TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice EL lavoro, dott.SS Monica d'Agostino, all'esito ELl'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1936/2023, introdotta
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), in qualità di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), difesi e rappresentati dagli Avv.ti Vanda Persona_1 C.F._4
Majetta e Maria Elena RoSSno, presso il cui studio domiciliano, giusta mandato in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona EL p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
[...] CP_3
Distrettuale ELlo Stato, in Napoli, alla via Diaz
Istituto Comprensivo Statale “LO EL BA”, Via Croce, 1, LO EL BA (Av), in persona EL legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale ELlo
Stato in Napoli alla via Diaz
NONCHE'
, in persona EL p.t., domiciliato ex lege presso Controparte_4 CP_3
l'Avvocatura distrettuale ELlo stato in Napoli alla via Diaz
-resistenti-
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.02.2021, i ricorrenti in epigrafe, adito l'intestato tribunale, hanno formulato le seguenti e testuali conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità ELla condotta posta in essere dall'amministrazione resistente e, per
l'effetto, disapplicare il provvedimento di sospensione EL rapporto di lavoro per inosservanza ELl'obbligo vaccinale dal 22/12/2021 al 14/06/2022 – Decreto prot. 14675 EL 30/12/2021, trasmesso dall'I.C. “LO EL BA” di LO EL BA (Av) e di ogni atto ulteriore e/o presupposto;
2) Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ELla richiesta di storno di euro 1.543,13 relativa alla retribuzione EL mese di gennaio 2022, giusta nota EL Controparte_1
trasmeSS a mezzo pec dall'Istituto Comprensivo Statale LO EL BA, in data
[...]
02/02/2022, dichiarando non dovuta la restituzione ELla predetta somma di € 1.543,13; 3)
Accertare e dichiarare l'illegittimità EL procedimento amministrativo di recupero EL credito erariale di € 712,11 (imponibile), riferito al periodo dal 21/12/2021 al 31.12.2021, accertato sulla partita di stipendio n.06089968 intestata alla OC. , quale debito derivante dalla Persona_1
sospensione EL rapporto di lavoro con privazione ELla retribuzione dal 22/12/2021 al 14/06/2022 per inosservanza ELl'obbligo vaccinale (Art.2 comma 3 Decreto-legge 26 novembre, n.172/2021), così come disposto con Decreto n. 14675 EL 30.12.2021 e Decreto n.59 EL 30/12/2021 trasmessi
CP_ dall' “LO EL BA” di LO EL BA (Av); dichiarando non dovuta la restituzione ELla predetta somma di € 712,11; 4) Accertare e dichiarare il diritto ELla ricorrente, e per eSS dei suoi eredi, a percepire la retribuzione relativa al mese di febbraio 2022, fino alla data EL decesso, avvenuto il 02/03/2022. 5) Per l'effetto condannare il al Controparte_4
pagamento, in favore ELla IG.ra , e per eSS ai suoi eredi, al pagamento ELla Persona_1
retribuzione relativa al mese di febbraio 2022, come quantificata nel relativo cedolino paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
6) Accertare e dichiarare il diritto ELla IG.ra
, e per eSS dei suoi eredi, alla percezione EL trattamento di fine servizio e ELla Persona_1
pensione nella misura integrale, da calcolarsi fino al 02/03/2022 (data EL decesso), senza le riduzioni di cui alle illegittime trattenute;
7) Per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento ELle differenze dovute, previo ricalcolo EL trattamento di fine servizio, in favore degli eredi ELla IG.ra , oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; 8) Con Persona_1
2 vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
Allo scopo, i ricorrenti premettevano che la prof.SS , di cui sono eredi legittimi, era Persona_1 docente di scuola primaria, in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Statale di LO EL BA (AV), plesso di Santo Stefano EL Sole;
che la medesima era affetta da carcinoma mammario avanzato, diagnosticato nel mese di novembre 2021 e che, in conseguenza ELlo stato morboso, la IG.ra era stata costretta ad un periodo di malattia con decorrenza dal Per_1
13 dicembre 2021, protrattasi fino al 02 marzo 2022, data in cui decedeva in Napoli, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, ove era ricoverata sin dal 2.11.2021 (v. all.ti 1-
2-3-4 al ricorso).
Deducevano che con provvedimento EL 30/12/2021, Prot. 0014675, l'Istituto Comprensivo Statale di LO EL BA (AV), a firma ELla Dirigente Scolastica, Prof.SS , ha Persona_2 comunicato, alla docente , il decreto di sospensione dal diritto di svolgere l'attività, ai Persona_1 sensi ELl'art. 4 ter c.3 EL D.L. 44/2021 per “inosservanza ELl'obbligo vaccinale” (v. all. 6 al ricorso).
Rappresentavano che il decreto di sospensione in parola è stato preceduto dalla comunicazione di avvio EL procedimento amministrativo EL 15/12/2021, prot. 0014171, con oggetto l'invito ad adempiere alle disposizioni di cui al D. L. 26/11/2021 n. 172. Segnatamente, narravano che la docente era stata invitata a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione ELla steSS, la documentazione comprovante l'effettuazione ELla vaccinazione;
l'attestazione relativa all'omissione o al differimento ELla vaccinazione;
la presentazione ELla richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni;
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, con l'avvertimento che, in difetto, sarebbe seguitato atto di accertamento ELl'inadempimento comportante l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati con diritto alla conservazione EL rapporto di lavoro e che lo svolgimento ELl'attività lavorativa da parte EL personale scolastico in violazione ELl'obbligo vaccinale avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza (v. all. 7 al ricorso).
Proseguivano riferendo che, in riscontro, con nota EL 20 dicembre 2021, la docente aveva comunicato di trovarsi ancora in malattia, come da certificazione medica opportunamente allegata,
e che in ragione ELle condizioni di salute, non potendo ottemperare all'obbligo, aveva chiesto la sospensione EL procedimento fino a ceSSzione ELlo stato morboso.
