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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/09/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente rel. dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 56/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il 13.2.2025, da nata in [...] il [...], C.F.: , residente in [...] Parte_1 C.F._1
a Pulfero (UD), con il proc. e dom. avv. Carlo Monai del Foro di NE, C.F.: , C.F._2 pec: fax: 0432 731037, con studio a Cividale del Friuli, Via Borgo San Email_1
Pietro 5;
- appellante – contro nato a [...] il [...] e residente a [...]
12/4, C.F. , rappresentato ed assistito nella presente procedura dall'avvocato CodiceFiscale_3
Stefano Comand del foro di NE, C.F. pec CodiceFiscale_4
fax 0432 502585 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Email_2 in NE, via Rialto n. 6;
;- appellato-
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, che, con atto dd.
9.5.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello; OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1166/2024 dd. 18.12.2024 pubblicata il 23.12.2024 del Tribunale di NE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
CONCLUSIONI CONGIUNTE IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
1) confermare integralmente la sentenza n. 1166/2024 dd. 23.12.2024 del Tribunale di NE;
2) riconoscimento di un contributo mensile in favore della signora nell'importo Parte_1 di euro 400,00, a mero titolo alimentare, che prenderà avvio a seguito del deposito di conclusioni congiunte dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste nel giudizio n. 56/2025, all'udienza fissata al 09.09.2025;
3) rinunzia da parte della signora a qualunque forma di risarcimento dei danni Parte_1 per inadempienze coniugali ovvero ex delicto nei confronti del dott. Controparte_1
4) rinunzia della signora ad ogni pretesa in relazione alla divisione di beni Parte_1 comuni, anche con riferimento al terreno in comunione dei beni sito in AR (UD), fraz. Nogaredo di Prato;
5) dichiarazione da parte della signora di nulla avere a pretendere per nessuna Parte_1 causa e/o titolo dal dott. Controparte_1
6) impegno del dr. a rimettere la querela e della signora ad accettare la CP_1 Pt_1 remissione di querela relativa al procedimento penale n. 1170/2024 R.G.N.R. Proc. Rep. NE, successivamente all'avvenuto deposito delle conclusioni congiunte nel presente procedimento civile ed alla celebrazione dell'udienza fissata per il giorno 9 settembre 2025, quale atto conclusivo alla definizione dei rapporti correnti tra le parti;
7) spese legali integralmente compensate tra le parti. Conclusioni del PM: come da atto depositato il 9.5.2025: “voglia la Corte rigettare l'appello” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 23.12.2024, n. 1166/2024 il Tribunale di NE, dopo aver statuito la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza dd. 20.12.2023, decideva le questioni relative alla domanda di addebito ed alle contribuzioni economiche, statuendo come di seguito:
“1) addebita la separazione ad entrambi i coniugi;
2) revoca, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza (gennaio 2025), l'assegno di mantenimento già disposto in favore della sig.ra ; Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
2. Nel ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di NE , cittadina Parte_1 brasiliana, aveva esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in data Controparte_1 19.04.2006 e che dalla loro unione non erano nati figli. Giunta in Italia a 23 anni, aveva svolto lavori saltuari fino al matrimonio con il il quale si rivelava geloso e possessivo e le impediva di CP_1 svolgere alcuna attività extradomestica. Aveva riferito di soffrire di una patologia tumorale al fegato e di vivere assieme al suo attuale compagno, sig. nella casa coniugale, le cui utenze Parte_2 domestiche e rate del mutuo erano sostenute dal per 1.400,00 netti. Il Colonnello CP_1 CP_1 della Polizia di Stato, percepiva un reddito pari ad euro 4.000,00 mensili, ridotto di euro 530,00 per rata di mutuo sulla casa coniugale, e stanti le condotte prevaricatorie e maltrattanti da parte del marito la separazione doveva essergli addebitata con un assegno di mantenimento pari ad € 2.000,00. 3. Il aveva resistito alla domanda contestando ogni addebito, sostenendo che la crisi CP_1 matrimoniale fosse addebitabile alla , la quale era solita abusare di sostanze alcoliche ed a causa Pt_1 di ciò diventava irascibile ed aggressiva anche con i vicini di casa: tale dipendenza le aveva altresì provocato una cirrosi epatica in stato avanzato. Inoltre, nel 2017, la ricorrente conosceva il sig.
