Ordinanza collegiale 23 luglio 2020
Sentenza 10 aprile 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Rigetto
Sentenza 4 agosto 2022
Parere definitivo 21 dicembre 2022
Improcedibile
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/03/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02344/2025REG.PROV.COLL.
N. 00400/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2022, proposto da S.R.L. Villa Serena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Regione Abruzzo, Commissario ad acta per la Sanità della Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale Asl di Teramo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 305/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, nessuno presente per le parti e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’Avvocatura dello Stato per le parti appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.A.R. Abruzzo con sentenza n. 305/2021 ha respinto la domanda di annullamento del decreto adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo in data 14 novembre 2012, recante il n. 64/2012, avente ad oggetto: “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”, nella parte relativa ai protocolli di valutazione e verifica delle prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale.
Il T.A.R. ha ritenuto il ricorso infondato alla luce della sentenza della III Sezione di questo Consiglio di Stato n. 4310/2019, nonché della sentenza dello stesso TAR n. 85/2018, non impugnata.
2. Con un unico motivo di ricorso parte appellante chiede l’annullamento del provvedimento impugnato per <<Violazione ed errata applicazione della legge regionale abruzzese 5.4.2007, n. 6, e di ogni altra norma e principio in materia di determinazione e disciplina del tasso di occupazione dei posti letto delle strutture sanitarie.>>.
Si fa presente che l’impugnazione è limitata al capo della sentenza relativo al rigetto del secondo profilo del primo motivo di ricorso in primo grado, concernente l’unità organizzativa da prendere in considerazione per determinare il tasso di occupazione di una struttura ospedaliera, ossia l’area funzionale omogenea (A.F.O., medica o chirurgica) o le singole discipline accreditate nell’ambito di ciascuna A.F.O. (p. 5-8 della sentenza impugnata).
Secondo la ricostruzione di parte appellante, la questione di cui sopra dell’unità organizzativa costituisce una previsione del decreto commissariale <<autonomamente lesiva>>, a prescindere da quella relativa all’arco temporale da prendere a riferimento a tal fine.
3. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Abruzzo ed il Commissario ad acta per la Sanità della Regione Abruzzo.
Il 30 ottobre 2024 l’appellante ha depositato una dichiarazione di interesse alla decisione.
La causa veniva quindi fissata nel ruolo dell’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025.
Quindi le parti appellate hanno depositato, in vista dell’udienza di discussione, una memoria in data 7 gennaio 2025.
A tale memoria ha replicato in data 15 gennaio 2025 la parte appellante, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Il 31 gennaio 2025 l’Avvocatura dello Stato, a difesa delle amministrazioni appellate, ha quindi depositato una istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025.
4. Preliminarmente deve osservarsi che la parte appellante, dopo il deposito dell’indicata dichiarazione di interesse alla decisione in data 30 ottobre 2024, e dopo la richiamata memoria di replica del 15 gennaio 2025 con la quale ha insistito per l’accoglimento del gravame, in data 3 febbraio 2025, alle ore 18.43, ha depositato una dichiarazione di “sopraggiunta carenza di interesse della parte assistita alla decisione della causa”, non altrimenti motivata, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
Ritiene il Collegio che in presenza di tale dichiarazione il ricorso in appello debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
5. Per quanto riguarda la domanda dell’appellante di compensazione delle spese del giudizio, la stessa non può essere accolta.
La disciplina della pronuncia sulle spese del giudizio nel processo amministrativo è dettata dall’art. 26, primo comma, cod. proc.amm., nei termini seguenti: “Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2”.
Il rinvio (con l’aggiunta del parametro del rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità) alla disciplina processualcivilistica implica che - nel tenere conto delle specifiche peculiarità del caso al suo esame – il giudice ex art. 91 c.p.c. sia vincolato alla condanna alla spese della parte soccombente: proprio perché la statuizione sulle spese “è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)” (Corte cost., sentenza n. 77/2108).
Le ipotesi cui l’art. 92, secondo comma, c.p.c. subordina – quale eccezione alla regola - la possibilità di disporre la compensazione: vale a dire la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione trattata, o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; l’ulteriore ipotesi introdotta dalla richiamata sentenza additiva della Corte costituzionale (n. 77/2018) è la sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Esse, secondo la stessa sentenza, devono essere “analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”, e devono risultare dalla motivazione della pronuncia di compensazione delle spese: tanto più rilevante quanto il potere di compensare, nella ricostruzione della Corte costituzionale, si legittima in funzione di ipotesi comunque eccezionali (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n. 2198/2022).
6. Nel caso di specie, in applicazione dei richiamati princìpi la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
La pretesa dell’appellante risulta infatti manifestamente infondata alla luce delle sentenze di questo Consiglio di Stato nn. 3950 e 3951 del 19 aprile 2023, che il Collegio condivide e alle quali si riporta.
In ogni caso i motivi di appello, sostanzialmente riproduttivi di quelli del ricorso di primo grado, non superano le articolate e condivisibili motivazioni della sentenza gravata.
Pertanto le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00 oltre accessori come per legge, cumulativamente in favore della Regione Abruzzo e del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO