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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione iscritta al n.r.g. 1992/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Simona Maggiolini Parte_1
-attrice in riassunzione-
contro
, Controparte_1
-convenuto in riassunzione contumace-
in punto di: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 1867/2020 della Corte di
Appello di Bologna – Sezione II Civile del 15/04/2020 e pubblicata l'1/07/2020, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione Parte_1
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, R.G.: 10640/2017, emessa in data 05.04.2019 e notificata il medesimo giorno, appellata in riassunzione con il presente atto, vista ed accertata la sussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento del presente appello, modificare la sentenza di primo grado e di conseguenza:
- In via principale annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare lo status di pagina 1 di 9 rifugiato ex art.1 della Convenzione di Ginevra e artt. 7 e 8 del d.lgs. n.251 del 2007, con ogni conseguente statuizione di legge;
- In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione internazionale sussidiaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.lgs n. 251/2007;
- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, D.lgs. 286/1998, ora protezione speciale, e all'art.5, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volendo così disporre che la Questura competente per territorio rilasci al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari adesso denominato per protezione speciale. Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5/04/2019 e notificata in pari data, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso depositato in data 30/06/2017 da proveniente dalla Nigeria, avverso il Parte_1 provvedimento di diniego del diritto di asilo e della protezione internazionale emesso dalla
Commissione Territoriale di Bologna per il riconoscimento della protezione internazionale, confermando la valutazione della Commissione Territoriale, ritenendo non credibile il racconto della straniera e, quindi, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta.
Avverso il provvedimento del Tribunale proponeva ricorso in appello censurando Parte_1 la decisione del primo giudice così lamentando l'erroneità dell'ordinanza, laddove non aveva ritenuto credibile il racconto della richiedente e reiterava la richiesta relativa alla protezione internazionale quantomeno sussidiaria e, in via subordinata, la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Si costituiva in appello il con richiesta di rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Procuratore Generale interveniva concludendo per il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1867/2020 respingeva il gravame, rilevando che le dichiarazioni dello straniero non erano sufficientemente circostanziate, per cui alla non attendibilità del racconto di conseguiva la conferma della decisione del tribunale. Parte_1
***
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26418/2022, in accoglimento del ricorso di Parte_1
cassava la sentenza di appello e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna
[...] in diversa composizione.
La causa è stata riassunta da Parte_1
Non si è costituito il che viene dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 7/01/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
***
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure dello straniero con le quali denunziava:
-la violazione da parte della Corte di Appello dei doveri di cooperazione istruttoria di origine eurounitaria e convenzionale, limitandosi ad una generica valutazione di non credibilità del racconto della straniera e al richiamo ad una fonte COI non pertinente e non aggiornata ed ad un riferimento per relationem ad un precedente della Corte felsinea, senza disporre l'audizione della ricorrente e effettuare una comparazione fra la descrizione della vicenda migratoria della straniera e gli strumenti informativi e valutativi della tratta e delle varie forme di violenza di genere esistenti in Nigeria;
pagina 2 di 9 -la non corretta valutazione della condizione di vulnerabilità della ricorrente in riferimento alla situazione nel Paese di provenienza e al nocumento che le deriverebbe dal rimpatrio a distanza di oltre dieci anni di permanenza in Italia durante la quale ha cercato di superare la condizione di sopraffazione e raggiungere una indipendenza economica.
La S.C., dopo aver richiamato i principi indicati in Cass.civ. n. 676/2022 in tema di discriminazione di genere e di sfruttamento sessuale delle donne richiedenti asilo, ha rilevato che con riguardo alla tratta ai fini di avvio alla prostituzione, pur avendo il richiedente la protezione l'onere di allegare i fatti, tuttavia il compito della qualificazione spetta al giudice che “deve, in adempimento del dovere di cooperazione,
a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti ed aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.” La S.C. ha poi rilevato che alle vittime di tratta “può essere riconosciuto lo status di rifugiato purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuto nella definizione datane dagli artt, 2 e segg. del d.lgs. n.
251 del 2007”, considerando che “è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quai atti discriminatori fondati sul genere.”
Inoltre, in tema di protezione internazionale, nel caso si escluda, pur in presenza della tratta, il rischio attuale dei richiamati atti persecutori, dovrà procedersi a valutare, in difetto del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/1998, “la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 applicabile ratione temporis) comparando la situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.” Ritiene la S.C. che nel caso di specie, le circostanze riferite dalla straniera “inducono a valutare la possibilità di una vicenda di tratta alla quale la ricorrente sembrerebbe essersi sottratta dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e l'acquisizione della indipendenza economica”, altresì considerando il rilievo da attribuire all'esame personalizzato delle domande di protezione provenienti da donne potenziali vittime di tratta, da cui emerge un quadro indiziario sia pur non completo della ipotesi di tratta;
in tal caso, il giudice, pur in difetto di allegazione deve avvalersi degli strumenti a disposizione per conoscere la vera storia della richiedente, anche avvalendosi dello strumento della audizione, da cui può essere individuata la realtà pur occultata dalla richiedente.
La S.C. poi, nel richiamare Cass. S.U. n. 24413/2021 ha rilevato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare, oltre che la situazione del Paese di origine, in maniera maggiore il grado di integrazione che la straniera dimostra aver raggiunto in Italia, considerando che comunque la deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine, possono portare al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in difetto di prova sul grado di integrazione, considerando che “il ritorno nel paese di origine renda probabile un significativo scadimento della condizione di vita privata e/o familiare tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU”. pagina 3 di 9 La S.C. pertanto, accogliendo il ricorso di cassava la sentenza d'appello e Parte_1 rinviava alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per un completo riesame della controversia sulla base dei principi e l'evoluzione giurisprudenziale richiamati.