[...] con il quale iniziava una relazione sentimentale e persino una convivenza nella casa Pt_2 coniugale, a causa della quale nel 2022 il sig. decideva di allontanarsi e trasferirsi presso i CP_1 suoi genitori. Stanti tali condotte, la separazione doveva esserle addebitata con un assegno alimentare limitato a proprio carico nella misura massima di € 400,00. 4. Il Presidente del Tribunale di NE poneva provvisoriamente a carico della un assegno Pt_1 di mantenimento di € 1.400,00. La causa era quindi istruita con prove orali e decisa come da dispositivo.
4.1. Nella decisione in Tribunale di NE negava valenza autonoma alle inadempienze dei coniugi rispetto ai doveri coniugali, ritenendo che “gli atteggiamenti di entrambi i coniugi hanno, in egual misura, determinato un lento ma progressivo ed inesorabile allentamento del vincolo matrimoniale, senza che sia possibile addebitare ad una sola delle parti - ma piuttosto ad entrambe - la condotta che ha causato, da sé sola, l'intollerabilità di una vita comune, già in principio, come si vedrà, connotata da molteplici problematiche”. Riteneva il collegio che nessuna delle parti avesse contestato in modo specifico gli addebiti ex adverso mossi, ossia l'aggressività e la smodata assunzione di alcolici da parte della , da ultimo Pt_1 anche infedele in modo ostentato sotto il tetto coniugale, e dall'altro le infedeltà del quel che CP_1 invece il Tribunale di NE riteneva provata era “la totale assenza di consapevolezza e di considerazione, in modo eguale da parte di entrambi i coniugi, dei doveri intrinsecamente discendenti dal matrimonio, di rispetto reciproco, fedeltà e profonda coesione spirituale e materiale”. In particolare, il sarebbe stato consapevole fin dall'inizio della relazione delle condizioni di CP_1 dipendenza della e della sua dedizione alla prostituzione;
non sarebbe negata l'assenza di Pt_1 rapporti sessuali dal 2010, e non sarebbero state dimostrate le generiche condotte vessatorie imputate al marito. Per contro, sia dalle allegazioni che prove documentali offerte dalla ricorrente, nonché dalle mancate specifiche contestazioni del resistente, il Tribunale desumeva fondata l'esistenza di relazioni extraconiugali dal 2018 al 2021 del con versamenti di importi in denaro e procedimenti CP_1 penali in corso. Inoltre, la relazione “ambigua a tre” della moglie con l'attuale convivente era stata ben tollerata dal ma poi evidentemente “causò la definitiva rottura del matrimonio, già CP_1 comunque da tempo in crisi per tutti i fatti ripercorsi … imputabili ad entrambe le parti (atteggiamenti aggressivi della sig.ra dovuti anche agli eccessi nel consumo di alcool;
mancanza di intimità Pt_1 sin dal 2010; scoperta di relazioni extraconiugali del marito nel 2022)”. Dalla reciproca addebitabilità della separazione, quindi, discendeva la revoca di qualsiasi mantenimento, con rigetto della richiesta di cancellazione delle espressioni, in tesi sconvenienti, avanzata dal CP_1
5. L'atto di appello si affida ai seguenti motivi: 5.1. – Ingiusta pronuncia di addebito della separazione alla moglie e conseguente errata revoca dell'assegno di mantenimento Si lamenta come il Tribunale di NE abbia “travisato i fatti quando ha affermato che la sig.ra
non avrebbe mai davvero contestato in modo sufficientemente specifico le accuse di violazione Pt_1 dei doveri matrimoniali”. Le condizioni di ubriachezza, quand'anche veritiere, non consentirebbero di fondare alcun rapporto di causalità della separazione stante la loro “abitualità remota”, e sarebbero anzi “critiche conseguenti alle condotte lascive e amorali del . Anche le minacce di CP_1 rovinarlo, proferite nel 2022, sarebbero conseguenza della situazione e non causa della stessa. La consapevolezza delle condizioni di dipendenza alcolica della moglie escluderebbe la possibilità di addebitare alla stessa la separazione personale (si cita Cass. 2013/282281). Quanto al rifiuto di avere rapporti sessuali con il coniuge, peraltro non provato, la non Pt_1 avrebbe contestato l'assenza di rapporti intimi col marito in quanto lo ha accusato di soddisfarsi altrove: inoltre non vi sarebbe un “obbligo imprescindibile di rapporti sessuali nel matrimonio” (si cita Corte EDU, sez. V, 23 gennaio 2025, n. 13805/21), “posto che l'intimità sessuale non rientra tra i doveri coniugali ponendosi un siffatto obbligo in contrasto con la libertà sessuale, col diritto all'autonomia fisica e con l'obbligo di prevenzione degli Stati contraenti nel contesto della lotta alla violenza domestica e sessuale”. Inoltre, quanto alla presunta infedeltà, la relazione tra la e avrebbe avuto Pt_1 Parte_2 inizio durante la causa di separazione, “quando ormai i rapporti tra i coniugi erano radicalmente degradati e connotati da reciproca insofferenza, così che l'affetto palesatosi verso quell'amico domestico fu la naturale evoluzione della solidarietà e fiducia sperimentate negli anni pregressi in cui anche il sig. lo aveva apprezzato per le sue doti umane”. Erroneamente, quindi, il Tribunale CP_1 aveva deciso l'addebito alla , mandando invece prove che la lesione dei doveri coniugali indicati Pt_1 dall'art. 143, comma 2, c.c. fosse stata la causa scatenante della crisi della coppia, e non considerando, invece, che la relazione affettiva col era stata la conseguenza della crisi maritale già da tempo Pt_2 in atto, poiché il rapporto tra i coniugi era irrimediabilmente compromesso. All'esclusivo addebito della separazione al marito conseguirebbe, quindi, l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento alla moglie con decorrenza dell'assegno dal ricorso introduttivo del 20.2.2023, potendo l'appellante confidare solo sui 336 euro mensili erogati ad oggi dall'INPS per la sua totale invalidità civile.
