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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 04.2.2025, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 2834/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 04.02.2025
TRA
in persona dell'Amministratore Unico legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 Parte_2
corrente in 03100 Frosinone (FR) alla via Casale n.3, con P.I.V.A. n. quale P.IVA_1 obbligata principale, nonché per il sig. , nato a [...] il Parte_2
25.08.1964, con cod. fisc. , e la sig.ra , nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_3
(FR) il 08.06.1970, con cod. fisc. in pro-prio quali fideiussori, entrambi CodiceFiscale_2
residenti in [...], tutti rappresentati e difesi, in forza della procura con-ferita in allegato al presente atto, dall'Avv. Ivo Baldassini (cod. fisc.
[...]
), del Foro di Cassino (FR), tutti elettivamente domiciliati presso e nello Studio C.F._3
dell'Avv. Egidio Canestrato in 00139 Roma (RM) alla via Mario Soldati n.31
- APPELLANTI - E
in persona del Direttore Generale Dott. Controparte_1
con P. I.V.A. n. cor-rente in 03043 Cassino (FR) alla Piazza A. Diaz CP_2 P.IVA_2
n.14, rappresentata e difesa, ai fini del presente atto, dall'Avv. Edoardo Patini, elettivamente domiciliata presso e nello Studio del nominato procuratore e difensore in
03043 Cassino (FR) al Corso della Repubblica n.176
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 801/20 del Tribunale di Cassino.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti, nelle loro rispettive qualità, hanno impugnato la sentenza n. 801/20 con cui il Tribunale di Cassino, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1101/2016 con il quale veniva ingiunto alla Parte_1
quale debitrice principale e a , e quali Parte_3 Parte_2 Parte_4
fideiussori, in solido tra loro, di pagare alla Controparte_1
pag. 2/11 l'importo di € 35.378,13, oltre gli interessi e spese. I.V.A. e C.P.A. come per legge, ha così statuito:
“-definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1101/2016;
condanna , al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore della della somma di €15.942,01 oltre Controparte_1
interessi come per legge.
Condanna i predetti al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in complessivi €
2.417,50 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone a carico degli opponenti le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa”.
A sostegno del gravame, hanno posto i seguenti motivi:
1. Errata valutazione sulla validità delle fideiussioni prestate dai sig.ri Parte_4
e .
[...] Parte_3
2. Errata e/o iniqua valutazione sulla soccombenza degli attori in opposizione e sulla conseguente condanna alle spese del giudizio.
Sulla base dei detti motivi, hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, in accoglimento del proposto gravame, previa parziale riforma della sentenza n.801/2020 pubblicata il 02.11.2020 – R.G. n.48/2017 – Repert.
n.1255/2020 del 02.11.2020 – emessa dal Tribunale di Cassino – nella persona del
Giudice Unico Dott. Federico Eramo – in data 29.10.2020, non notificata, accogliere le ulteriori domande introduttive del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano testualmente: “5) ancora in via principale e nel merito, ritenuta operante l'exceptio nullitatis o l'exceptio doli, atteso che l'istituto di credito convenuto in opposizione pretende pagamenti di interessi, competenze, commissioni per effetto di somme anatocistiche ed usurarie, evidentemente nulle, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità delle fideiussioni prestate in favore della NC opposta, anche pag. 3/11 in virtù della genericità dei contratti di fideiussione come prestati, dai sig.ri Parte_2
, e , per tutti i motivi di cui alla narrativa del
[...] Parte_3 Parte_4
presente atto, e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_2
, dalla sig.ra e dal sig. in favore della NC
[...] Parte_3 Parte_4
opposta e comunque accertare e dichiarare che le fideiussioni prestate in favore della
NC opposta dal sig. , dalla sig.ra e dal sig. Parte_2 Parte_3
non sono tali da consentire alla Parte_4 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la escussione del patrimonio dei
[...]
fideiussori, attesa la nullità del debito principale e dunque per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1101/2016 del 16.11.2016 –
n.4179/2016 R.G. – emesso dal Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del
Dott. RI DI, il 15.11.2016, notificato agli odierni attori opponenti in data
29.11/30.11.2016, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Con vittoria di tutte le spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto e doloso della NC convenuta in costanza dei rapporti di conto intrattenuti dalla Parte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'Istituto di credito convenuto ha agito in dispregio della L.108/96 e delle norme sulla trasparenza bancaria e, conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e non patrimoniali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta contra legem ai danni della in persona dell'Amministratore Unico legale Parte_1
rapp.te p.t. sig. nonché dei sig.ri Parte_2 Parte_2 Parte_3
e in proprio quali fideiussori e comunque nelle rispettive qualità, Parte_4
mediante il pagamento in favore di tutti gli attori della somma che verrà determinata in corso di causa e comunque ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito,
pag. 4/11 dovuta a titolo di danno morale e non patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre gli oneri di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario”.