3 Ciononostante, si dolevano che con nota EL 21/12/2021, prot. 0014465, l'Istituto scolastico in indirizzo ha notificato alla docente l'accertamento ELl'inosservanza ELl'obbligo vaccinale e il conseguente preavviso di sospensione dal servizio con successiva comunicazione di sospensione in data 22/12/2021 e relativo decreto EL 30/12/2022.
Ancora, riferivano che, successivamente, in data 02/02/2022, il Controparte_1
per il tramite ELl'Istituto Comprensivo “LO EL BA”, le aveva notificato richiesta
[...]
di restituzione ELla somma di euro 1.543,13 (millecinquecentoquarantatre/13), relativa alla rata EL mese di gennaio 2022, in quanto ritenuta non dovuta, ed erroneamente erogata tramite Circuito
Postale, accreditata su c/c intestato alla docente . Persona_1
Riferivano che la steSS aveva agito, pertanto, in autotutela ai fini ELl'annullamento dei prefati provvedimenti.
Seguiva ulteriore richiesta di restituzione ELla partita stipendiale.
Concludevano che con successiva nota inviata in data 02/03/2022, a mezzo Pec per il tramite ELl'Istituto Comprensivo “LO EL BA”, il Controparte_1
amministrazione dichiaratasi competente EL procedimento, ha comunicato l'avvio EL procedimento amministrativo di recupero EL credito erariale di € 712,11 (imponibile) accertato sulla partita di stipendio n.06089968 intestata alla OC. , quale debito derivante dalla Persona_1
sospensione EL rapporto di lavoro con privazione ELla retribuzione dal 22/12/2021 al 14/06/2022 per inosservanza ELl'obbligo vaccinale (Art.2 comma 3 Decreto-legge 26 novembre, n.172/2021), così come disposto con Decreto n. 14675 EL 30.12.2021 e Decreto n.59 EL 30/12/2021 trasmessi dall' ” di LO EL BA (Av) - Debito riferito al periodo dal 21/12/2021 al Controparte_6
31.12.2021 - (procedimento non definito al deposito EL ricorso) .
Lamentavano, infine, che la docente non aveva ricevuto la retribuzione relativa al mese di febbraio
2022 ma solo gli emolumenti così come riportati nelle buste paga di novembre 2021; dicembre
2021 e gennaio 2022.
Ciò chiarito, gli eredi legittimi ELla IG.ra concludevano ut supra. Persona_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano gli enti resistenti e, impugnando estensivamente il ricorso, concludevano testualmente: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione ELl'adito Giudice Ordinario per affermarsi la giurisdizione EL Giudice Amministrativo, in subordine, sempre preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva EL e EL Controparte_7 [...]
per le Controparte_8
ragioni sopra esposte, nonché, per altro verso, anche il difetto di legittimazione passiva
4 ELl' . Sempre preliminarmente rilevare, per tutte le ragioni sopra esposte, Controparte_9
l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza EL ricorso per tardività ed inattualità ELla previa richiesta di declaratoria di illegittimità e disapplicazione EL provvedimento di sospensione, che ha ritualmente comportato la trattenuta stipendiale di cui gli istanti si dolgono, ossia la richiesta di storno di euro 1.543,13 relativa alla retribuzione EL mese di gennaio 2022 ed il recupero EL credito erariale di € 712,11 (imponibile), riferito al periodo dal 21/12/2021 al
31.12.2021, nonché ELle altre domande ad eSS richiesta collegate, stante da un lato il motivato, documentato e rituale provvedimento di sospensione e dall'altro l'ormai avvenuto termine ELl'A.S. 2021/2022, cui i provvedimenti contestati si riferiscono. Nel merito, infine, rilevare e dichiarare l'inammissibilità, infondatezza e/o improponibilità ed improcedibilità EL ricorso e ELle domande, anche restitutorie e di condanna, con esso formulate per tutte le ragioni sopra esposte e pronunciarne in ogni caso il rigetto. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Ed ancora rigettare per inammissibilità le ultime domande, di cui ai numeri 6 e 7 ELle conclusioni EL ricorso degli istanti, non direttamente attinenti il petitum e la causa petendi azionati in giudizio, ovvero rigettarle in quanto infondate”.
In via pregiudiziale, deve essere affermata la giurisdizione EL giudice ordinario.
Poiché il presente giudizio non investe materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva EL giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere verificato sulla base EL criterio generale di riparto fondato, secondo quanto prevede l'art. 103, comma 1, cost. e avuto riguardo al criterio di cui all'art. 7 c.p.a., sulla natura e consistenza ELla situazione soggettiva azionata (criterio ELla “causa petendi”, o “petitum sostanziale”). Il giudice amministrativo può quindi essere utilmente adìto soltanto ove la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio sia qualificabile in termini di interesse legittimo ovvero laddove la situazione soggettiva controversa, sia pur mediatamente, sia stata lesa dall'esercizio di potere autoritativo (v. art. 7 c.p.a. richiamato).
Sotto questo profilo, il provvedimento di sospensione oggetto EL presente ricorso è un atto adottato con le capacità e i poteri EL privato datore di lavoro, trattandosi di un atto privatistico micro- organizzativo di gestione EL rapporto di lavoro privo dei caratteri ELl'autoritatività. Pertanto, in difetto di un esercizio autoritativo EL potere amministrativo, ne consegue che la correlativa situazione giuridica soggettiva in capo alla ricorrente deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo, anche alla luce EL petitum e ELla causa petendi di cui al ricorso, laddove la situazione dedotta in giudizio è ELineata chiaramente in termini di diritto soggettivo che, neppure mediatamente, è lambita dall'esercizio di poteri autoritativi.