5.2. Col secondo motivo (Strettamente connesso al primo e assorbente motivo, la sentenza va censurata per l'aggiunto motivo della errata decisione sulle prove testimoniali e di interpello formale richiesti dalla sig.ra , e sull'omessa pronuncia relativamente alle istanze di Parte_1 acquisizione delle relazioni di intervento di PG presso la casa familiare e del fascicolo delle indagini del sig. PM (n.3248/2022 RGNR Trib.Trieste, rimesso alla Procura della Repubblica di NE), nonché di quello del dibattimento penale udinese con prossima udienza al 20.2.2025: tutti elementi rilevanti a comprovare l'esclusiva addebitabilità della separazione al marito) si lamenta l'ammissione delle prove orali del con negazione di quelle richieste dalla , “senza una convincente CP_1 Pt_1 motivazione”, ritenendo incapace di testimoniare mentre doveva al più valutarsi la sua Parte_2 attendibilità, una volta escusso, al pari di quella dei genitori del che pur hanno testimoniato a CP_1 favore del loro diretto consanguineo. Chiede pertanto l'ammissione dei capitoli non ammessi in primo grado, nonché l'acquisizione delle relazioni di servizio degli interventi delle forze dell'ordine avvenuti presso l'abitazione di AR tra la primavera 2022 e l'inizio del 2023 e quella del fascicolo del PM, con le risultanze investigative sul presunto sfruttamento della prostituzione minorile da parte del stante la rilevanza ed utilizzabilità delle stesse per non aver potuto la costituirsi CP_1 Pt_1 tempestivamente parte civile nel procedimento penale.
5.3. Col terzo motivo (“– In subordine: omessa pronuncia sulla spettanza di assegno alimentare a favore della sig.ra ”) ci si duole del mancato riconoscimento dell'assegno Pt_1 alimentare alla coniuge invalida e priva di redditi, in tesi prospettato come dovuto dallo stesso
motivazione - ha rilevato la Corte di merito - non era stata censurata dall'O. il quale aveva riproposto la richiesta di prove sostenendo la rilevanza del rifiuto delle cure. Per contro, con motivazione adeguata e non specificamente censurata, la Corte di appello ha evidenziato che "non solo non è possibile obbligare nessuno a sottoporsi a trattamento sanitario, ma se l'O. era già a conoscenza dello stato di salute della moglie e, nonostante ciò, l'ha sposata, le difficoltà successive non possono essere sicuramente poste a fondamento della pronuncia di addebito". La motivazione appare adeguata e logica, con implicito richiamo agli obblighi di assistenza e comprensione verso l'altro coniuge in caso di malattia (v. Sez. 1, n. 4639/1985; 5632/82) e non è stata neppure specificamente censurata dal ricorrente, talché il terzo motivo - che attiene alla mancata ammissione di prove che sarebbero irrilevanti a fronte dell'accertamento in fatto operato dai giudici del merito circa la conoscenza dello stato di alcolista - è inammissibile”. anche se nella miserrima somma di 400 euro mensili, e si sostiene che seppur “vero che la CP_1 sig.ra non ha formalmente preteso tale assegno, concentrata com'era sull'obiettivo del Pt_1 mantenimento, è anche vero che “nel più sta anche il meno” e che la domanda alimentare doveva ritenersi contenuta in quella più ampia” (si cita: Cass. ordinanza n. 19618/2023). La Pt_1 disporrebbe solo da dicembre 2024 di una pensione INPS di 336 euro per la totale invalidità civile.