***
La straniera, nell'esporre la propria vicenda migratoria, aveva dichiarato che nel 2006, all'età di 12 anni, si era trasferita da Benin City, sua città di nascita, a Jos nel Plateau State;
qui il giorno 24/12/2013 vi era stato un grave attentato e per mettersi in salvo si era rifugiata in una chiesa in attesa dell'arrivo di sua madre;
alcuni giorni dopo, accompagnata dal pastore della chiesa e da altri membri della stessa, si era recata presso la sua abitazione che risultava completamente distrutta;
nessuna notizia riusciva ad avere di sua madre. Successivamente veniva accolta da una donna (attualmente negli Stati Uniti) che le proponeva di condurla a proprie spese in Europa. Giunta in Italia veniva affidata ad una donna Per_ nigeriana di nome , presso la cui abitazione in San Pietro in Casale (Bologna) vi restava per quattro mesi per poi trasferirsi presso la sorella di nome . Per_2
La straniera presentava domanda di protezione internazionale in data 29/08/2014; dal 2015 viveva sempre in San Pietro in Casale senza pagare alcun affitto;
si trasferiva quindi a Bologna ove attualmente svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato;
ha poi prodotto in questa sede contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con l'atto di riassunzione, la straniera reitera la domanda di protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria;
in via subordinata, richiede il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
***
Secondo quanto indicato dalla S.C., ai fini della valutazione delle dichiarazioni della straniera richiedente protezione, qualora alcuni elementi od aspetti del suo racconto (sia dinanzi alla C.T. e sia dinanzi al Tribunale) non siano suffragati da prove, trovano innanzitutto applicazione i parametri di cui all'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/2007 (tempestività della domanda di protezione, completezza delle informazioni disponibili, assenza di strumentalità e tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni), tenendo conto della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, anche in riferimento alla corrispondenza della situazione descritta con le oggettive condizioni sociopolitiche del Paese di provenienza. Inoltre, nel caso di specie, come statuito dall'ordinanza della S.C., nella valutazione della credibilità del racconto, va altresì considerata la circostanza che la presentazione dell'istanza proviene da una donna, dal cui vissuto sembra emergere una situazione, sia pur non dichiarata, di tratta ai fini di prostituzione, per cui all'eventuale difetto di allegazione, il giudice deve sopperire con gli strumenti valutativi di cui dispone (quali lo “strumento dell'audizione”) “al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale”, per cui non può essere attribuita esclusiva rilevanza in termini di decisività sulla plausibilità del racconto alle eventuali contraddizioni ed imprecisioni del racconto.
Così intesa l'opera valutativa del giudice, la Corte ritiene che le circostanze riferite dalla straniera nelle dichiarazioni rese, sia pur nella loro estrema sintesi, consentono di qualificarle in termini di tratta alla quale la richiedente protezione sembra essersi sottratta dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale anche grazie alla dimostrata indipendenza economica.
Dalle dichiarazioni della richiedente sono emerse circostanze del tutto coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati a pag. 38 dalle Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto “Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta” (realizzato dalla pagina 4 di 9 Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016): infatti la richiedente è una giovane donna proveniente dalla Nigeria, che ella ha lasciato nel 2011 (v. dichiarazioni alla C.T.), dotata di un medio-basso livello di istruzione, quando versava in condizioni patrimoniali particolarmente disagiate. Tipicamente, le donne vittime di tratta, vengono reclutate nel loro villaggio o città di origine, spesso con la falsa promessa di una nuova vita in
Europa e di un lavoro sicuro e onesto.
Tutte le fonti più aggiornate disponibili confermano come la tratta di donne da sfruttare a fini sessuali abbia in Nigeria uno dei centri principali di reclutamento di tutta l'Africa sub-sahariana.
Le stesse fonti concordano sul rischio, in caso di rientro in patria, non solo di subire danni alla persona da parte degli appartenenti all'organizzazione, rimasti frustrati sulle aspettative di rendimento della persona trafficata o per evitare che la stessa compia pericolose delazioni alle forze dell'ordine, ma soprattutto che la vittima di tratta possa essere discriminata e addirittura perseguitata per il fatto di essere entrata nel pericoloso e degradante mondo della prostituzione.
Questo rischio di vittimizzazione può essere ritenuto oggettivamente implicito nell'assoggettamento a tratta, e non rileva dunque che, nel caso di specie, il relativo timore sia stato manifestato dalla ricorrente soltanto in udienza, quando ella ha dichiarato di temere che punto di contatto di una Pt_1 rete sicuramente più ampia di trafficanti, possa farle del male.
Si deve pertanto considerare fondato senz'altro il rischio che, in caso rimpatrio, la ricorrente subisca atti di persecuzione, sub specie di violenze fisiche, psicologiche o sessuali, a causa dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale (art. 8 lett. d)), ovvero al genere femminile in generale.
Ritiene infatti il Collegio che con particolare riferimento alla tratta a fini sessuali il genere femminile
(come la condizione di minorenne) costituisca uno specifico fattore di persecuzione, a causa del marchio indelebile che le vittime del traffico portano su di sé per l'esperienza subita. Le fonti COI indicano che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra nel suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (United States Department of State, 2015
Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015; United States Department of State (USSD),
Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm; da ultimo si veda la parte relativa al
“Supporto e reintegrazione delle vittime a seguito del ritorno in Nigeria” nelle COI rese dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, Human Rights and Refugee Law Legal
Clinic 11 maggio 2018, p. 44 e 45) soprattutto per la mancanza di adeguati finanziamenti.
Pertanto deve ritenersi che la ricorrente sia stata vittima di tratta, quale forma di discriminazione e persecuzione a fronte della sua identità di genere, e le va pertanto riconosciuto lo status di rifugiato.