5 Ciò chiarito in via pregiudiziale, questo Giudice conosce l'orientamento di segno contrario EL
ConIGlio di Stato sul punto, secondo il quale, ai fini ELla individuazione EL giudice fornito di giurisdizione è irrilevante la circostanza che le norme contenute nel d.l. n. 44/2021 prevedano poteri vincolati in capo all'Amministrazione, “atteso che, anche a fronte di un potere vincolato, la posizione soggettiva EL cittadino è di interesse legittimo ogni volta che – come accade nel caso di specie – alla pubblica amministrazione sia attribuito un potere autoritativo per tutelare gli interessi pubblici” (v. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2022 n. 8434, specie là dove, in motivazione,
è richiamata la sentenza ELla Corte costituzionale n. 127 EL 1998, per la quale “è un postulato privo di qualsiasi fondamento il sostenere che un atto vincolato non poSS incidere su posizioni di interesse legittimo”). Sulla steSS scia si pone ConIGlio di Stato, sez. III, 5.12.2022, n. 10648, il quale ha ulteriormente affermato che “(…) come avviene in pressoché tutti i settori nei quali gli atti autoritativi incidono su “posizioni legittimanti” qualificabili come “diritti”, le posizioni correlative ad un provvedimento espressione di un pubblico potere – ancorché vincolato e pur quando l'accertamento EL suo presupposto sia rimesso alla competenza di un'altra autorità amministrativa – sono di interesse legittimo, che costituisce il diaframma intercorrente tra l'atto autoritativo e la sfera giuridica EL suo destinatario”. Ancora, più di recente, per ConIGlio di
Stato, sez. III, 22.3.2023, n. 2916, “rientra nella giurisdizione EL giudice amministrativo la controversia promoSS da un sanitario per l'annullamento ELla ELibera con la quale il ConIGlio direttivo ELl'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri lo ha sospeso dall'esercizio ELle professioni sanitarie e dall'albo, per inadempimento ELl'obbligo vaccinale, ai sensi ELl'art. 4, d.l.
n. 44 EL 2021, conv. nella l. n. 76 EL 2021, e ciò in quanto come avviene in pressoché tutti i settori nei quali gli atti autoritativi incidono su “posizioni legittimanti” qualificabili come “diritti” le posizioni correlative ad un provvedimento espressione di un pubblico potere – ancorché vincolato e pur quando l'accertamento EL suo presupposto sia rimesso alla competenza di un'altra autorità amministrativa – sono di interesse legittimo, che costituisce il diaframma intercorrente tra l'atto autoritativo e la sfera giuridica EL suo destinatario”.
Tuttavia, merita evidenziare che lo stesso ConIGlio di Stato, di recente, con il parere n. 1226 EL 25 settembre 2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso straordinario presentato da un esercente la professione sanitaria (valevole anche per la fattispecie in esame), volto a sindacare la legittimità EL procedimento di accertamento ELl'inadempimento all'obbligo vaccinale e di sospensione dal diritto di esercizio ELl'attività lavorativa. Tale inammissibilità discende dal fatto che, in base al comma 8 ELl'articolo 7 EL c.p.a., “il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.
6 Infatti, il ConIGlio di Stato, in adesione all'orientamento ELle Sezioni Unite ELla Corte di
CaSSzione (Cass. civ., S. U., 29 settembre 2022, n. 28429), con riferimento alla professione sanitaria, ha chiarito che “L'affermazione ELla giurisdizione EL giudice ordinario in materia, a giudizio EL Collegio, deve, alla luce dei rilievi svolti dalla Corte regolatrice, essere affermata anche nella ipotesi in cui, come nella controversia in esame, il sanitario sia anche un pubblico dipendente e l'atto di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa sia adottato Part dall'Amministrazione datrice di lavoro (nella specie, la steSS ). Vi è, invero, da considerare Part che in tal caso gli adempimenti accertativi ELla risultano i medesimi e che il datore di lavoro si limita ad adottare, alla stregua di tale accertamento, l'atto di sospensione, il quale è, quindi, assolutamente scevro da profili di discrezionalità e si inserisce, quale atto datoriale, all'interno EL rapporto di lavoro in conseguenza ELla alterazione EL rapporto sinallagmatico proprio di esso.
Va, infatti, evidenziato che la sospensione dall'esercizio ELl'attività lavorativa o professionale costituiscono una conseguenza ex lege ELla violazione ELl'obbligo vaccinale, direttamente stabilita dalla norma senza alcun potere valutativo EL datore di lavoro”.
In tal senso si è recentemente pronunciata anche la Corte di CaSSzione a Sezioni Unite con ordinanza n. 9403 EL 05/04/2023 nella quale ha statuito, sia pur con riguardo a caso solo in parte analogo a quello oggetto EL presente giudizio, che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa alla sospensione di un agente ELla polizia locale per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall'art. 4 ter EL d.l. n. 44 EL 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 EL 2021, rientra nella giurisdizione EL giudice ordinario, poiché
l'attività di verifica ELl'osservanza di tale obbligo, da parte EL datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione EL rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge”.
La radicata giurisdizione EL Giudice Ordinario assorbe ogni questione circa la tardività per intervenuta decadenza EL ricorso che deve, pertanto, ritenersi pienamente ammissibile.
L'eccezione circa il difetto ELla legittimazione passiva risulta infondata. Sotto questo profilo, questo giudicante ravvisa l'inconferenza dei riferimenti normativi e ELle argomentazioni ELle amministrazioni resistenti volti alla contestazione ELla legittimazione a resistere in giudizio.
Riconducendosi, diversamente, i provvedimenti oggetto di censura attraverso il ricorso alla competenza ELle stesse nell'ambito ELla micro-gestione EL rapporto di lavoro con la dipendente
IG.ra . Per_1
Ciò chiarito preliminarmente, il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto.