5.4.
Per questi motivi
ha chiesto la riforma della decisione di prime cure, come in premessa.
6. Si è costituito il contestando la ricostruzione in fatto del rapporto matrimoniale e CP_1 formulando appello incidentale, adducendo le gravi responsabilità della moglie nella causazione della irreversibile frattura matrimoniale che ha portato alla separazione dei coniugi, chiedendone l'addebito.
6.1. Quanto al primo motivo di appello, ha sostenuto essere l'appello inammissibile per difetto di specificità, in quanto privo di valida parte argomentativa. Nel merito ha sostenuto non sussistere i presupposti per la dichiarazione di addebito a sé, per essere la fine del matrimonio imputabile esclusivamente ai comportamenti tenuti dalla moglie, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
6.2. Quanto al secondo motivo ha contestato la genericità ed indeterminatezza e quindi l'ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale richiesti da controparte, opponendosi alla richiesta di acquisizione degli atti penali del p.p. n. 3248/22 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e/o del p.p. n. 843/24 R.G. Dib. Trib. NE in quanto meramente esplorativa, non essendo peraltro la né parte offesa né coinvolta ad altro titolo nei procedimenti. Pt_1
6.3. In via incidentale ha chiesto addebitarsi alla la separazione, contestando ogni Pt_1 contraria allegazione in punto responsabilità.
6.4. Ha concluso quindi come in premessa.
7. Fallito un primo tentativo di conciliazione delle parti, e rigettate le richieste istruttorie avanzate, la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del 9.9.2025. Immediatamente prima le parti hanno presentato istanza di sostituzione dell'udienza con deposito di note contenenti conclusioni conformi.
8. Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte, dal momento che, sebbene il credito alimentare non sia suscettibile di cessione o compensazione, né può essere oggetto di transazione, i patti in merito alla misura dell'assegno, in quanto non incidenti sul diritto dell'alimentando e sul correlativo obbligo del debitore, sono leciti e vincolanti in quanto non comportino rinunzia al diritto di avvalersi dell'assistenza dei soggetti tenuti alla prestazione (in termini, Tribunale Brescia, Sez. II, 27/10/2003). È pertanto lecito l'accordo raggiunto fra i coniugi in questa sede di separazione sulla misura del mantenimento dovuto, prendendosi atto di rimanenti accordi intervenuti su materie ampiamente disponibili. Le spese di lite sono compensate come da accordo.
PQM
definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Trieste, in recepimento delle conclusioni delle parti: conferma integralmente la sentenza n. 1166/2024 dd. 23.12.2024 del Tribunale di NE;
riconosce un contributo mensile in favore della signora nell'importo di euro Parte_1 400,00, a mero titolo alimentare, che prenderà avvio a seguito del deposito di conclusioni congiunte dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste nel giudizio n. 56/2025, all'udienza fissata al 09.09.2025; prende atto della rinunzia da parte della signora a qualunque forma di Parte_1 risarcimento dei danni per inadempienze coniugali ovvero ex delicto nei confronti del dott. CP_1
[...] prende atto della rinunzia della signora ad ogni pretesa in relazione alla Parte_1 divisione di beni comuni, anche con riferimento al terreno in comunione dei beni sito in AR (UD), fraz. Nogaredo di Prato;
prende atto della dichiarazione da parte della signora di nulla avere a pretendere Parte_1 per nessuna causa e/o titolo dal dott. Controparte_1 prende atto dell'impegno del dr. a rimettere la querela e della signora ad CP_1 Pt_1 accettare la remissione di querela relativa al procedimento penale n. 1170/2024 R.G.N.R. Proc. Rep. NE, successivamente all'avvenuto deposito delle conclusioni congiunte nel presente procedimento civile ed alla celebrazione dell'udienza fissata per il giorno 9 settembre 2025, quale atto conclusivo alla definizione dei rapporti correnti tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Trieste, 9 settembre 2025. Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dalla motivazione: “Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che il tribunale non aveva ammesso le prove richieste dal ricorrente in quanto non utili a dimostrare che lo stesso non fosse a conoscenza dello stato di alcolismo della moglie, circostanza ritenuta indispensabile al fine di accertare l'addebitabilità della separazione alla moglie. Tale
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente rel. dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 56/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il 13.2.2025, da nata in [...] il [...], C.F.: , residente in [...] Parte_1 C.F._1
a Pulfero (UD), con il proc. e dom. avv. Carlo Monai del Foro di NE, C.F.: , C.F._2 pec: fax: 0432 731037, con studio a Cividale del Friuli, Via Borgo San Email_1
Pietro 5;
- appellante – contro nato a [...] il [...] e residente a [...]
