto segue:
1. con riferimento al “Diploma di esperto in data science” conseguito al termine del corso tenuto dalla SNA, la Commissione ha provveduto ad eliminare tale titolo nell'ambito del calcolo del punteggio finale in attuazione di quanto previsto dal bando (DD prot. n. 614 del 25.10.2023), come già indicato nel verbale, sulla base del riscontro negativo fornito dalla SNA al quesito, proposto dalla medesima Commissione, se i titoli rilasciati al termine della partecipazione ai corsi SNA, ed eventualmente al superamento dei relativi esami, possano considerarsi assimilabili a titoli di studio post- universitari erogati dalle Università;
2. con riferimento ai titoli tecnici conseguiti al termine dei corsi promossi dalla regione Campania relativi al settore della sicurezza e della qualità delle imprese edili, essendo, come specificato nel verbale e in attuazione del bando, titoli tecnici e non di studio, i medesimi non sono stati
7 valutati in quanto non rientranti nella categoria dei titoli richiesti all'art. 4, comma 4, lett. C) del bando;
3. con riferimento al titolo di insegnamento secondario, indirizzo tecnologico, conseguito al termine del percorso formativo tenuto dall'Università Roma Tre nel 2009, lo stesso è stato ritenuto dalla Commissione contrastante con quanto previsto all'art 4, comma 4, lett. C.
2.3 del sopra menzionato bando, in quanto non attinente alla professione che si svolge presso l'Amministrazione”. 3.4 L'IN. ha agito in giudizio domandando di voler accertare Pt_1
l'illegittima l'esclusione dei titoli di studio sopra elencati al § 3.3, nella considerazione che la loro valutazione anche con 1 solo punto in più – sicché fino al massimo attribuibile di 20 punti per i titoli di studio – sarebbe stata idonea a consentire il suo collocamento in graduatoria in posizione utile per ottenere la progressione di carriera, ex aequo con tutti i candidati collocatisi alla posizione n. 124, poi corretta nella posizione n. 121.
4. Tali essendo i criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti dalla lex specialis contenuta nel bando di selezione, che non risulta impugnato, deve, a questo punto, procedersi alla verifica della correttezza – o meno – della esclusione dalla valutazione dei titoli di studio del ricorrente, sopra elencati al
§ 3.3. 4.1 Quanto al diploma di Esperto in Data Science, rilasciato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la Commissione lo ha considerato non valutabile, come tutti i titoli rilasciati dalla S.N.A., nella seduta del 28/11/2023, trattandosi di “corsi di formazione professionale”, per i quali “i titoli rilasciati al termine del corso si caratterizzano per essere meri attestati di partecipazione e pertanto gli stessi risultano formalmente e sostanzialmente differenti dai titoli di studio”, riservandosi, tuttavia, volta per volta, di chiedere alla stessa S.N.A. conferma di quanto stabilito in via generale. Effettivamente richiesto il parere, in relazione a tutti i titoli che erano stati allegati dai partecipanti alla procedura selettiva, la Controparte_26 mministrazione ha risposto con la comunicazione a mezzo mail
[...] proveniente da indirizzata a DG Personale Div 4 Email_1
DGPersonaleDiv4@lavoro.gov.it e per conoscenza all'Ufficio Concorsi e Formazione in data 14/12/2023, nella quale si legge che “i Email_2 corsi erogati dalla Scuola, anche i diplomi e i corsi di formazione avanzata, oltre a non attribuire crediti formativi, non possono essere ricondotti a titoli post-universitari erogati dalle Università”. Sulla scorta del parere fornito, nella seduta del 18/12/2023 la Commissione ha confermato la propria decisione di ritenere non valutabili tutti i titoli rilasciati dalla S.N.A. ai fini dell'attribuzione del punteggio.
8 Invero, l'articolo 4, lettera C, del bando specifica espressamente, con riferimento ai titoli di studio, che “danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti Controparte_24
e .”
[...] Controparte_25
La previsione della lex specialis è, dunque, chiara e inequivoca nel subordinare la valutazione dei titoli di studio rilasciati da “scuole, istituti e Contr università pubbliche e paritarie” al riconoscimento con decreto del o Controp del Di talché, il riferimento a “dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello, abilitazioni professionali, master di I livello”, quali ulteriori titoli valutabili, contenuto nella tabella compendiata al punto C.