Va riconosciuta dunque alla ricorrente lo status di rifugiata, sussistendo il fondato timore di subire persecuzioni future in quanto appartenente ad un “particolare gruppo sociale”, in particolare quello delle donne e, più nello specifico, delle donne vittime di tratta. Nel caso delle vittime di tratta viene invero in rilievo, ai fini dell'appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 251/2007, oltre all'appartenenza al genere femminile, anche l'essere accomunate dalla stessa esperienza della tratta, trattandosi di «una storia comune che non può essere mutata» (Cfr. paragrafo
39 delle Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della pagina 5 di 9 Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta (2006), in https://www.unhcr.it/wp- content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf)
In conclusione, nella specie non può dubitarsi dell'attualità del fondato timore di persecuzione per uno dei motivi tassativamente indicati dal legislatore, in particolare a causa dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale in ragione del genere femminile e, più nello specifico, in quanto donna vittima di tratta. le COI acquisite rilevino come «lo Stato nigeriano e le sue istituzioni possono rivelarsi inaccessibili o inefficaci in determinate situazioni, come ad esempio per le donne e i bambini vittime di violenza, per la prevenzione delle MGF/E, il matrimonio forzato e infantile, per le vittime della tratta».
(Cfr. Orientamenti per Paese: Nigeria - Nota orientativa e analisi comune (Gli orientamenti per Paese rappresentano la valutazione comune della situazione nel Paese d'origine svolta da alti funzionari degli Stati membri dell'UE) edito nel febbraio 2019 dalla European Asylum Support Office (oggi
Controparte_2
In disparte l'evidente e concreto pericolo, già di per sé dirimente, di reiterazione nei suoi confronti delle minacce e delle violenze, si deve pure osservare come le COI acquisite attestino come al loro ritorno in Nigeria, le donne affrontino sovente una doppia discriminazione, come donne e come migranti di ritorno (che hanno rinunciato al loro progetto di emigrare). Le dichiarazioni accolte mostrano che le migranti di ritorno sono stigmatizzate dai loro amici e familiari e dalla società in genere (specialmente nel caso delle donne, se rimangono incinte durante il viaggio, sia volontariamente o con la forza - per esempio, se sono state violentate). Inoltre, il fatto che le donne di ritorno siano emigrate irregolarmente può aver avuto un effetto negativo sull'unità familiare e sociale (Cfr. May-
EN and AN IT, Facing Return in https://www.udi.no/globalassets/global/forskning- fou_i/retur/facing-return---perceptions-of-repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in- norway.pdf)
Come si vede, dunque, dalle COI consultate risulta che le donne rimpatriate, salvo il caso in cui abbiano fatto fortuna, sono accolte da atteggiamenti negativi tanto dalla famiglia che dalla comunità di appartenenza;
diventano oggetto di una vera e propria stigmatizzazione sociale, motivata dal fallimento della loro esperienza migratoria, ancora più esacerbata se rientrano con problemi di salute.
In caso di rientro in patria appare dunque concreto e attuale il pericolo di subire atti di persecuzione, cui si aggiungono le evidenti e rilevanti discriminazioni a livello familiare e sociale che la stessa sarebbe costretta a subire.
Secondo la pubblicazione Orientamenti per Paese: Nigeria - Nota orientativa e analisi comune (Gli orientamenti per Paese rappresentano la valutazione comune della situazione nel Paese d'origine svolta da alti funzionari degli Stati membri dell'UE) edito nel febbraio 2019 dalla European Asylum
Support Office (oggi «lo Stato nigeriano e le sue istituzioni Controparte_2 possono rivelarsi inaccessibili o inefficaci in determinate situazioni, come ad esempio per le donne e i bambini vittime di violenza, per la prevenzione delle MGF/E, il matrimonio forzato e infantile, per le vittime della tratta, ecc. Inoltre, lo Stato nigeriano può essere responsabile di persecuzione, ad esempio nei casi di persone LGBT o nell'applicazione della Sharia nei casi di adulterio nel Nord. L'età, il genere, la zona di origine e lo status socioeconomico sono tra i fattori che influiscono sull'accessibilità della protezione per l'individuo»
Oltre a rischiare di affrontare la detenzione e la corruzione al ritorno, le donne temono le possibili conseguenze sociali dell'essere associate alla prostituzione (May-EN and AN IT, pagina 6 di 9 Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing-return--- perceptions-of-repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ). Il rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro il traffico di esseri umani afferma che ci sono buone ragioni per non concentrarsi solo sul ritorno immediato " la loro reintegrazione è resa difficile dallo stigma del fallimento, e le comunità locali sono diffidenti sul fatto che le donne rimpatriate possano diffondere le malattie che hanno contratto all'estero. Molte finiscono inghiottite nella trappola della povertà, invece di uscirne, portando con sé traumi personali e disonore per le loro famiglie ”(Council of Europe : Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its Explanatory Report, Council of Europe Treaty Series No. 197,
Warsawhttps://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197 ). scrive Pt_2 che le donne con esperienze di prostituzione provenienti dall'Europa sono ancora più vulnerabili ai pregiudizi al ritorno in Nigeria, a causa dell'attenzione internazionale: "a causa delle campagne di informazione e degli articoli di giornale, le donne tornate dall'Europa sono considerate da molti come se avessero preso parte alla prostituzione. Non c'è possibilità di reintegrazione delle prostitute nella società senza lo stigma e l'etichetta della prostituzione” ( Olyuemisi: Teenage Prostitution Pt_2 and the Future of the Female Adolescent in Nigeria”, p. 569-585 in International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology (46)5). La prostituzione comporta uno stigma per le donne nella maggior parte dei paesi del mondo e, in Nigeria, il traffico di donne nella prostituzione è addirittura ritenuto stigmatizzare il paese nel suo insieme, poiché intacca l'immagine della Nigeria a livello internazionale. L'EASO ha osservato che “le donne che ritornano possono essere discriminate ed emarginate, quando il loro ritorno è percepito come un fallimento nel diventare ricchi in Europa.