12/4, C.F. , rappresentato ed assistito nella presente procedura dall'avvocato CodiceFiscale_3
Stefano Comand del foro di NE, C.F. pec CodiceFiscale_4
fax 0432 502585 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Email_2 in NE, via Rialto n. 6;
;- appellato-
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, che, con atto dd.
9.5.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello; OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1166/2024 dd. 18.12.2024 pubblicata il 23.12.2024 del Tribunale di NE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
CONCLUSIONI CONGIUNTE IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
1) confermare integralmente la sentenza n. 1166/2024 dd. 23.12.2024 del Tribunale di NE;
2) riconoscimento di un contributo mensile in favore della signora nell'importo Parte_1 di euro 400,00, a mero titolo alimentare, che prenderà avvio a seguito del deposito di conclusioni congiunte dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste nel giudizio n. 56/2025, all'udienza fissata al 09.09.2025;
3) rinunzia da parte della signora a qualunque forma di risarcimento dei danni Parte_1 per inadempienze coniugali ovvero ex delicto nei confronti del dott. Controparte_1
4) rinunzia della signora ad ogni pretesa in relazione alla divisione di beni Parte_1 comuni, anche con riferimento al terreno in comunione dei beni sito in AR (UD), fraz. Nogaredo di Prato;
5) dichiarazione da parte della signora di nulla avere a pretendere per nessuna Parte_1 causa e/o titolo dal dott. Controparte_1
6) impegno del dr. a rimettere la querela e della signora ad accettare la CP_1 Pt_1 remissione di querela relativa al procedimento penale n. 1170/2024 R.G.N.R. Proc. Rep. NE, successivamente all'avvenuto deposito delle conclusioni congiunte nel presente procedimento civile ed alla celebrazione dell'udienza fissata per il giorno 9 settembre 2025, quale atto conclusivo alla definizione dei rapporti correnti tra le parti;
7) spese legali integralmente compensate tra le parti. Conclusioni del PM: come da atto depositato il 9.5.2025: “voglia la Corte rigettare l'appello” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 23.12.2024, n. 1166/2024 il Tribunale di NE, dopo aver statuito la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza dd. 20.12.2023, decideva le questioni relative alla domanda di addebito ed alle contribuzioni economiche, statuendo come di seguito:
“1) addebita la separazione ad entrambi i coniugi;
2) revoca, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza (gennaio 2025), l'assegno di mantenimento già disposto in favore della sig.ra ; Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
2. Nel ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di NE , cittadina Parte_1 brasiliana, aveva esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in data Controparte_1 19.04.2006 e che dalla loro unione non erano nati figli. Giunta in Italia a 23 anni, aveva svolto lavori saltuari fino al matrimonio con il il quale si rivelava geloso e possessivo e le impediva di CP_1 svolgere alcuna attività extradomestica. Aveva riferito di soffrire di una patologia tumorale al fegato e di vivere assieme al suo attuale compagno, sig. nella casa coniugale, le cui utenze Parte_2 domestiche e rate del mutuo erano sostenute dal per 1.400,00 netti. Il Colonnello CP_1 CP_1 della Polizia di Stato, percepiva un reddito pari ad euro 4.000,00 mensili, ridotto di euro 530,00 per rata di mutuo sulla casa coniugale, e stanti le condotte prevaricatorie e maltrattanti da parte del marito la separazione doveva essergli addebitata con un assegno di mantenimento pari ad € 2.000,00. 3. Il aveva resistito alla domanda contestando ogni addebito, sostenendo che la crisi CP_1 matrimoniale fosse addebitabile alla , la quale era solita abusare di sostanze alcoliche ed a causa Pt_1 di ciò diventava irascibile ed aggressiva anche con i vicini di casa: tale dipendenza le aveva altresì provocato una cirrosi epatica in stato avanzato. Inoltre, nel 2017, la ricorrente conosceva il sig.