2.3 del bando, ha valore esemplificativo e deve leggersi, in ogni caso, in raccordo con la previsione contenuta nel primo paragrafo dell'articolo 4, lettera C, il quale prevede, come già rilevato, la necessità del Contr Controp decreto di riconoscimento da parte del o del Nel caso in esame, è indubbio che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione non sia una università, pubblica o paritaria, e non rientri tra le scuole autorizzate o accreditate dal Controparte_24
o dal , trattandosi,
[...] Controparte_25 piuttosto, di una istituzione pubblica di alta formazione, direttamente dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, collegata al Ministro per la Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la decisione della Commissione – applicata non solo per l'IN. bensì per tutti i candidati che avevano presentato per la Pt_1 valutazione titoli rilasciati dalla S.N.A., come deciso nelle sedute del 28/11/2023 e del 18/12/2023 – di non tenere conto del diploma di Esperto in Data Science al fine della attribuzione del punteggio per titoli, appare esente da censure, in quanto adottata in ossequio ai criteri selettivi e di attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando di selezione. 4.2 Quanto ai due titoli tecnici di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS posseduti dall'IN. quale tecnico per la sicurezza, Pt_1 qualità e ambiente nelle imprese edili, rilasciati dalla Regione Campania, la Commissione li ha ritenuti non valutabili, in quanto titoli tecnici e non di studio, di talché non rientranti nella categoria dei titoli valutabili di cui all'art. 4, comma 4, lett. C) del bando. A bene vedere, i due titoli sono stati conseguiti dal ricorrente al termine di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore promossi dalla Regione Campania, per l'accesso ai quali - come ammesso - era sufficiente il mero diploma di scuola secondaria superiore. Tale considerazione è sufficiente ad escluderli dal novero di quelli valutabili, poiché l'articolo C.
2.3 del bando espressamente li limita ai “titoli post lauream (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di
9 specializzazione, master) coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza”. In ogni caso, anche con riferimento ai titoli IFTS rilasciati dalla Regione Campania, si reitera il rilievo che non risultano rilasciati da “scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti e Controparte_24 Controparte_25
”, come richiesto dal primo capoverso della lettera C
[...] dell'articolo 4 del bando. 4.3 Infine, quanto al superamento del corso presso la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, con conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, nelle Discipline Meccaniche e Tecnologie, classe di concorso A020, conseguito presso l , la Commissione lo ha ritenuto non Parte_3 valutabile in quanto non attinente alla professione svolta. A mente dell'articolo C.2.3, già richiamato per la valutazione dei titoli IFTS, è chiaramente indicato che i titoli valutabili debbano essere “coerenti con l'attività del profilo”. L'IN. inquadrato quale funzionario di ambito giuridico sin Pt_1 dall'1/1/2017, ha, infatti, partecipato alla progressione economica per i n. 124 posti riservati alla famiglia professionale dei “Funzionari di ambito giuridico”, già funzionari di area amministrativa giuridico-contenzioso. Non v'è attinenza alcuna, pertanto, tra la abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado delle Discipline Meccaniche e Tecnologie con il profilo posseduto dal ricorrente, per il quale ha partecipato alla progressione economica. Peraltro, vuole osservarsi, anche considerando l'iniziale assunzione dell'IN. quale ispettore tecnico del lavoro e il suo precedente Pt_1 inquadramento, l'abilitazione all'insegnamento di nozioni meccaniche e tecnologiche agli studenti della scuola superiore appare non pertinente ai profili di alta specializzazione – in materia di prevenzione della sicurezza dei luoghi di lavoro e selezione dei lavoratori – indicati nella esperienza lavorativa pregressa del ricorrente. 4.4 Sulla scorta di tali considerazioni, l'omessa attribuzione di punteggio in relazione al possesso dei titoli di studio elencati al § 3.3 va esente da censure, in quanto operata in esatto adempimento della lex specialis contenuta nel bando pubblicato con decreto n. 614 del 25/10/2023. D'altro canto, è incontestato che la Commissione di valutazione sia tenuta ad attenersi alle previsioni del bando, senza, di esse, potere fornire un'interpretazione estensiva, poiché: “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato
10 dell'Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva;
di conseguenza le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione;
soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse, e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati” (Consiglio di Stato, sez. V, 27/05/2014, n. 2709).
5. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso non può essere accolto, per essere risultate esenti da censure le valutazioni della Commissione nominata a norma dell'articolo 7 del bando pubblicato con decreto n. 614 del 25/10/2023, che ha ritenuto non valutabili i titoli ulteriori presentati dall'IN. quali il diploma di Esperto in Data Science, i due Pt_1 titoli IFTS e il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A020. Il rigetto della domanda avanzata in ricorso esime dall'affrontare la posizione dell'unica controinteressata costituita, , e la Controparte_6 domanda, qualificata riconvenzionale, da lei spiegata, comunque rinunciata in esito alla rettifica della graduatoria adottata dal Controparte_1
in esito alla adozione del Decreto n. 805 del 30/12/2024.
[...]
6. Le spese di lite tra il ricorrente e il Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola
[...] generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ridotto del 20% ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. C.p.c., in ragione della avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione per il tramite dei propri funzionari, ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c.. 6.1 Quanto alle spese sostenute dalla controinteressata CP_6
, di contro, si rileva come la necessità della sua costituzione in
[...]
11 giudizio – resa palese dalle conclusioni rassegnate – è stata determinata dall'errore materiale commesso dall'Amministrazione nella compilazione della graduatoria, corretto in corso di causa con Decreto n. 805 del 30/12/2024. Diversamente da quanto sostenuto, ove la graduatoria fosse stata compilata sin dall'origine con il collocamento di tutti i candidati riportanti il punteggio di 73 punti alla posizione n. 121, l'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente non avrebbe compromesso la posizione dei controinteressati, potendo, al più, farli retrocedere - tutti ex aequo - alla posizione n. 122, comunque idonea al conseguimento del differenziale stipendiale. In ossequio al principio di soccombenza virtuale (da ultimo, Cass. n. 15230 del 7/6/2025), tanto comporta la condanna del resistente alla CP_1 refusione delle spese di lite sostenute dalla controinteressata costituita, anch'esse da liquidarsi alla luce delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 6.3 Nulla a provvedersi sulle spese di lite degli altri controinteressati, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dei controinteressati CP_8
, , , ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, , , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, , rigetta il ricorso.
[...] CP_21 CP_22
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del che liquida in complessivi Controparte_1
€ 1.686,40, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Condanna il alla Controparte_1 refusione delle spese di lite nei confronti della controinteressata CP_6
, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese
[...] generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Nulla sulle spese degli altri controinteressati. Roma, 25 novembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
12
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 23317/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Parte_1
LO e LA LL, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dai suoi funzionari CP_2 dott.ri , e Andrea CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Rapposelli ex art. 417 bis c.p.c., giusta lettera di incarico del Direttore Generale,
RESISTENTE
nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Controparte_6
Nesci, per procura allegata alla memoria di costituzione,
Controparte_7
e
, , Controparte_8 CP_9 [...] , , CP_10 CP_11 CP_12
, , Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , ,
[...] CP_16 Controparte_17 CP_18
, , ,
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
, ,
[...] CP_22
CONTUMACI Controparte_7
OGGETTO: procedura selettiva interna per differenziali stipendiali, mancata valutazione titoli. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 17/6/2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1
e, premesso:
[...]
- di esserne dipendente dal 2006 in quanto vincitore del concorso pubblico per 75 ispettori tecnici del lavoro, attualmente inquadrato con la qualifica di funzionario Ex III Area Funzionale, fascia retributiva F4, codice qualifica X196,
- di avere sempre svolto mansioni di natura tecnica, specificamente elencate, anche quale coordinatore di gruppi tecnici, aventi, tuttavia, un'applicazione giuridica, per la necessaria verifica di applicazione delle normative anche europee,
- di avere contribuito, quale coordinatore di gruppi tecnici, alla predisposizione dei testi normativi sulla protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla selezione dei lavoratori, specificamente elencati,
- di essere stato nominato quale partecipante per il CP_1 convenuto al gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione del Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032,
- di essere addetto ad una unità organizzativa complessivamente addetta alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, svolgendone i compiti,
- di avere sempre prestato attività di natura tecnica e non giuridica,
- di essere stato inizialmente assunto con qualifica di ispettore tecnico ex C2 e di essere stato solo successivamente inquadrato come funzionario amministrativo Area III, F4, all'atto del suo trasferimento presso la sede centrale del convenuto, in ragione dell'abolizione della sua figura CP_1 professionale, 2 - di avere partecipato alla procedura selettiva bandita dal CP_1 convenuto con decreto n. 614 del 25/10/2023 per l'attribuzione di complessivi n. 305 “differenziali stipendiali”, di cui n. 170 appartenenti all'area dei Funzionari (già area terza) per le seguenti famiglie professionali: n. 124 per Funzionario di ambito giuridico, n. 43 per funzionario di ambito socio- statistico-economico, n. 3 per funzionario di ambito informatico, tutte con decorrenza dall'1/1/2023,
- che i criteri selettivi e i relativi punteggi erano stabiliti dal bando in ottemperanza all'art. 14 del CCNL 2022,
- che, a seguito della presentazione delle domande, il Ministero aveva pubblicato un primo decreto di approvazione delle graduatorie, munito del visto n. 65 del 20/02/2024, nel quale l'IN. non figurava tra i 124 Pt_1 candidati idonei per il profilo di funzionario di ambito giuridico,
- di avere presentato istanza di accesso agli atti, rilevando anomalie nella valutazione dei propri titoli di studio, sicché in data 5/4/2024 domandava alla il riesame della propria posizione, Parte_2
- che in data 21/5/2024 la riscontrava la sua Parte_2 istanza, fornendo spiegazioni sul punteggio già attribuito alla valutazione dei titoli da lui presentati e non ritenendo di modificarlo,
- che, nelle more, il 17/4/2024 era pubblicato il decreto di parziale rettifica delle graduatorie generali di merito, che acquisivano pertanto efficacia definitiva, nelle quali lui risultava non incluso, avendo ottenuto il punteggio complessivo di 72 punti ed essendosi collocato in posizione n. 149, con un solo punto di differenza rispetto ai candidati risultati idonei, ex aequo, all'ultimo posto, ritenendo l'illegittimità del comportamento della Amministrazione, per omessa valutazione di taluni dei titoli di studio da lui presentati, domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, Voglia:
- accertare e dichiarare illegittima l'esclusione dei titoli di studio - quali il diploma di specializzazione all'insegnamento secondario indirizzo Tecnologico (Università di Roma Tre), diploma di specializzazione di Tecnico per la Sicurezza, qualità e l'ambiente nelle imprese edili, RSPP e Coordinatore per la Sicurezza (Regione Campania) e Master di II livello di esperto in data science ( - presentati dal ricorrente per la CP_23 partecipazione al bando per l'attribuzione dei differenziali stipendiali per il personale del Ministero famiglie Controparte_1 professionali appartenenti all'area dei funzionari di ambito giuridico, indetto con Decreto della Direzione Generale per le Risorse Umane e l'Innovazione Organizzativa n.616 del 25/10/2023 e ritenuti dalla Commissione non valutabili per la formazione del punteggio utile alla graduatoria di merito;
3 - conseguentemente annullare la graduatoria finale di merito nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti dichiarati idonei e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del differenziale stipendiale dal 1.01.2023. Subordinatamente, ordinare alla Commissione costituita con DD n. 722 del 20 novembre 2023 di valutare i titoli presentati dal ricorrente ed illegittimamente esclusi al fine di rideterminare il punteggio attribuito al medesimo per la formazione della graduatoria finale di merito;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, da individuarsi nei candidati collocati nella graduatoria quali vincitori ex aequo alla posizione n. 124; nel merito, l'Amministrazione insisteva per la legittimità del proprio operato e la correttezza del punteggio attribuito al ricorrente per i titoli di studio presentati, di talché concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ultimo candidato collocatosi utilmente in graduatoria alla posizione n. 124, nonché dei candidati posizionatisi ex aequo all'ultimo posto, elencati nel D.D. n. 868 del 28/12/2023, parzialmente rettificato con D.D. n. 208 del 17/4/2024, si costituiva in giudizio la controinteressata , contestando la Controparte_6 fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese. In via riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda del ricorrente, la controinteressata , collocatasi nella graduatoria CP_6 finale alla posizione n. 124, ex aequo con altri candidati, tutti in possesso del punteggio di 73 punti, domandava di voler dichiarare illegittimo il proprio posizionamento alla posizione n. 124, avendo diritto ad essere collocata, piuttosto, alla posizione n. 121, ex aequo con tutti i candidati valutati con il punteggio di 73 punti. All'esito del completamento di tutte le notifiche, non si costituivano, di contro, i controinteressati , , Controparte_8 CP_9 [...]
, , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, , e
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, i quali erano, pertanto, dichiarati contumaci.
[...]
All'udienza del 14/1/2025 la controinteressata , Controparte_6 preso atto della avvenuta rettifica della propria posizione in graduatoria, operata dal resistente con Decreto n. 805 del 30/12/2024, CP_1 rinunciava alla domanda qualificata come riconvenzionale. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia, ritenuta di natura documentale, è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente allegata agli scritti difensivi.
4 Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2. Preliminarmente, occorre osservare come sia stata correttamente individuata la giurisdizione del Giudice Ordinario, avendo l'odierno ricorrente censurato la legittimità di una procedura di progressione economica all'interno della sua area professionale di inquadramento, gestita dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001). E', invero, noto che, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore (...)” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 8985 dell'11/04/2018 e così, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31293 del 10/11/2023).
3. Nel merito, l'odierno ricorrente, IN. ha partecipato alla Pt_1 procedura selettiva bandita dal convenuto con decreto n. 614 del CP_1
25/10/2023 per l'attribuzione di complessivi n. 305 “differenziali stipendiali”, di cui n. 170 appartenenti all'area dei Funzionari, tra i quali, per quanto di interesse, n. 124 per il profilo di Funzionario di ambito giuridico. 3.1 L'articolo 4 del bando, contenente i criteri selettivi e i relativi punteggi, stabiliva, quanto ai titoli di studio, valutabili complessivamente con un massimo di 20 punti, che:
“Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti e Controparte_24 [...]
. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati Controparte_25 dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana. Non sono valutabili titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nei paragrafi successivi. I titoli di studio valutabili devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, e sono così individuati:
5 C.1 Titoli di studio (max 17 punti): C.
1.1 I diplomi di laurea (vecchio ordinamento/ specialistica/ magistrale); C.
1.2 Il diploma di laurea triennale;
C.
1.3 Il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado;
C.
1.4 Il diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado;
C.
1.5 Il diploma triennale rilasciato da istituto professionale. Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi. A favore del personale transitato nei ruoli mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali, sarà valutato il titolo di studio posseduto dal candidato al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione presso il e delle politiche sociali. Controparte_1
Ai fini del calcolo, i punteggi attribuiti a ciascun titolo non sono cumulabili tra loro. Si tiene conto del titolo di studio con il punteggio più alto, qualora il candidato possieda più titoli tra quelli indicati nella seguente tabella. Titoli valutabili punti: DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento, LM - Laurea magistrale, LS - Laurea specialistica: 17; L - Diploma di laurea triennale 15; Diploma quinquennale di scuola di secondo grado 13; Diploma quadriennale di scuola di secondo grado 11; Diploma triennale di istituto professionale 9. C.2 Ulteriori titoli di studio (max 3 punti): Sono valutabili: C.
2.1 I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009 (ulteriore rispetto al titolo indicato nel precedente paragrafo C.1); C.
2.2 Il diploma di laurea triennale - ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei titoli di studio di cui al paragrafo C.
1 - previsto per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area terza secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009; C.
2.3 I titoli post lauream (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione. Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi. Ai fini del calcolo, verranno valutati i titoli di studio fino ad un punteggio massimo complessivo di 3 punti. Ulteriori titoli valutabili punti: Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione, Master di II livello 3; DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento, LM - Laurea magistrale, LS - Laurea specialistica 2; Abilitazioni professionali 2; L - Diploma di laurea triennale 1,40; Master di I livello 1.
