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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valenti, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di giudice di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile N. 620/2024 R.G. tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, P.IVA_1 dall'Avv. Danilo Grandoni, nello studio del quale, in Torre del Greco (Na) alla Via De
Nicola n. 38, P.co dei Pini, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
cod. fisc. , Controparte_1 C.F._1
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 219/2024, depositata in data 08/01/2024.
CONCLUSIONI: come da propri scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202200000951000, a lei notificata il 29/09/2022, limitatamente al credito portato da due sottese cartelle di pagamento, la n. 13920140004573657000, notificata in data 07/09/2015, per € 1.294,67, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazioni CDS emessa dal e Controparte_2 pagina 1 di 7 la cartella n. 13920180008300255000, notificata in data 23/10/2021, per €
1.298,24, avente ad oggetto omesso versamento IVA relativa ad un ruolo emesso dalla . Controparte_3
L'opponente eccepiva la nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, l'inesistenza della notifica via pec della comunicazione preventiva di fermo amministrativo nonchè la prescrizione dei crediti sottesi al provvedimento impugnato in assenza di validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_1 preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione limitatamente alla cartella di pagamento avente ad oggetto l'omesso versamento Iva nonché l'inammissibilità dell'opposizione con riguardo alle eccezioni formali relativa alla nullità della notifica degli atti prodromici nonché della stessa comunicazione preventiva impugnata da formularsi nel termine perentorio dei 20 giorni ex art.617 cpc. Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, la notificazione delle cartelle di pagamento era regolarmente avvenuta e che, nella specie, il termine prescrizionale quinquennale della cartella n. 13920140004573657000 relativa all'omesso pagamento sanzioni amministrative violazione CDS è stato altresì ritualmente interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 13880201800000541000 avvenuta in data
13.10.2018. Pertanto chiedeva preliminarmente dichiarare il parziale difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria;
-dichiarare inammissibile improcedibile ed irrituale l'azione proposta in quanto, per le eccezioni relative a vizi formali, in quanto doveva essere proposta con le forme dell'art 617 cpc innanzi al
Tribunale; -Rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto stante la rituale notifica degli atti della riscossione ed il mancato decorso del termine prescrizionale;
Condannare l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, ritenuta ammissibile e fondata l'azione promossa dall'odierno appellato, in accoglimento della spiegata opposizione, pronunciava sentenza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato, in relazione al credito di cui alle sottostanti cartelle n. 13920140004573657000 e n.
13920180008300255000.
pagina 2 di 7 Avverso la suddetta sentenza n. 219/2024 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, resa nel procedimento civile n. 4897/2022 R.G., l' ha Parte_1 proposto appello per ottenerne la riforma.
L'appellante ha eccepito: 1. il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920180008300255000 per mancato versamento IVA emessa dall'Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia – Direzione Territoriale di Vibo Valentia.
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché dei validi atti di interruzione della prescrizione 3.
Inammissibilità delle eccezioni relativi a vizi formali delle cartelle di pagamento e alla nullità della notifica in quanto da contestarsi mediante opposizione ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine di 20 giorni;
4)il mancato decorso del termine prescrizionale;
5. Erroneità della Sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la condanna alle spese di CP_4
L'appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore dalla Corte di Giustizia Tributaria in relazione alla cartella di pagamento n. 13920180008300255000 (ruolo IVA); nel merito, di dichiarare infondata la domanda, asserendo di avere fornito la prova documentale della rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate nonché del preavviso di fermo amministrativo N. 13880201800000541000 che ha interrotto il termine prescrizionale della cartella n. 13920140004573657000 e, pertanto, il mancato decorso del termine prescrizionale;
di revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell' riscossione contenuta nella Controparte_5 sentenza impugnata;
di stabilire l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione della sentenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
La sig.ra si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1 deducendo che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo Valentia, la pagina 3 di 7 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19/05/2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_6
Osserva sul punto il Tribunale che, conformemente a quanto statuito dalla S.C.,
l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituisce azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cas.civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 8069/2025). Ne deriva che, “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n,
8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008).
Nella specie la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata impugnata con riferimento a due cartelle di pagamento. La cartella di pagamento n.