La stigmatizzazione sociale è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute" (EASO
Country Guidance Nigeria, February 2019 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf ). scrive di Tes_1 come le donne che sono già state in Europa siano soggette a pressioni per emigrare di nuovo, spesso da parte dei membri della famiglia. Allo stesso modo, il degli Affari Esteri norvegese cita CP_1
dell'Agenzia Nazionale Nigeriana per la Proibizione del Traffico di Persone e altre Persona_3
Questioni Correlate (NAPTIP), che afferma che “ci sono grandi problemi nel tornare a casa dall'Europa senza soldi. Le donne vogliono pertanto tornare in Europa il prima possibile. Può succedere che entrino nei mercati locali della prostituzione o cerchino di tornare in Europa in circostanze incerte, il che le mette a rischio di tratta” (Naptip (National Agency for Prohibition of
Traffic in Persons and Other related Matters), 2015 First Quarter Report, s.d. http://www.naptip.gov.ng/docs/First%20quarter%20report.pdf ). Le donne hanno inoltre espresso preoccupazioni sul fatto che le autorità nigeriane avrebbero aiutato o ostacolato la loro reintegrazione nella società nigeriana. Un altro problema per alcune delle donne è la mancanza di reti familiari o sociali in Nigeria. Questo può essere esacerbato per le donne che hanno trascorso molti anni in Europa.
Nel report dell'autorità Norvegese d'asilo leggiamo: ' , che ha intenzione di tornare dalla sua Per_4 famiglia in Nigeria nel prossimo futuro, sostiene che la vita in Nigeria è molto difficile per una donna single: “È difficile se non hai una famiglia con cui stare. Forse la famiglia vive nel villaggio, ma non puoi vivere nel villaggio se hai vissuto in Europa per molti anni”[…]In una società pericolosa e incerta come quella nigeriana, le persone senza reti familiari sarebbero estremamente svantaggiate, senza le risorse finanziarie e sociali necessarie, per esempio, per avviare un'attività. L'importanza della famiglia rende difficile il trasferimento all'interno della Nigeria come mezzo per proteggere e pagina 7 di 9 reintegrare le donne. (May-EN and AN IT, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing-return---perceptions-of- repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ). ACCORD/UN- HCR scrive:
"Lasciare la propria famiglia significa esclusione sociale ed economica per la grande maggioranza dei nigeriani e in particolare per le donne. Ci sono ONG che potrebbero accoglierla per un po', ma non saranno in grado di sostenerla per sempre. L'unica opzione per le donne in questi casi sarebbe la prostituzione. Entrare nei mercati locali della prostituzione aumenterebbe l'emarginazione delle donne
e le renderebbe vulnerabili a diverse forme di sfruttamento” (UK Home Office: Operational guidance note on Nigeria, report for the Asylum and Appeals Policy Directorate in http://www.ecoi.net/file_up- load/hl1023_Nigeria_v2.0_December_2005.pdf ).Sempre il report norvegese scrive in proposito: ' i bisogni delle donne non sono sufficientemente soddisfatti al loro ritorno in Nigeria, potrebbero tentare di emigrare di nuovo in Europa, e in questo processo essere sfruttate o accumulare nuovamente debiti.
La vita a casa sarà probabilmente difficile, e potrebbero affrontare difficoltà sia finanziarie che sociali legate alla mancanza di reddito e alla possibile stigmatizzazione. Potrebbero anche soffrire di traumi, complicando i loro sforzi per costruirsi una buona vita. Tutto questo può rendere la migrazione di nuovo attraente, e in questo processo di migrazione sono anche vulnerabili. Molte delle donne hanno parlato della possibilità che le donne rimpatriate finiscano per essere vittime della tratta. non ha CP_3 un permesso di soggiorno in Europa ed è molto a rischio di essere rimandata in Nigeria. Lei dice: “Se fossi deportata in Nigeria, ovviamente tornerei in Europa il più presto possibile. Dovrei prendere in prestito altri soldi, sarebbe difficile perché ho ancora pagato solo 20.000 dell'altro debito, ma troverei comunque un modo per tornare in Europa. Conosco ragazze che sono state deportate;
tornano di nuovo in Europa”(May-EN and AN IT, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing-return---perceptions-of- repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ). L'Upper Tribunal Immigration Con and Asylum Chamber del Regno Unito, nel caso ha constatato che "è generalmente ragionevole concludere che la famiglia si aspetta un ritorno economico e finanziario in seguito al o viaggio in
Europa. Il ritorno alla situazione precedente - la costrizione della pressione familiare, la violenza familiare, l'ostracismo e la stigmatizzazione da parte della comunità e la possibile conseguente indigenza, come la mancanza di una casa e di qualsiasi sicurezza finanziaria – si configura nella maggior parte dei casi come un danno grave” (2016] UKUT 454 (IAC) http://www.bailii.org/cgi- bin/format.cgi?doc=/uk/cases /UKUT/IAC/2016/454 .html&query =(hd)+AND+(nigeria)#para83 par.
157).
Tutti gli aspetti sopra rilevati sono riscontrabili anche nel Report delle Nazioni Unite in tema di tratta per l'anno 2022 (cfr.: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons – 2022, 24 gennaio2023, https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2023/January/unodc-global-report-on-trafficking-in-persons_- crises-shift-trafficking-patterns-and-hinder-victim-identification.html)
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento alla richiedente dello status di rifugiata.
All'accoglimento della domanda, consegue la condanna del a pagare all'Erario le spese dei CP_1 due giudizi di appello e di cassazione, tutte liquidate nel minimo dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da nei confronti del , a seguito della cassazione Parte_1 Controparte_1 della sentenza n. 1867/2020 della Corte di Appello di Bologna – Sezione II Civile del 15/04/2020 e pubblicata l'1/07/2020 ed in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 5/04/2019 così dispone:
-Accoglie la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato di Parte_1
-Condanna il al pagamento in favore dell'erario delle spese dei due giudizio di Controparte_1 appello e della cassazione, liquidati, quanto al primo giudizio di appello, in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al giudizio di legittimità, in euro 2.757,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
-Dispone la comunicazione della sentenza alla Questura competente.