6 Ai fini del conteggio complessivo dei titoli di studio, si procede alla somma dei punteggi ottenuti dal candidato sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi C.1 e C.2”. Vale osservare come l'articolo 4 del bando, citato, abbia testualmente recepito i criteri selettivi definiti dalle parti sociali, di cui agli articoli 4 - 7 dell'Accordo Integrativo, anche con riferimento alla valutazione dei titoli di studio. 3.2 Terminata la fase di acquisizione delle domande, i titoli presentati dall'IN. venivano valutati con il punteggio complessivo di 19 punti, Pt_1 di cui 17 punti per il titolo di studio di cui all'art. 4, comma 4, lett. C.1.1 (laurea magistrale/specialistica, vecchio ordinamento) e 2 punti per l'abilitazione professionale di cui all'art. 4, comma 4, lett. C.2.3 (abilitazione alla professione di ingegnere). 3.3 Erano, di contro, esclusi, in quanto ritenuti non valutabili, i seguenti titoli:
1. diploma di Esperto in Data Science, rilasciato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
2. due titoli tecnici di studio IFTS quale tecnico per la sicurezza, qualità e ambiente nelle imprese edili, certificati dalla Regione Campania Settore Formazione Professionale,
3. il titolo di insegnamento secondario, indirizzo tecnologico, conseguito presso l'Università Roma Tre. La Direzione Generale, con nota di riscontro del 21/5/2024 alla richiesta di revisione del punteggio, così motivava:
“la Commissione Le ha attribuito un punteggio complessivo pari a 19 riconoscendoLe non solo la laurea in ingegneria, ma altresì la relativa abilitazione, prescindendo quindi dal Suo momentaneo inquadramento nell'ambito del profilo di funzionario giuridico. Quanto alla mancata valutazione di taluni titoli, si evidenzia quanto segue:
1. con riferimento al “Diploma di esperto in data science” conseguito al termine del corso tenuto dalla SNA, la Commissione ha provveduto ad eliminare tale titolo nell'ambito del calcolo del punteggio finale in attuazione di quanto previsto dal bando (DD prot. n. 614 del 25.10.2023), come già indicato nel verbale, sulla base del riscontro negativo fornito dalla SNA al quesito, proposto dalla medesima Commissione, se i titoli rilasciati al termine della partecipazione ai corsi SNA, ed eventualmente al superamento dei relativi esami, possano considerarsi assimilabili a titoli di studio post- universitari erogati dalle Università;
2. con riferimento ai titoli tecnici conseguiti al termine dei corsi promossi dalla regione Campania relativi al settore della sicurezza e della qualità delle imprese edili, essendo, come specificato nel verbale e in attuazione del bando, titoli tecnici e non di studio, i medesimi non sono stati
7 valutati in quanto non rientranti nella categoria dei titoli richiesti all'art. 4, comma 4, lett. C) del bando;
3. con riferimento al titolo di insegnamento secondario, indirizzo tecnologico, conseguito al termine del percorso formativo tenuto dall'Università Roma Tre nel 2009, lo stesso è stato ritenuto dalla Commissione contrastante con quanto previsto all'art 4, comma 4, lett. C.
2.3 del sopra menzionato bando, in quanto non attinente alla professione che si svolge presso l'Amministrazione”. 3.4 L'IN. ha agito in giudizio domandando di voler accertare Pt_1
l'illegittima l'esclusione dei titoli di studio sopra elencati al § 3.3, nella considerazione che la loro valutazione anche con 1 solo punto in più – sicché fino al massimo attribuibile di 20 punti per i titoli di studio – sarebbe stata idonea a consentire il suo collocamento in graduatoria in posizione utile per ottenere la progressione di carriera, ex aequo con tutti i candidati collocatisi alla posizione n. 124, poi corretta nella posizione n. 121.