[...] con il quale iniziava una relazione sentimentale e persino una convivenza nella casa Pt_2 coniugale, a causa della quale nel 2022 il sig. decideva di allontanarsi e trasferirsi presso i CP_1 suoi genitori. Stanti tali condotte, la separazione doveva esserle addebitata con un assegno alimentare limitato a proprio carico nella misura massima di € 400,00. 4. Il Presidente del Tribunale di NE poneva provvisoriamente a carico della un assegno Pt_1 di mantenimento di € 1.400,00. La causa era quindi istruita con prove orali e decisa come da dispositivo.
4.1. Nella decisione in Tribunale di NE negava valenza autonoma alle inadempienze dei coniugi rispetto ai doveri coniugali, ritenendo che “gli atteggiamenti di entrambi i coniugi hanno, in egual misura, determinato un lento ma progressivo ed inesorabile allentamento del vincolo matrimoniale, senza che sia possibile addebitare ad una sola delle parti - ma piuttosto ad entrambe - la condotta che ha causato, da sé sola, l'intollerabilità di una vita comune, già in principio, come si vedrà, connotata da molteplici problematiche”. Riteneva il collegio che nessuna delle parti avesse contestato in modo specifico gli addebiti ex adverso mossi, ossia l'aggressività e la smodata assunzione di alcolici da parte della , da ultimo Pt_1 anche infedele in modo ostentato sotto il tetto coniugale, e dall'altro le infedeltà del quel che CP_1 invece il Tribunale di NE riteneva provata era “la totale assenza di consapevolezza e di considerazione, in modo eguale da parte di entrambi i coniugi, dei doveri intrinsecamente discendenti dal matrimonio, di rispetto reciproco, fedeltà e profonda coesione spirituale e materiale”. In particolare, il sarebbe stato consapevole fin dall'inizio della relazione delle condizioni di CP_1 dipendenza della e della sua dedizione alla prostituzione;
non sarebbe negata l'assenza di Pt_1 rapporti sessuali dal 2010, e non sarebbero state dimostrate le generiche condotte vessatorie imputate al marito. Per contro, sia dalle allegazioni che prove documentali offerte dalla ricorrente, nonché dalle mancate specifiche contestazioni del resistente, il Tribunale desumeva fondata l'esistenza di relazioni extraconiugali dal 2018 al 2021 del con versamenti di importi in denaro e procedimenti CP_1 penali in corso. Inoltre, la relazione “ambigua a tre” della moglie con l'attuale convivente era stata ben tollerata dal ma poi evidentemente “causò la definitiva rottura del matrimonio, già CP_1 comunque da tempo in crisi per tutti i fatti ripercorsi … imputabili ad entrambe le parti (atteggiamenti aggressivi della sig.ra dovuti anche agli eccessi nel consumo di alcool;
mancanza di intimità Pt_1 sin dal 2010; scoperta di relazioni extraconiugali del marito nel 2022)”. Dalla reciproca addebitabilità della separazione, quindi, discendeva la revoca di qualsiasi mantenimento, con rigetto della richiesta di cancellazione delle espressioni, in tesi sconvenienti, avanzata dal CP_1
5. L'atto di appello si affida ai seguenti motivi: 5.1. – Ingiusta pronuncia di addebito della separazione alla moglie e conseguente errata revoca dell'assegno di mantenimento Si lamenta come il Tribunale di NE abbia “travisato i fatti quando ha affermato che la sig.ra
non avrebbe mai davvero contestato in modo sufficientemente specifico le accuse di violazione Pt_1 dei doveri matrimoniali”. Le condizioni di ubriachezza, quand'anche veritiere, non consentirebbero di fondare alcun rapporto di causalità della separazione stante la loro “abitualità remota”, e sarebbero anzi “critiche conseguenti alle condotte lascive e amorali del . Anche le minacce di CP_1 rovinarlo, proferite nel 2022, sarebbero conseguenza della situazione e non causa della stessa. La consapevolezza delle condizioni di dipendenza alcolica della moglie escluderebbe la possibilità di addebitare alla stessa la separazione personale (si cita Cass. 2013/282281). Quanto al rifiuto di avere rapporti sessuali con il coniuge, peraltro non provato, la non Pt_1 avrebbe contestato l'assenza di rapporti intimi col marito in quanto lo ha accusato di soddisfarsi altrove: inoltre non vi sarebbe un “obbligo imprescindibile di rapporti sessuali nel matrimonio” (si cita Corte EDU, sez. V, 23 gennaio 2025, n. 13805/21), “posto che l'intimità sessuale non rientra tra i doveri coniugali ponendosi un siffatto obbligo in contrasto con la libertà sessuale, col diritto all'autonomia fisica e con l'obbligo di prevenzione degli Stati contraenti nel contesto della lotta alla violenza domestica e sessuale”. Inoltre, quanto alla presunta infedeltà, la relazione tra la e avrebbe avuto Pt_1 Parte_2 inizio durante la causa di separazione, “quando ormai i rapporti tra i coniugi erano radicalmente degradati e connotati da reciproca insofferenza, così che l'affetto palesatosi verso quell'amico domestico fu la naturale evoluzione della solidarietà e fiducia sperimentate negli anni pregressi in cui anche il sig. lo aveva apprezzato per le sue doti umane”. Erroneamente, quindi, il Tribunale CP_1 aveva deciso l'addebito alla , mandando invece prove che la lesione dei doveri coniugali indicati Pt_1 dall'art. 143, comma 2, c.c. fosse stata la causa scatenante della crisi della coppia, e non considerando, invece, che la relazione affettiva col era stata la conseguenza della crisi maritale già da tempo Pt_2 in atto, poiché il rapporto tra i coniugi era irrimediabilmente compromesso. All'esclusivo addebito della separazione al marito conseguirebbe, quindi, l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento alla moglie con decorrenza dell'assegno dal ricorso introduttivo del 20.2.2023, potendo l'appellante confidare solo sui 336 euro mensili erogati ad oggi dall'INPS per la sua totale invalidità civile.
