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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38149/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38149/2016 promossa da: con sede in Roma Corso d'Italia n. 6, p.iva in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentanta e difesa dall'avv. Marco Giuseppe Binetti, ed elettivamente domiciliata in Roma via Lima 5/a, giusta procura in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), con sede in Sassari, Regione (CAP Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
07100), in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, signor CP_4 nato a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giovanni Maria Matino, con Studio in Firenze, Via delle Mantellate n. 8 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali e atti di causa.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Roma la società al fine di sentirla condannare al pagamento della somma Controparte_2 complessiva di € 79.549,36, per le obbligazioni derivanti dal contratto del terzo incaricato alla raccolta stipulato dalle parti in data 1 gennaio 2007 ed in particolare a) il PREU, canone di concessione, spettanze, interessi e sanzioni, per l'importo totale quantificato di € 44.859,36, b)nel mancato versamento della somma di € 19.600,00, che parte attrice avrebbe anticipato all'
[...]
per consentire il mantenimento dei nulla osta di esercizio riferiti agli Controparte_5 apparecchi di proprietà della convenuta, che la medesima nell'anno 2012 aveva manifestato di voler tenere collegati alla rete di c) nella mancata corresponsione della cifra di € 15.000,00 somma CP_1 da versare ai a titolo di contingentamento, per aver collegato alla rete gestita dal Controparte_5 concessionario un numero di apparecchi risultato in eccedenza rispetto ai parametri previsti dalla legge di stabilità per l'anno 2011.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 79.459,36, oltre interessi e la risoluzione del contratto di raccolta.
Si costituiva contestando la domanda attrice e chiedendo riconoscersi il credito vantato da Controparte_2 nella somma di euro 8.000,00. CP_1
In ragione del riconoscimento del debito pari ad euro 8.000,00 veniva, quindi, emessa ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. in data 18.1.2018.
Visti gli atti e i documenti depositati, si deve evidenziare che parte attrice ha provato la domanda attraverso il deposito di documentazione da cui risulta esattamente il calcolo della pretesa creditoria risultante dai rendiconti. L'attrice ha fornito, quindi, idonea prova del proprio credito, che trae origine dalla concessione dal contratto gestorio, dalla diffida ad adempiere e dal Controparte_6 rendiconto contabile, nonché da parametri fissati dalla legge.
Parte convenuta di contro non ha specificatamente contestato la pretesa creditoria. Secondo i principi generali in tema di onere della prova (2697 c.c.) grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'attore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata mentre il convenuto ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Alla luce di quanto sopra, la domanda attrice deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara risolto tra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 79.549,36 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38149/2016 promossa da: con sede in Roma Corso d'Italia n. 6, p.iva in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentanta e difesa dall'avv. Marco Giuseppe Binetti, ed elettivamente domiciliata in Roma via Lima 5/a, giusta procura in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), con sede in Sassari, Regione (CAP Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
07100), in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, signor CP_4 nato a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giovanni Maria Matino, con Studio in Firenze, Via delle Mantellate n. 8 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali e atti di causa.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Roma la società al fine di sentirla condannare al pagamento della somma Controparte_2 complessiva di € 79.549,36, per le obbligazioni derivanti dal contratto del terzo incaricato alla raccolta stipulato dalle parti in data 1 gennaio 2007 ed in particolare a) il PREU, canone di concessione, spettanze, interessi e sanzioni, per l'importo totale quantificato di € 44.859,36, b)nel mancato versamento della somma di € 19.600,00, che parte attrice avrebbe anticipato all'
[...]
per consentire il mantenimento dei nulla osta di esercizio riferiti agli Controparte_5 apparecchi di proprietà della convenuta, che la medesima nell'anno 2012 aveva manifestato di voler tenere collegati alla rete di c) nella mancata corresponsione della cifra di € 15.000,00 somma CP_1 da versare ai a titolo di contingentamento, per aver collegato alla rete gestita dal Controparte_5 concessionario un numero di apparecchi risultato in eccedenza rispetto ai parametri previsti dalla legge di stabilità per l'anno 2011.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 79.459,36, oltre interessi e la risoluzione del contratto di raccolta.
Si costituiva contestando la domanda attrice e chiedendo riconoscersi il credito vantato da Controparte_2 nella somma di euro 8.000,00. CP_1
In ragione del riconoscimento del debito pari ad euro 8.000,00 veniva, quindi, emessa ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. in data 18.1.2018.
Visti gli atti e i documenti depositati, si deve evidenziare che parte attrice ha provato la domanda attraverso il deposito di documentazione da cui risulta esattamente il calcolo della pretesa creditoria risultante dai rendiconti. L'attrice ha fornito, quindi, idonea prova del proprio credito, che trae origine dalla concessione dal contratto gestorio, dalla diffida ad adempiere e dal Controparte_6 rendiconto contabile, nonché da parametri fissati dalla legge.
Parte convenuta di contro non ha specificatamente contestato la pretesa creditoria. Secondo i principi generali in tema di onere della prova (2697 c.c.) grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'attore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata mentre il convenuto ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Alla luce di quanto sopra, la domanda attrice deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara risolto tra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 79.549,36 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 2 di 2