4. Tali essendo i criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti dalla lex specialis contenuta nel bando di selezione, che non risulta impugnato, deve, a questo punto, procedersi alla verifica della correttezza – o meno – della esclusione dalla valutazione dei titoli di studio del ricorrente, sopra elencati al
§ 3.3. 4.1 Quanto al diploma di Esperto in Data Science, rilasciato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la Commissione lo ha considerato non valutabile, come tutti i titoli rilasciati dalla S.N.A., nella seduta del 28/11/2023, trattandosi di “corsi di formazione professionale”, per i quali “i titoli rilasciati al termine del corso si caratterizzano per essere meri attestati di partecipazione e pertanto gli stessi risultano formalmente e sostanzialmente differenti dai titoli di studio”, riservandosi, tuttavia, volta per volta, di chiedere alla stessa S.N.A. conferma di quanto stabilito in via generale. Effettivamente richiesto il parere, in relazione a tutti i titoli che erano stati allegati dai partecipanti alla procedura selettiva, la Controparte_26 mministrazione ha risposto con la comunicazione a mezzo mail
[...] proveniente da indirizzata a DG Personale Div 4 Email_1
DGPersonaleDiv4@lavoro.gov.it e per conoscenza all'Ufficio Concorsi e Formazione in data 14/12/2023, nella quale si legge che “i Email_2 corsi erogati dalla Scuola, anche i diplomi e i corsi di formazione avanzata, oltre a non attribuire crediti formativi, non possono essere ricondotti a titoli post-universitari erogati dalle Università”. Sulla scorta del parere fornito, nella seduta del 18/12/2023 la Commissione ha confermato la propria decisione di ritenere non valutabili tutti i titoli rilasciati dalla S.N.A. ai fini dell'attribuzione del punteggio.
8 Invero, l'articolo 4, lettera C, del bando specifica espressamente, con riferimento ai titoli di studio, che “danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti Controparte_24
e .”
[...] Controparte_25
La previsione della lex specialis è, dunque, chiara e inequivoca nel subordinare la valutazione dei titoli di studio rilasciati da “scuole, istituti e Contr università pubbliche e paritarie” al riconoscimento con decreto del o Controp del Di talché, il riferimento a “dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello, abilitazioni professionali, master di I livello”, quali ulteriori titoli valutabili, contenuto nella tabella compendiata al punto C.
2.3 del bando, ha valore esemplificativo e deve leggersi, in ogni caso, in raccordo con la previsione contenuta nel primo paragrafo dell'articolo 4, lettera C, il quale prevede, come già rilevato, la necessità del Contr Controp decreto di riconoscimento da parte del o del Nel caso in esame, è indubbio che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione non sia una università, pubblica o paritaria, e non rientri tra le scuole autorizzate o accreditate dal Controparte_24
o dal , trattandosi,
[...] Controparte_25 piuttosto, di una istituzione pubblica di alta formazione, direttamente dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, collegata al Ministro per la Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la decisione della Commissione – applicata non solo per l'IN. bensì per tutti i candidati che avevano presentato per la Pt_1 valutazione titoli rilasciati dalla S.N.A., come deciso nelle sedute del 28/11/2023 e del 18/12/2023 – di non tenere conto del diploma di Esperto in Data Science al fine della attribuzione del punteggio per titoli, appare esente da censure, in quanto adottata in ossequio ai criteri selettivi e di attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando di selezione. 4.2 Quanto ai due titoli tecnici di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS posseduti dall'IN. quale tecnico per la sicurezza, Pt_1 qualità e ambiente nelle imprese edili, rilasciati dalla Regione Campania, la Commissione li ha ritenuti non valutabili, in quanto titoli tecnici e non di studio, di talché non rientranti nella categoria dei titoli valutabili di cui all'art. 4, comma 4, lett. C) del bando. A bene vedere, i due titoli sono stati conseguiti dal ricorrente al termine di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore promossi dalla Regione Campania, per l'accesso ai quali - come ammesso - era sufficiente il mero diploma di scuola secondaria superiore. Tale considerazione è sufficiente ad escluderli dal novero di quelli valutabili, poiché l'articolo C.
