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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1490/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio
2025, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Satriano (CZ) alla Via Bellinzona n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gregorio Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Girifalco Controparte_1
(CZ) alla Via A. Migliaccio n. 160/a, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Siniscalco, dal quale è rappresentato e difeso in forza di deliberazione di G.C. n. 70 del 18.10.2023 e giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “a) In via principale e preliminare, come rilevabile anche d'ufficio, disporre, nell'eventualità di accertamento di competenza a conoscere delle lagnanze proposte dal Sovereto ad altro giudice e nella fattispecie al giudice di legittimità, ovvero della Suprema Corte di Cassazione, un termine per poter riassumere la procedura davanti al giudice competente;
b) sempre in via principale e preliminare ma in subordine rispetto al punto a: ex art. 306 c.p.c. Parte_1
dichiara di rinunciare agli atti come in effetti vi rinuncia con richiesta alla Corte procedente di
1 dichiarare con Ordinanza l'estinzione del processo, attese le osservazioni versate in atti. Il tutto,
Considerato in generale ed in fatto oltre che il diritto, con compensazione delle spese, trattandosi nel caso in concreto di valutazione errata e colpevole da parte del sottoscritto procuratore che crea inequivocabilmente un enorme vantaggio in capo al atteso che il primo giudice Controparte_1
del Tribunale riconoscendo il raggiungimento della prova(dell'AN) ha ammesso la richiesta CTU regolarmente consumata e solamente il nuovo giudice ha valutato , come ragionevolmente evidente, per errore, di non accogliere la domanda. c) Per il merito valgono le richiesta come avanzate nei punti a e b. e le conclusioni come ivi formulati con gli atti e i documenti di causa e le presente note”.
Per il “- in via preliminare, ravvisata la fondatezza dell'eccezione di Controparte_1 inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'odierna impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c., disporre rinvio per la discussione ex art. 350 bis c.p.c., dichiarando inammissibile, improcedibile ed infondato
l'appello proposto dal sig. , per l'effetto confermando la sentenza gravata;
- in Parte_1
ogni caso rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 345/2023 del Tribunale Civile di Catanzaro, II^ Sezione,
Dr.ssa M.C. Belcastro, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza;
- valutare la sussistenza di una ipotesi di responsabilità per lite temeraria a carico di controparte, formulando eventuale pronuncia di condanna secondo equità in favore del costituito Ente;
- condannare il sig. Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
[...]
FATTO E DIRITTO
I. Con sentenza n. 345 resa in data 1 marzo 2023 e pubblicata in data 3 marzo 2023, il Tribunale di
Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8000002/2018, Parte_1
emessa in data 18 gennaio 2018, depositata in cancelleria il 25 gennaio 2018, con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro, rigettava, ritenendola infondata, la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Controparte_1
II. Avverso sopraddetta sentenza, ha interposto appello con citazione notificata Parte_1
il 4 ottobre 2023.
Si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, preliminarmente Controparte_1
eccependo la inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione, perché proposta in violazione degli artt. 111 Cost. e 341 c.p.c., essendosi il rivolto alla Corte d'Appello invocando la riforma di Pt_1
una sentenza del Tribunale che, a sua volta, si è pronunciato quale giudice di appello avverso la sentenza n. 8000002/2018 del Giudice di Pace di Catanzaro. Nel merito, ha dedotto l'assoluta infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
2 III. Il Consigliere Istruttore – con ordinanza del 16 febbraio 2024 – ravvisata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c., apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis, ha pertanto fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14 ottobre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note con cui hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 12 febbraio
2025, con termine alle parti fino a venti giorni prima per il deposito di note.
L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, che le parti hanno ritualmente presentato, e la Corte ha deciso la causa col deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
IV. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e va accolta poiché la sentenza del
Tribunale non era impugnabile con l'appello, ma con ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c.
Ne discende l'inammissibilità dell'impugnazione in esame, perché il mezzo di gravame prescelto non coincide con quello previsto dalla legge per impugnare la statuizione resa.
Né è possibile fare applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (Cass., Sez. U., 18121/2016). Ed invero, l'effetto conservativo e la translatio iudicii presuppongono infatti che il mezzo di impugnazione sia quello ammesso dalla legge, rimanendo gli stessi esclusi quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale l'appello anziché il ricorso per cassazione (Cass. civ., 5 febbraio 2020, n. 2750).
Né può ipotizzarsi che l'atto di appello possa convertirsi in ricorso per cassazione, giacché la conversione dell'atto nullo presuppone esso comunque possieda tutti i requisiti di validità dell'atto nel quale deve essere convertito. E poiché il ricorso per cassazione è strutturalmente diverso dall'appello, configurandosi come un mezzo di impugnazione a critica vincolata, tale conversione certamente non è possibile (Cass. civ., 3 giugno 2020, n. 10419).
Resta da esaminare la domanda subordinata di dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Essa non può essere accolta, difettandone i necessari presupposti.
Di vero, la rinuncia agli atti del giudizio – variamente individuata dalla dottrina ora in un negozio giuridico bilaterale a contenuto processuale, ora in un accordo processuale, ora infine in un negozio
3 giuridico unilaterale eventualmente complesso, laddove occorra l'accettazione della controparte – consiste, in ogni caso, nell'espressa dichiarazione dell'attore – ovvero, nei successivi gradi di giudizio, della parte impugnante – di voler porre fine al processo senza giungere ad una pronuncia di merito sulla domanda da lui proposta.
Essa deve essere accettata dalla parte costituita nei confronti della quale è fatta la quale abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. civ. 79/4917; Cass. civ., 72/2756). Tale interesse è ravvisabile ove la parte abbia formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio.
Orbene, nel caso di specie, il ha appunto chiesto a questa Corte la conferma della Controparte_1
impugnata sentenza e, altresì, di valutare la sussistenza di una ipotesi di responsabilità per lite temeraria a carico di controparte, formulando eventuale pronuncia di condanna secondo equità in favore del costituito Ente.
La mancata accettazione della rinuncia preclude dunque la dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio.
Peraltro la domanda del non può essere accolta, difettando, in ogni caso, la prova del danno, CP_1 che avrebbe dovuto essere offerta dall'Ente.
V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri tabellari minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per la non particolare complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato dall'appellante (scaglione da € 1.1001,00 ad € 5.200,00).
VI. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti del con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 4 ottobre 2023, e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 345 resa in data 1 marzo 2023 e pubblicata in data 3 marzo 2023, non notificata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- rigetta la domanda di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite dell'appello liquidate in € 1.458,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4 - dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
Così deciso da remoto in data 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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