Si è tardivamente costituita la banca appellata la quale ha concluso per il mero rigetto del gravame, con vittoria delle spese e competenze del grado.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato la erroneità della sentenza per avere il
Tribunale, a loro dire, condannato la signora pur avendo la opposta concluso Parte_3
con il proprio atto di costituzione nei confronti di tale . Persona_1
E' fin troppo chiaro che si è trattato di un mero errore materiale commesso dalla difesa della banca opposta nella indicazione, tra gli altri, della predetta laddove, tuttavia, tutta la Per_1
difesa ha avuto ad oggetto proprio il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei reali destinatari tra cui, per l'appunto, la Pt_3
Ciò premesso, nel merito gli appellanti hanno dedotto che, risultando provata la usurarietà degli interessi applicati come accertati dal C.T.U., ne sarebbe dovuta derivare la sanzione della nullità dei contratti e, dunque, anche delle ulteriori convenzioni ad essi collegate, ovvero delle fideiussioni.
In sostanza, le risultanze della C.T.U. sarebbero state di per sé solo sufficienti per determinare il Giudicante ad accogliere tale domanda.
Inoltre, le fideiussioni prestate dai garanti risulterebbero essere state rese su uno schema e/o testo predisposto direttamente dall'ABI utilizzato da tutte le Banche e ciò, in espressa violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d.
Legge Antitrust) sicchè, alla stregua di quanto disposto anche di recente dalla S.C., se ne sarebbe dovuta dichiarare la nullità assoluta, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni pag. 5/11 stato e grado del giudizio finanche per la prima volta dinanzi la Suprema Corte di
Cassazione (ordinanza n.4175 del 19.02.2020).
E' stabilito, infatti, il principio per cui la nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della NC d'IT, n. 55 del 2 maggio
2005) può essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, purchè sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e, nel rispetto del contraddittorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.4175 del 19.02.2020).
Orbene, nel caso in disamina, la dedotta nullità sarebbe evincibile documentalmente e, specificatamente, dall'art.6, laddove si legge che i fideiussori derogherebbero al disposto dell'art. 1957 c.c..
Quanto alla prima questione, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, risulta che il ctu. ha esaminato solo il rapporto del c/c ordinario, visto che non era presente sufficiente documentazione inerente il conto anticipi, così avendo provveduto alla eliminazione di tutti gli oneri, spese e competenze addebitate sul conto corrente ordinario provenienti appunto dal conto anticipi, avendo così provveduto alla rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti.
In secondo luogo, il consulente ha evidenziato come i tassi volta per volta applicati dalla banca siano sempre stati contenuti entro i limiti di legge.
Dunque, è già in radice che non può condividersi la conclusione formulata dagli appellanti in ordine alla nullità derivata delle fideiussioni per essere affetto da nullità il contratto di conto corrente in virtù di un inesistente superamento del tasso soglia.
In ogni caso, si verte nella fattispecie in oggetto, in una chiara ipotesi di contratto autonomo di garanzia come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, il quale ha rilevato che “la predetta natura, nella specie, si desume anche dalla dizione dell'art. 2 nella parte in cui obbliga il contraente a rimborsare le somme alla in presenza di alcune condizioni e “per CP_1
pag. 6/11 qualsiasi altro motivo” e per la possibilità di pagamento immediato delle somme reclamate dalla a “prima richiesta”. CP_1
Quanto, poi, alla presunta nullità delle fideiussioni perché predisposte su schema ABI, la circostanza risulta oltremodo indimostrata e, in ogni caso, il Collegio non può che riportarsi ai propri precedenti nel senso che si tratta di contratto sottoscritto nel 2012, quindi in epoca ben successiva alla nota Delibera della NC d'IT n. 5 del 2005 che, peraltro, circoscriveva la sanzione alle sole fideiussioni sottoscritte nel periodo 2002/2005.