2.3 del bando espressamente li limita ai “titoli post lauream (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di
9 specializzazione, master) coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza”. In ogni caso, anche con riferimento ai titoli IFTS rilasciati dalla Regione Campania, si reitera il rilievo che non risultano rilasciati da “scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti e Controparte_24 Controparte_25
”, come richiesto dal primo capoverso della lettera C
[...] dell'articolo 4 del bando. 4.3 Infine, quanto al superamento del corso presso la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, con conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, nelle Discipline Meccaniche e Tecnologie, classe di concorso A020, conseguito presso l , la Commissione lo ha ritenuto non Parte_3 valutabile in quanto non attinente alla professione svolta. A mente dell'articolo C.2.3, già richiamato per la valutazione dei titoli IFTS, è chiaramente indicato che i titoli valutabili debbano essere “coerenti con l'attività del profilo”. L'IN. inquadrato quale funzionario di ambito giuridico sin Pt_1 dall'1/1/2017, ha, infatti, partecipato alla progressione economica per i n. 124 posti riservati alla famiglia professionale dei “Funzionari di ambito giuridico”, già funzionari di area amministrativa giuridico-contenzioso. Non v'è attinenza alcuna, pertanto, tra la abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado delle Discipline Meccaniche e Tecnologie con il profilo posseduto dal ricorrente, per il quale ha partecipato alla progressione economica. Peraltro, vuole osservarsi, anche considerando l'iniziale assunzione dell'IN. quale ispettore tecnico del lavoro e il suo precedente Pt_1 inquadramento, l'abilitazione all'insegnamento di nozioni meccaniche e tecnologiche agli studenti della scuola superiore appare non pertinente ai profili di alta specializzazione – in materia di prevenzione della sicurezza dei luoghi di lavoro e selezione dei lavoratori – indicati nella esperienza lavorativa pregressa del ricorrente. 4.4 Sulla scorta di tali considerazioni, l'omessa attribuzione di punteggio in relazione al possesso dei titoli di studio elencati al § 3.3 va esente da censure, in quanto operata in esatto adempimento della lex specialis contenuta nel bando pubblicato con decreto n. 614 del 25/10/2023. D'altro canto, è incontestato che la Commissione di valutazione sia tenuta ad attenersi alle previsioni del bando, senza, di esse, potere fornire un'interpretazione estensiva, poiché: “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato
10 dell'Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva;
di conseguenza le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione;
soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse, e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati” (Consiglio di Stato, sez. V, 27/05/2014, n. 2709).
5. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso non può essere accolto, per essere risultate esenti da censure le valutazioni della Commissione nominata a norma dell'articolo 7 del bando pubblicato con decreto n. 614 del 25/10/2023, che ha ritenuto non valutabili i titoli ulteriori presentati dall'IN. quali il diploma di Esperto in Data Science, i due Pt_1 titoli IFTS e il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A020. Il rigetto della domanda avanzata in ricorso esime dall'affrontare la posizione dell'unica controinteressata costituita, , e la Controparte_6 domanda, qualificata riconvenzionale, da lei spiegata, comunque rinunciata in esito alla rettifica della graduatoria adottata dal Controparte_1
in esito alla adozione del Decreto n. 805 del 30/12/2024.
[...]
6. Le spese di lite tra il ricorrente e il Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola
[...] generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ridotto del 20% ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. C.p.c., in ragione della avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione per il tramite dei propri funzionari, ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c.. 6.1 Quanto alle spese sostenute dalla controinteressata CP_6
, di contro, si rileva come la necessità della sua costituzione in
[...]
11 giudizio – resa palese dalle conclusioni rassegnate – è stata determinata dall'errore materiale commesso dall'Amministrazione nella compilazione della graduatoria, corretto in corso di causa con Decreto n. 805 del 30/12/2024. Diversamente da quanto sostenuto, ove la graduatoria fosse stata compilata sin dall'origine con il collocamento di tutti i candidati riportanti il punteggio di 73 punti alla posizione n. 121, l'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente non avrebbe compromesso la posizione dei controinteressati, potendo, al più, farli retrocedere - tutti ex aequo - alla posizione n. 122, comunque idonea al conseguimento del differenziale stipendiale. In ossequio al principio di soccombenza virtuale (da ultimo, Cass. n. 15230 del 7/6/2025), tanto comporta la condanna del resistente alla CP_1 refusione delle spese di lite sostenute dalla controinteressata costituita, anch'esse da liquidarsi alla luce delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 6.3 Nulla a provvedersi sulle spese di lite degli altri controinteressati, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dei controinteressati CP_8
, , , ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, , , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, , rigetta il ricorso.
[...] CP_21 CP_22
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del che liquida in complessivi Controparte_1
€ 1.686,40, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Condanna il alla Controparte_1 refusione delle spese di lite nei confronti della controinteressata CP_6
, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese
[...] generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Nulla sulle spese degli altri controinteressati. Roma, 25 novembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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