Così deciso in Bologna, il 07.03.2025
Il Presidente
dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario- Estensore dott.Giovan Battista Esposito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione iscritta al n.r.g. 1992/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Simona Maggiolini Parte_1
-attrice in riassunzione-
contro
, Controparte_1
-convenuto in riassunzione contumace-
in punto di: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 1867/2020 della Corte di
Appello di Bologna – Sezione II Civile del 15/04/2020 e pubblicata l'1/07/2020, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione Parte_1
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, R.G.: 10640/2017, emessa in data 05.04.2019 e notificata il medesimo giorno, appellata in riassunzione con il presente atto, vista ed accertata la sussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento del presente appello, modificare la sentenza di primo grado e di conseguenza:
- In via principale annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare lo status di pagina 1 di 9 rifugiato ex art.1 della Convenzione di Ginevra e artt. 7 e 8 del d.lgs. n.251 del 2007, con ogni conseguente statuizione di legge;
- In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione internazionale sussidiaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.lgs n. 251/2007;
- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, D.lgs. 286/1998, ora protezione speciale, e all'art.5, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volendo così disporre che la Questura competente per territorio rilasci al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari adesso denominato per protezione speciale. Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5/04/2019 e notificata in pari data, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso depositato in data 30/06/2017 da proveniente dalla Nigeria, avverso il Parte_1 provvedimento di diniego del diritto di asilo e della protezione internazionale emesso dalla
Commissione Territoriale di Bologna per il riconoscimento della protezione internazionale, confermando la valutazione della Commissione Territoriale, ritenendo non credibile il racconto della straniera e, quindi, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta.
Avverso il provvedimento del Tribunale proponeva ricorso in appello censurando Parte_1 la decisione del primo giudice così lamentando l'erroneità dell'ordinanza, laddove non aveva ritenuto credibile il racconto della richiedente e reiterava la richiesta relativa alla protezione internazionale quantomeno sussidiaria e, in via subordinata, la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Si costituiva in appello il con richiesta di rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Procuratore Generale interveniva concludendo per il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1867/2020 respingeva il gravame, rilevando che le dichiarazioni dello straniero non erano sufficientemente circostanziate, per cui alla non attendibilità del racconto di conseguiva la conferma della decisione del tribunale. Parte_1
***
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26418/2022, in accoglimento del ricorso di Parte_1
cassava la sentenza di appello e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna
[...] in diversa composizione.
La causa è stata riassunta da Parte_1
Non si è costituito il che viene dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 7/01/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
***
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure dello straniero con le quali denunziava:
-la violazione da parte della Corte di Appello dei doveri di cooperazione istruttoria di origine eurounitaria e convenzionale, limitandosi ad una generica valutazione di non credibilità del racconto della straniera e al richiamo ad una fonte COI non pertinente e non aggiornata ed ad un riferimento per relationem ad un precedente della Corte felsinea, senza disporre l'audizione della ricorrente e effettuare una comparazione fra la descrizione della vicenda migratoria della straniera e gli strumenti informativi e valutativi della tratta e delle varie forme di violenza di genere esistenti in Nigeria;
pagina 2 di 9 -la non corretta valutazione della condizione di vulnerabilità della ricorrente in riferimento alla situazione nel Paese di provenienza e al nocumento che le deriverebbe dal rimpatrio a distanza di oltre dieci anni di permanenza in Italia durante la quale ha cercato di superare la condizione di sopraffazione e raggiungere una indipendenza economica.
La S.C., dopo aver richiamato i principi indicati in Cass.civ. n. 676/2022 in tema di discriminazione di genere e di sfruttamento sessuale delle donne richiedenti asilo, ha rilevato che con riguardo alla tratta ai fini di avvio alla prostituzione, pur avendo il richiedente la protezione l'onere di allegare i fatti, tuttavia il compito della qualificazione spetta al giudice che “deve, in adempimento del dovere di cooperazione,
a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti ed aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.” La S.C. ha poi rilevato che alle vittime di tratta “può essere riconosciuto lo status di rifugiato purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuto nella definizione datane dagli artt, 2 e segg. del d.lgs. n.
251 del 2007”, considerando che “è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quai atti discriminatori fondati sul genere.”
Inoltre, in tema di protezione internazionale, nel caso si escluda, pur in presenza della tratta, il rischio attuale dei richiamati atti persecutori, dovrà procedersi a valutare, in difetto del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/1998, “la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 applicabile ratione temporis) comparando la situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.” Ritiene la S.C. che nel caso di specie, le circostanze riferite dalla straniera “inducono a valutare la possibilità di una vicenda di tratta alla quale la ricorrente sembrerebbe essersi sottratta dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e l'acquisizione della indipendenza economica”, altresì considerando il rilievo da attribuire all'esame personalizzato delle domande di protezione provenienti da donne potenziali vittime di tratta, da cui emerge un quadro indiziario sia pur non completo della ipotesi di tratta;
in tal caso, il giudice, pur in difetto di allegazione deve avvalersi degli strumenti a disposizione per conoscere la vera storia della richiedente, anche avvalendosi dello strumento della audizione, da cui può essere individuata la realtà pur occultata dalla richiedente.
La S.C. poi, nel richiamare Cass. S.U. n. 24413/2021 ha rilevato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare, oltre che la situazione del Paese di origine, in maniera maggiore il grado di integrazione che la straniera dimostra aver raggiunto in Italia, considerando che comunque la deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine, possono portare al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in difetto di prova sul grado di integrazione, considerando che “il ritorno nel paese di origine renda probabile un significativo scadimento della condizione di vita privata e/o familiare tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU”. pagina 3 di 9 La S.C. pertanto, accogliendo il ricorso di cassava la sentenza d'appello e Parte_1 rinviava alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per un completo riesame della controversia sulla base dei principi e l'evoluzione giurisprudenziale richiamati.