Entrando comunque nel merito della censura, la Corte ben conosce il più recente orientamento della S.C. (Cass. Sez. Un. 41994 del 30.12.2021) la quale, nel ripercorrere in modo approfondito tutto l'iter giurisprudenziale sviluppatosi nel corso degli anni in tema di contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, ha statuito il principio per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287/del 1990, art. 2 comma 2 lett. A) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. succitata e dell'art. 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La questione, come è noto, trae spunto dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della NC
d'IT , quale Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, avente ad oggetto il contrasto tra lo schema contrattuale standard predisposto dall'ABI nel luglio 2003 e l'art. 2 della Legge antitrust in base al quale “ 1) sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2) sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante…; 3) le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
pag. 7/11 In particolare, come è noto, la NC d'IT ha manifestato il proprio parere negativo in riferimento agli artt. 2,6,8 dello schema ABI a suo tempo adottato.
Orbene, rileva la Corte come il Supremo Collegio abbia, per l' appunto, aderito alla più restringente interpretazione della citata nullità ritenendo, in particolare, trattarsi di una chiara ipotesi di nullità parziale solo delle dette clausole, nel senso che “l'avere inserito - le parti – all'interno del contratto alcune clausole estratte dal programma anticoncorrenziale, non appare circostanza sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragion d'essere e della sua validità”.
Ne consegue, che “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto alla clausola o della parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
In sostanza, occorre operare una concreta valutazione circa la reale volontà delle parti in relazione alla effettiva portata delle singole clausole affette da nullità rispetto all'intero corpo contrattuale in funzione dell'effettivo interesse perseguito (Cass. N. 2314/2016).
Venendo al caso di specie, innanzitutto non può farsi applicazione del principio della valenza di “prova presuntiva” da attribuirsi ai provvedimenti dell'AGCM, e quindi al parere espresso dalla NC d'IT nel 2005 sia in relazione alla data di stipula del contratto, sia in assenza di prova della qualifica di consumatori dei fideiussori.
Il contratto di fideiussione, inoltre, come sopra già evidenziato, risulta stipulato nel 2012, ben oltre il parere della NC d'IT e, quindi, non può trovare di certo applicazione, nel caso di specie, il principio in ordine alla natura di prova privilegiata del provvedimento n.
55/10 della NC d'IT che trovava applicazione solo con riferimento alla sussistenza del comportamento accertato o comunque della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso per il periodo 2002/2005, ma giammai rispetto ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in esame.
Il periodo, infatti, è ben diverso da quello preso in esame dalla Autorità garante, mentre per quello in oggetto alcuna indagine risulta essere stata eseguita.
pag. 8/11 Ne consegue, come correttamente ed in caso analogo statuito anche di recente dal
Tribunale di Milano, Sez. XIV^ del 19.1.2022, (ma anche Corte App. Roma, Sez.
Specializzata in materia di impresa, n. 4888/22), che la parte che eccepisca la nullità delle clausole contenute nel contratto, è tenuta ad allegare (ed a fornire la conseguente prova) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale da parte dell'istituto di credito di cui all'art. 2 della L. 287/1990.
Nel caso in esame, gli appellanti non solo non hanno fornito alcuna prova al riguardo circa la circostanza che nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di fideiussione, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del mercato, ha operato in modo da sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione, così da privarla della possibilità di una scelta reale e non meramente astratta tra varie tipologie contrattuali, ma neanche hanno allegato, fornendo la relativa prova, la ulteriore circostanza che in assenza delle clausole impugnate di nullità il contratto non sarebbe stato ugualmente stipulato.
Il motivo va, dunque, respinto con la conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza in ordine alla statuizione sulle spese.
Atteso, infatti, che la opposizione sarebbe stata sostanzialmente accolta, quanto meno in parte, ne sarebbe dovuto conseguire che anche le spese si sarebbero dovute quanto meno compensare.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
Vero è che il decreto ingiuntivo è stato revocato essendo stato ridotto l'importo del credito, ma è principio consolidato quello della S.C. a mente del quale “l'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di pag. 9/11 domande contrapposte o di una unica domanda articolata in più capi (Cass. SS.UU.
31.10.2022 n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. Ord. Sez. I^ 23.2.2024 n.
4860).