7 È pacifico, e non contestato, che la ricorrente, come da documentazione sanitaria in atti, era assente per malattia sin dal 13.12.2022, e, dunque, anche nel periodo in cui è intervenuto il provvedimento di sospensione.
Da ciò discende la conseguente illegittimità dei comportamenti tenuti dalle amministrazioni resistenti sia in punto di sospensione EL rapporto di lavoro sia in punto di sospensione ELla retribuzione nonché ELla richiesta di restituzione EL quantum corrisposto quale effetto ELla illegittima sospensione.
In tal senso, questo giudicante condivide l'orientamento invalso nella giurisprudenza di merito, pur conoscendo tesi ermeneutiche di segno contrastante, e tale per cui i provvedimenti con i quali è stato accertato l'inadempimento ELla lavoratrice all'obbligo vaccinale e disposta la sospensione dal rapporto di lavoro sono da ritenere illegittimi in base al principio ELla priorità ELla causa sospensiva, quando intervengono nella fase in cui il rapporto di lavoro era già sospeso per malattia.
Il principio ELla c.d. "priorità ELla causa sospensiva ELla prestazione lavorativa" considera prevalente, ai fini EL trattamento retributivo, la causa verificatasi per prima.
La malattia ELla lavoratrice è causa prima di sospensione ELla reciprocità tra le prestazioni
(articolo 2110 c.c.) e non può subire pregiudizio da una successiva causa di sospensione.
Nel caso di specie, il provvedimento che ha determinato la sospensione ELla docente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa (segnatamente, intervenuto ex actis il 30.12.2021 con nota Prot.
0014675) è intervenuto in costanza di una preesistente legittima causa di sospensione ELla prestazione lavorativa.
In proposito, deve evidenziarsi che alla data di entrata in vigore ELl'articolo 2 EL D. L. 26 novembre 2021 numero 172 convertito con modificazioni dalla legge n. 1722021, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3 ("1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione ELl'infezione da Sars cov2 di cui all'articolo tre ter, da adempiersi, per la somministrazione ELla dose di richiamo entro i termini di validità ELle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3 EL DL 22 Aprile 2021 numero 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 numero 87, si applica anche alle seguenti categorie EL personale scolastico EL sistema nazionale d'istruzione ELle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 EL D. legislativo 13 Aprile 2017 numero 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore…"), la ricorrente si trovava già in stato di malattia (dal 13.12.2021).
8 L'Illegittimità dei provvedimenti (quello sospensivo ELl'attività lavorativa e ELla retribuzione Contr ELl'Istituto scolastico e di restituzione di quanto corrisposto da parte EL con riguardo alla retribuzione di gennaio 2022) deriva dalla steSS ratio ELla normativa emergenziale atteso che laddove la prestazione sia già stata sospesa per altra causa viene meno, per tutto il periodo di sospensione, la necessità di impedire il contatto EL soggetto non vaccinato con colleghi, studenti, etc. nonché dall'art. 4, comma 1, EL D.L. 44/2021 che, nel prevedere l'obbligo vaccinale per determinate categorie, afferma che esso è stabilito al fine di tutelare la salute pubblica e di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione ELle prestazioni di cura e assistenza.
L'amministrazione resistente, per il tramite ELl'Istituto scolastico presso il quale svolgeva la propria attività lavorativa la IG.ra , avrebbe dovuto procedere all'invito all'osservanza Per_1 ELl'obbligo vaccinale solo al rientro in servizio ELla steSS o, in alternativa, avrebbe dovuto inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione o la produzione ELl'attestazione documentale, quale prova ELl'assolvimento ELl'obbligo vaccinale, sarebbe decorso dal giorno EL rientro in servizio dopo il periodo di assenza per malattia (V. ex plurimis
Trib. Grosseto n. 188/2023 EL 26-07-2023; Trib. Milano, sez. lav EL 14.12.2022; Trib. Benevento
n. 163/2022). Tale ultima evenienza non ha potuto trovare seguito, in ogni caso, a causa EL decesso ELla IG.ra che ha importato, peraltro, l'insorgenza ELl'interesse ad agire da parte Per_1
degli eredi legittimi, pacificamente titolari dei rapporti patrimoniali controversi oggetto ELl'odierno giudizio.
L'illegittimità EL provvedimento sospensivo per inosservanza ELl'obbligo vaccinale determina, infatti, l'illegittimità degli atti conseguenti che dipendono dal primo. Ne discende, in definitiva, la fondatezza ELle richieste conclusionali dei ricorrenti e la decisione ELla causa come in dispositivo.