***
La straniera, nell'esporre la propria vicenda migratoria, aveva dichiarato che nel 2006, all'età di 12 anni, si era trasferita da Benin City, sua città di nascita, a Jos nel Plateau State;
qui il giorno 24/12/2013 vi era stato un grave attentato e per mettersi in salvo si era rifugiata in una chiesa in attesa dell'arrivo di sua madre;
alcuni giorni dopo, accompagnata dal pastore della chiesa e da altri membri della stessa, si era recata presso la sua abitazione che risultava completamente distrutta;
nessuna notizia riusciva ad avere di sua madre. Successivamente veniva accolta da una donna (attualmente negli Stati Uniti) che le proponeva di condurla a proprie spese in Europa. Giunta in Italia veniva affidata ad una donna Per_ nigeriana di nome , presso la cui abitazione in San Pietro in Casale (Bologna) vi restava per quattro mesi per poi trasferirsi presso la sorella di nome . Per_2
La straniera presentava domanda di protezione internazionale in data 29/08/2014; dal 2015 viveva sempre in San Pietro in Casale senza pagare alcun affitto;
si trasferiva quindi a Bologna ove attualmente svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato;
ha poi prodotto in questa sede contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con l'atto di riassunzione, la straniera reitera la domanda di protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria;
in via subordinata, richiede il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
***
Secondo quanto indicato dalla S.C., ai fini della valutazione delle dichiarazioni della straniera richiedente protezione, qualora alcuni elementi od aspetti del suo racconto (sia dinanzi alla C.T. e sia dinanzi al Tribunale) non siano suffragati da prove, trovano innanzitutto applicazione i parametri di cui all'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/2007 (tempestività della domanda di protezione, completezza delle informazioni disponibili, assenza di strumentalità e tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni), tenendo conto della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, anche in riferimento alla corrispondenza della situazione descritta con le oggettive condizioni sociopolitiche del Paese di provenienza. Inoltre, nel caso di specie, come statuito dall'ordinanza della S.C., nella valutazione della credibilità del racconto, va altresì considerata la circostanza che la presentazione dell'istanza proviene da una donna, dal cui vissuto sembra emergere una situazione, sia pur non dichiarata, di tratta ai fini di prostituzione, per cui all'eventuale difetto di allegazione, il giudice deve sopperire con gli strumenti valutativi di cui dispone (quali lo “strumento dell'audizione”) “al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale”, per cui non può essere attribuita esclusiva rilevanza in termini di decisività sulla plausibilità del racconto alle eventuali contraddizioni ed imprecisioni del racconto.
Così intesa l'opera valutativa del giudice, la Corte ritiene che le circostanze riferite dalla straniera nelle dichiarazioni rese, sia pur nella loro estrema sintesi, consentono di qualificarle in termini di tratta alla quale la richiedente protezione sembra essersi sottratta dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale anche grazie alla dimostrata indipendenza economica.
Dalle dichiarazioni della richiedente sono emerse circostanze del tutto coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati a pag. 38 dalle Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto “Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta” (realizzato dalla pagina 4 di 9 Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016): infatti la richiedente è una giovane donna proveniente dalla Nigeria, che ella ha lasciato nel 2011 (v. dichiarazioni alla C.T.), dotata di un medio-basso livello di istruzione, quando versava in condizioni patrimoniali particolarmente disagiate. Tipicamente, le donne vittime di tratta, vengono reclutate nel loro villaggio o città di origine, spesso con la falsa promessa di una nuova vita in
Europa e di un lavoro sicuro e onesto.
Tutte le fonti più aggiornate disponibili confermano come la tratta di donne da sfruttare a fini sessuali abbia in Nigeria uno dei centri principali di reclutamento di tutta l'Africa sub-sahariana.
Le stesse fonti concordano sul rischio, in caso di rientro in patria, non solo di subire danni alla persona da parte degli appartenenti all'organizzazione, rimasti frustrati sulle aspettative di rendimento della persona trafficata o per evitare che la stessa compia pericolose delazioni alle forze dell'ordine, ma soprattutto che la vittima di tratta possa essere discriminata e addirittura perseguitata per il fatto di essere entrata nel pericoloso e degradante mondo della prostituzione.
Questo rischio di vittimizzazione può essere ritenuto oggettivamente implicito nell'assoggettamento a tratta, e non rileva dunque che, nel caso di specie, il relativo timore sia stato manifestato dalla ricorrente soltanto in udienza, quando ella ha dichiarato di temere che punto di contatto di una Pt_1 rete sicuramente più ampia di trafficanti, possa farle del male.
Si deve pertanto considerare fondato senz'altro il rischio che, in caso rimpatrio, la ricorrente subisca atti di persecuzione, sub specie di violenze fisiche, psicologiche o sessuali, a causa dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale (art. 8 lett. d)), ovvero al genere femminile in generale.
Ritiene infatti il Collegio che con particolare riferimento alla tratta a fini sessuali il genere femminile
(come la condizione di minorenne) costituisca uno specifico fattore di persecuzione, a causa del marchio indelebile che le vittime del traffico portano su di sé per l'esperienza subita. Le fonti COI indicano che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra nel suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (United States Department of State, 2015
Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015; United States Department of State (USSD),
Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm; da ultimo si veda la parte relativa al
“Supporto e reintegrazione delle vittime a seguito del ritorno in Nigeria” nelle COI rese dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, Human Rights and Refugee Law Legal
Clinic 11 maggio 2018, p. 44 e 45) soprattutto per la mancanza di adeguati finanziamenti.
Pertanto deve ritenersi che la ricorrente sia stata vittima di tratta, quale forma di discriminazione e persecuzione a fronte della sua identità di genere, e le va pertanto riconosciuto lo status di rifugiato.