13920180008300255000 ha oggetto, come risulta dalle allegazioni delle Parti,
l'omesso pagamento dell'IVA.
Si tratta, come ben si vede, di crediti di natura erariale che, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920180008300255000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Con riferimento invece alla cartella esattoriale n. 13920140004573657000, avente come oggetto contravvenzione al Codice della Strada (anno 2011), occorre procedere alla disamina dei motivi dell'appello.
pagina 4 di 7 In primo luogo, occorre osservare che la doglianza relativa alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto concernente il quomodo dell'esecuzione rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. Sul punto, tuttavia, l'eccezione di tardività sollevata dall'odierno appellante è infondata. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che la comunicazione di fermo amministrativo configura un atto di accertamento negativo non soggetto al termine decadenziale previsto dall'art. 617 del codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5401 del 21 febbraio 2023 secondo cui: "l'impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva - con cui si contesti il diritto a procedere all'iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell'atto o del procedimento, configura un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall'ambito delle controversie di opposizione esecutiva" e "si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall'articolo 617 c.p.c."). La ratio di tale orientamento risiede nella natura giuridica peculiare del fermo amministrativo, che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito non costituire un atto di espropriazione forzata.
Ciò preliminarmente osservato, anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati alla luce delle ragioni di seguito esposte.
Nella specie, l'opponente ha lamentato la prescrizione del credito sotteso al provvedimento impugnato stante l'irrituale notifica delle sottese cartelle di pagamento nonché di ogni altro atto interruttivo della prescrizione.
L'opposta ha prodotto prova della notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento effettuata in data 17.04.2015 per assenza temporanea della destinataria giusta relata prodotta, completa dell'annotazione sul frontespizio dei diversi tentativi di consegna, nonché dell'avviso di deposito di atti nella Casa del Comune, dell'elenco di spedizione delle racc.ta ex artt. 139-140 cpc, e perfezionatasi il 07.09.2015 giusta avviso di ricevimento della racc.ta con la stampiglia “compiuta giacenza.
Sul punto, l'opponente ha contestato la ritualità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. sulla base del certificato storico di residenza prodotto fin dal giudizio pagina 5 di 7 di primo grado dal quale si evince che ella stessa, nel periodo 5/3/2015 –
27/8/2018, fosse residente nel Comune di Briatico e non in quello di Vibo Valentia dove, in data 17/4/2015, con raccomandata a.r. 78959044696-2, era stata inviata la cartella di pagamento impugnata, così come sempre all'indirizzo di Vibo Valentia,
Via Moderata Durant snc, era stata successivamente spedita, in data 27/8/2015, anche la raccomandata ex art. 140 c.p.c.
Ciò posto ritiene questo Giudice condivisibile le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure. Invero, all'esito della disamina della documentazione in atti, la notifica della cartella di pagamento n. 13920140004573657000 non può ritenersi validamente perfezionata in quanto l'anzidetta notifica, ancorché eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con affissione, deposito presso la casa comunale e infine invio della raccomandata di Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), risulta nulla, in quanto non eseguita nel luogo di residenza del destinatario e come tale priva di un elemento essenziale per la realizzazione della sua funzione. Medesime conclusioni valgono in merito alla notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
13880201800000541000, quale atto interruttivo della prescrizione, ed infatti tale preavviso veniva notificato alla sig.ra all'indirizzo di Controparte_1
Briatico, località Piana di Vadi, in data 12/10/2018, quando quest'ultima non era più residente nel Comune di Briatico per essere in data 28/08/2018 emigrata nel
Comune di Vibo Valentia.
Pertanto, nella fattispecie, non risultando la prova del rituale perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 13920140004573657000 e del preavviso di fermo amministrativo n. 13880201800000541000, la pretesa creditoria portata dalla stessa cartella relativa a contravvenzione del C.d.S. (anno 2011) deve considerarsi estinta per l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui agli artt. 209
C.d.S. e 28 Legge 689/81; tanto considerato, sotto tale profilo l'appello di non CP_4 può essere accolto.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vanno interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto dall' e Controparte_6 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920180008300255000, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- conferma per il resto la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 219/2024, depositata in data 08/01/2024.
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 15 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valenti, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di giudice di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile N. 620/2024 R.G. tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, P.IVA_1 dall'Avv. Danilo Grandoni, nello studio del quale, in Torre del Greco (Na) alla Via De
Nicola n. 38, P.co dei Pini, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
cod. fisc. , Controparte_1 C.F._1
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 219/2024, depositata in data 08/01/2024.
CONCLUSIONI: come da propri scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202200000951000, a lei notificata il 29/09/2022, limitatamente al credito portato da due sottese cartelle di pagamento, la n. 13920140004573657000, notificata in data 07/09/2015, per € 1.294,67, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazioni CDS emessa dal e Controparte_2 pagina 1 di 7 la cartella n. 13920180008300255000, notificata in data 23/10/2021, per €
1.298,24, avente ad oggetto omesso versamento IVA relativa ad un ruolo emesso dalla . Controparte_3
L'opponente eccepiva la nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, l'inesistenza della notifica via pec della comunicazione preventiva di fermo amministrativo nonchè la prescrizione dei crediti sottesi al provvedimento impugnato in assenza di validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_1 preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione limitatamente alla cartella di pagamento avente ad oggetto l'omesso versamento Iva nonché l'inammissibilità dell'opposizione con riguardo alle eccezioni formali relativa alla nullità della notifica degli atti prodromici nonché della stessa comunicazione preventiva impugnata da formularsi nel termine perentorio dei 20 giorni ex art.617 cpc. Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, la notificazione delle cartelle di pagamento era regolarmente avvenuta e che, nella specie, il termine prescrizionale quinquennale della cartella n. 13920140004573657000 relativa all'omesso pagamento sanzioni amministrative violazione CDS è stato altresì ritualmente interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 13880201800000541000 avvenuta in data
13.10.2018. Pertanto chiedeva preliminarmente dichiarare il parziale difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria;
-dichiarare inammissibile improcedibile ed irrituale l'azione proposta in quanto, per le eccezioni relative a vizi formali, in quanto doveva essere proposta con le forme dell'art 617 cpc innanzi al
Tribunale; -Rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto stante la rituale notifica degli atti della riscossione ed il mancato decorso del termine prescrizionale;
Condannare l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, ritenuta ammissibile e fondata l'azione promossa dall'odierno appellato, in accoglimento della spiegata opposizione, pronunciava sentenza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato, in relazione al credito di cui alle sottostanti cartelle n. 13920140004573657000 e n.
13920180008300255000.
pagina 2 di 7 Avverso la suddetta sentenza n. 219/2024 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, resa nel procedimento civile n. 4897/2022 R.G., l' ha Parte_1 proposto appello per ottenerne la riforma.
L'appellante ha eccepito: 1. il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920180008300255000 per mancato versamento IVA emessa dall'Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia – Direzione Territoriale di Vibo Valentia.
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché dei validi atti di interruzione della prescrizione 3.
Inammissibilità delle eccezioni relativi a vizi formali delle cartelle di pagamento e alla nullità della notifica in quanto da contestarsi mediante opposizione ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine di 20 giorni;
4)il mancato decorso del termine prescrizionale;
5. Erroneità della Sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la condanna alle spese di CP_4
L'appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore dalla Corte di Giustizia Tributaria in relazione alla cartella di pagamento n. 13920180008300255000 (ruolo IVA); nel merito, di dichiarare infondata la domanda, asserendo di avere fornito la prova documentale della rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate nonché del preavviso di fermo amministrativo N. 13880201800000541000 che ha interrotto il termine prescrizionale della cartella n. 13920140004573657000 e, pertanto, il mancato decorso del termine prescrizionale;
di revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell' riscossione contenuta nella Controparte_5 sentenza impugnata;
di stabilire l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione della sentenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
La sig.ra si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1 deducendo che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo Valentia, la pagina 3 di 7 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19/05/2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_6
Osserva sul punto il Tribunale che, conformemente a quanto statuito dalla S.C.,
l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituisce azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cas.civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 8069/2025). Ne deriva che, “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n,
8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008).
Nella specie la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata impugnata con riferimento a due cartelle di pagamento. La cartella di pagamento n.
13920180008300255000 ha oggetto, come risulta dalle allegazioni delle Parti,
l'omesso pagamento dell'IVA.
Si tratta, come ben si vede, di crediti di natura erariale che, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920180008300255000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Con riferimento invece alla cartella esattoriale n. 13920140004573657000, avente come oggetto contravvenzione al Codice della Strada (anno 2011), occorre procedere alla disamina dei motivi dell'appello.
pagina 4 di 7 In primo luogo, occorre osservare che la doglianza relativa alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto concernente il quomodo dell'esecuzione rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. Sul punto, tuttavia, l'eccezione di tardività sollevata dall'odierno appellante è infondata. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che la comunicazione di fermo amministrativo configura un atto di accertamento negativo non soggetto al termine decadenziale previsto dall'art. 617 del codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5401 del 21 febbraio 2023 secondo cui: "l'impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva - con cui si contesti il diritto a procedere all'iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell'atto o del procedimento, configura un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall'ambito delle controversie di opposizione esecutiva" e "si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall'articolo 617 c.p.c."). La ratio di tale orientamento risiede nella natura giuridica peculiare del fermo amministrativo, che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito non costituire un atto di espropriazione forzata.
Ciò preliminarmente osservato, anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati alla luce delle ragioni di seguito esposte.
Nella specie, l'opponente ha lamentato la prescrizione del credito sotteso al provvedimento impugnato stante l'irrituale notifica delle sottese cartelle di pagamento nonché di ogni altro atto interruttivo della prescrizione.
L'opposta ha prodotto prova della notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento effettuata in data 17.04.2015 per assenza temporanea della destinataria giusta relata prodotta, completa dell'annotazione sul frontespizio dei diversi tentativi di consegna, nonché dell'avviso di deposito di atti nella Casa del Comune, dell'elenco di spedizione delle racc.ta ex artt. 139-140 cpc, e perfezionatasi il 07.09.2015 giusta avviso di ricevimento della racc.ta con la stampiglia “compiuta giacenza.
Sul punto, l'opponente ha contestato la ritualità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. sulla base del certificato storico di residenza prodotto fin dal giudizio pagina 5 di 7 di primo grado dal quale si evince che ella stessa, nel periodo 5/3/2015 –
27/8/2018, fosse residente nel Comune di Briatico e non in quello di Vibo Valentia dove, in data 17/4/2015, con raccomandata a.r. 78959044696-2, era stata inviata la cartella di pagamento impugnata, così come sempre all'indirizzo di Vibo Valentia,
Via Moderata Durant snc, era stata successivamente spedita, in data 27/8/2015, anche la raccomandata ex art. 140 c.p.c.
Ciò posto ritiene questo Giudice condivisibile le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure. Invero, all'esito della disamina della documentazione in atti, la notifica della cartella di pagamento n. 13920140004573657000 non può ritenersi validamente perfezionata in quanto l'anzidetta notifica, ancorché eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con affissione, deposito presso la casa comunale e infine invio della raccomandata di Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), risulta nulla, in quanto non eseguita nel luogo di residenza del destinatario e come tale priva di un elemento essenziale per la realizzazione della sua funzione. Medesime conclusioni valgono in merito alla notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
13880201800000541000, quale atto interruttivo della prescrizione, ed infatti tale preavviso veniva notificato alla sig.ra all'indirizzo di Controparte_1
Briatico, località Piana di Vadi, in data 12/10/2018, quando quest'ultima non era più residente nel Comune di Briatico per essere in data 28/08/2018 emigrata nel
Comune di Vibo Valentia.
Pertanto, nella fattispecie, non risultando la prova del rituale perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 13920140004573657000 e del preavviso di fermo amministrativo n. 13880201800000541000, la pretesa creditoria portata dalla stessa cartella relativa a contravvenzione del C.d.S. (anno 2011) deve considerarsi estinta per l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui agli artt. 209
C.d.S. e 28 Legge 689/81; tanto considerato, sotto tale profilo l'appello di non CP_4 può essere accolto.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vanno interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto dall' e Controparte_6 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920180008300255000, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- conferma per il resto la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 219/2024, depositata in data 08/01/2024.
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 15 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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