Le controversie interpretative in ordine alle questioni poste al vaglio di questo giudicante comportano la compensazione integrale ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- in accoglimento EL ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità EL provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione EL 30.12.2021 prot. n. 0014675 ELla IG.ra e, per Persona_1
l'effetto, condanna il al pagamento, in favore dei ricorrenti, in qualità di Controparte_4
eredi legittimi, ELla retribuzione alla prima spettante relativa al mese di febbraio 2022, oltre
9 interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché alla ricostituzione integrale ELla sua posizione previdenziale;
- condanna altresì il al pagamento, in favore dei ricorrenti, in qualità di Controparte_4
eredi legittimi, ELle differenze retributive sul trattamento di fine servizio, senza le riduzioni conseguenti alla sospensione illegittima, ELla IG.ra , oltre interessi e rivalutazione Persona_1
monetaria sino al soddisfo;
- accerta e dichiara l'illegittimità ELle richieste di storno di euro 1.543,13, relativa alla retribuzione EL mese di gennaio 2022 nonché ELla somma di euro 712,11 relativa al periodo dal 21.12.2021 al
31.12.2021 rese dal nei confronti ELla IG.ra Controparte_1 Per_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Avellino il 15.01.2025
Il Giudice EL Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
10
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice EL lavoro, dott.SS Monica d'Agostino, all'esito ELl'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1936/2023, introdotta
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), in qualità di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), difesi e rappresentati dagli Avv.ti Vanda Persona_1 C.F._4
Majetta e Maria Elena RoSSno, presso il cui studio domiciliano, giusta mandato in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona EL p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
[...] CP_3
Distrettuale ELlo Stato, in Napoli, alla via Diaz
Istituto Comprensivo Statale “LO EL BA”, Via Croce, 1, LO EL BA (Av), in persona EL legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale ELlo
Stato in Napoli alla via Diaz
NONCHE'
, in persona EL p.t., domiciliato ex lege presso Controparte_4 CP_3
l'Avvocatura distrettuale ELlo stato in Napoli alla via Diaz
-resistenti-
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.02.2021, i ricorrenti in epigrafe, adito l'intestato tribunale, hanno formulato le seguenti e testuali conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità ELla condotta posta in essere dall'amministrazione resistente e, per
l'effetto, disapplicare il provvedimento di sospensione EL rapporto di lavoro per inosservanza ELl'obbligo vaccinale dal 22/12/2021 al 14/06/2022 – Decreto prot. 14675 EL 30/12/2021, trasmesso dall'I.C. “LO EL BA” di LO EL BA (Av) e di ogni atto ulteriore e/o presupposto;
2) Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ELla richiesta di storno di euro 1.543,13 relativa alla retribuzione EL mese di gennaio 2022, giusta nota EL Controparte_1
trasmeSS a mezzo pec dall'Istituto Comprensivo Statale LO EL BA, in data
[...]
02/02/2022, dichiarando non dovuta la restituzione ELla predetta somma di € 1.543,13; 3)
Accertare e dichiarare l'illegittimità EL procedimento amministrativo di recupero EL credito erariale di € 712,11 (imponibile), riferito al periodo dal 21/12/2021 al 31.12.2021, accertato sulla partita di stipendio n.06089968 intestata alla OC. , quale debito derivante dalla Persona_1
sospensione EL rapporto di lavoro con privazione ELla retribuzione dal 22/12/2021 al 14/06/2022 per inosservanza ELl'obbligo vaccinale (Art.2 comma 3 Decreto-legge 26 novembre, n.172/2021), così come disposto con Decreto n. 14675 EL 30.12.2021 e Decreto n.59 EL 30/12/2021 trasmessi
CP_ dall' “LO EL BA” di LO EL BA (Av); dichiarando non dovuta la restituzione ELla predetta somma di € 712,11; 4) Accertare e dichiarare il diritto ELla ricorrente, e per eSS dei suoi eredi, a percepire la retribuzione relativa al mese di febbraio 2022, fino alla data EL decesso, avvenuto il 02/03/2022. 5) Per l'effetto condannare il al Controparte_4
pagamento, in favore ELla IG.ra , e per eSS ai suoi eredi, al pagamento ELla Persona_1
retribuzione relativa al mese di febbraio 2022, come quantificata nel relativo cedolino paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
6) Accertare e dichiarare il diritto ELla IG.ra
, e per eSS dei suoi eredi, alla percezione EL trattamento di fine servizio e ELla Persona_1
pensione nella misura integrale, da calcolarsi fino al 02/03/2022 (data EL decesso), senza le riduzioni di cui alle illegittime trattenute;
7) Per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento ELle differenze dovute, previo ricalcolo EL trattamento di fine servizio, in favore degli eredi ELla IG.ra , oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; 8) Con Persona_1
2 vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
Allo scopo, i ricorrenti premettevano che la prof.SS , di cui sono eredi legittimi, era Persona_1 docente di scuola primaria, in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Statale di LO EL BA (AV), plesso di Santo Stefano EL Sole;
che la medesima era affetta da carcinoma mammario avanzato, diagnosticato nel mese di novembre 2021 e che, in conseguenza ELlo stato morboso, la IG.ra era stata costretta ad un periodo di malattia con decorrenza dal Per_1
13 dicembre 2021, protrattasi fino al 02 marzo 2022, data in cui decedeva in Napoli, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, ove era ricoverata sin dal 2.11.2021 (v. all.ti 1-
2-3-4 al ricorso).
Deducevano che con provvedimento EL 30/12/2021, Prot. 0014675, l'Istituto Comprensivo Statale di LO EL BA (AV), a firma ELla Dirigente Scolastica, Prof.SS , ha Persona_2 comunicato, alla docente , il decreto di sospensione dal diritto di svolgere l'attività, ai Persona_1 sensi ELl'art. 4 ter c.3 EL D.L. 44/2021 per “inosservanza ELl'obbligo vaccinale” (v. all. 6 al ricorso).
Rappresentavano che il decreto di sospensione in parola è stato preceduto dalla comunicazione di avvio EL procedimento amministrativo EL 15/12/2021, prot. 0014171, con oggetto l'invito ad adempiere alle disposizioni di cui al D. L. 26/11/2021 n. 172. Segnatamente, narravano che la docente era stata invitata a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione ELla steSS, la documentazione comprovante l'effettuazione ELla vaccinazione;
l'attestazione relativa all'omissione o al differimento ELla vaccinazione;
la presentazione ELla richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni;
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, con l'avvertimento che, in difetto, sarebbe seguitato atto di accertamento ELl'inadempimento comportante l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati con diritto alla conservazione EL rapporto di lavoro e che lo svolgimento ELl'attività lavorativa da parte EL personale scolastico in violazione ELl'obbligo vaccinale avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza (v. all. 7 al ricorso).
Proseguivano riferendo che, in riscontro, con nota EL 20 dicembre 2021, la docente aveva comunicato di trovarsi ancora in malattia, come da certificazione medica opportunamente allegata,
e che in ragione ELle condizioni di salute, non potendo ottemperare all'obbligo, aveva chiesto la sospensione EL procedimento fino a ceSSzione ELlo stato morboso.
3 Ciononostante, si dolevano che con nota EL 21/12/2021, prot. 0014465, l'Istituto scolastico in indirizzo ha notificato alla docente l'accertamento ELl'inosservanza ELl'obbligo vaccinale e il conseguente preavviso di sospensione dal servizio con successiva comunicazione di sospensione in data 22/12/2021 e relativo decreto EL 30/12/2022.
Ancora, riferivano che, successivamente, in data 02/02/2022, il Controparte_1
per il tramite ELl'Istituto Comprensivo “LO EL BA”, le aveva notificato richiesta
[...]
di restituzione ELla somma di euro 1.543,13 (millecinquecentoquarantatre/13), relativa alla rata EL mese di gennaio 2022, in quanto ritenuta non dovuta, ed erroneamente erogata tramite Circuito
Postale, accreditata su c/c intestato alla docente . Persona_1
Riferivano che la steSS aveva agito, pertanto, in autotutela ai fini ELl'annullamento dei prefati provvedimenti.
Seguiva ulteriore richiesta di restituzione ELla partita stipendiale.
Concludevano che con successiva nota inviata in data 02/03/2022, a mezzo Pec per il tramite ELl'Istituto Comprensivo “LO EL BA”, il Controparte_1
amministrazione dichiaratasi competente EL procedimento, ha comunicato l'avvio EL procedimento amministrativo di recupero EL credito erariale di € 712,11 (imponibile) accertato sulla partita di stipendio n.06089968 intestata alla OC. , quale debito derivante dalla Persona_1
sospensione EL rapporto di lavoro con privazione ELla retribuzione dal 22/12/2021 al 14/06/2022 per inosservanza ELl'obbligo vaccinale (Art.2 comma 3 Decreto-legge 26 novembre, n.172/2021), così come disposto con Decreto n. 14675 EL 30.12.2021 e Decreto n.59 EL 30/12/2021 trasmessi dall' ” di LO EL BA (Av) - Debito riferito al periodo dal 21/12/2021 al Controparte_6
31.12.2021 - (procedimento non definito al deposito EL ricorso) .
Lamentavano, infine, che la docente non aveva ricevuto la retribuzione relativa al mese di febbraio
2022 ma solo gli emolumenti così come riportati nelle buste paga di novembre 2021; dicembre
2021 e gennaio 2022.
Ciò chiarito, gli eredi legittimi ELla IG.ra concludevano ut supra. Persona_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano gli enti resistenti e, impugnando estensivamente il ricorso, concludevano testualmente: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione ELl'adito Giudice Ordinario per affermarsi la giurisdizione EL Giudice Amministrativo, in subordine, sempre preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva EL e EL Controparte_7 [...]
per le Controparte_8
ragioni sopra esposte, nonché, per altro verso, anche il difetto di legittimazione passiva
4 ELl' . Sempre preliminarmente rilevare, per tutte le ragioni sopra esposte, Controparte_9
l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza EL ricorso per tardività ed inattualità ELla previa richiesta di declaratoria di illegittimità e disapplicazione EL provvedimento di sospensione, che ha ritualmente comportato la trattenuta stipendiale di cui gli istanti si dolgono, ossia la richiesta di storno di euro 1.543,13 relativa alla retribuzione EL mese di gennaio 2022 ed il recupero EL credito erariale di € 712,11 (imponibile), riferito al periodo dal 21/12/2021 al
31.12.2021, nonché ELle altre domande ad eSS richiesta collegate, stante da un lato il motivato, documentato e rituale provvedimento di sospensione e dall'altro l'ormai avvenuto termine ELl'A.S. 2021/2022, cui i provvedimenti contestati si riferiscono. Nel merito, infine, rilevare e dichiarare l'inammissibilità, infondatezza e/o improponibilità ed improcedibilità EL ricorso e ELle domande, anche restitutorie e di condanna, con esso formulate per tutte le ragioni sopra esposte e pronunciarne in ogni caso il rigetto. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Ed ancora rigettare per inammissibilità le ultime domande, di cui ai numeri 6 e 7 ELle conclusioni EL ricorso degli istanti, non direttamente attinenti il petitum e la causa petendi azionati in giudizio, ovvero rigettarle in quanto infondate”.
In via pregiudiziale, deve essere affermata la giurisdizione EL giudice ordinario.
Poiché il presente giudizio non investe materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva EL giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere verificato sulla base EL criterio generale di riparto fondato, secondo quanto prevede l'art. 103, comma 1, cost. e avuto riguardo al criterio di cui all'art. 7 c.p.a., sulla natura e consistenza ELla situazione soggettiva azionata (criterio ELla “causa petendi”, o “petitum sostanziale”). Il giudice amministrativo può quindi essere utilmente adìto soltanto ove la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio sia qualificabile in termini di interesse legittimo ovvero laddove la situazione soggettiva controversa, sia pur mediatamente, sia stata lesa dall'esercizio di potere autoritativo (v. art. 7 c.p.a. richiamato).
Sotto questo profilo, il provvedimento di sospensione oggetto EL presente ricorso è un atto adottato con le capacità e i poteri EL privato datore di lavoro, trattandosi di un atto privatistico micro- organizzativo di gestione EL rapporto di lavoro privo dei caratteri ELl'autoritatività. Pertanto, in difetto di un esercizio autoritativo EL potere amministrativo, ne consegue che la correlativa situazione giuridica soggettiva in capo alla ricorrente deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo, anche alla luce EL petitum e ELla causa petendi di cui al ricorso, laddove la situazione dedotta in giudizio è ELineata chiaramente in termini di diritto soggettivo che, neppure mediatamente, è lambita dall'esercizio di poteri autoritativi.
