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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 14979/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente est dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14979/2023
TRA nato in [...] il [...] nato a [...], Pt_1 Parte_2
Gambia, il 1.1.1998, come da C3), C.F. C.F._1 [...]
Codice CUI 055DI42, residente in [...]Parte_3
(NA) alla via Alfonso Gatto, n. 13, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Pitoni (C.F.: ) ed elett.te dom.to C.F._2 presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale, isola A7
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 CP_2 in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale
[...] dello Stato, con sede a Napoli, in via Armando Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 7.7.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Gambia, impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Sez/Din/IV Prot. n. NumeroDiCart_1
311 del 16.5.2023, notificato in data 27.6.2023, con cui il Questore della Provincia di Napoli in ordine alla domanda di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente così decideva: “.........Posto che, in data 28.3.2023, la Controparte_3
pagina 1 di 7 Sezione Napoli comunicava il parere sfavorevole alla tutela invocata poiché non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1. del D.leg.vo n. 286/99…rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, concludendo con l'avviso di espulsione coattiva dello straniero a seguito della notifica del provvedimento ed in assenza di causa ostative all'esecuzione. Il ricorrente assumeva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18; o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. dato il suo livello di integrazione sociale, culturale e lavorativa nel territorio italiano e tenuto conto delle gravi e precarie condizioni del suo Paese d'origine. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del
, questi si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare Controparte_1
e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. All'esito dell'udienza fissata in data 27.11.2024, prodotti documenti, il giudice riservava al Collegio la decisione della causa.
Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Controparte_3
Sezione Napoli, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19,
[...] comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. CP_4
25\2008 e art.1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione umanitaria presentata dal ricorrente nel 2022. Successivamente è entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, regime da applicarsi alla fattispecie in esame, non trovando ingresso le disposizioni del “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze presentate a far data dall'11/03/2023 L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono pagina 2 di 7 altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_3
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_3 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
pagina 3 di 7 Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
pagina 4 di 7 Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Nel caso di specie, la domanda è meritevole di accoglimento. Occorre, infatti, tenere conto delle condizioni oggettive del Gambia, paese di origine del ricorrente. In particolare, va evidenziato come le fonti consultate indicano che il paese d'origine del richiedente è caratterizzato da una forte diffusione della povertà e della insicurezza alimentare, tanto che circa metà della popolazione, stimata in due milioni di persone, vive in povertà; il 40% dei cittadini del Gambia vive nelle aree rurali dove il 73.9% vive al di sotto della soglia di povertà (https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/gambia). Oppresso negli anni da instabilità politica, repressione, estrema povertà e traffico di esseri umani, il Gambia resta agli ultimi posti delle classifiche di sviluppo e presenta tut1tora dati allarmanti: è il 197° Paese al mondo (su 220) per reddito pro capite, ha il 50% della popolazione sotto la soglia della povertà, un tasso di alfabetizzazione che non supera il 55% e alte pagina 5 di 7 percentuali di lavoro minorile. Il Gambia è, invero, uno dei paesi più piccoli e più poveri del continente Africano. Rispetto alle condizioni soggettive, deve considerarsi che il ricorrente è in Italia da quasi dieci anni ed ha attivato un processo di integrazione sociale e lavorativa. Il ricorrente ha documentato di avere una fissa residenza in NO (Napoli) fin dal 24.8.2018 (cfr. certificati comunali), di aver partecipato a corsi di formazione (cfr. attestato di frequenza progetto formativo sulla sicurezza stradale del 30.3.2017) e di aver svolto più attività lavorative, non solo irregolari, ma anche con regolari contratti di lavoro (cfr. comunicazione Obbligatoria Unilav attestante il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dall'8.5.2023 e buste paga maggio- dicembre 2023 e gennaio- ottobre 2024). Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020). Sulla base della narrazione del ricorrente si evidenzia una situazione personale ed individualizzata di vulnerabilità, calibrata sulla vita che il richiedente ha condotto fino alle presunte ragioni che hanno comportato il suo allontanamento dal paese natale, rispetto all'inserimento individuale e sociale realizzato in Italia, dove ha creato una sua integrazione socio-lavorativa. Nella valutazione comparativa ex art. 8 Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, il rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876)
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 -annulla il provvedimento della Questura di Napoli e riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
-manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente sentenza al ricorrente e al
. Controparte_1
Così deciso in Napoli in data 8.1.2025
Il Presidente est Dr.ssa Marida Corso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente est dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14979/2023
TRA nato in [...] il [...] nato a [...], Pt_1 Parte_2
Gambia, il 1.1.1998, come da C3), C.F. C.F._1 [...]