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va dunque respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al valore medio della fascia di riferimento come peraltro indicato dalla difesa appellante.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
801/20 del Tribunale di Cassino proposto dagli appellanti, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata, delle competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 9.991,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
pag. 10/11 Così deciso in Roma, lì 04.02.2024
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 04.2.2025, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 2834/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 04.02.2025
TRA
in persona dell'Amministratore Unico legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 Parte_2
corrente in 03100 Frosinone (FR) alla via Casale n.3, con P.I.V.A. n. quale P.IVA_1 obbligata principale, nonché per il sig. , nato a [...] il Parte_2
25.08.1964, con cod. fisc. , e la sig.ra , nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_3
(FR) il 08.06.1970, con cod. fisc. in pro-prio quali fideiussori, entrambi CodiceFiscale_2
residenti in [...], tutti rappresentati e difesi, in forza della procura con-ferita in allegato al presente atto, dall'Avv. Ivo Baldassini (cod. fisc.
[...]
), del Foro di Cassino (FR), tutti elettivamente domiciliati presso e nello Studio C.F._3
dell'Avv. Egidio Canestrato in 00139 Roma (RM) alla via Mario Soldati n.31
- APPELLANTI - E
in persona del Direttore Generale Dott. Controparte_1
con P. I.V.A. n. cor-rente in 03043 Cassino (FR) alla Piazza A. Diaz CP_2 P.IVA_2
n.14, rappresentata e difesa, ai fini del presente atto, dall'Avv. Edoardo Patini, elettivamente domiciliata presso e nello Studio del nominato procuratore e difensore in
03043 Cassino (FR) al Corso della Repubblica n.176
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 801/20 del Tribunale di Cassino.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti, nelle loro rispettive qualità, hanno impugnato la sentenza n. 801/20 con cui il Tribunale di Cassino, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1101/2016 con il quale veniva ingiunto alla Parte_1
quale debitrice principale e a , e quali Parte_3 Parte_2 Parte_4
fideiussori, in solido tra loro, di pagare alla Controparte_1
pag. 2/11 l'importo di € 35.378,13, oltre gli interessi e spese. I.V.A. e C.P.A. come per legge, ha così statuito:
“-definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1101/2016;
condanna , al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore della della somma di €15.942,01 oltre Controparte_1
interessi come per legge.
Condanna i predetti al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in complessivi €
2.417,50 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone a carico degli opponenti le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa”.
A sostegno del gravame, hanno posto i seguenti motivi:
1. Errata valutazione sulla validità delle fideiussioni prestate dai sig.ri Parte_4
e .
[...] Parte_3
2. Errata e/o iniqua valutazione sulla soccombenza degli attori in opposizione e sulla conseguente condanna alle spese del giudizio.
Sulla base dei detti motivi, hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, in accoglimento del proposto gravame, previa parziale riforma della sentenza n.801/2020 pubblicata il 02.11.2020 – R.G. n.48/2017 – Repert.
n.1255/2020 del 02.11.2020 – emessa dal Tribunale di Cassino – nella persona del
Giudice Unico Dott. Federico Eramo – in data 29.10.2020, non notificata, accogliere le ulteriori domande introduttive del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano testualmente: “5) ancora in via principale e nel merito, ritenuta operante l'exceptio nullitatis o l'exceptio doli, atteso che l'istituto di credito convenuto in opposizione pretende pagamenti di interessi, competenze, commissioni per effetto di somme anatocistiche ed usurarie, evidentemente nulle, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità delle fideiussioni prestate in favore della NC opposta, anche pag. 3/11 in virtù della genericità dei contratti di fideiussione come prestati, dai sig.ri Parte_2
, e , per tutti i motivi di cui alla narrativa del
[...] Parte_3 Parte_4
presente atto, e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_2
, dalla sig.ra e dal sig. in favore della NC
[...] Parte_3 Parte_4
opposta e comunque accertare e dichiarare che le fideiussioni prestate in favore della
NC opposta dal sig. , dalla sig.ra e dal sig. Parte_2 Parte_3
non sono tali da consentire alla Parte_4 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la escussione del patrimonio dei
[...]
fideiussori, attesa la nullità del debito principale e dunque per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1101/2016 del 16.11.2016 –
n.4179/2016 R.G. – emesso dal Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del
Dott. RI DI, il 15.11.2016, notificato agli odierni attori opponenti in data
29.11/30.11.2016, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Con vittoria di tutte le spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto e doloso della NC convenuta in costanza dei rapporti di conto intrattenuti dalla Parte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'Istituto di credito convenuto ha agito in dispregio della L.108/96 e delle norme sulla trasparenza bancaria e, conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e non patrimoniali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta contra legem ai danni della in persona dell'Amministratore Unico legale Parte_1
rapp.te p.t. sig. nonché dei sig.ri Parte_2 Parte_2 Parte_3
e in proprio quali fideiussori e comunque nelle rispettive qualità, Parte_4
mediante il pagamento in favore di tutti gli attori della somma che verrà determinata in corso di causa e comunque ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito,
pag. 4/11 dovuta a titolo di danno morale e non patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre gli oneri di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario”.