5 Ciò chiarito in via pregiudiziale, questo Giudice conosce l'orientamento di segno contrario EL
ConIGlio di Stato sul punto, secondo il quale, ai fini ELla individuazione EL giudice fornito di giurisdizione è irrilevante la circostanza che le norme contenute nel d.l. n. 44/2021 prevedano poteri vincolati in capo all'Amministrazione, “atteso che, anche a fronte di un potere vincolato, la posizione soggettiva EL cittadino è di interesse legittimo ogni volta che – come accade nel caso di specie – alla pubblica amministrazione sia attribuito un potere autoritativo per tutelare gli interessi pubblici” (v. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2022 n. 8434, specie là dove, in motivazione,
è richiamata la sentenza ELla Corte costituzionale n. 127 EL 1998, per la quale “è un postulato privo di qualsiasi fondamento il sostenere che un atto vincolato non poSS incidere su posizioni di interesse legittimo”). Sulla steSS scia si pone ConIGlio di Stato, sez. III, 5.12.2022, n. 10648, il quale ha ulteriormente affermato che “(…) come avviene in pressoché tutti i settori nei quali gli atti autoritativi incidono su “posizioni legittimanti” qualificabili come “diritti”, le posizioni correlative ad un provvedimento espressione di un pubblico potere – ancorché vincolato e pur quando l'accertamento EL suo presupposto sia rimesso alla competenza di un'altra autorità amministrativa – sono di interesse legittimo, che costituisce il diaframma intercorrente tra l'atto autoritativo e la sfera giuridica EL suo destinatario”. Ancora, più di recente, per ConIGlio di
Stato, sez. III, 22.3.2023, n. 2916, “rientra nella giurisdizione EL giudice amministrativo la controversia promoSS da un sanitario per l'annullamento ELla ELibera con la quale il ConIGlio direttivo ELl'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri lo ha sospeso dall'esercizio ELle professioni sanitarie e dall'albo, per inadempimento ELl'obbligo vaccinale, ai sensi ELl'art. 4, d.l.
n. 44 EL 2021, conv. nella l. n. 76 EL 2021, e ciò in quanto come avviene in pressoché tutti i settori nei quali gli atti autoritativi incidono su “posizioni legittimanti” qualificabili come “diritti” le posizioni correlative ad un provvedimento espressione di un pubblico potere – ancorché vincolato e pur quando l'accertamento EL suo presupposto sia rimesso alla competenza di un'altra autorità amministrativa – sono di interesse legittimo, che costituisce il diaframma intercorrente tra l'atto autoritativo e la sfera giuridica EL suo destinatario”.
Tuttavia, merita evidenziare che lo stesso ConIGlio di Stato, di recente, con il parere n. 1226 EL 25 settembre 2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso straordinario presentato da un esercente la professione sanitaria (valevole anche per la fattispecie in esame), volto a sindacare la legittimità EL procedimento di accertamento ELl'inadempimento all'obbligo vaccinale e di sospensione dal diritto di esercizio ELl'attività lavorativa. Tale inammissibilità discende dal fatto che, in base al comma 8 ELl'articolo 7 EL c.p.a., “il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.
6 Infatti, il ConIGlio di Stato, in adesione all'orientamento ELle Sezioni Unite ELla Corte di
CaSSzione (Cass. civ., S. U., 29 settembre 2022, n. 28429), con riferimento alla professione sanitaria, ha chiarito che “L'affermazione ELla giurisdizione EL giudice ordinario in materia, a giudizio EL Collegio, deve, alla luce dei rilievi svolti dalla Corte regolatrice, essere affermata anche nella ipotesi in cui, come nella controversia in esame, il sanitario sia anche un pubblico dipendente e l'atto di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa sia adottato Part dall'Amministrazione datrice di lavoro (nella specie, la steSS ). Vi è, invero, da considerare Part che in tal caso gli adempimenti accertativi ELla risultano i medesimi e che il datore di lavoro si limita ad adottare, alla stregua di tale accertamento, l'atto di sospensione, il quale è, quindi, assolutamente scevro da profili di discrezionalità e si inserisce, quale atto datoriale, all'interno EL rapporto di lavoro in conseguenza ELla alterazione EL rapporto sinallagmatico proprio di esso.
Va, infatti, evidenziato che la sospensione dall'esercizio ELl'attività lavorativa o professionale costituiscono una conseguenza ex lege ELla violazione ELl'obbligo vaccinale, direttamente stabilita dalla norma senza alcun potere valutativo EL datore di lavoro”.
In tal senso si è recentemente pronunciata anche la Corte di CaSSzione a Sezioni Unite con ordinanza n. 9403 EL 05/04/2023 nella quale ha statuito, sia pur con riguardo a caso solo in parte analogo a quello oggetto EL presente giudizio, che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa alla sospensione di un agente ELla polizia locale per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall'art. 4 ter EL d.l. n. 44 EL 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 EL 2021, rientra nella giurisdizione EL giudice ordinario, poiché
l'attività di verifica ELl'osservanza di tale obbligo, da parte EL datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione EL rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge”.
La radicata giurisdizione EL Giudice Ordinario assorbe ogni questione circa la tardività per intervenuta decadenza EL ricorso che deve, pertanto, ritenersi pienamente ammissibile.
L'eccezione circa il difetto ELla legittimazione passiva risulta infondata. Sotto questo profilo, questo giudicante ravvisa l'inconferenza dei riferimenti normativi e ELle argomentazioni ELle amministrazioni resistenti volti alla contestazione ELla legittimazione a resistere in giudizio.
Riconducendosi, diversamente, i provvedimenti oggetto di censura attraverso il ricorso alla competenza ELle stesse nell'ambito ELla micro-gestione EL rapporto di lavoro con la dipendente
IG.ra . Per_1
Ciò chiarito preliminarmente, il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto.
7 È pacifico, e non contestato, che la ricorrente, come da documentazione sanitaria in atti, era assente per malattia sin dal 13.12.2022, e, dunque, anche nel periodo in cui è intervenuto il provvedimento di sospensione.
Da ciò discende la conseguente illegittimità dei comportamenti tenuti dalle amministrazioni resistenti sia in punto di sospensione EL rapporto di lavoro sia in punto di sospensione ELla retribuzione nonché ELla richiesta di restituzione EL quantum corrisposto quale effetto ELla illegittima sospensione.
In tal senso, questo giudicante condivide l'orientamento invalso nella giurisprudenza di merito, pur conoscendo tesi ermeneutiche di segno contrastante, e tale per cui i provvedimenti con i quali è stato accertato l'inadempimento ELla lavoratrice all'obbligo vaccinale e disposta la sospensione dal rapporto di lavoro sono da ritenere illegittimi in base al principio ELla priorità ELla causa sospensiva, quando intervengono nella fase in cui il rapporto di lavoro era già sospeso per malattia.
Il principio ELla c.d. "priorità ELla causa sospensiva ELla prestazione lavorativa" considera prevalente, ai fini EL trattamento retributivo, la causa verificatasi per prima.
La malattia ELla lavoratrice è causa prima di sospensione ELla reciprocità tra le prestazioni
(articolo 2110 c.c.) e non può subire pregiudizio da una successiva causa di sospensione.
Nel caso di specie, il provvedimento che ha determinato la sospensione ELla docente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa (segnatamente, intervenuto ex actis il 30.12.2021 con nota Prot.
0014675) è intervenuto in costanza di una preesistente legittima causa di sospensione ELla prestazione lavorativa.
In proposito, deve evidenziarsi che alla data di entrata in vigore ELl'articolo 2 EL D. L. 26 novembre 2021 numero 172 convertito con modificazioni dalla legge n. 1722021, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3 ("1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione ELl'infezione da Sars cov2 di cui all'articolo tre ter, da adempiersi, per la somministrazione ELla dose di richiamo entro i termini di validità ELle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3 EL DL 22 Aprile 2021 numero 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 numero 87, si applica anche alle seguenti categorie EL personale scolastico EL sistema nazionale d'istruzione ELle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 EL D. legislativo 13 Aprile 2017 numero 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore…"), la ricorrente si trovava già in stato di malattia (dal 13.12.2021).
8 L'Illegittimità dei provvedimenti (quello sospensivo ELl'attività lavorativa e ELla retribuzione Contr ELl'Istituto scolastico e di restituzione di quanto corrisposto da parte EL con riguardo alla retribuzione di gennaio 2022) deriva dalla steSS ratio ELla normativa emergenziale atteso che laddove la prestazione sia già stata sospesa per altra causa viene meno, per tutto il periodo di sospensione, la necessità di impedire il contatto EL soggetto non vaccinato con colleghi, studenti, etc. nonché dall'art. 4, comma 1, EL D.L. 44/2021 che, nel prevedere l'obbligo vaccinale per determinate categorie, afferma che esso è stabilito al fine di tutelare la salute pubblica e di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione ELle prestazioni di cura e assistenza.
L'amministrazione resistente, per il tramite ELl'Istituto scolastico presso il quale svolgeva la propria attività lavorativa la IG.ra , avrebbe dovuto procedere all'invito all'osservanza Per_1 ELl'obbligo vaccinale solo al rientro in servizio ELla steSS o, in alternativa, avrebbe dovuto inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione o la produzione ELl'attestazione documentale, quale prova ELl'assolvimento ELl'obbligo vaccinale, sarebbe decorso dal giorno EL rientro in servizio dopo il periodo di assenza per malattia (V. ex plurimis
Trib. Grosseto n. 188/2023 EL 26-07-2023; Trib. Milano, sez. lav EL 14.12.2022; Trib. Benevento
n. 163/2022). Tale ultima evenienza non ha potuto trovare seguito, in ogni caso, a causa EL decesso ELla IG.ra che ha importato, peraltro, l'insorgenza ELl'interesse ad agire da parte Per_1
degli eredi legittimi, pacificamente titolari dei rapporti patrimoniali controversi oggetto ELl'odierno giudizio.
L'illegittimità EL provvedimento sospensivo per inosservanza ELl'obbligo vaccinale determina, infatti, l'illegittimità degli atti conseguenti che dipendono dal primo. Ne discende, in definitiva, la fondatezza ELle richieste conclusionali dei ricorrenti e la decisione ELla causa come in dispositivo.
Le controversie interpretative in ordine alle questioni poste al vaglio di questo giudicante comportano la compensazione integrale ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- in accoglimento EL ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità EL provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione EL 30.12.2021 prot. n. 0014675 ELla IG.ra e, per Persona_1
l'effetto, condanna il al pagamento, in favore dei ricorrenti, in qualità di Controparte_4
eredi legittimi, ELla retribuzione alla prima spettante relativa al mese di febbraio 2022, oltre
9 interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché alla ricostituzione integrale ELla sua posizione previdenziale;
- condanna altresì il al pagamento, in favore dei ricorrenti, in qualità di Controparte_4
eredi legittimi, ELle differenze retributive sul trattamento di fine servizio, senza le riduzioni conseguenti alla sospensione illegittima, ELla IG.ra , oltre interessi e rivalutazione Persona_1
monetaria sino al soddisfo;
- accerta e dichiara l'illegittimità ELle richieste di storno di euro 1.543,13, relativa alla retribuzione EL mese di gennaio 2022 nonché ELla somma di euro 712,11 relativa al periodo dal 21.12.2021 al
31.12.2021 rese dal nei confronti ELla IG.ra Controparte_1 Per_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Avellino il 15.01.2025
Il Giudice EL Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
10