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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1423 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1423 /2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. AMATO CLAUDIA, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. LUFRANO MARIA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO del PM presso il Tribunale di Patti
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.11.2023 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con , atto n. 462, Controparte_1 anno 2019 - P.II - S.A. Vol. 2690, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che l'unione coniugale è venuta meno a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri di assistenza materiale e morale;
che il 7.12.2022 il marito si è allontanato da casa senza farvi più ritorno;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto fissando la dimora dove preferiscono con l'obbligo della reciproca comunicazione;
2) tenuto conto che ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente nulla sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di concorrente mantenimento;
3) il regime scelto dalla famiglia è quello della separazione dei beni. In ogni caso i coniugi non hanno beni in comune e, pertanto, è cessata fra di loro ogni comunione.
Ai sensi dell'art. 473 bis.49, la ricorrente ha chiesto, altresì, che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione.
Fissata l'udienza di comparizione, con memoria depositata il 4.4.2024, si
è costituito aderendo alle conclusioni rassegnate dalla Controparte_1 ricorrente.
All'udienza di comparizione, tentata vanamente la conciliazione tra le parti, in assenza di provvedimenti provvisori da assumere, la causa è stata assunta in decisione ed è stata emessa la sentenza di separazione n. 682/2024.
La causa, poi, è stata rimessa sul ruolo per la comparizione delle parti ai fini della pronunzia del divorzio.
All'udienza del 25.6.2025, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata assunta in decisione. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza n.
682/2024, passata in giudicato. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della volontà dei coniugi medesimi di non volersi riconciliare e di riprendere la convivenza, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a Palermo, trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune all'atto n. 462 –
P.II - S.A. Vol. 2690, anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio, ai sensi di legge;
- spese compensate.
Cosi deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Giudice Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1423 /2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. AMATO CLAUDIA, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. LUFRANO MARIA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO del PM presso il Tribunale di Patti
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.11.2023 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con , atto n. 462, Controparte_1 anno 2019 - P.II - S.A. Vol. 2690, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che l'unione coniugale è venuta meno a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri di assistenza materiale e morale;
che il 7.12.2022 il marito si è allontanato da casa senza farvi più ritorno;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto fissando la dimora dove preferiscono con l'obbligo della reciproca comunicazione;
2) tenuto conto che ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente nulla sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di concorrente mantenimento;
3) il regime scelto dalla famiglia è quello della separazione dei beni. In ogni caso i coniugi non hanno beni in comune e, pertanto, è cessata fra di loro ogni comunione.
Ai sensi dell'art. 473 bis.49, la ricorrente ha chiesto, altresì, che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione.
Fissata l'udienza di comparizione, con memoria depositata il 4.4.2024, si
è costituito aderendo alle conclusioni rassegnate dalla Controparte_1 ricorrente.
All'udienza di comparizione, tentata vanamente la conciliazione tra le parti, in assenza di provvedimenti provvisori da assumere, la causa è stata assunta in decisione ed è stata emessa la sentenza di separazione n. 682/2024.
La causa, poi, è stata rimessa sul ruolo per la comparizione delle parti ai fini della pronunzia del divorzio.
All'udienza del 25.6.2025, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata assunta in decisione. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza n.
682/2024, passata in giudicato. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della volontà dei coniugi medesimi di non volersi riconciliare e di riprendere la convivenza, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a Palermo, trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune all'atto n. 462 –
P.II - S.A. Vol. 2690, anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio, ai sensi di legge;
- spese compensate.
Cosi deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Giudice Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi