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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/09/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2106/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1 26.07.1969, residente in [...]
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Tigliole d'Asti (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DAMASO ELSA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Tigliole (AT) il 07/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nata una figlia, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 18.03.2008 (R.G. 2548/2007).
1 Con ricorso depositato il 02/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , in Tigliole (AT) il 07/09/1997, iscritto Parte_1 Parte_2 nel registro del detto Comune all'anno 1997, parte II, serie A n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
L'ex casa coniugale di proprietà del padre della moglie continuerà ad essere dalla stessa abitata e il marito non ha nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.
Il SI. dichiara di non aver più nulla a che pretendere anche sugli arredi della ex casa Pt_1 coniugale ed in particolare su quelli indicati a suo favore nell'atto di separazione, anche se non ritirati.
Il SI. dichiara, altresì, di non aver nulla a che pretendere a nessun titolo neanche Pt_1 sull'immobile sito in Sampeyre, Via Cavour n. 16, di proprietà esclusiva della SI.ra , Pt_2 acquistato con denaro proveniente dalla realizzazione di cespiti esclusi dalla comunione legale e quindi acquistato al di fuori della medesima, come specificato nell'atto notarile n.172320 in data 06/06/2007 del Dott. Notaio in Cuneo. Persona_2
La SI.ra , dal canto suo, dichiara di non aver più nulla a che pretendere dal marito in merito Pt_2 al contributo al mantenimento per la figlia così come concordato nella separazione Per_1 consensuale.
Essendo i coniugi economicamente indipendenti, non vi è previsione di assegno divorzile.
Le spese legali sono poste a carico solidale delle parti e versate nella misura del 50% pro capite.
2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 24/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2106/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1 26.07.1969, residente in [...]
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Tigliole d'Asti (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DAMASO ELSA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Tigliole (AT) il 07/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nata una figlia, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 18.03.2008 (R.G. 2548/2007).
1 Con ricorso depositato il 02/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , in Tigliole (AT) il 07/09/1997, iscritto Parte_1 Parte_2 nel registro del detto Comune all'anno 1997, parte II, serie A n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
L'ex casa coniugale di proprietà del padre della moglie continuerà ad essere dalla stessa abitata e il marito non ha nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.
Il SI. dichiara di non aver più nulla a che pretendere anche sugli arredi della ex casa Pt_1 coniugale ed in particolare su quelli indicati a suo favore nell'atto di separazione, anche se non ritirati.
Il SI. dichiara, altresì, di non aver nulla a che pretendere a nessun titolo neanche Pt_1 sull'immobile sito in Sampeyre, Via Cavour n. 16, di proprietà esclusiva della SI.ra , Pt_2 acquistato con denaro proveniente dalla realizzazione di cespiti esclusi dalla comunione legale e quindi acquistato al di fuori della medesima, come specificato nell'atto notarile n.172320 in data 06/06/2007 del Dott. Notaio in Cuneo. Persona_2
La SI.ra , dal canto suo, dichiara di non aver più nulla a che pretendere dal marito in merito Pt_2 al contributo al mantenimento per la figlia così come concordato nella separazione Per_1 consensuale.
Essendo i coniugi economicamente indipendenti, non vi è previsione di assegno divorzile.
Le spese legali sono poste a carico solidale delle parti e versate nella misura del 50% pro capite.
2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 24/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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