Si è tardivamente costituita la banca appellata la quale ha concluso per il mero rigetto del gravame, con vittoria delle spese e competenze del grado.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato la erroneità della sentenza per avere il
Tribunale, a loro dire, condannato la signora pur avendo la opposta concluso Parte_3
con il proprio atto di costituzione nei confronti di tale . Persona_1
E' fin troppo chiaro che si è trattato di un mero errore materiale commesso dalla difesa della banca opposta nella indicazione, tra gli altri, della predetta laddove, tuttavia, tutta la Per_1
difesa ha avuto ad oggetto proprio il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei reali destinatari tra cui, per l'appunto, la Pt_3
Ciò premesso, nel merito gli appellanti hanno dedotto che, risultando provata la usurarietà degli interessi applicati come accertati dal C.T.U., ne sarebbe dovuta derivare la sanzione della nullità dei contratti e, dunque, anche delle ulteriori convenzioni ad essi collegate, ovvero delle fideiussioni.
In sostanza, le risultanze della C.T.U. sarebbero state di per sé solo sufficienti per determinare il Giudicante ad accogliere tale domanda.
Inoltre, le fideiussioni prestate dai garanti risulterebbero essere state rese su uno schema e/o testo predisposto direttamente dall'ABI utilizzato da tutte le Banche e ciò, in espressa violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d.
Legge Antitrust) sicchè, alla stregua di quanto disposto anche di recente dalla S.C., se ne sarebbe dovuta dichiarare la nullità assoluta, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni pag. 5/11 stato e grado del giudizio finanche per la prima volta dinanzi la Suprema Corte di
Cassazione (ordinanza n.4175 del 19.02.2020).
E' stabilito, infatti, il principio per cui la nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della NC d'IT, n. 55 del 2 maggio
2005) può essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, purchè sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e, nel rispetto del contraddittorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.4175 del 19.02.2020).
Orbene, nel caso in disamina, la dedotta nullità sarebbe evincibile documentalmente e, specificatamente, dall'art.6, laddove si legge che i fideiussori derogherebbero al disposto dell'art. 1957 c.c..
Quanto alla prima questione, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, risulta che il ctu. ha esaminato solo il rapporto del c/c ordinario, visto che non era presente sufficiente documentazione inerente il conto anticipi, così avendo provveduto alla eliminazione di tutti gli oneri, spese e competenze addebitate sul conto corrente ordinario provenienti appunto dal conto anticipi, avendo così provveduto alla rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti.
In secondo luogo, il consulente ha evidenziato come i tassi volta per volta applicati dalla banca siano sempre stati contenuti entro i limiti di legge.
Dunque, è già in radice che non può condividersi la conclusione formulata dagli appellanti in ordine alla nullità derivata delle fideiussioni per essere affetto da nullità il contratto di conto corrente in virtù di un inesistente superamento del tasso soglia.
In ogni caso, si verte nella fattispecie in oggetto, in una chiara ipotesi di contratto autonomo di garanzia come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, il quale ha rilevato che “la predetta natura, nella specie, si desume anche dalla dizione dell'art. 2 nella parte in cui obbliga il contraente a rimborsare le somme alla in presenza di alcune condizioni e “per CP_1
pag. 6/11 qualsiasi altro motivo” e per la possibilità di pagamento immediato delle somme reclamate dalla a “prima richiesta”. CP_1
Quanto, poi, alla presunta nullità delle fideiussioni perché predisposte su schema ABI, la circostanza risulta oltremodo indimostrata e, in ogni caso, il Collegio non può che riportarsi ai propri precedenti nel senso che si tratta di contratto sottoscritto nel 2012, quindi in epoca ben successiva alla nota Delibera della NC d'IT n. 5 del 2005 che, peraltro, circoscriveva la sanzione alle sole fideiussioni sottoscritte nel periodo 2002/2005.
Entrando comunque nel merito della censura, la Corte ben conosce il più recente orientamento della S.C. (Cass. Sez. Un. 41994 del 30.12.2021) la quale, nel ripercorrere in modo approfondito tutto l'iter giurisprudenziale sviluppatosi nel corso degli anni in tema di contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, ha statuito il principio per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287/del 1990, art. 2 comma 2 lett. A) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. succitata e dell'art. 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La questione, come è noto, trae spunto dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della NC
d'IT , quale Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, avente ad oggetto il contrasto tra lo schema contrattuale standard predisposto dall'ABI nel luglio 2003 e l'art. 2 della Legge antitrust in base al quale “ 1) sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2) sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante…; 3) le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
pag. 7/11 In particolare, come è noto, la NC d'IT ha manifestato il proprio parere negativo in riferimento agli artt. 2,6,8 dello schema ABI a suo tempo adottato.
Orbene, rileva la Corte come il Supremo Collegio abbia, per l' appunto, aderito alla più restringente interpretazione della citata nullità ritenendo, in particolare, trattarsi di una chiara ipotesi di nullità parziale solo delle dette clausole, nel senso che “l'avere inserito - le parti – all'interno del contratto alcune clausole estratte dal programma anticoncorrenziale, non appare circostanza sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragion d'essere e della sua validità”.
Ne consegue, che “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto alla clausola o della parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
In sostanza, occorre operare una concreta valutazione circa la reale volontà delle parti in relazione alla effettiva portata delle singole clausole affette da nullità rispetto all'intero corpo contrattuale in funzione dell'effettivo interesse perseguito (Cass. N. 2314/2016).
Venendo al caso di specie, innanzitutto non può farsi applicazione del principio della valenza di “prova presuntiva” da attribuirsi ai provvedimenti dell'AGCM, e quindi al parere espresso dalla NC d'IT nel 2005 sia in relazione alla data di stipula del contratto, sia in assenza di prova della qualifica di consumatori dei fideiussori.
Il contratto di fideiussione, inoltre, come sopra già evidenziato, risulta stipulato nel 2012, ben oltre il parere della NC d'IT e, quindi, non può trovare di certo applicazione, nel caso di specie, il principio in ordine alla natura di prova privilegiata del provvedimento n.
55/10 della NC d'IT che trovava applicazione solo con riferimento alla sussistenza del comportamento accertato o comunque della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso per il periodo 2002/2005, ma giammai rispetto ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in esame.
Il periodo, infatti, è ben diverso da quello preso in esame dalla Autorità garante, mentre per quello in oggetto alcuna indagine risulta essere stata eseguita.
pag. 8/11 Ne consegue, come correttamente ed in caso analogo statuito anche di recente dal
Tribunale di Milano, Sez. XIV^ del 19.1.2022, (ma anche Corte App. Roma, Sez.
Specializzata in materia di impresa, n. 4888/22), che la parte che eccepisca la nullità delle clausole contenute nel contratto, è tenuta ad allegare (ed a fornire la conseguente prova) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale da parte dell'istituto di credito di cui all'art. 2 della L. 287/1990.
Nel caso in esame, gli appellanti non solo non hanno fornito alcuna prova al riguardo circa la circostanza che nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di fideiussione, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del mercato, ha operato in modo da sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione, così da privarla della possibilità di una scelta reale e non meramente astratta tra varie tipologie contrattuali, ma neanche hanno allegato, fornendo la relativa prova, la ulteriore circostanza che in assenza delle clausole impugnate di nullità il contratto non sarebbe stato ugualmente stipulato.
Il motivo va, dunque, respinto con la conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza in ordine alla statuizione sulle spese.
Atteso, infatti, che la opposizione sarebbe stata sostanzialmente accolta, quanto meno in parte, ne sarebbe dovuto conseguire che anche le spese si sarebbero dovute quanto meno compensare.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
Vero è che il decreto ingiuntivo è stato revocato essendo stato ridotto l'importo del credito, ma è principio consolidato quello della S.C. a mente del quale “l'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di pag. 9/11 domande contrapposte o di una unica domanda articolata in più capi (Cass. SS.UU.
31.10.2022 n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. Ord. Sez. I^ 23.2.2024 n.
4860).
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va dunque respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al valore medio della fascia di riferimento come peraltro indicato dalla difesa appellante.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
801/20 del Tribunale di Cassino proposto dagli appellanti, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata, delle competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 9.991,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
pag. 10/11 Così deciso in Roma, lì 04.02.2024
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
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