Va riconosciuta dunque alla ricorrente lo status di rifugiata, sussistendo il fondato timore di subire persecuzioni future in quanto appartenente ad un “particolare gruppo sociale”, in particolare quello delle donne e, più nello specifico, delle donne vittime di tratta. Nel caso delle vittime di tratta viene invero in rilievo, ai fini dell'appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 251/2007, oltre all'appartenenza al genere femminile, anche l'essere accomunate dalla stessa esperienza della tratta, trattandosi di «una storia comune che non può essere mutata» (Cfr. paragrafo
39 delle Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della pagina 5 di 9 Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta (2006), in https://www.unhcr.it/wp- content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf)
In conclusione, nella specie non può dubitarsi dell'attualità del fondato timore di persecuzione per uno dei motivi tassativamente indicati dal legislatore, in particolare a causa dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale in ragione del genere femminile e, più nello specifico, in quanto donna vittima di tratta. le COI acquisite rilevino come «lo Stato nigeriano e le sue istituzioni possono rivelarsi inaccessibili o inefficaci in determinate situazioni, come ad esempio per le donne e i bambini vittime di violenza, per la prevenzione delle MGF/E, il matrimonio forzato e infantile, per le vittime della tratta».
(Cfr. Orientamenti per Paese: Nigeria - Nota orientativa e analisi comune (Gli orientamenti per Paese rappresentano la valutazione comune della situazione nel Paese d'origine svolta da alti funzionari degli Stati membri dell'UE) edito nel febbraio 2019 dalla European Asylum Support Office (oggi
Controparte_2
In disparte l'evidente e concreto pericolo, già di per sé dirimente, di reiterazione nei suoi confronti delle minacce e delle violenze, si deve pure osservare come le COI acquisite attestino come al loro ritorno in Nigeria, le donne affrontino sovente una doppia discriminazione, come donne e come migranti di ritorno (che hanno rinunciato al loro progetto di emigrare). Le dichiarazioni accolte mostrano che le migranti di ritorno sono stigmatizzate dai loro amici e familiari e dalla società in genere (specialmente nel caso delle donne, se rimangono incinte durante il viaggio, sia volontariamente o con la forza - per esempio, se sono state violentate). Inoltre, il fatto che le donne di ritorno siano emigrate irregolarmente può aver avuto un effetto negativo sull'unità familiare e sociale (Cfr. May-
EN and AN IT, Facing Return in https://www.udi.no/globalassets/global/forskning- fou_i/retur/facing-return---perceptions-of-repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in- norway.pdf)
Come si vede, dunque, dalle COI consultate risulta che le donne rimpatriate, salvo il caso in cui abbiano fatto fortuna, sono accolte da atteggiamenti negativi tanto dalla famiglia che dalla comunità di appartenenza;
diventano oggetto di una vera e propria stigmatizzazione sociale, motivata dal fallimento della loro esperienza migratoria, ancora più esacerbata se rientrano con problemi di salute.
In caso di rientro in patria appare dunque concreto e attuale il pericolo di subire atti di persecuzione, cui si aggiungono le evidenti e rilevanti discriminazioni a livello familiare e sociale che la stessa sarebbe costretta a subire.
Secondo la pubblicazione Orientamenti per Paese: Nigeria - Nota orientativa e analisi comune (Gli orientamenti per Paese rappresentano la valutazione comune della situazione nel Paese d'origine svolta da alti funzionari degli Stati membri dell'UE) edito nel febbraio 2019 dalla European Asylum
Support Office (oggi «lo Stato nigeriano e le sue istituzioni Controparte_2 possono rivelarsi inaccessibili o inefficaci in determinate situazioni, come ad esempio per le donne e i bambini vittime di violenza, per la prevenzione delle MGF/E, il matrimonio forzato e infantile, per le vittime della tratta, ecc. Inoltre, lo Stato nigeriano può essere responsabile di persecuzione, ad esempio nei casi di persone LGBT o nell'applicazione della Sharia nei casi di adulterio nel Nord. L'età, il genere, la zona di origine e lo status socioeconomico sono tra i fattori che influiscono sull'accessibilità della protezione per l'individuo»
Oltre a rischiare di affrontare la detenzione e la corruzione al ritorno, le donne temono le possibili conseguenze sociali dell'essere associate alla prostituzione (May-EN and AN IT, pagina 6 di 9 Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing-return--- perceptions-of-repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ). Il rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro il traffico di esseri umani afferma che ci sono buone ragioni per non concentrarsi solo sul ritorno immediato " la loro reintegrazione è resa difficile dallo stigma del fallimento, e le comunità locali sono diffidenti sul fatto che le donne rimpatriate possano diffondere le malattie che hanno contratto all'estero. Molte finiscono inghiottite nella trappola della povertà, invece di uscirne, portando con sé traumi personali e disonore per le loro famiglie ”(Council of Europe : Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its Explanatory Report, Council of Europe Treaty Series No. 197,
Warsawhttps://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197 ). scrive Pt_2 che le donne con esperienze di prostituzione provenienti dall'Europa sono ancora più vulnerabili ai pregiudizi al ritorno in Nigeria, a causa dell'attenzione internazionale: "a causa delle campagne di informazione e degli articoli di giornale, le donne tornate dall'Europa sono considerate da molti come se avessero preso parte alla prostituzione. Non c'è possibilità di reintegrazione delle prostitute nella società senza lo stigma e l'etichetta della prostituzione” ( Olyuemisi: Teenage Prostitution Pt_2 and the Future of the Female Adolescent in Nigeria”, p. 569-585 in International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology (46)5). La prostituzione comporta uno stigma per le donne nella maggior parte dei paesi del mondo e, in Nigeria, il traffico di donne nella prostituzione è addirittura ritenuto stigmatizzare il paese nel suo insieme, poiché intacca l'immagine della Nigeria a livello internazionale. L'EASO ha osservato che “le donne che ritornano possono essere discriminate ed emarginate, quando il loro ritorno è percepito come un fallimento nel diventare ricchi in Europa.
La stigmatizzazione sociale è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute" (EASO
Country Guidance Nigeria, February 2019 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf ). scrive di Tes_1 come le donne che sono già state in Europa siano soggette a pressioni per emigrare di nuovo, spesso da parte dei membri della famiglia. Allo stesso modo, il degli Affari Esteri norvegese cita CP_1
dell'Agenzia Nazionale Nigeriana per la Proibizione del Traffico di Persone e altre Persona_3
Questioni Correlate (NAPTIP), che afferma che “ci sono grandi problemi nel tornare a casa dall'Europa senza soldi. Le donne vogliono pertanto tornare in Europa il prima possibile. Può succedere che entrino nei mercati locali della prostituzione o cerchino di tornare in Europa in circostanze incerte, il che le mette a rischio di tratta” (Naptip (National Agency for Prohibition of
Traffic in Persons and Other related Matters), 2015 First Quarter Report, s.d. http://www.naptip.gov.ng/docs/First%20quarter%20report.pdf ). Le donne hanno inoltre espresso preoccupazioni sul fatto che le autorità nigeriane avrebbero aiutato o ostacolato la loro reintegrazione nella società nigeriana. Un altro problema per alcune delle donne è la mancanza di reti familiari o sociali in Nigeria. Questo può essere esacerbato per le donne che hanno trascorso molti anni in Europa.
Nel report dell'autorità Norvegese d'asilo leggiamo: ' , che ha intenzione di tornare dalla sua Per_4 famiglia in Nigeria nel prossimo futuro, sostiene che la vita in Nigeria è molto difficile per una donna single: “È difficile se non hai una famiglia con cui stare. Forse la famiglia vive nel villaggio, ma non puoi vivere nel villaggio se hai vissuto in Europa per molti anni”[…]In una società pericolosa e incerta come quella nigeriana, le persone senza reti familiari sarebbero estremamente svantaggiate, senza le risorse finanziarie e sociali necessarie, per esempio, per avviare un'attività. L'importanza della famiglia rende difficile il trasferimento all'interno della Nigeria come mezzo per proteggere e pagina 7 di 9 reintegrare le donne. (May-EN and AN IT, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing-return---perceptions-of- repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ). ACCORD/UN- HCR scrive:
"Lasciare la propria famiglia significa esclusione sociale ed economica per la grande maggioranza dei nigeriani e in particolare per le donne. Ci sono ONG che potrebbero accoglierla per un po', ma non saranno in grado di sostenerla per sempre. L'unica opzione per le donne in questi casi sarebbe la prostituzione. Entrare nei mercati locali della prostituzione aumenterebbe l'emarginazione delle donne
e le renderebbe vulnerabili a diverse forme di sfruttamento” (UK Home Office: Operational guidance note on Nigeria, report for the Asylum and Appeals Policy Directorate in http://www.ecoi.net/file_up- load/hl1023_Nigeria_v2.0_December_2005.pdf ).Sempre il report norvegese scrive in proposito: ' i bisogni delle donne non sono sufficientemente soddisfatti al loro ritorno in Nigeria, potrebbero tentare di emigrare di nuovo in Europa, e in questo processo essere sfruttate o accumulare nuovamente debiti.
La vita a casa sarà probabilmente difficile, e potrebbero affrontare difficoltà sia finanziarie che sociali legate alla mancanza di reddito e alla possibile stigmatizzazione. Potrebbero anche soffrire di traumi, complicando i loro sforzi per costruirsi una buona vita. Tutto questo può rendere la migrazione di nuovo attraente, e in questo processo di migrazione sono anche vulnerabili. Molte delle donne hanno parlato della possibilità che le donne rimpatriate finiscano per essere vittime della tratta. non ha CP_3 un permesso di soggiorno in Europa ed è molto a rischio di essere rimandata in Nigeria. Lei dice: “Se fossi deportata in Nigeria, ovviamente tornerei in Europa il più presto possibile. Dovrei prendere in prestito altri soldi, sarebbe difficile perché ho ancora pagato solo 20.000 dell'altro debito, ma troverei comunque un modo per tornare in Europa. Conosco ragazze che sono state deportate;
tornano di nuovo in Europa”(May-EN and AN IT, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing-return---perceptions-of- repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ). L'Upper Tribunal Immigration Con and Asylum Chamber del Regno Unito, nel caso ha constatato che "è generalmente ragionevole concludere che la famiglia si aspetta un ritorno economico e finanziario in seguito al o viaggio in
Europa. Il ritorno alla situazione precedente - la costrizione della pressione familiare, la violenza familiare, l'ostracismo e la stigmatizzazione da parte della comunità e la possibile conseguente indigenza, come la mancanza di una casa e di qualsiasi sicurezza finanziaria – si configura nella maggior parte dei casi come un danno grave” (2016] UKUT 454 (IAC) http://www.bailii.org/cgi- bin/format.cgi?doc=/uk/cases /UKUT/IAC/2016/454 .html&query =(hd)+AND+(nigeria)#para83 par.
157).
Tutti gli aspetti sopra rilevati sono riscontrabili anche nel Report delle Nazioni Unite in tema di tratta per l'anno 2022 (cfr.: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons – 2022, 24 gennaio2023, https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2023/January/unodc-global-report-on-trafficking-in-persons_- crises-shift-trafficking-patterns-and-hinder-victim-identification.html)
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento alla richiedente dello status di rifugiata.
All'accoglimento della domanda, consegue la condanna del a pagare all'Erario le spese dei CP_1 due giudizi di appello e di cassazione, tutte liquidate nel minimo dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da nei confronti del , a seguito della cassazione Parte_1 Controparte_1 della sentenza n. 1867/2020 della Corte di Appello di Bologna – Sezione II Civile del 15/04/2020 e pubblicata l'1/07/2020 ed in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 5/04/2019 così dispone:
-Accoglie la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato di Parte_1
-Condanna il al pagamento in favore dell'erario delle spese dei due giudizio di Controparte_1 appello e della cassazione, liquidati, quanto al primo giudizio di appello, in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al giudizio di legittimità, in euro 2.757,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
-Dispone la comunicazione della sentenza alla Questura competente.
Così deciso in Bologna, il 07.03.2025
Il Presidente
dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario- Estensore dott.Giovan Battista Esposito
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