Codice CUI 055DI42, residente in [...]Parte_3
(NA) alla via Alfonso Gatto, n. 13, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Pitoni (C.F.: ) ed elett.te dom.to C.F._2 presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale, isola A7
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 CP_2 in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale
[...] dello Stato, con sede a Napoli, in via Armando Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 7.7.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Gambia, impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Sez/Din/IV Prot. n. NumeroDiCart_1
311 del 16.5.2023, notificato in data 27.6.2023, con cui il Questore della Provincia di Napoli in ordine alla domanda di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente così decideva: “.........Posto che, in data 28.3.2023, la Controparte_3
pagina 1 di 7 Sezione Napoli comunicava il parere sfavorevole alla tutela invocata poiché non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1. del D.leg.vo n. 286/99…rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, concludendo con l'avviso di espulsione coattiva dello straniero a seguito della notifica del provvedimento ed in assenza di causa ostative all'esecuzione. Il ricorrente assumeva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18; o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. dato il suo livello di integrazione sociale, culturale e lavorativa nel territorio italiano e tenuto conto delle gravi e precarie condizioni del suo Paese d'origine. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del
, questi si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare Controparte_1
e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. All'esito dell'udienza fissata in data 27.11.2024, prodotti documenti, il giudice riservava al Collegio la decisione della causa.
Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Controparte_3
Sezione Napoli, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19,
[...] comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. CP_4
25\2008 e art.1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione umanitaria presentata dal ricorrente nel 2022. Successivamente è entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, regime da applicarsi alla fattispecie in esame, non trovando ingresso le disposizioni del “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze presentate a far data dall'11/03/2023 L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono pagina 2 di 7 altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_3
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_3 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
pagina 3 di 7 Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
pagina 4 di 7 Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Nel caso di specie, la domanda è meritevole di accoglimento. Occorre, infatti, tenere conto delle condizioni oggettive del Gambia, paese di origine del ricorrente. In particolare, va evidenziato come le fonti consultate indicano che il paese d'origine del richiedente è caratterizzato da una forte diffusione della povertà e della insicurezza alimentare, tanto che circa metà della popolazione, stimata in due milioni di persone, vive in povertà; il 40% dei cittadini del Gambia vive nelle aree rurali dove il 73.9% vive al di sotto della soglia di povertà (https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/gambia). Oppresso negli anni da instabilità politica, repressione, estrema povertà e traffico di esseri umani, il Gambia resta agli ultimi posti delle classifiche di sviluppo e presenta tut1tora dati allarmanti: è il 197° Paese al mondo (su 220) per reddito pro capite, ha il 50% della popolazione sotto la soglia della povertà, un tasso di alfabetizzazione che non supera il 55% e alte pagina 5 di 7 percentuali di lavoro minorile. Il Gambia è, invero, uno dei paesi più piccoli e più poveri del continente Africano. Rispetto alle condizioni soggettive, deve considerarsi che il ricorrente è in Italia da quasi dieci anni ed ha attivato un processo di integrazione sociale e lavorativa. Il ricorrente ha documentato di avere una fissa residenza in NO (Napoli) fin dal 24.8.2018 (cfr. certificati comunali), di aver partecipato a corsi di formazione (cfr. attestato di frequenza progetto formativo sulla sicurezza stradale del 30.3.2017) e di aver svolto più attività lavorative, non solo irregolari, ma anche con regolari contratti di lavoro (cfr. comunicazione Obbligatoria Unilav attestante il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dall'8.5.2023 e buste paga maggio- dicembre 2023 e gennaio- ottobre 2024). Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020). Sulla base della narrazione del ricorrente si evidenzia una situazione personale ed individualizzata di vulnerabilità, calibrata sulla vita che il richiedente ha condotto fino alle presunte ragioni che hanno comportato il suo allontanamento dal paese natale, rispetto all'inserimento individuale e sociale realizzato in Italia, dove ha creato una sua integrazione socio-lavorativa. Nella valutazione comparativa ex art. 8 Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, il rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876)
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 -annulla il provvedimento della Questura di Napoli e riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
-manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente sentenza al ricorrente e al
. Controparte_1
Così deciso in Napoli in data 8.1.2025
Il Presidente est Dr.ssa Marida Corso
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