5.2. Col secondo motivo (Strettamente connesso al primo e assorbente motivo, la sentenza va censurata per l'aggiunto motivo della errata decisione sulle prove testimoniali e di interpello formale richiesti dalla sig.ra , e sull'omessa pronuncia relativamente alle istanze di Parte_1 acquisizione delle relazioni di intervento di PG presso la casa familiare e del fascicolo delle indagini del sig. PM (n.3248/2022 RGNR Trib.Trieste, rimesso alla Procura della Repubblica di NE), nonché di quello del dibattimento penale udinese con prossima udienza al 20.2.2025: tutti elementi rilevanti a comprovare l'esclusiva addebitabilità della separazione al marito) si lamenta l'ammissione delle prove orali del con negazione di quelle richieste dalla , “senza una convincente CP_1 Pt_1 motivazione”, ritenendo incapace di testimoniare mentre doveva al più valutarsi la sua Parte_2 attendibilità, una volta escusso, al pari di quella dei genitori del che pur hanno testimoniato a CP_1 favore del loro diretto consanguineo. Chiede pertanto l'ammissione dei capitoli non ammessi in primo grado, nonché l'acquisizione delle relazioni di servizio degli interventi delle forze dell'ordine avvenuti presso l'abitazione di AR tra la primavera 2022 e l'inizio del 2023 e quella del fascicolo del PM, con le risultanze investigative sul presunto sfruttamento della prostituzione minorile da parte del stante la rilevanza ed utilizzabilità delle stesse per non aver potuto la costituirsi CP_1 Pt_1 tempestivamente parte civile nel procedimento penale.
5.3. Col terzo motivo (“– In subordine: omessa pronuncia sulla spettanza di assegno alimentare a favore della sig.ra ”) ci si duole del mancato riconoscimento dell'assegno Pt_1 alimentare alla coniuge invalida e priva di redditi, in tesi prospettato come dovuto dallo stesso
motivazione - ha rilevato la Corte di merito - non era stata censurata dall'O. il quale aveva riproposto la richiesta di prove sostenendo la rilevanza del rifiuto delle cure. Per contro, con motivazione adeguata e non specificamente censurata, la Corte di appello ha evidenziato che "non solo non è possibile obbligare nessuno a sottoporsi a trattamento sanitario, ma se l'O. era già a conoscenza dello stato di salute della moglie e, nonostante ciò, l'ha sposata, le difficoltà successive non possono essere sicuramente poste a fondamento della pronuncia di addebito". La motivazione appare adeguata e logica, con implicito richiamo agli obblighi di assistenza e comprensione verso l'altro coniuge in caso di malattia (v. Sez. 1, n. 4639/1985; 5632/82) e non è stata neppure specificamente censurata dal ricorrente, talché il terzo motivo - che attiene alla mancata ammissione di prove che sarebbero irrilevanti a fronte dell'accertamento in fatto operato dai giudici del merito circa la conoscenza dello stato di alcolista - è inammissibile”. anche se nella miserrima somma di 400 euro mensili, e si sostiene che seppur “vero che la CP_1 sig.ra non ha formalmente preteso tale assegno, concentrata com'era sull'obiettivo del Pt_1 mantenimento, è anche vero che “nel più sta anche il meno” e che la domanda alimentare doveva ritenersi contenuta in quella più ampia” (si cita: Cass. ordinanza n. 19618/2023). La Pt_1 disporrebbe solo da dicembre 2024 di una pensione INPS di 336 euro per la totale invalidità civile.
5.4.
Per questi motivi
ha chiesto la riforma della decisione di prime cure, come in premessa.
6. Si è costituito il contestando la ricostruzione in fatto del rapporto matrimoniale e CP_1 formulando appello incidentale, adducendo le gravi responsabilità della moglie nella causazione della irreversibile frattura matrimoniale che ha portato alla separazione dei coniugi, chiedendone l'addebito.
6.1. Quanto al primo motivo di appello, ha sostenuto essere l'appello inammissibile per difetto di specificità, in quanto privo di valida parte argomentativa. Nel merito ha sostenuto non sussistere i presupposti per la dichiarazione di addebito a sé, per essere la fine del matrimonio imputabile esclusivamente ai comportamenti tenuti dalla moglie, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
6.2. Quanto al secondo motivo ha contestato la genericità ed indeterminatezza e quindi l'ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale richiesti da controparte, opponendosi alla richiesta di acquisizione degli atti penali del p.p. n. 3248/22 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e/o del p.p. n. 843/24 R.G. Dib. Trib. NE in quanto meramente esplorativa, non essendo peraltro la né parte offesa né coinvolta ad altro titolo nei procedimenti. Pt_1
6.3. In via incidentale ha chiesto addebitarsi alla la separazione, contestando ogni Pt_1 contraria allegazione in punto responsabilità.
6.4. Ha concluso quindi come in premessa.
7. Fallito un primo tentativo di conciliazione delle parti, e rigettate le richieste istruttorie avanzate, la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del 9.9.2025. Immediatamente prima le parti hanno presentato istanza di sostituzione dell'udienza con deposito di note contenenti conclusioni conformi.
8. Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte, dal momento che, sebbene il credito alimentare non sia suscettibile di cessione o compensazione, né può essere oggetto di transazione, i patti in merito alla misura dell'assegno, in quanto non incidenti sul diritto dell'alimentando e sul correlativo obbligo del debitore, sono leciti e vincolanti in quanto non comportino rinunzia al diritto di avvalersi dell'assistenza dei soggetti tenuti alla prestazione (in termini, Tribunale Brescia, Sez. II, 27/10/2003). È pertanto lecito l'accordo raggiunto fra i coniugi in questa sede di separazione sulla misura del mantenimento dovuto, prendendosi atto di rimanenti accordi intervenuti su materie ampiamente disponibili. Le spese di lite sono compensate come da accordo.
PQM
definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Trieste, in recepimento delle conclusioni delle parti: conferma integralmente la sentenza n. 1166/2024 dd. 23.12.2024 del Tribunale di NE;
riconosce un contributo mensile in favore della signora nell'importo di euro Parte_1 400,00, a mero titolo alimentare, che prenderà avvio a seguito del deposito di conclusioni congiunte dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste nel giudizio n. 56/2025, all'udienza fissata al 09.09.2025; prende atto della rinunzia da parte della signora a qualunque forma di Parte_1 risarcimento dei danni per inadempienze coniugali ovvero ex delicto nei confronti del dott. CP_1
[...] prende atto della rinunzia della signora ad ogni pretesa in relazione alla Parte_1 divisione di beni comuni, anche con riferimento al terreno in comunione dei beni sito in AR (UD), fraz. Nogaredo di Prato;
prende atto della dichiarazione da parte della signora di nulla avere a pretendere Parte_1 per nessuna causa e/o titolo dal dott. Controparte_1 prende atto dell'impegno del dr. a rimettere la querela e della signora ad CP_1 Pt_1 accettare la remissione di querela relativa al procedimento penale n. 1170/2024 R.G.N.R. Proc. Rep. NE, successivamente all'avvenuto deposito delle conclusioni congiunte nel presente procedimento civile ed alla celebrazione dell'udienza fissata per il giorno 9 settembre 2025, quale atto conclusivo alla definizione dei rapporti correnti tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Trieste, 9 settembre 2025. Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dalla motivazione: “Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che il tribunale non aveva ammesso le prove richieste dal ricorrente in quanto non utili a dimostrare che lo stesso non fosse a conoscenza dello stato di alcolismo della moglie, circostanza ritenuta indispensabile al fine di accertare l'addebitabilità della separazione alla moglie. Tale